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Nuova tassa sugli acquisti online extra-Ue: da novembre fino a 5 euro in più a pacco

11 October 2026 at 15:07

Nuova stretta sugli acquisti online extra-Ue. Con la pubblicazione del nuovo vademecum operativo da parte della Commissione Europea, Bruxelles ha tracciato le linee guida per l’applicazione di due nuove tasse doganali sulle spedizioni a distanza importate da Paesi terzi.

Il provvedimento, pensato per tutelare i mercati comunitari e contrastare la concorrenza sleale dei colossi del commercio online, come Shein, Temu o AliExpress, combina una misura temporanea sui piccoli pacchi con una nuova tassa fissa di gestione destinata a diventare permanente.

Dazio temporaneo sui piccoli pacchi: 3 euro a pezzo

La prima novità riguarda il dazio doganale introdotto dal regolamento Ue 2026/382. La misura prevede l’applicazione di una tassa fissa da 3 euro su ogni singolo vestito o oggetto comprato online da siti fuori dall’Unione Europea, se il valore del pacco non supera i 150 euro.

Fino a poco tempo fa i pacchi piccoli non pagavano la dogana. Adesso questa franchigia è stata cancellata. In concreto significa che:

  • chi acquista pagherà 3 euro di tassa su ogni articolo presente nel pacco, una misura che resterà in vigore per due anni (fino al 1° luglio 2028);
  • i 3 euro si pagano su qualsiasi oggetto, compresi alcolici, profumi e tabacco;
  • la tassa viene imposta su tutte le merci inviate da Paesi extra-Ue, a prescindere da chi si occupa della spedizione finale in Italia;
  • entro il 1° dicembre 2027 l’Ue deciderà se prorogare questa tassa oltre il 2028.

Dal 1° novembre la tassa di gestione: altri 2 euro a pezzo

A questa prima tassa se ne aggiunge un’altra: la Union handling fee, ovvero la tassa europea di gestione introdotta dal regolamento Ue 2026/2108 ai sensi del nuovo Codice doganale comunitario.

A partire dal 1° novembre 2026, si pagherà un ulteriore tributo di 2 euro su ogni singolo prodotto comprato online da Paesi extra-Ue. A differenza dei 3 euro sui piccoli pacchi, questa tassa di 2 euro si applica su tutti gli oggetti a prescindere dal prezzo, anche per acquisti sopra i 150 euro, ed è permanente, cioè non scadrà mai.

Chi paga davvero e come funzionano i controlli

Sulla carta la responsabilità di versare le tasse alla dogana spetta a chi dichiara la merce, ossia i grandi colossi dell’online come Shein, o i corrieri. Nella pratica è molto probabile che le piattaforme di e-commerce addebiteranno questi costi direttamente all’acquirente nel carrello prima del pagamento, oppure la somma verrà riscossa dal corriere al momento della consegna a casa.

Inoltre, dal 1° novembre 2026 scatta l’obbligo del codice identificativo di prodotto (Pid) per tutte le merci extra-Ue sotto i 150 euro: una sorta di carta d’identità del pacco che servirà alle dogane per tracciare chi ha prodotto l’oggetto e bloccare subito i vestiti o i prodotti che non rispettano le norme di sicurezza europee.

Il risultato per le tasche dei consumatori è un rincaro combinato. Per fare un esempio pratico: chi acquista una maglietta da 5 euro da un sito cinese, da novembre rischia di pagare 3 euro di dazio temporaneo più 2 euro di tassa di gestione.

Tassazione montepremi nel tennis internazionale, come si calcolano imposte e ritenute

11 October 2026 at 06:00

Il circuito professionistico del tennis rappresenta uno degli ecosistemi sportivi più dinamici e globalizzati del panorama mondiale. Giocatori e giocatrici appartenenti ai circuiti ATP e WTA trascorrono gran parte dell’anno spostandosi da un Paese all’altro per partecipare a tornei di diversa categoria, dai Challenger ai Master 1000, fino ai quattro eventi del Grande Slam. Questa continua mobilità transfrontaliera genera una serie di complessità dal punto di vista giuridico e tributario.

