Il bonus asilo nido 2026 permette alle famiglie di recuperare fino a 3.600 euro all’anno sulle rette pagate per la frequenza dei figli. L’importo riconosciuto dall’Inps dipende dall’Isee e dalla data di nascita del bambino, mentre il pagamento avviene dopo la presentazione della documentazione che dimostra le spese sostenute. Per ottenere il contributo è necessario rispettare alcune condizioni e prestare attenzione alla compilazione della domanda. Ricevute incomplete, pagamenti non documentati e dati errati della struttura educativa possono impedire il riconoscimento del rimborso o rallentare i tempi di lavorazione. Dal 2026 la procedura è stata semplificata: la domanda rimane valida fino ad agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni, ma le famiglie devono aggiornare annualmente le mensilità richieste.
Bonus nido 2026, quanto si recupera sulle rette in base all’Isee
Il contributo è destinato ai genitori di bambini con meno di tre anni che frequentano strutture educative autorizzate. L’importo massimo varia in base all’Isee e all’anno di nascita. Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024, sono previsti:
3.600 euro annui, con Isee fino a 40mila euro;
1.500 euro annui, con Isee superiore a 40mila euro oppure in assenza di un indicatore valido.
Per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024, gli importi sono differenti:
3.000 euro annui con Isee fino a 25mila euro circa;
2.500 euro annui con Isee superiore a 25mila e fino a 40mila euro;
1.500 euro annui con Isee superiore a 40mila euro oppure non disponibile.
Il rimborso viene riconosciuto per un massimo di undici mensilità e non può superare l’importo effettivamente pagato per la retta.
Dal 2026, ai fini del calcolo, viene utilizzato l’Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, neutralizzando gli importi dell’Assegno unico secondo le regole previste dall’Inps.
Quanto rimborsa l’Inps su una retta da 300 o 400 euro
Per comprendere il funzionamento del bonus si possono considerare due esempi pratici. Una famiglia con un bambino nato nel 2025 e un Isee di 25mila euro può ottenere fino a 3.600 euro annui, suddivisi in undici rate, generalmente da 327,27 euro. Se la retta mensile è di 400 euro, il rimborso può arrivare a 327,27 euro, lasciando a carico della famiglia circa 72,73 euro.
Con una retta di 300 euro mensili, invece, il contributo copre l’intera spesa documentata, perché il rimborso non può essere superiore a quanto effettivamente pagato. Per un bambino nato prima del 2024, con un Isee di 30mila euro, il limite annuale è invece di 2.500 euro, corrispondente a rate di circa 227,27 euro. Gli importi effettivi dipendono dalle mensilità ammesse, dalle spese documentate e dai requisiti posseduti.
È comunque obbligatorio indicare annualmente le mensilità per le quali si richiede il rimborso. Per le rette riferite al 2026, i documenti di spesa devono essere caricati entro il 30 aprile 2027. L’Inps indica un termine ordinario di 30 giorni per la lavorazione, che decorre dalla disponibilità della documentazione completa. Per i singoli rimborsi mensili, il termine decorre dal caricamento dei relativi giustificativi, una volta accolta la domanda.
Quali errori possono bloccare il rimborso del bonus nido
Uno degli aspetti principali riguarda la documentazione delle spese. L’Inps richiede, per ogni mensilità, una fattura oppure una ricevuta o un avviso di pagamento nei casi consentiti, accompagnati dalla prova del versamento effettuato con strumenti tracciabili. Tra gli errori che possono compromettere o ritardare il pagamento rientrano:
Mancanza della ricevuta o della fattura relativa alla mensilità richiesta;
Assenza della prova del pagamento tracciabile, necessaria per dimostrare che la retta è stata effettivamente versata;
Indicazione errata della struttura educativa o mancata verifica della sua autorizzazione;
Isee assente o difforme, che può comportare il riconoscimento dell’importo minimo;
Mancato aggiornamento delle mensilità richieste per l’anno di riferimento.
Un ulteriore elemento riguarda il soggetto che presenta la domanda: deve essere il genitore che sostiene effettivamente il pagamento della retta. L’Inps verifica anche che il nido possieda il titolo abilitativo richiesto dalla normativa regionale. Se la struttura non risulta autorizzata, il contributo non può essere riconosciuto.
La gestione della posizione previdenziale per chi ricopre contemporaneamente la carica di organo amministrativo e la qualifica di socio all’interno di una Società a Responsabilità Limitata (SRL) rappresenta uno dei temi più complessi del diritto tributario e del lavoro in Italia.
La controversia nasce spesso dall’azione di accertamento dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, che tende a richiedere d’ufficio la doppia iscrizione Inps per il socio amministratore di SRL. Tuttavia, la sovrapposizione delle due posizioni non è né automatica né scontata: la normativa e la giurisprudenza stabiliscono confini e presupposti molto precisi.
Socio amministratore di SRL: le due gestioni Inps
Per comprendere le ragioni della doppia contribuzione, occorre analizzare separatamente i due pilastri normativi che regolano le rispettive gestioni previdenziali coinvolte.
La Gestione Separata per il compenso dell’amministratore
l’oggetto dell’assicurazione sono i proventi percepiti a titolo di compenso per l’attività di amministrazione della società;
il presupposto è determinato dal conferimento dell’incarico societario di amministratore e l’effettiva percezione di un compenso deliberato dall’assemblea dei soci.
La Gestione Commercianti o Artigiani per il lavoro operativo
L’iscrizione alla Gestione Assicurativa degli Esercenti Attività Commerciali o Artigiane trova invece il suo fondamento nell’articolo 1, comma 203, della Legge n. 662/1996:
l’oggetto dell’assicurazione è l’attività lavorativa diretta esercitata dal socio nell’impresa;
perché scatti l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani, il socio deve partecipare personalmente al lavoro aziendale con i requisiti della continuità, abitualità e prevalenza.
Perché non vale il principio di prevalenza per escludere l’iscrizione?
In passato si tendeva a ritenere che, in caso di svolgimento di più attività, il contribuente potesse essere iscritto unicamente alla gestione riferita all’attività prevalente, assorbendo l’altra.
Questa interpretazione è stata definitivamente superata dall’articolo 12, comma 11, del Decreto Legge n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010), norma di interpretazione autentica. La legge ha chiarito che il principio di unificazione contributiva della prestazione prevalente (previsto dall’art. 1, comma 208, della Legge 662/1996) si applica esclusivamente al raffronto tra diverse attività d’impresa appartenenti alle gestioni autonome (es. artigiani, commercianti o coltivatori diretti).
Al contrario, la norma esclude che il criterio di prevalenza possa operare tra la Gestione Separata e la Gestione Commercianti o Artigiani. La legittimità della coesistenza dei due obblighi è stata confermata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 17076 del 2011, seguita da successive ordinanze di legittimità (tra cui la n. 1759/2021).
Di conseguenza, per il socio amministratore di SRL, se sussistono autonomamente i presupposti per entrambe le gestioni, la doppia iscrizione Inps è considerata legittima e obbligatoria.
Quadro riassuntivo dei casi pratici
La sussistenza del doppio versamento dipende quindi dall’incrocio tra la percezione del compenso amministrativo e lo svolgimento concreto di mansioni operative o commerciali.
