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Dipendenti pubblici, anche dopo la stabilizzazione risarcito l’abuso dei contratti a termine

21 October 2026 at 09:03

La stabilizzazione di un lavoratore precario non cancella il diritto al risarcimento per l’abuso dei contratti a tempo determinato nel pubblico impiego. È netta la Cassazione nella sentenza 26566/2026, stabilendo che l’assunzione a tempo indeterminato può affiancarsi all’indennità prevista dalla legge, ma non sostituirla.

Valendo anche per le controversie pendenti, il principio stabilito dalla pronuncia è un significativo traguardo giurisprudenziale perché segna una svolta nella tutela dei dipendenti pubblici che hanno subìto un ricorso abusivo a una successione di contratti a termine.

Dal precariato nel Comune alla richiesta di risarcimento per gli abusi contrattuali

Una lavoratrice era impiegata nei lavori socialmente utili presso un Comune siciliano dal 1996 al 2001. Successivamente, aveva sottoscritto con l’amministrazione un contratto part-time a tempo determinato della durata iniziale di 12 mesi, più volte prorogato. Nel 2006 un nuovo contratto aveva adeguato l’orario a 24 ore settimanali, mentre ulteriori proroghe avevano prolungato il rapporto fino al 31 dicembre 2011.

Da questa persistente precarietà era nata l’iniziativa legale della donna contro il Comune datore di lavoro, mirata a contestare la legittimità dei termini apposti ai contratti e delle relative proroghe, chiedendo la conversione del rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno derivante dalla reiterazione dei rapporti precari. Aveva inoltre rivendicato alcune differenze retributive.

La stabilizzazione non basta, la Cassazione riapre la questione del risarcimento

Dopo la bocciatura delle sue domande in primo grado, la Corte d’Appello di Messina aveva riconosciuto nel 2016 soltanto le differenze retributive, condannando il Comune a pagare poco più di 9mila euro. Nel 2023 la Cassazione aveva accolto il ricorso della donna e rinviato la causa alla Corte territoriale per un nuovo esame.

Nel giudizio di rinvio, tuttavia, la Corte d’appello di Messina aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda risarcitoria. La ragione era che, nel frattempo, la dipendente era stata stabilizzata: secondo i giudici, proprio l’assunzione a tempo indeterminato sarebbe bastata come rimedio all’abuso dei contratti.

La lavoratrice ha contestato anche questa decisione e la Suprema Corte, con la sentenza 26566/2026, le ha dato ragione sul punto, annullando la pronuncia impugnata e rinviando la causa – questa volta alla Corte d’appello di Catania – per la determinazione dell’indennità e per le ulteriori valutazioni di competenza.

Che cos’è il danno comunitario da precariato

Il cosiddetto danno comunitario è la tutela risarcitoria riconosciuta quando una PA abusa della successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. La sua origine è collegata alla direttiva 1999/70/CE e all’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, che impongono agli Stati di contrastare gli abusi attraverso misure effettive, proporzionate e sufficientemente dissuasive (sul piano europeo è recentissima la condanna dei giudici al precariato nella scuola).

Nel pubblico impiego, tuttavia, l’abuso dei contratti a termine non comporta automaticamente la trasformazione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato. A differenza del settore privato, infatti, l’accesso al pubblico impiego è vincolato, in linea generale, al principio costituzionale del concorso pubblico. In questo contesto, è chiaro allora che il risarcimento rappresenta una forma essenziale di tutela contro l’abuso.

Risarcibile la reiterazione di contratti e la proroga abusiva

Già con la sentenza 5072/2016 la Cassazione aveva individuato nel risarcimento una misura idonea a garantire una tutela effettiva al dipendente pubblico. Ed è possibile beneficiare di un’indennità senza dover dimostrare puntualmente l’esistenza di ogni singola conseguenza pregiudizievole derivante dall’abuso, ferma restando la possibilità di provare un danno maggiore — come una perdita di concrete opportunità lavorative.

La disciplina riguarda l’abusiva reiterazione dei contratti, non qualsiasi illegittimità isolata. La Corte ha precisato, tuttavia, che può rientrarvi anche un unico contratto a termine seguito da una proroga abusiva: non è dunque indispensabile che siano stati stipulati numerosi contratti distinti.

Come si calcola l’indennità, i criteri

Passaggio chiave è l’art. 12 del DL 131/2024, convertito dalla legge 166/2024. La disposizione ha modificato il quinto comma dell’art. 36 del d. lgs. 165/2001, introducendo criteri espressi per determinare l’indennità dovuta in caso di abuso nella successione di contratti a termine.

In sostanza oggi il giudice:

  • riconosce un’indennità compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr;
  • quantifica l’indennità considerando la gravità della violazione, anche in rapporto al numero dei contratti succedutisi tra le parti e alla durata complessiva del rapporto (salvo il maggior danno eventualmente provato dal dipendente).