Ogni vittoria di un match o il semplice superamento di un turno all’interno di un tabellone principale comporta il diritto a percepire un compenso economico sotto forma di premio di gara. Tuttavia, il passaggio dall’importo lordo del premio al netto effettivamente incassato dall’atleta è regolato da norme stringenti. La tassazione dei montepremi nel tennis internazionale si fonda su un delicato equilibrio tra le sovranità fiscali dei singoli Paesi, i trattati contro la doppia imposizione e i principi di territorialità sanciti dagli organismi internazionali.

Tennis internazionale e principio della territorialità

La pietra angolare su cui si regge la fiscalità dello sport professionistico internazionale è rappresentata dall’articolo 17 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio. Questa disposizione stabilisce una deroga fondamentale rispetto ai criteri generali previsti per i redditi da lavoro autonomo, dalle professioni libere o dalle attività d’impresa.

In base alla regola generale stabilita dalle convenzioni internazionali, le prestazioni di lavoro autonomo o professionale sono solitamente tassabili esclusivamente nello Stato di residenza del contribuente, a meno che questi non disponga di una stabile organizzazione o di una base fissa nell’altro Stato. L’articolo 17 del Modello OCSE ribalta totalmente questa impostazione per le categorie degli artisti e degli sportivi.

La norma attribuisce prioritariamente allo Stato della fonte – ovvero il Paese sul cui territorio si svolge la manifestazione sportiva – la potestà impositiva sui redditi derivanti dalle prestazioni personali dell’atleta. Di conseguenza, nel momento in cui l’organizzatore di un torneo eroga il premio spettante al tennista, assume la qualifica di sostituto d’imposta ed è tenuto ad applicare una ritenuta alla fonte. Tale ritenuta viene trattenuta direttamente alla fonte e versata all’amministrazione finanziaria locale, consentendo allo Stato ospitante di incassare le imposte sull’attività svolta all’interno dei propri confini territoriali.

L’applicazione dell’articolo 17 prescinde completamente dalla durata della permanenza dello sportivo nel Paese ospitante, dalla sua nazionalità o dalla presenza di contratti a lungo termine. Il solo fatto di scendere in campo e disputare un incontro ufficiale attribuisce allo Stato ospitante la facoltà di tassare il compenso associato a quella specifica prestazione.

Il principio del worldwide taxation e l’articolo 3 del Tuir

Se da un lato lo Stato ospitante applica la ritenuta alla fonte sui premi erogati, dall’altro l’atleta deve fare i conti con la legislazione fiscale del proprio Paese di residenza. Per i tennisti che mantengono la propria residenza fiscale in Italia, la normativa di riferimento sul piano nazionale si rinviene nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir).

L’articolo 3 del Tuir sancisce il principio del worldwide taxation system (tassazione del reddito mondiale). In forza di questo principio, i soggetti residenti fiscalmente nel territorio dello Stato italiano sono tassati su tutti i redditi posseduti, indipendentemente dal luogo in cui tali redditi sono stati prodotti o percepiti.

Un tennista residente in Italia che vince un torneo negli Stati Uniti, in Francia o in Australia deve necessariamente includere l’intero importo lordo del montepremi all’interno della propria dichiarazione dei redditi annuale (Modello Redditi Pf). Il reddito di fonte estera deve essere sommato agli eventuali altri redditi percepiti in Italia, concorrendo alla formazione dell’imponibile complessivo soggetto alle aliquote progressive dell’Irpef e alle relative addizionali regionali e comunali.

L’adozione contemporanea del criterio della territorialità da parte dello Stato del torneo e del criterio del reddito mondiale da parte dello Stato di residenza genera una sovrapposizione d’imposta sullo stesso provento. Senza un idoneo meccanismo di compensazione, l’atleta subirebbe un gravoso fenomeno di doppia imposizione fiscale.