Profilo societario
Funzioni svolte in concreto
Esito Gestione Separata
Esito Gestione Commercianti/Artigiani
Posizione Inps complessiva
Amministratore non socio
Direzione societaria remunerata
Sì (sul compenso)
No
Unica iscrizione
Socio amministratore di SRL
Sole funzioni direttive/amministrative con compenso
Sì (sul compenso)
No
Unica iscrizione
Socio lavoratore operativo
Lavoro manuale, commerciale o operativo senza compenso organo amministrativo
No
Sì (sul reddito d’impresa)
Unica iscrizione
Socio amministratore di SRL
Funzioni di amministrazione remunerate + Partecipazione diretta all’attività aziendale
Sì (sul compenso)
Sì (sul reddito d’impresa)
Doppia iscrizione Inps
Socio di mero capitale
Nessun lavoro aziendale e nessuna carica remunerata
No
No
Nessuna iscrizione
Il problema dell’onere della prova e le verifiche Inps
La semplice coincidenza formale tra la qualifica di socio e la carica di amministratore (anche se unico o delegato) non è sufficiente a giustificare l’iscrizione automatica alla Gestione Commercianti o Artigiani. Qualora l’Inps emetta un avviso di addebito o d’ufficio iscriva il contribuente alla gestione commercianti, l’istituto ha l’onere di provare che il socio svolga un’attività lavorativa ulteriore rispetto alle funzioni tipiche dell’organo amministrativo.
Differenza tra atti di gestione e atti di lavoro operativo:
atti gestionali (non soggetti a Gestione Commercianti). Firma di contratti, gestione finanziaria, coordinamento generale, partecipazione alle assemblee, firma dei bilanci e direzione strategica dell’azienda;
atti operativi (soggetti a Gestione Commercianti). Vendita diretta al pubblico, erogazione manuale o tecnica dei servizi aziendali, gestione quotidiana del magazzino, contatto operativo continuo con i clienti.
Nella valutazione della posizione rilevano anche elementi quali la presenza di personale dipendente qualificato, la dimensione della struttura organizzativa e la natura stessa dell’oggetto sociale della SRL.
Determinazione della base imponibile e le recenti pronunce sulla quota di utile
Una volta stabilita l’eventuale spettanza della doppia iscrizione, si pone la questione del calcolo della base imponibile su cui applicare le aliquote contributive:
l’imponibile della Gestione Separata è costituito esclusivamente dai compensi lordi erogati al socio amministratore per l’esercizio della carica;
i contributi della Gestione Commercianti/Artigiani (fissi entro il minimale e a percentuale sull’eccedenza) si calcolano sulla quota di reddito d’impresa della SRL fiscalmente attribuibile al socio.
La svolta della Cassazione sugli utili non distribuiti
Un punto di svolta cruciale nell’evoluzione del contenzioso riguarda la determinazione della base imponibile del socio lavoratore e la quota di utili societari prodotti dalla SRL.
Per anni l’Inps – con una linea interpretativa ribadita dalla Circolare n. 102/2003, dalla Circolare n. 84/2021 e da ultimo con la Circolare n. 62 del 27 maggio 2026 – ha preteso di includere nell’imponibile della Gestione Commercianti la quota del reddito d’impresa dichiarato dalla SRL corrispondente alla partecipazione agli utili del socio, a prescindere dalla loro effettiva distribuzione.
A superare questo automatismo è intervenuta la Corte di Cassazione con una serie di pronunce pubblicate nel settembre 2026, a partire dalla sentenza n. 25377/2026. I giudici di legittimità hanno chiarito che l’art. 3-bis del Decreto Legge n. 384/1992 commisura la contribuzione alla sola totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef dal soggetto obbligato. Pertanto, il reddito prodotto e dichiarato dalla SRL ai fini Ires non si trasforma automaticamente in imponibile contributivo per il socio per il solo fatto che questi ne possieda una quota e presti attività lavorativa nell’impresa.
Ne consegue che, in regime fiscale ordinario, gli utili della SRL non distribuiti o accantonati a riserva rimangono esclusi dal calcolo dei contributi alla Gestione Commercianti, ferma restando l’eccezione delle società che abbiano espressamente adottato il regime della trasparenza fiscale.
Criteri guida per la regolarizzazione della posizione
Per definire correttamente la posizione previdenziale ed evitare sanzioni o contestazioni da parte dell’organo di vigilanza, è opportuno adottare un approccio rigoroso in fase di costituzione o gestione della società:
mappatura formale dei ruoli. Definire con chiarezza nelle delibere assembleari e nei verbali del consiglio di amministrazione la natura delle mansioni e l’eventuale spettanza del compenso;
tracciabilità delle mansioni operative. Qualora il socio amministratore si limiti alle sole attività direttive senza partecipare direttamente al ciclo produttivo, è fondamentale conservare idonea documentazione aziendale che comprovi l’autonomia della struttura (presenza di dipendenti, collaboratori esterni o direttori tecnici);
valutazione della doppia contribuzione. In presenza di un reale apporto lavorativo quotidiano unito a un compenso per la carica, la scelta della doppia iscrizione preventiva mette al riparo l’azienda e il professionista da sanzioni civili per omesso versamento.
Il bonus mamme 2026 sale a 60 euro al mese, per un massimo di 720 euro annui. L’Inps ha pubblicato la circolare n. 106 del 16 ottobre 2026, con le istruzioni per accedere al contributo destinato alle lavoratrici con almeno due figli. Il documento chiarisce i requisiti, gli importi, le modalità di presentazione della domanda e le tempistiche dei pagamenti. Per quest’anno c’è l’aumento del beneficio mensile che passa dai precedenti 40 euro a 60 euro. Il pagamento è previsto in un’unica soluzione a dicembre 2026, mentre l’apertura della procedura per presentare le richieste sarà comunicata successivamente dall’Istituto. La misura viene confermata in attesa dell’introduzione dell’esonero contributivo parziale per le lavoratrici madri, rinviato al 2027.
Bonus mamme 2026, a chi spetta e i requisiti Inps
Il Bonus mamme 2026 è rivolto alle lavoratrici dipendenti e autonome con almeno due figli, purché rispettino specifiche condizioni anagrafiche, lavorative ed economiche. In particolare, possono accedere al bonus:
le madri con due figli, se il più piccolo ha meno di 10 anni;
le madri con almeno tre figli, se il più piccolo ha meno di 18 anni.
Nel conteggio rientrano anche i figli adottati o in affidamento preadottivo. Il requisito relativo al numero dei figli deve essere presente al 1° gennaio 2026 oppure maturare entro il 31 dicembre dello stesso anno. Se, ad esempio, il secondo figlio nasce ad aprile, il contributo può essere riconosciuto a partire da quel mese.
Possono beneficiarne le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, comprese quelle con contratti a tempo determinato, indeterminato, intermittenti o in somministrazione. Sono ammesse anche le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, alle casse professionali e alla Gestione separata. Restano escluse le lavoratrici domestiche. È inoltre previsto un limite economico: il reddito annuo da lavoro dipendente o autonomo non deve superare 40mila euro nel 2026.
Bonus mamme con tre figli, cosa cambia per i contratti a tempo indeterminato
Una distinzione importante riguarda le lavoratrici con almeno tre figli che hanno un contratto a tempo indeterminato. Per queste madri il nuovo bonus da 60 euro mensili non viene riconosciuto nei mesi in cui è presente, anche parzialmente, un rapporto di lavoro stabile.
Le lavoratrici interessate possono invece beneficiare, se rispettano i requisiti, dell’esonero del 100% dei contributi previdenziali IVS a proprio carico, previsto fino al 31 dicembre 2026. L’Inps precisa che anche i contratti di apprendistato rientrano tra quelli a tempo indeterminato.
Se una lavoratrice con tre figli passa da un contratto a termine a uno stabile, perde il diritto al nuovo bonus dal mese della trasformazione. Può tuttavia accedere all’esonero contributivo, se ne possiede i requisiti.
Il beneficio ammonta a 60 euro per ogni mese o frazione di mese di attività lavorativa, fino a un massimo di dodici mensilità. Chi possiede tutti i requisiti per l’intero anno può quindi ricevere 720 euro. Per periodi più brevi, l’importo viene calcolato in proporzione ai mesi per i quali spetta il contributo. L’Inps ha chiarito che le somme maturate tra gennaio e dicembre 2026 saranno versate in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2026, insieme alla mensilità relativa allo stesso mese.