La riforma ha reso esplicito un meccanismo risarcitorio che, in precedenza, era stato definito soprattutto attraverso l’elaborazione giurisprudenziale del danno comunitario.

Inoltre le nuove regole sottolineano che la successiva stabilizzazione non esclude il diritto all’indennità, che può quindi affiancarsi all’assunzione a tempo indeterminato. Quest’ultima potrà però essere considerata dal giudice nella quantificazione dell’importo, se direttamente collegata all’abuso. Oggi è perciò superato l’orientamento giurisprudenziale che ammetteva di considerare la stabilizzazione un rimedio sufficiente a riparare all’abuso.

E non c’è un’indennità identica e prefissata per tutti: di volta in volta la somma dipenderà dalle circostanze concrete, entro la soglia minima e massima fissata dalla legge.

Chi può ottenere l’indennità e il limite dello ius superveniens

Il principio affermato dalla Suprema Corte riguarda le controversie ancora pendenti, comprese quelle già in fase di rinvio dopo una precedente pronuncia della stessa Cassazione. Tecnicamente la nuova disciplina si applica come ius superveniens, cioè come norma sopravvenuta rilevante per la decisione anche se interviene dopo l’avvio della causa.

Tuttavia rimane fermo il limite del giudicato interno: una questione definitivamente decisa non può essere riaperta soltanto perché è cambiata la legge.

Che cosa cambia

Il tema dell’abuso dei contratti di lavoro è delicato e ricorrente, come ribadisce ad esempio il recente caso della co.co.co. e del risarcimento negato. La sentenza 26566/2026 della Cassazione segna un significativo passaggio nella tutela risarcitoria dei dipendenti pubblici, chiarendo che la successiva assunzione a tempo indeterminato non esclude automaticamente il diritto all’indennità per l’abuso dei contratti a termine. La stabilizzazione garantisce sì la continuità occupazionale, ma non può cancellare i torti subiti e le conseguenze economiche della precarietà illegittima.

Per verificare la propria posizione e valutare se avviare una causa, un lavoratore dovrebbe raccogliere i contratti a termine, gli atti di proroga e la documentazione relativa all’eventuale stabilizzazione. Chi ha già un giudizio pendente potrà invece valutare con il proprio legale se la modifica normativa incida sulle domande formulate e se ci siano i presupposti per dimostrare un danno ulteriore.

Tfr non versato al Fondo Inps dall’azienda insolvente, ecco come recuperare i soldi

16 October 2026 at 08:30

Le quote di trattamento di fine rapporto – Tfr che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare al Fondo di tesoreria dell’Inps mantengono natura retributiva. Perciò se l’azienda non effettua i versamenti e viene sottoposta a liquidazione giudiziale, il lavoratore potrà chiedere l’ammissione al passivo per recuperare le somme dovute.

Non solo. Se ne ricorrono i presupposti, potrà intervenire il Fondo di garanzia Inps per coprire il credito rimasto insoddisfatto. Lo affermano le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 26356/2026, offrendo significativi chiarimenti sulla natura delle quote di Tfr destinate alla tesoreria.

Il caso del Tfr non pagato e l’intervento dell’Inps

Dopo la fine di un’attività lavorativa presso una cooperativa, un lavoratore non aveva ricevuto integralmente il proprio Tfr. Per recuperare le somme non pagate, l’uomo aveva avviato un’esecuzione forzata nei confronti del datore, senza però riuscire a ottenere l’intero importo dovuto.

Per il residuo di quasi 2mila euro si era rivolto al Fondo di garanzia dell’Inps, che tutela i lavoratori quando l’impresa insolvente non è in grado di pagare le somme spettanti. L’Istituto aveva tuttavia respinto la richiesta di pagamento, dando origine alla controversia giudiziaria.

Il Tribunale e la Corte d’appello avevano riconosciuto il diritto del lavoratore al pagamento del Tfr residuo dal Fondo di garanzia. L’Inps aveva impugnato la decisione, contestando che le quote non versate al Fondo di tesoreria potessero essere poste a carico dell’altro Fondo.

Come funziona il Fondo di tesoreria Inps

Il Fondo di tesoreria è previsto dalla legge n. 296/2006 e gestito dall’Inps per conto dello Stato. Riceve le quote di Tfr dei dipendenti non destinate alla previdenza complementare, versate dalle aziende soggette all’obbligo in base a una soglia dimensionale.

Per comprendere la portata pratica della sentenza occorre distinguere due situazioni:

  • se il datore versa regolarmente le quote dovute, il Fondo di tesoreria provvede al pagamento del Tfr corrispondente agli importi effettivamente ricevuti;
  • se, invece, il datore omette i versamenti, si pone il problema di individuare il soggetto tenuto a corrispondere quelle somme al lavoratore quando il rapporto termina e l’impresa diventa insolvente.

È proprio su questo secondo scenario che sono intervenute le Sezioni Unite.