Il recupero delle imposte estere

Per evitare che la tassazione dei montepremi nel tennis internazionale penalizzi ingiustamente i contribuenti attraverso la duplicazione dei prelievi fiscali, l’ordinamento italiano mette a disposizione lo strumento del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, disciplinato dall’articolo 165 del Tuir.

Il legislatore, infatti, ha attribuito al residente italiano la facoltà di detrarre dalle imposte dovute in Italia le ritenute e i tributi già versati a titolo definitivo allo Stato estero in cui è stato vinto il montepremi. Il funzionamento pratico di questo meccanismo richiede una sequenza precisa di passaggi:

  • determinazione del reddito lordo. Il tennista dichiara in Italia l’ammontare lordo del montepremi convertito in euro al tasso di cambio ufficiale del giorno di incasso;
  • calcolo dell’imposta lorda italiana. Si calcola l’Irpef teoricamente dovuta sul reddito complessivo comprendente anche il montepremi estero;
  • imputazione del credito d’imposta. Dall’imposta italiana così calcolata si scomputa l’importo della ritenuta già trattenuta dall’organizzatore del torneo all’estero.

L’applicazione del credito d’imposta presenta tuttavia limiti normativi ben definiti. In primo luogo, la detrazione è ammessa fino a concorrenza della quota d’imposta italiana attribuibile al reddito estero: ciò significa che se l’aliquota applicata all’estero è superiore a quella italiana, l’eccedenza non può essere chiesta a rimborso. In secondo luogo, la detrazione spetta a condizione che le imposte pagate nello Stato estero abbiano il carattere della definitività. Le ritenute applicate a titolo d’acconto o provvisorie richiedono prima la presentazione di una dichiarazione dei redditi locale nello Stato del torneo per determinare l’imposta finale effettivamente dovuta.

Distinzione tra montepremi e sponsorizzazioni

Nel bilancio di un tennista professionista di alto livello, i premi di gara costituiscono spesso solo una porzione del fatturato complessivo, affiancata dai proventi derivanti dai contratti di sponsorizzazione, cessione dei diritti d’immagine e forniture tecniche. La gestione fiscale di tali componenti richiede una rigida distinzione in termini di qualificazione giuridica.

I contratti di sponsorizzazione cosiddetti puri o di natura promozionale globale non sono direttamente collegati alla prestazione sportiva resa in un singolo torneo. In questi casi, la convenzione internazionale non applica l’articolo 17, bensì l’articolo 7 del Modello OCSE, che disciplina la tassazione degli utili d’impresa e dei redditi derivanti dalle attività professionali ordinarie.

L’articolo 7 stabilisce la tassazione esclusiva dei redditi nello Stato di residenza fiscale del contribuente. Pertanto, le somme corrisposte da uno sponsor internazionale a un tennista per l’utilizzo del suo nome o del suo volto nelle campagne pubblicitarie mondiali non possono essere assoggettate a ritenuta alla fonte da parte degli Stati in cui si giocano i singoli tornei, salvo i casi in cui l’accordo contrattuale preveda espressamente la presenza obbligatoria dell’atleta in uno specifico evento locale.

Tipologia di reddito Riferimento normativo Criterio di tassazione
Montepremi e premi di gara Articolo 17 del Modello OCSE Tassazione prioritaria nello Stato della fonte (luogo del torneo) con ritenuta alla fonte
Sponsorizzazioni generali e royalties Articolo 7 del Modello OCSE Tassazione esclusiva nello Stato di residenza fiscale dell’atleta
Redditi esteri dichiarati in Italia Articolo 3 del TUIR Principio del reddito mondiale (worldwide taxation) con obbligo di dichiarazione Irpef
Eliminazione doppia imposizione Articolo 165 del TUIR Concessione del credito d’imposta per le ritenute pagate all’estero a titolo definitivo

Adempimenti pratici e conservazione delle certificazioni fiscali

Per beneficiare del credito d’imposta in Italia ed evitare contestazioni durante gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, la gestione documentale del tennista deve seguire standard di accuratezza rigorosi. Il riconoscimento della detrazione ex art. 165 Tuir non è infatti automatico, ma subordinato alla prova documentale dell’effettivo prelievo subito all’estero.