Come fare domanda all’Inps per il bonus mamme 2026
Per ottenere il Bonus mamme 2026 è necessario presentare una specifica domanda all’Inps. Il riconoscimento della prestazione non è quindi automatico. La procedura di presentazione delle domande non risulta ancora aperta. L’Inps ha precisato che la data di attivazione sarà comunicata attraverso un successivo messaggio ufficiale. Nella richiesta, la lavoratrice dovrà dichiarare il possesso dei requisiti, indicare i dati dei figli e fornire la documentazione necessaria, oltre a scegliere la modalità di pagamento prevista
Integrare la pensione con un piccolo lavoretto non farà più perdere un intero anno di assegno. Con la sentenza n. 26864, la Corte di Cassazione ha stravolto la propria linea guida su Quota 100, sbarrando la strada alle richieste di restituzione integrale avanzate dall’Inps.
Il divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione anticipata resta in vigore, ma la decurtazione applicata dall’Istituto di previdenza dovrà essere limitata esclusivamente alle somme incassate tramite l’attività lavorativa.
Dalla contestazione di Bari alla svolta in Cassazione
La vicenda giudiziaria che ha portato a questo cambio di rotta riguarda un ex lavoratore pugliese che nel 2020 aveva svolto alcune collaborazioni per un compenso complessivo inferiore a 5.000 euro. Il contribuente riteneva che le prestazioni rientrassero nel lavoro autonomo occasionale, l’unica eccezione ammissibile sotto tale soglia per chi è andato in pensione con Quota 100.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha invece riqualificato quei contratti come collaborazioni coordinate e continuative, esigendo la restituzione dell’intero anno di assegni.
Dopo le pronunce favorevoli all’Inps in primo e secondo grado presso il Tribunale e la Corte d’Appello di Bari, la Cassazione ha parzialmente ribaltato la situazione: pur confermando l’illegittimità del cumulo per le co.co.co., gli ermellini hanno stabilito che la trattenuta deve limitarsi all’importo effettivamente guadagnato, rinviando la causa ai giudici pugliesi per ricalcolare la cifra corretta.
Cosa cambia per i pensionati che vogliono arrotondare
I giudici hanno fatto valere un chiaro principio di proporzionalità. Ora l’Ente di previdenza non potrà più pretendere la restituzione dell’intera annualità a fronte di guadagni minimi, ma solo la cifra corrispondente al compenso percepito.
La decisione frena i maxi-recuperi dell’Inps, garantendo una tutela fondamentale per chi ha svolto brevi prestazioni senza intenzione di eludere le norme sul pensionamento anticipato. Resta tuttavia fermo il vincolo normativo: per non incorrere nel divieto di cumulo, qualsiasi attività lavorativa svolta prima dei requisiti della pensione di vecchiaia deve mantenere un carattere rigorosamente occasionale e rientrare entro il tetto dei 5.000 euro annui.
La gestione delle posizioni contributive e l’adempimento degli obblighi previdenziali rappresentano, da sempre, un passaggio cruciale per lavoratori autonomi, imprenditori e professionisti. Negli ultimi anni, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha intrapreso un percorso strutturato di transizione digitale con l’obiettivo di rendere la Pubblica Amministrazione sempre più accessibile, trasparente e vicina alle esigenze quotidiane dei cittadini. In questo scenario di continua evoluzione dei servizi telematici, una delle innovazioni più rilevanti riguarda l’accorpamento e la riorganizzazione delle piattaforme per i dispositivi mobili.
Al centro di questa trasformazione c’è l’integrazione del cassetto previdenziale del contribuente all’interno dell’applicazione unica Inps, un passaggio che segna il superamento della frammentazione dei servizi digitali e offre uno strumento accentrato per la consultazione e la gestione delle posizioni assicurative direttamente da smartphone e tablet.
Cassetto previdenziale: il nuovo assetto dei servizi digitali
Per lungo tempo, l’accesso alle funzionalità previdenziali da dispositivi mobili è stato caratterizzato dalla presenza di differenti applicativi dedicati a specifiche categorie di utenti o a singoli adempimenti. Questa articolazione, seppur pensata originariamente per offrire canali verticali e specializzati, rischiava di generare confusione nell’utente finale, costretto a scaricare e gestire più strumenti per monitorare la propria posizione.
Per razionalizzare l’offerta e semplificare l’esperienza d’uso, è stato avviato un piano di dismissione delle vecchie applicazioni settoriali. Nello specifico, gli applicativi precedentemente dedicati a categorie autonome come artigiani e commercianti sono stati gradualmente ritirati dagli store digitali per far confluire l’intero pacchetto operativo all’interno del contenitore unico dell’ente previdenziale.
Il cassetto previdenziale del contribuente diventa così un modulo fondamentale e pienamente integrato nell’applicazione principale dell’Inps. Questo processo di unificazione non rappresenta una semplice operazione di restyling grafico, ma costituisce una revisione strutturale volta a garantire standard di sicurezza elevati, continuità operativa e una navigazione fluida tra le varie sezioni informative e dispositive.
Struttura e funzionalità disponibili per i contribuenti
L’accesso al cassetto previdenziale del contribuente tramite il canale mobile consente di effettuare un’ampia gamma di verifiche e operazioni che in passato richiedevano necessariamente l’utilizzo da postazione fissa o l’intermediazione fisica. Le funzionalità sono state modellate per rispondere sia alle esigenze di consultazione rapida, sia alle necessità operative legate alle scadenze periodiche.
Consultazione anagrafica e posizione assicurativa
Una delle funzioni primarie riguarda la verifica dei dati strutturali del nucleo aziendale e della scheda anagrafica associata alla posizione contributiva. L’utente ha la possibilità di esaminare nel dettaglio l’estratto conto previdenziale, analizzando il computo dei mesi imposti e dei mesi effettivamente accreditati. Tale controllo permette di monitorare la regolarità dei periodi coperti da contribuzione e di individuare tempestivamente eventuali anomalie o vuoti assicurativi relativi alle diverse annualità.
Monitoraggio dei versamenti e gestione del modello F24
La sezione finanziaria del cassetto previdenziale del contribuente offre un riepilogo dettagliato della lista dei versamenti eseguiti e di quelli ancora da saldare.
In particolare, per quanto concerne gli adempimenti fiscali e previdenziali legati al modello F24, il servizio mobile mette a disposizione dell’utente i dati sintetici e gli elementi essenziali per il calcolo e la predisposizione dei pagamenti. È possibile verificare l’importo della contribuzione dovuta sia all’interno del minimale di reddito, sia per le quote eccedenti, garantendo una visione chiara dei termini di scadenza e degli importi dovuti a titolo di acconto o saldo.
Gestione del debito e comunicazioni ufficiali
Il controllo della regolarità contributiva passa anche attraverso la consultazione tempestiva delle note di rettifica e degli atti emessi dall’Inps. All’interno dell’area riservata sull’app, il contribuente ha la possibilità di visionare:
gli avvisi bonari inviati dall’Istituto a seguito di controlli automatizzati;
le comunicazioni relative a posizioni debitorie pregresse o irregolarità nei versamenti;
le specifiche codeline necessarie per effettuare i pagamenti di regolarizzazione;
gli avvisi di addebito notificati ed eventualmente affidati all’agente della riscossione per il recupero coattivo.
La possibilità di accedere a questi documenti direttamente dal proprio dispositivo mobile permette di ridurre i tempi di reazione di fronte a contestazioni o anomalie, offrendo al cittadino l’opportunità di regolarizzare la propria posizione prima dell’attivazione di procedure sanzionatorie più onerose.