Perché il Tfr conserva natura retributiva

Con la sentenza 26356/2026, la Cassazione ha stabilito che, nelle grandi aziende, il Tfr mantiene natura di retribuzione differita quando le relative quote devono essere versate al Fondo di tesoreria.

Il riferimento fondamentale sta nelle norme di legge sul Tfr (art. 2120 c.c.). È una componente della retribuzione maturata durante il rapporto lavorativo, ma normalmente esigibile alla sua cessazione. La sua funzione è anche previdenziale in senso lato, perché consente al lavoratore di disporre di una somma quando termina l’attività lavorativa e non ha più possibilità di contare sul salario. Tuttavia questa finalità non trasforma il Tfr in una prestazione previdenziale autonoma.

Secondo la Corte la legge 296/2006 ha modificato le modalità di finanziamento e gestione delle quote, senza alterare la natura del diritto del lavoratore. Inoltre, il Fondo di tesoreria non è un ente previdenziale che garantisce una prestazione indipendentemente dai contributi o dai versamenti ricevuti: come visto, è gestito dall’Inps per conto dello Stato e corrisponde il Tfr nei limiti delle somme effettivamente trasferite.

La presenza di un soggetto diverso dal datore di lavoro nella fase del pagamento, dunque, non modifica la natura retributiva del credito Tfr. Di conseguenza, per le quote non versate, l’obbligo di pagamento resta a carico dell’impresa.

Che cosa cambia in caso di liquidazione giudiziale

La qualificazione del Tfr come retribuzione differita ha conseguenze concrete per i lavoratori delle imprese insolventi. Nella sentenza 26356/2026 le Sezioni Unite della Cassazione hanno riconosciuto che il dipendente può presentare domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale per le quote maturate dal primo gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria.

L’ammissione al passivo consentirà al creditore di partecipare alla procedura concorsuale e concorrere alla distribuzione delle risorse disponibili. Per legge il credito per Tfr gode, inoltre, di una tutela privilegiata nella distribuzione del patrimonio del datore insolvente, rispetto ai crediti ordinari.

L’azienda, quindi, non può essere considerata una semplice intermediaria incaricata di trasferire denaro al Fondo. Conserva la titolarità passiva dell’obbligazione di corrispondere il Tfr, anche per le somme che avrebbe dovuto versare alla tesoreria.

Le quote effettivamente trasferite al Fondo di tesoreria seguiranno invece il relativo canale di pagamento, nei limiti degli importi ricevuti.

Quando interviene il Fondo di garanzia Inps

La decisione delle Sezioni Unite è importante anche perché chiarisce il ruolo del Fondo di garanzia Inps, previsto dalla legge per tutelare chi ha un lavoro subordinato in caso di insolvenza dell’azienda.

Se l’impresa non paga il Tfr e ricorrono i requisiti previsti dalla legge, il Fondo di garanzia può intervenire anche per le quote che il datore avrebbe dovuto versare al Fondo di tesoreria, ma che sono rimaste insolute. I due strumenti svolgono quindi funzioni differenti e complementari:

  • il Fondo di tesoreria paga le quote effettivamente ricevute;
  • il Fondo di garanzia protegge il lavoratore dal rischio che il credito rimanga insoddisfatto a causa dell’insolvenza aziendale.

L’intervento del Fondo di garanzia non comporta, tuttavia, un pagamento certo e integrale in qualsiasi circostanza. E l’ammissione alla procedura concorsuale non determina in automatico l’intervento del Fondo di garanzia. Devono essere rispettate le condizioni stabilite dalla legge e occorre considerare quanto eventualmente recuperato attraverso la procedura di liquidazione giudiziale o già corrisposto dal Fondo di tesoreria.

Dopo aver pagato il lavoratore, l’Inps può inoltre surrogarsi nei suoi diritti, subentrando nella posizione creditoria per recuperare le somme anticipate nei confronti dell’impresa insolvente.

Che cosa cambia

La materia è molto delicata e non manca di certo a riguardo l’apporto della giurisprudenza, come ad esempio in riferimento ai rapporti tra quota di Tfr ed ex coniuge.

Con la sentenza 26356/2026, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che le quote di Tfr destinate al Fondo di tesoreria Inps conservano natura retributiva e non previdenziale, anche quando il datore di lavoro non le ha effettivamente versate. Spetterà ora alla Sezione lavoro della Corte pronunciarsi sugli altri motivi di ricorso e chiudere definitivamente la controversia.

Ma, al di là dell’esito del singolo caso, l’evidenziato principio giurisprudenziale smentisce, sul punto, la tesi dell’Inps e rafforza la tutela dei lavoratori delle imprese insolventi: le quote non trasferite al Fondo di tesoreria restano un debito retributivo dell’azienda e possono essere richieste attraverso l’ammissione al passivo della liquidazione giudiziale. Il Fondo di tesoreria risponderà soltanto delle somme effettivamente ricevute, mentre, se ricorrono i requisiti di legge, potrà intervenire il Fondo di garanzia Inps per il pagamento del Tfr rimasto insoluto.

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