Al termine di ogni torneo, il comitato organizzatore o la federazione ospitante è tenuta a rilasciare al giocatore una certificazione fiscale ufficiale (Tax Certificate o Withholding Statement). Questo documento deve indicare con precisione:

  • l’importo lordo del montepremi spettante all’atleta;
  • l’ammontare esatto della ritenuta trattenuta e versata all’erario locale;
  • il riferimento normativo in base al quale la trattenuta è stata effettuata.

Qualora la ritenuta applicata all’estero sia solo a titolo d’acconto – come avviene ad esempio negli Stati Uniti o nel Regno Unito per determinati scaglioni di reddito -, il tennista è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi nello Stato estero entro i termini stabiliti dalla legislazione locale. Solo una volta ottenuto il prospetto di liquidazione definitiva (Tax Return o Notice of Assessment) sarà possibile determinare l’esatta quota di imposta definitiva scomputabile dall’Irpef in Italia. La corretta tracciabilità dei flussi finanziari e la conservazione tempestiva di tutta la documentazione contabile rappresentano elementi indispensabili per la tutela del patrimonio dell’atleta professionista.

Scadenze fiscali dal 12 ottobre al 18 ottobre 2026, pioggia di pagamenti in arrivo: tutte le date

11 October 2026 at 06:00

Il calendario degli adempimenti fiscali, nella settimana che va dal 12 al 18 ottobre, concentra nella giornata di venerdì 16 ottobre una serie di versamenti che interessano categorie diverse di contribuenti. Si tratta di una serie di appuntamenti che riguardano il pagamento di imposte, ritenute, rateizzazioni e altri tributi che coinvolgono titolari di partita Iva, sostituti d’imposta, enti pubblici e intermediari finanziari.

Imposte da dichiarazione e versamenti: chi deve pagare il 16 ottobre

Il 16 ottobre scade il termine per il versamento della quinta rata delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2026. La scadenza riguarda chi ha scelto il pagamento rateale e ha effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2026, ovvero le persone fisiche, le società di persone e le attività equiparate.

La scadenza di ottobre rappresenta dunque una tappa intermedia di un percorso iniziato nei mesi estivi. Infatti, i contribuenti coinvolti dovranno versare l’importo della rata, ma anche gli eventuali interessi collegati alla rateizzazione.

Partite Iva e Isa: il 16 ottobre la terza rata per chi si è adeguato

Sempre il 16 ottobre è prevista una scadenza specifica per i soggetti che si sono adeguati alle risultanze degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). In particolare, devono provvedere al versamento della terza rata dell’Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi derivanti dall’adeguamento alle risultanze degli Isa nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione Iva.

La scadenza va però distinta da quella dell’Iva annuale ordinaria, che invece segue le tempistiche e le regole standard di saldo o rateizzazione stabilite per la dichiarazione annuale (con saldo entro il 16 marzo o rateizzato a partire da quella data).

Il 16 ottobre 2026 in pagamento l’ottava rata Iva 2025

Il 16 ottobre è previsto anche il versamento della ottava rata dell’Iva relativa al 2025, risultante dalla dichiarazione annuale presentata dai contribuenti soggetti all’imposta. Il pagamento deve essere effettuato con la maggiorazione prevista a titolo di interesse corrispettivo, indicata nello scadenzario dell’Agenzia delle Entrate nella misura del +2,31% mensile.

Il mancato pagamento di una rata può trasformare questo ordinario appuntamento fiscale in una posizione da regolarizzare.

