❌

Normal view

Evasione fiscale, la Cassazione apre al sequestro dei conti correnti anche per soldi guadagnati legalmente

22 October 2026 at 15:23

In caso di evasione fiscale, il sequestro può riguardare anche somme di denaro presenti sui conti correnti e provenienti da attività economiche lecite. La possibilità emerge dagli orientamenti della Corte di Cassazione sulla confisca del profitto dei reati tributari, con particolare riferimento alle sentenze n. 6287 del 2026 e n. 21685 del 2023. Le pronunce affrontano due questioni che possono avere conseguenze economiche per imprese e contribuenti: la possibilità di sequestrare il patrimonio di uno dei soggetti coinvolti in una frode fiscale e il trattamento delle somme depositate sui conti bancari dopo la commissione dell’illecito. La Cassazione ha chiarito che il sequestro deve rispettare il valore del profitto contestato e i presupposti previsti dalla legge, ma la provenienza lecita di successivi versamenti non basta necessariamente a escludere la confisca.

Evasione fiscale, quando possono essere sequestrati i conti correnti

Il sequestro preventivo è uno strumento che consente all’autorità giudiziaria di vincolare determinati beni durante un procedimento penale, anche in vista di una successiva confisca. Nei reati tributari, il profitto illecito può consistere nel risparmio ottenuto attraverso il mancato versamento delle imposte. Un’impresa che non paga determinate somme al Fisco conserva infatti una disponibilità economica che avrebbe dovuto destinare all’Erario.

Il problema si presenta quando il denaro viene utilizzato o mescolato con gli incassi derivanti dalla normale attività aziendale. Secondo l’orientamento richiamato nella sentenza n. 21685 del 2023, la natura fungibile del denaro può consentire di sottoporre a sequestro somme presenti sul conto corrente anche se provenienti da operazioni successive e lecite. La fungibilità significa che il denaro è intercambiabile: non è sempre necessario individuare materialmente le stesse banconote corrispondenti al profitto originario. Resta comunque necessario verificare i presupposti della confisca diretta e il collegamento giuridicamente rilevante con il profitto del reato.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La controversia esaminata dalla Cassazione con la sentenza n. 21685/2023 riguardava una società di trasporti coinvolta in un procedimento per una presunta omissione fiscale. Il vantaggio economico contestato era stato quantificato in 166.240 euro. L’autorità giudiziaria aveva disposto il sequestro preventivo di una somma corrispondente, individuata nelle disponibilità bancarie dell’impresa.

La società aveva contestato il provvedimento sostenendo che il denaro presente sui conti derivasse dall’attività commerciale regolarmente svolta dopo la violazione tributaria. La questione riguardava quindi la possibilità di distinguere le risorse prodotte lecitamente da quelle riconducibili al mancato pagamento delle imposte.

Secondo il principio richiamato nella pronuncia, il successivo svolgimento di attività economiche regolari non rende automaticamente insequestrabili le disponibilità bancarie. Per un’impresa, il blocco dei conti può incidere direttamente sulla gestione quotidiana, limitando la possibilità di pagare dipendenti, fornitori e altre spese operative.

Le differenze tra confisca diretta e per equivalente

Per comprendere le decisioni della Cassazione occorre distinguere due strumenti previsti dall’ordinamento. La confisca diretta riguarda il profitto derivante dal reato, compreso il risparmio fiscale ottenuto attraverso il mancato pagamento delle imposte. La confisca per equivalente permette invece, nei casi previsti dalla legge, di colpire beni diversi dal profitto originario, per un valore corrispondente. La distinzione assume particolare importanza quando il vantaggio economico non è più direttamente individuabile.

Nel valutare la natura della misura, è necessario considerare anche la possibilità di dimostrare il collegamento tra il denaro sequestrato e il reato contestato. La confisca per equivalente ha una funzione sanzionatoria e deve rispettare i limiti stabiliti dalla normativa, tra cui quelli previsti dall’articolo 12-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000.

Intelligenza artificiale e conti correnti, la BCE chiede alle banche più difese entro il 31 ottobre

15 October 2026 at 14:33

L’intelligenza artificiale sta entrando sempre più nelle banche, ma porta con sé nuovi rischi per la sicurezza dei conti correnti. Per questo motivo la Banca centrale europea ha chiesto ai principali istituti vigilati di rafforzare le proprie difese contro le minacce informatiche potenziale dall’AI entro il 31 ottobre 2026.

Tutto questo riguarda chiaramente molto da vicino i correntisti, chiamati a fare la propria parte per proteggere risparmi e dati personali. Chiariamo quali sono le richieste della BCE nel dettaglio e che tipo di rischi corriamo.

Cosa chiede la BCE

È giunta una lettera dalla vigilanza bancaria della BCE, nella quale si chiede ai grandi istituti dell’area euro di innalzare il livello di protezione contro le minacce informatiche legate all’intelligenza artificiale. Gli istituti dovrebbero adeguarsi in tempi rapidissimi, entro il 31 ottobre 2026, valutando come l’uso crescente dell’IA, tanto da parte delle banche che da parte dei criminali, possa esporre i sistemi a nuove vulnerabilità. Un intervento che rappresenta un tassello chiave nel quadro di regole europee sempre più attento al concetto di resilienza digitale.

I rischi dell’AI in banca

I pericoli sono di diversa natura:

  • gli agenti IA (programmi in grado di agire autonomamente) potrebbero interpretare male attività del tutto legittime, scambiandole per minacce e bloccando servizi ai clienti;
  • con la tecnica del prompt injection delle istruzioni malevole possono essere nascoste in documenti o messaggi per manipolare il comportamento dell’AI;
  • l’IA può essere sfruttata per individuare le falle dei sistemi e automatizzare le fasi di un attacco, rendendo le intrusioni più rapide e riducendo il tempo a disposizione per reagire, con possibili conseguenze sui risparmi.

Per contenere questi rischi, agli istituti viene chiesto di definire in modo preciso cosa possono fare gli agenti di AI, prevedendo una conferma umana per le operazioni più delicate. Ogni azione dell’IA dev’essere tracciabile e verificabile, con possibilità di spegnere il tutto rapidamente in caso di problemi.

Le banche devono poi effettuare verifiche periodiche sulle vulnerabilità dei programmi usati, mantenendo gli aggiornamenti di sicurezza, disponendo di backup isolati e procedendo al ripristino in caso d’emergenza. Il tutto nel rispetto del regolamento europeo Dora sulla resilienza operativa digitale, in vigore dal 17 gennaio 2025, che fissa standard comuni per la sicurezza informatica.

Come difendersi

Anche i correntisti possono fare molto per proteggersi e dovrebbero agire in maniera rapida e attenta. Ecco un po’ di consigli pratici e utili:

  • attivare le notifiche sulle operazioni;
  • controllare con regolarità i movimenti del conto;
  • custodire con cura le credenziali d’accesso;
  • non condividere mai password o codici temporanei;
  • verificare che il nome del beneficiario corrisponda all’IBAN indicato prima di un bonifico;
  • prestare attenzione alle comunicazioni sospette, comprese chiamate e messaggi falsi creati con l’AI;
  • segnalare subito alla banca dei pagamenti non autorizzati (la contestazione è possibile fino a 13 mesi);
  • verificare le comunicazioni attraverso i canali ufficiali dell’istituto.

❌