Presentazione e tracciamento delle istanze
Oltre alle funzioni puramente informative, la sezione integra strumenti di tipo dispositivo. I contribuenti e i titolari di posizione assicurativa possono avviare e trasmettere pratiche, richieste di chiarimento o istanze telematiche indirizzate alla gestione previdenziale di appartenenza. Lo strumento permette inoltre di tracciare lo stato di avanzamento delle domande presentate, verificare la ricezione della documentazione integrativa ed esaminare l’esito finale fornito dalle sedi territoriali competenti.
Sicurezza, autenticazione e personalizzazione dell’interfaccia
L’accesso a dati sensibili di natura finanziaria e previdenziale richiede l’adozione di rigorosi protocolli di sicurezza. L’integrazione del cassetto previdenziale del contribuente nell’applicazione dell’Inps garantisce la conformità alle normative europee e nazionali in materia di tutela dei dati personali e identità digitale.
Modalità di accesso e autenticazione
L’accesso all’area riservata avviene tramite i sistemi di identificazione digitale standardizzati:
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con livello di sicurezza idoneo alla consultazione di dati personali.
CIE (Carta d’Identità Elettronica).
Per facilitare l’utilizzo quotidiano dell’applicazione senza compromettere la protezione delle informazioni, l’infrastruttura mobile consente di associare le credenziali di primo accesso a meccanismi di sblocco rapido. Dopo aver effettuato la prima autenticazione con identità digitale, l’utente può configurare un codice Pin personale oppure abilitare l’autenticazione biometrica basata sulle impronte digitali o sul riconoscimento facciale, a seconda delle caratteristiche del dispositivo utilizzato.
Personalizzazione della schermata principale
Un’altra innovazione riguarda l’ergonomia dell’interfaccia utente. L’applicazione consente di personalizzare la schermata iniziale inserendo i servizi utilizzati con maggiore frequenza tra le opzioni preferite. Impostando il cassetto previdenziale del contribuente come scorciatoia principale nella home page dell’app, l’utente può accedere ai propri dati contributivi, ai conteggi per l’F24 e alle comunicazioni dell’Inps con un numero ridotto di passaggi, velocizzando le operazioni di consultazione periodica.
Vantaggi operativi per contribuenti e intermediari
La disponibilità di un canale unico e centralizzato per il controllo della posizione previdenziale porta con sé diversi benefici sia per i singoli contribuenti sia per il sistema di relazioni con l’ente previdenziale nel suo complesso:
riduzione dei tempi di consultazione. L’eliminazione della necessità di utilizzare computer fissi o di recarsi presso gli sportelli fisici permette una verifica immediata e in mobilità della propria situazione contributiva;
prevenzione del contenzioso. La visibilità immediata degli avvisi bonari e delle codeline per il pagamento favorisce il tempestivo adempimento spontaneo, evitando l’aggravamento delle posizioni debitorie con sanzioni e interessi di mora;
trasparenza amministrativa. La possibilità di tracciare in tempo reale lo stato delle istanze inviate all’Inps rafforza il rapporto di fiducia tra l’amministrazione pubblica e il cittadino, rendendo misurabili i tempi di risposta della struttura.
In conclusione, l’integrazione del cassetto previdenziale del contribuente nell’app unica dell’Inps rappresenta un passo significativo nel processo di ammodernamento dei servizi pubblici. Accentrare le funzioni operative in un unico ambiente digitale sicuro, accessibile e facilmente personalizzabile risponde all’esigenza fondamentale di semplificare gli adempimenti burocratici, fornendo uno strumento trasparente e sempre disponibile per la gestione della propria posizione previdenziale.
Giro di vite nei flussi di informazione della Pubblica amministrazione: a partire da dicembre 2026 le Pa dovranno comunicare all’Inps informazioni più dettagliate sui permessi della Legge 104, sui congedi parentali e sulle altre assenze previste dalla normativa.
Le nuove modalità riguardano il flusso UNIEMENS/ListaPosPA e prevedono l’indicazione dei periodi effettivi di assenza e del codice fiscale della persona che dà diritto al beneficio.
Cosa cambia per le Pubbliche amministrazioni
Le novità vengono illustrate dall’Inps con il messaggio n. 3267 del 14 ottobre 2026. L’obiettivo dichiarato è potenziare il sistema dei controlli sulla fruizione dei permessi e dei congedi.
Tutti gli Enti e le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica saranno tenuti ad aggiornare la compilazione delle denunce mensili nel flusso UNIEMENS/ListaPosPA.
In particolare, all’interno del flusso informativo dovranno essere puntualmente dichiarati:
i periodi effettivi di fruizione dell’assenza (attraverso i campi “giorno inizio” e “giorno fine”);
il codice fiscale del “dante causa” (cioè il familiare assistito o il figlio per cui si fruisce del congedo/permesso), da inserire nell’elemento “Numero Registro”;
i dettagli specifici delle ore e dei giorni, espressi con precisione tecnica nei nuovi campi e codici identificativi dell’atto.
Le tipologie di permesso e congedo interessate
Le nuove modalità di codifica tecnica interessano diverse categorie di tutela della disabilità e della genitorialità:
congedo straordinario – dovrà essere associato all’elemento identificativo dedicato e al codice fiscale del familiare assistito;
permessi Legge 104 – distinzione dettagliata tra permessi fruiti a giornata (fino a 3 giorni al mese) o ad ore (sia per l’assistenza ai familiari che per i lavoratori con disabilità grave);
congedo parentale e tutela della genitorialità – indicazione puntuale delle percentuali di retribuzione spettanti (100%, ridotta o senza retribuzione), prolungamenti per assistenza a figli con disabilità e assenze per malattia del figlio (fino a 3 anni e da 3 a 14 anni).
congedi orari – tracciabilità accurata delle frazioni di ora usufruite durante la giornata.
Per registrare le nuove informazioni, l’Inps ha previsto la compilazione di specifici elementi all’interno del flusso UNIEMENS/ListaPosPA. Il tracciato da utilizzare è quello identificato da V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo (CMU) 5. La combinazione consente di identificare la tipologia di permesso o congedo e il periodo di assenza effettivamente utilizzato dal dipendente.
Qui sotto i campi da compilare:
Ident Atto – identifica la tipologia di permesso o congedo;
Data Atto – deve riportare la data del 14 ottobre 2026;
Numero Registro – contiene il codice fiscale del dante causa o, in alcuni casi, quello del lavoratore;
Giorno Inizio – indica l’inizio del periodo di assenza;
Giorno Fine – indica la fine del periodo di assenza;
Perc Retribuzione – consente, nei casi previsti, di indicare ore, giorni o altri elementi collegati alla retribuzione.
Congedo straordinario, come cambia la comunicazione all’Inps
Per il congedo straordinario previsto dall’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, il Codice Tipo Servizio 49 rimane invariato. La novità riguarda l’obbligo di aggiungere una comunicazione attraverso il tracciato V1, Causale 7, CMU 5, con IdentAtto 6.
Nel nuovo flusso dovranno essere riportati:
il codice fiscale del dante causa;
la data del 14 ottobre 2026;
il periodo effettivo di congedo utilizzato dal dipendente.
Permessi Legge 104, i sei codici IdentAtto da utilizzare
Per quanto riguarda i permessi previsti dalla Legge 104, la dichiarazione continuerà a essere effettuata tramite il Codice Tipo Servizio 4, Ordinario, ma dovrà essere accompagnata dagli specifici codici identificativi previsti per le diverse casistiche.
L’Inps ha individuato sei codici IdentAtto:
7 permessi a ore;
8 permessi a giornata;
9 permessi a ore;
10 permessi a giornata del lavoratore con disabilità;
Le quote di trattamento di fine rapporto – Tfr che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare al Fondo di tesoreria dell’Inps mantengono natura retributiva. Perciò se l’azienda non effettua i versamenti e viene sottoposta a liquidazione giudiziale, il lavoratore potrà chiedere l’ammissione al passivo per recuperare le somme dovute.