Sostituti d’imposta, ritenute e conguagli il 16 ottobre

Il 16 ottobre 2026:

  • i sostituti d’imposta sono tenuti a versare le ritenute operate nel mese di settembre sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale e sui redditi diversi. In questa categoria rientrano i datori di lavoro o i committenti che hanno operato trattenute sui compensi e sugli stipendi pagati a dipendenti, collaboratori, professionisti o risparmiatori nel mese di settembre (es. la classica Irpef sullo stipendio mensile o la ritenuta d’acconto sulla fattura di un lavoratore autonomo);
  • i datori di lavoro ed enti pensionistici che hanno gestito i risultati del modello 730 per dipendenti e pensionati devono versare le somme trattenute nel mese di settembre. Si tratta dei conguagli (a saldo o in acconto) dovuti all’Irpef emersa dalle dichiarazioni dei redditi, recuperati direttamente dalla busta paga o dal cedolino della pensione.

Il pagamento avviene tramite modello F24 con modalità telematiche.

Premi di produttività, entro il 16 ottobre l’imposta sostitutiva sulle somme pagate a settembre

I sostituti d’imposta, entro il 16 ottobre 2026, sono tenuti a versare anche l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme corrisposte:

  • nel mese di settembre ai dipendenti del settore privato;
  • in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Enti pubblici e amministrazioni: ritenute, Irap e altri versamenti del 16 ottobre

Il calendario del 16 ottobre coinvolge poi il settore pubblico. Infatti, le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti e gli organismi pubblici devono effettuare diversi versamenti, tra cui:

  • le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, oltre a quelle relative ai pignoramenti presso terzi;
  • l’acconto mensile Irap e le addizionali, secondo quanto previsto per questa categoria di soggetti.

Sempre gli enti e gli organismi pubblici, insieme alle amministrazioni centrali dello Stato che effettuano le operazioni di conguaglio dell’assistenza fiscale, devono versare le somme dovute tramite modello F24EP, con modalità telematiche.

Split payment il 16 ottobre 2026

Tra gli appuntamenti del 16 ottobre 2026 rientra anche il versamento legato allo split payment, la scissione dei pagamenti dell’Iva. L’obbligo riguarda le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che acquistano beni o servizi.

Con questo sistema, quando un fornitore emette fattura alla pubblica amministrazione, l’Iva non viene pagata al fornitore stesso, ma viene trattenuta dall’ente e versata direttamente allo Stato. La data del 16 ottobre rappresenta quindi la scadenza entro cui trasferire all’Erario l’imposta incassata.

Entro il 16 ottobre il versamento per le locazioni brevi

Nella giornata del 16 ottobre devono versare allo Stato le ritenute operate sui canoni per le locazioni brevi, incassati per conto dei proprietari degli immobili i soggetti che mettono in contatto chi offre e chi cerca case, ovvero:

  • gli intermediari immobiliari;
  • i portali online.

Le piattaforme (come Airbnb o Booking) e le agenzie immobiliari applicano e versano una ritenuta a titolo di cedolare secca sull’importo dell’affitto incassato per conto del proprietario, che poi sono tenuti a trasferire all’Erario.

Tobin tax il 16 ottobre

Tra le scadenze del 16 ottobre c’è inoltre quella relativa all’imposta sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta Tobin tax.

Il versamento interessa:

  • banche;
  • società fiduciarie;
  • imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento;
  • altri soggetti che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato.

Attività di intrattenimento svolte a settembre, il 16 ottobre si paga

Il 16 ottobre devono versare l’imposta relativa alle attività di intrattenimento svolte con carattere di continuità nel mese di settembre i soggetti che esercitano attività di intrattenimento. Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure attraverso un intermediario abilitato.

L’imposta dovuta viene determinata in relazione alle attività realizzate nel mese precedente.

Versamento delle imposte per conto dei pensionati

Infine, il calendario del 16 ottobre comprende un appuntamento specifico per gli enti pensionistici. In particolare, devono versare la rata delle imposte dovute in sede di assistenza fiscale i soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato.

Anche in questo caso, si tratta di un ulteriore passaggio con cui l’ente pensionistico trasferisce allo Stato le somme già recuperate sui cedolini, completando la gestione delle imposte per questa fascia di reddito.

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