Non solo. Se ne ricorrono i presupposti, potrà intervenire il Fondo di garanzia Inps per coprire il credito rimasto insoddisfatto. Lo affermano le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 26356/2026, offrendo significativi chiarimenti sulla natura delle quote di Tfr destinate alla tesoreria.
Il caso del Tfr non pagato e l’intervento dell’Inps
Dopo la fine di un’attività lavorativa presso una cooperativa, un lavoratore non aveva ricevuto integralmente il proprio Tfr. Per recuperare le somme non pagate, l’uomo aveva avviato un’esecuzione forzata nei confronti del datore, senza però riuscire a ottenere l’intero importo dovuto.
Per il residuo di quasi 2mila euro si era rivolto al Fondo di garanzia dell’Inps, che tutela i lavoratori quando l’impresa insolvente non è in grado di pagare le somme spettanti. L’Istituto aveva tuttavia respinto la richiesta di pagamento, dando origine alla controversia giudiziaria.
Il Tribunale e la Corte d’appello avevano riconosciuto il diritto del lavoratore al pagamento del Tfr residuo dal Fondo di garanzia. L’Inps aveva impugnato la decisione, contestando che le quote non versate al Fondo di tesoreria potessero essere poste a carico dell’altro Fondo.
Come funziona il Fondo di tesoreria Inps
Il Fondo di tesoreria è previsto dalla legge n. 296/2006 e gestito dall’Inps per conto dello Stato. Riceve le quote di Tfr dei dipendenti non destinate alla previdenza complementare, versate dalle aziende soggette all’obbligo in base a una soglia dimensionale.
Per comprendere la portata pratica della sentenza occorre distinguere due situazioni:
se il datore versa regolarmente le quote dovute, il Fondo di tesoreria provvede al pagamento del Tfr corrispondente agli importi effettivamente ricevuti;
se, invece, il datore omette i versamenti, si pone il problema di individuare il soggetto tenuto a corrispondere quelle somme al lavoratore quando il rapporto termina e l’impresa diventa insolvente.
È proprio su questo secondo scenario che sono intervenute le Sezioni Unite.
Perché il Tfr conserva natura retributiva
Con la sentenza 26356/2026, la Cassazione ha stabilito che, nelle grandi aziende, il Tfr mantiene natura di retribuzione differita quando le relative quote devono essere versate al Fondo di tesoreria.
Il riferimento fondamentale sta nelle norme di legge sul Tfr (art. 2120 c.c.). È una componente della retribuzione maturata durante il rapporto lavorativo, ma normalmente esigibile alla sua cessazione. La sua funzione è anche previdenziale in senso lato, perché consente al lavoratore di disporre di una somma quando termina l’attività lavorativa e non ha più possibilità di contare sul salario. Tuttavia questa finalità non trasforma il Tfr in una prestazione previdenziale autonoma.
Secondo la Corte la legge 296/2006 ha modificato le modalità di finanziamento e gestione delle quote, senza alterare la natura del diritto del lavoratore. Inoltre, il Fondo di tesoreria non è un ente previdenziale che garantisce una prestazione indipendentemente dai contributi o dai versamenti ricevuti: come visto, è gestito dall’Inps per conto dello Stato e corrisponde il Tfr nei limiti delle somme effettivamente trasferite.
La presenza di un soggetto diverso dal datore di lavoro nella fase del pagamento, dunque, non modifica la natura retributiva del credito Tfr. Di conseguenza, per le quote non versate, l’obbligo di pagamento resta a carico dell’impresa.
Che cosa cambia in caso di liquidazione giudiziale
La qualificazione del Tfr come retribuzione differita ha conseguenze concrete per i lavoratori delle imprese insolventi. Nella sentenza 26356/2026 le Sezioni Unite della Cassazione hanno riconosciuto che il dipendente può presentare domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale per le quote maturate dal primo gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria.
L’ammissione al passivo consentirà al creditore di partecipare alla procedura concorsuale e concorrere alla distribuzione delle risorse disponibili. Per legge il credito per Tfr gode, inoltre, di una tutela privilegiata nella distribuzione del patrimonio del datore insolvente, rispetto ai crediti ordinari.
L’azienda, quindi, non può essere considerata una semplice intermediaria incaricata di trasferire denaro al Fondo. Conserva la titolarità passiva dell’obbligazione di corrispondere il Tfr, anche per le somme che avrebbe dovuto versare alla tesoreria.
Le quote effettivamente trasferite al Fondo di tesoreria seguiranno invece il relativo canale di pagamento, nei limiti degli importi ricevuti.
Quando interviene il Fondo di garanzia Inps
La decisione delle Sezioni Unite è importante anche perché chiarisce il ruolo del Fondo di garanzia Inps, previsto dalla legge per tutelare chi ha un lavoro subordinato in caso di insolvenza dell’azienda.
Se l’impresa non paga il Tfr e ricorrono i requisiti previsti dalla legge, il Fondo di garanzia può intervenire anche per le quote che il datore avrebbe dovuto versare al Fondo di tesoreria, ma che sono rimaste insolute. I due strumenti svolgono quindi funzioni differenti e complementari:
il Fondo di tesoreria paga le quote effettivamente ricevute;
il Fondo di garanzia protegge il lavoratore dal rischio che il credito rimanga insoddisfatto a causa dell’insolvenza aziendale.
L’intervento del Fondo di garanzia non comporta, tuttavia, un pagamento certo e integrale in qualsiasi circostanza. E l’ammissione alla procedura concorsuale non determina in automatico l’intervento del Fondo di garanzia. Devono essere rispettate le condizioni stabilite dalla legge e occorre considerare quanto eventualmente recuperato attraverso la procedura di liquidazione giudiziale o già corrisposto dal Fondo di tesoreria.
Dopo aver pagato il lavoratore, l’Inps può inoltre surrogarsi nei suoi diritti, subentrando nella posizione creditoria per recuperare le somme anticipate nei confronti dell’impresa insolvente.
Che cosa cambia
La materia è molto delicata e non manca di certo a riguardo l’apporto della giurisprudenza, come ad esempio in riferimento ai rapporti tra quota di Tfr ed ex coniuge.
Con la sentenza 26356/2026, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che le quote di Tfr destinate al Fondo di tesoreria Inps conservano natura retributiva e non previdenziale, anche quando il datore di lavoro non le ha effettivamente versate. Spetterà ora alla Sezione lavoro della Corte pronunciarsi sugli altri motivi di ricorso e chiudere definitivamente la controversia.
Ma, al di là dell’esito del singolo caso, l’evidenziato principio giurisprudenziale smentisce, sul punto, la tesi dell’Inps e rafforza la tutela dei lavoratori delle imprese insolventi: le quote non trasferite al Fondo di tesoreria restano un debito retributivo dell’azienda e possono essere richieste attraverso l’ammissione al passivo della liquidazione giudiziale. Il Fondo di tesoreria risponderà soltanto delle somme effettivamente ricevute, mentre, se ricorrono i requisiti di legge, potrà intervenire il Fondo di garanzia Inps per il pagamento del Tfr rimasto insoluto.
L’attrazione delle elevate professionalità verso il territorio nazionale ha rappresentato, per anni, uno dei pilastri delle politiche fiscali italiane. Tuttavia, quando un professionista sceglie di trasferire la propria residenza anagrafica e fiscale in Italia svolgendo un’attività di lavoro autonomo, l’attenzione si focalizza quasi sempre sulla quota di reddito esente da Irpef, lasciando in secondo piano un interrogativo di fondamentale importanza: come impatta l’agevolazione sui contributi previdenziali?
La relazione tra il regime impatriati e i contributi Inps genera spesso dubbi interpretativi. La causa principale di questa confusione risiede nella tendenza a valutare il sistema fiscale e quello previdenziale come due comparti distinti. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, al contrario, esiste un legame giuridico diretto tra le due voci che incide favorevolmente sul calcolo delle somme dovute all’ente previdenziale.
Regime impatriati: la genesi dell’agevolazione fiscale
Per comprendere l’evoluzione del regime impatriati occorre analizzare la sequenza legislativa che ne disciplina l’ambito applicativo.
Storicamente, la misura ha trovato il suo perimetro nella disciplina dettata dall’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015. Questa norma offriva una generale e consistente riduzione della base imponibile Irpef per i lavoratori che trasferivano la residenza nel territorio dello Stato. In quella prima versione, la portata del beneficio risultava particolarmente estesa, intercettando sia i redditi di lavoro dipendente sia quelli d’impresa e di lavoro autonomo.
A seguito delle riforme di razionalizzazione della fiscalità internazionale, per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale a decorrere dal periodo d’imposta 2024, il legislatore ha riscritto le regole d’accesso. Il nuovo riferimento normativo è rappresentato dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023 (attuativo della delega fiscale per la riforma della fiscalità internazionale).
La nuova disposizione prevede, in presenza dei requisiti di qualificazione e di permanenza, che i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da persone fisiche concorrano alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 50% (quota che può scendere al 40% in specifiche ipotesi legate alla presenza di figli minori o a particolari condizioni di acquisto dell’unità immobiliare residenziale). A differenza della normativa del 2015, il nuovo quadro delimitato dal D.Lgs. n. 209/2023 restringe la platea dei beneficiari, includendo espressamente l’esercizio di arti e professioni ma escludendo in modo sistematico i redditi d’impresa generati da attività commerciali o artigianali.
Il principio di derivazione
Compreso l’ambito fiscale dell’abbattimento del reddito, la domanda decisiva riguarda il meccanismo con cui il regime impatriati riduce la base per i contributi Inps. La risposta non risiede nelle norme tributarie, bensì nella legge di riforma del sistema pensionistico.
Il cardine su cui poggia l’intero sistema della Gestione Separata è l’articolo 2, comma 29, della Legge n. 335 dell’8 agosto 1995 (nota come Riforma Dini). Tale comma sancisce un principio fondamentale: la contribuzione dovuta dai soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo si applica sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri previsti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi.
Questo collegamento normativo prende il nome di principio di derivazione dell’imponibile contributivo da quello fiscale. L’Inps non determina in modo autonomo la base imponibile per i professionisti privi di una Cassa autonoma, ma recepisce direttamente la misura del reddito che concorre all’Irpef.
Pertanto, quando una disposizione speciale come l’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 (o il precedente art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015) stabilisce che soltanto una percentuale del reddito professionale costituisce materia imponibile ai fini Irpef, tale riduzione si riflette automaticamente sulla base contributiva. L’effetto di risparmio previdenziale non deriva da un’esenzione introdotta dall’Inps, ma è la conseguenza diretta della determinazione del reddito fiscale derivante dalla legge di riforma del 1995.
La determinazione del reddito: il ruolo del Quadro Re
Dal punto di vista operativo e dichiarativo, il punto di partenza per quantificare l’imponibile è rappresentato dalle norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
L’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (Tuir) definisce i redditi di lavoro autonomo come quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni, mentre l’articolo 54 del Tuir ne stabilisce le regole di determinazione, basate sulla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute ed effettivamente deducibili. Nel Modello Redditi Persone Fisiche, questa quantificazione avviene all’interno del Quadro Re.
Il collegamento formale tra la dichiarazione dei redditi e il calcolo dei versamenti previdenziali è stato specificato sul piano applicativo dalla circolare Inps n. 62 del 27 maggio 2026. Questo documento di prassi fornisce le istruzioni operative per la compilazione della Sezione II del Quadro Rr del modello dichiarativo, ossia il prospetto destinato alla determinazione dei contributi dovuti alla Gestione Separata dai liberi professionisti.
La circolare precisa che il reddito di riferimento è quello emergente dal Quadro Re (in particolare dal bilancio tra compensi e spese deducibili di cui al rigo RE6 e RE20, al netto delle perdite pregresse di cui ai righi RE23 o RE25). È su tale reddito netto professionale che si inserisce l’abbattimento percentuale dell’agevolazione. Di conseguenza, l’importo che viene trasferito nel Quadro Rr per il calcolo della contribuzione rispecchia già la misura ridotta prevista dal regime agevolato.
Le distinzioni fondamentali: Gestione Separata, Casse d’ordine e Impresa
Un errore frequente consiste nel generalizzare l’effetto previdenziale a qualsiasi forma di lavoro autonomo. È indispensabile tracciare tre distinzioni sostanziali.
Professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps
È la categoria che beneficia appieno e direttamente dell’automatismo. Non avendo una cassa di previdenza di categoria con regolamenti autonomi, per questi soggetti opera integralmente il richiamo all’articolo 2, comma 29, della Legge n. 335/1995.
Professionisti appartenenti a Casse di Previdenza Autonome
Ingegneri, architetti, avvocati, medici, commercialisti e altri professionisti iscritti agli Ordini non rispondono alla Gestione Separata. Ciascuna Cassa di previdenza privata opera in forza di un proprio statuto e di regolamenti specifici approvati dai ministeri vigilanti.
Molte di queste Casse definiscono il reddito imponibile su cui calcolare i contributi soggettivi e integrativi facendo riferimento ai compensi o ai redditi netti professionali prima di qualsiasi abbattimento fiscale speciale. Pertanto, l’esistenza di un beneficio ai fini Irpef non implica automaticamente una riduzione del carico previdenziale, il quale va verificato presso la singola Cassa.
Imprenditori individuali, artigiani e commercianti
Con il quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 209/2023, la figura dell’imprenditore individuale è totalmente esclusa dall’ambito del regime impatriati. Qualora un soggetto stia ancora beneficiando del previgente regime di cui al D.Lgs. n. 147/2015, la Gestione Artigiani e Commercianti dell’Inps applica regole di calcolo della base imponibile che non seguono il criterio di derivazione del quadro Re, prevedendo minimali e massimali specifici.
Fasi operative per la determinazione della quota contributiva
Per eseguire correttamente la sequenza di calcolo dell’importo dovuto alla Gestione Separata, il professionista deve seguire un ordine logico e sequenziale.
Determinazione del reddito effettivo
Si calcola la differenza tra compensi percepiti e costi deducibili inerenti all’attività professionale secondo le regole dell’articolo 54 del Tuir. Il risultato costituisce il reddito del Quadro Re.
Applicazione dell’agevolazione
Si applica la percentuale di abbattimento prevista dal regime di rimpatrio spettante (ad esempio la quota imponibile del 50% prevista dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023).
Definizione della base previdenziale
La cifra risultante dall’abbattimento viene assunta come base di calcolo per il Quadro Rr della dichiarazione dei redditi.
Applicazione dell’aliquota di computo
Sulla base imponibile ridotta si applica l’aliquota Inps di riferimento. Come ricordato dalla prassi dell’Ente, l’aliquota varia in funzione della situazione individuale del professionista:
aliquota piena, si applica ai soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione (per il periodo d’imposta 2025/2026 pari al 26,07%);
aliquota ridotta, che corrisponde al 24% e si applica ai soggetti che risultano contemporaneamente coperti da un’altra gestione previdenziale obbligatoria (es. lavoratori dipendenti che svolgono anche attività professionale) o che sono titolari di pensione diretta o ai superstiti.
Deduzione dal reddito fiscale
I contributi previdenziali quantificati ed effettivamente versati nell’anno solare vengono scomputati come onere deducibile dall’imponibile IRPEF, riducendo ulteriormente il carico fiscale finale.
Cambiano i criteri per accedere agli scivoli pensionistici aziendali per i lavoratori che non avevano versato contributi al 31 dicembre 1995. Si tratta dei cosiddetti contributivi puri, ai quali si applica interamente il sistema di calcolo contributivo della pensione. Con la circolare n. 104 del 29 settembre 2026, l’Inps ha chiarito come verificare i requisiti necessari per accedere all’isopensione e agli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà.
Come funzionano gli scivoli pensionistici aziendali
Gli scivoli aziendali consentono ai lavoratori vicini alla pensione di lasciare anticipatamente il lavoro attraverso accordi con il datore di lavoro. Durante il periodo che precede il pensionamento, il dipendente riceve una prestazione economica finanziata dall’azienda. Il datore di lavoro sostiene anche la contribuzione correlata, secondo le regole previste per lo specifico strumento.
Tra le principali forme di accompagnamento rientrano l’isopensione e gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà. L’isopensione, disciplinata dalla legge 92 del 2012, prevede una durata ordinaria massima di 48 mesi, elevata a 84 mesi per le uscite con decorrenza entro il 1° dicembre 2026.
Per gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà bilaterali, invece, la durata massima è di 60 mesi. Il lavoratore deve maturare il diritto alla pensione entro il periodo massimo previsto, considerando anche le eventuali finestre di attesa per la decorrenza del trattamento.
Cosa cambia per i lavoratori contributivi puri
La circolare Inps interviene sulla verifica dei requisiti per chi ha iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre 1995. Per questi lavoratori, l’accesso ad alcune pensioni richiede non soltanto un’età minima e un determinato numero di anni di contribuzione, ma anche il raggiungimento di una soglia economica.
L’importo minimo viene calcolato prendendo come riferimento l’assegno sociale, il cui valore è aggiornato periodicamente. L’Inps ha quindi precisato che, per accedere agli scivoli aziendali, il requisito deve essere verificato alla data di ingresso nell’esodo. Non è necessario attendere il momento in cui il lavoratore raggiungerà effettivamente l’età pensionabile.
Come si calcola l’importo minimo della pensione
Per verificare il requisito economico, l’Inps considera la contribuzione maturata fino alla data di accesso allo scivolo e il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età del lavoratore in quel momento. Il risultato viene confrontato con il valore dell’assegno sociale in vigore alla stessa data.
L’importo pensionistico così calcolato deve raggiungere la soglia minima prevista per la forma di pensionamento scelta. Secondo l’Istituto, il raggiungimento del requisito al momento dell’esodo costituisce un indicatore della possibilità di soddisfarlo anche quando decorrerà la pensione, sulla base delle valutazioni statistiche e attuariali richiamate nella circolare.
Pensione di vecchiaia, requisiti e importi nel 2026
Per i lavoratori interamente contributivi, la pensione di vecchiaia richiede generalmente 67 anni di età, almeno 20 anni di contributi e un importo pensionistico non inferiore all’assegno sociale. Nel 2026 ammonta a 546,24 euro lordi mensili e costituisce il riferimento economico da utilizzare per verificare il requisito quando l’ingresso nello scivolo avviene nel 2026.
Esiste anche una possibilità alternativa: accedere alla pensione a 71 anni, con almeno cinque anni di contribuzione effettiva, senza dover raggiungere l’importo minimo collegato all’assegno sociale.
Pensione anticipata a 64 anni, le soglie da rispettare
Per accedere alla pensione anticipata contributiva sono richiesti ordinariamente 64 anni di età, almeno 20 anni di contribuzione effettiva e un importo minimo della pensione. Nel 2026 le soglie economiche sono:
1.638,72 euro lordi mensili, pari a tre volte l’assegno sociale;
1.529,47 euro mensili per le lavoratrici con un figlio, pari a 2,8 volte l’assegno sociale;
1.420,22 euro mensili per le lavoratrici con almeno due figli, pari a 2,6 volte l’assegno sociale.
Le cifre si riferiscono ai valori del 2026. Per la verifica dell’accesso all’esodo è necessario utilizzare gli importi in vigore alla data effettiva di ingresso nel percorso aziendale. Dal 1° gennaio 2030, salvo modifiche normative, il moltiplicatore generale previsto per questa forma di pensionamento salirà a 3,2 volte l’assegno sociale.
Il tetto massimo alla pensione anticipata
Per chi accede alla pensione anticipata contributiva a 64 anni è previsto anche un limite massimo all’importo erogabile. Fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, il trattamento non può superare cinque volte il minimo pensionistico. Per il 2026, il tetto indicato è pari a 3.059,25 euro lordi mensili.
Resta inoltre disponibile, per chi possiede i requisiti, la pensione anticipata ordinaria, che non prevede una soglia minima d’importo. I requisiti contributivi indicati sono 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Come verificare se si può accedere allo scivolo aziendale
Prima di aderire a un percorso di esodo, il lavoratore deve verificare che la pensione possa decorrere entro il periodo massimo di accompagnamento previsto. Il controllo deve considerare gli anni di contribuzione maturati, l’età alla data di uscita, la prestazione pensionistica di riferimento e gli eventuali requisiti economici.
Per chi rientra interamente nel sistema contributivo, assume particolare importanza la simulazione dell’assegno pensionistico. La verifica può essere richiesta all’Inps o a un patronato, utilizzando la posizione contributiva individuale e le condizioni previste dall’accordo aziendale.
I pensionati possono comunicare all’Inps come gestire le trattenute fiscali. Si tratta di una richiesta che è attiva dal 15 ottobre e fa riferimento alla pensione per il 2027. Si può, per esempio, chiedere di non applicare alcuna detrazione fiscale o di utilizzare un’aliquota Irpef più elevata rispetto a quella ordinaria. Lo ha chiarito l’Inps con il messaggio n.3245 del 13 ottobre 2026, nel quale ricorda come questo sia un sistema utile per chi percepisce, oltre alla pensione, anche altri redditi.
La domanda deve essere compilata e presentata attraverso il servizio dedicato, ovvero la “Dichiarazione per le detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia”, disponibile sul sito dell’Inps.
Pensioni 2027: detrazioni e aliquote
I pensionati dal 15 ottobre possono comunicare una diversa gestione delle trattenute fiscali. L’Inps, quando eroga la pensione, calcola le tasse guardando l’importo della pensione stessa. Applica le aliquote Irpef ordinarie e le detrazioni da lavoro dipendente o pensione che riducono l’imposta da pagare.
L’Irpef però è un’imposta progressiva sul reddito complessivo e se, oltre alla pensione, si percepiscono altri redditi, come per esempio da affitto di un immobile, consulenze o altre prestazioni di lavoro, i redditi si sommano facendo salire il pensionato in una fascia di reddito più alta.
L’Inps applica le trattenute standard e quindi calcolerà le tasse al ribasso. Ma in sede di dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate calcolerà e chiederà di pagare la differenza in un’unica soluzione o a rate.
Cosa chiedere dal 15 ottobre?
Dal 15 ottobre i pensionati possono quindi richiedere di rinunciare o ridurre le detrazioni fiscali oppure di applicare un’aliquota Irpef più alta.
Sono due infatti le operazioni per evitare sorprese:
chiedere all’Inps di non applicare in tutto o in parte le detrazioni per la pensione o per familiari a carico durante l’anno;
chiedere all’Inps di applicare ogni mese un’aliquota fissa superiore a quella di base in previsione del reddito totale.
A chi conviene?
Come già descritto, questa richiesta conviene soprattutto a chi sa di avere altre entrate rispetto alla sola pensione.
Esempio:
Pensione da 20.000 euro l’anno, più reddito da affitto da 10.000 euro l’anno, per un totale di 30.000 euro l’anno. Senza la richiesta, le trattenute Inps saranno più basse e si rischia, con l’esito della dichiarazione dei redditi, di dover saldare una somma più alta. Ma con la richiesta all’Inps, ogni mese, rinunciando a detrazioni o aumentando l’aliquota, si arriverà all’esito della dichiarazione dei redditi con un saldo neutro o un piccolo conguaglio.
Cosa cambia rinunciando alle detrazioni?
Il pensionato o la pensionata che decide di rinunciare alle detrazioni fiscali vedrà l’importo trattenuto ogni mese aumentare e quindi la pensione netta diminuire.
Attenzione: rinunciare alle detrazioni e chiedere un’aliquota Irpef più alta sono due operazioni differenti. Nel primo caso si riducono gli sconti fiscali, nel secondo caso aumenta la percentuale utilizzata per calcolare la ritenuta.
Come fare la richiesta
La richiesta su come gestire le trattenute fiscali va rinnovata ogni anno. A partire dal 15 ottobre 2026 è possibile fare richiesta per il periodo d’imposta 2027.
Anche chi aveva già presentato la comunicazione l’anno scorso deve inviare una nuova domanda attraverso i servizi online dedicati.
Chi riceve soltanto la pensione e non ha altre entrate non ha bisogno di fare nulla, perché l’Inps applica già le regole fiscali ordinarie.
Quando un rapporto di collaborazione viene riqualificato come lavoro dipendente, i contributi già versati alla Gestione separata Inps non possono essere sottratti da quelli dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L’impresa deve, quindi, versare integralmente la contribuzione prevista per il lavoro subordinato, senza compensare il debito con quanto già pagato per la collaborazione. Per recuperare le somme versate alla gestione previdenziale sbagliata, deve invece avviare un’apposita procedura di restituzione.
Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 24752/2026, che ha accolto il ricorso dell’ente previdenziale contro una sentenza della Corte d’Appello di Genova.
Il caso dei contratti a progetto nei call center
La disputa giudiziaria riguarda una Srl in liquidazione che aveva stipulato contratti di lavoro a progetto con collaboratrici impiegate nel settore dei call center outbound, ossia nelle attività di vendita telefonica e di contatto dei potenziali clienti.
L’Inps aveva contestato l’inquadramento previdenziale di una parte dei rapporti e richiesto il pagamento dei contributi dovuti per il lavoro subordinato. La questione era delicata perché occorreva distinguere i contratti conclusi prima e dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal DL 83/2012, convertito dalla legge 134/2012.
Questo in sintesi lo scenario:
per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore delle modifiche del 2012, il Tribunale aveva accertato, attraverso l’esame delle prove, l’effettiva autonomia delle lavoratrici. In questi casi, l’eventuale carenza di specificità del progetto non determinava, da sola, la conversione del rapporto in lavoro subordinato. Occorreva infatti verificare in concreto la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione;
per i contratti anteriori alle modifiche, invece, la mancanza di un progetto specifico comportava la conversione del rapporto a tempo indeterminato sin dall’origine, senza necessità di questo accertamento.
La Corte d’appello di Genova aveva quindi accolto solo parzialmente le richieste dell’ente previdenziale, condannando la società a versare quasi 300mila euro a titolo di contributi, oltre alle sanzioni. Nel calcolare l’importo, tuttavia, aveva consentito all’impresa di detrarre quanto già versato alla Gestione separata per le stesse lavoratrici.
L’impugnazione della sentenza d’appello da parte di Inps
Proprio questa detrazione costituisce il fulcro della controversia arrivata in Cassazione. L’Inps ha contestato la pronuncia sostenendo che i contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti non potessero essere compensati con quelli già versati alla Gestione separata.
L’impresa sarebbe stata tenuta a un ulteriore esborso perché – secondo l’Istituto – le due gestioni previdenziali sono caratterizzate da regole, modalità e tempi di adempimento distinti, e questo impedirebbe di trattare le rispettive obbligazioni contributive come poste liberamente compensabili.
Perché i contributi già versati non possono essere compensati
Nella vicenda (a differenza ad esempio del riscatto laurea senza scadenze) la Cassazione ha avvalorato la tesi e il ragionamento dell’istituto di previdenza, richiamando peraltro la disciplina civilistica sulla compensazione delle obbligazioni.
In particolare, la Corte ha chiarito che eventuali eccedenze derivanti da versamenti contributivi — effettuati dal datore a diverso titolo e presso gestioni differenti — possono eventualmente generare un credito da recuperare, ma non consentono di creare una posta contabile da utilizzare “autonomamente” per ridurre il debito contributivo dovuto all’altra gestione.
Il problema non riguarda soltanto il fatto che i contributi siano stati versati per le stesse lavoratrici o per gli stessi periodi. Ciò che conta è la diversità delle obbligazioni previdenziali coinvolte.
La contribuzione destinata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e quella versata alla Gestione separata rispondono infatti a normative e logiche differenti. Non è, quindi, possibile considerare automaticamente intercambiabili gli importi confluiti nelle due gestioni, neppure quando il rapporto originariamente qualificato come collaborazione viene successivamente riconosciuto come lavoro subordinato.
Rapporto trilaterale, disomogeneità contributiva e divieto di estinzione reciproca dei debiti
La Corte richiama, in questo senso, la natura trilaterale del rapporto previdenziale, che coinvolge Inps, datore di lavoro e lavoratore. I contributi non rappresentano semplicemente una somma dovuta dall’impresa all’Istituto, ma concorrono al finanziamento della tutela previdenziale secondo le specifiche regole della gestione competente.
A impedire la compensazione in caso di riqualificazione del contratto è quella che la Corte definisce “disomogeneità contributiva”: le somme versate alle diverse gestioni non possono essere considerate equivalenti ai fini dell’estinzione reciproca dei debiti.
In casi come questo non sono quindi applicabili le regole sulla compensazione impropria o atecnica, di cui agli articoli 1241 e seguenti del Codice Civile. A riguardo c’è una costante giurisprudenza e la Cassazione ne ribadisce la linea.
In che modo l’azienda può recuperare i contributi pagati alla Gestione separata
Tuttavia l’impossibilità di compensare le somme non significa che l’impresa perda necessariamente i contributi già versati per le collaborazioni. La Corte chiarisce che gli eventuali importi indebitamente corrisposti alla Gestione separata possono essere oggetto di un’autonoma azione di ripetizione – ossia di una richiesta di restituzione rivolta all’Inps – purché ne sussistano i presupposti.
Il recupero dell’indebito, però, dovrà seguire un percorso autonomo rispetto al pagamento della contribuzione per la pensione, dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E anch’esso non è automatico.
È chiaro che la distinzione può avere conseguenze economiche considerevoli: l’azienda potrebbe essere chiamata a sostenere inizialmente un maggior esborso, in attesa dell’eventuale rimborso dei contributi indebiti.
La decisione finale della Suprema Corte
Con la sentenza 24752/2026 la Cassazione ha sostanzialmente accolto il ricorso dell’Inps e annullato la sentenza impugnata rispetto alla compensazione contributiva.
La causa è stata così rinviata alla Corte d’appello di Genova che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la controversia nel merito attenendosi ai principi di diritto indicati nella pronuncia.
Al giudice del rinvio spetterà anche decidere sulle spese del giudizio di legittimità, oltre che sulla questione dell’esclusione delle sanzioni civili previste dalla legge, precedentemente disposta dalla Corte d’appello in conseguenza della compensazione. La Cassazione non le ha infatti escluse né confermate direttamente, perché il motivo di ricorso presupponeva la legittimità della compensazione stessa.
Che cosa cambia
La materia della previdenza è assai delicata, come confermato recentemente da alcuni chiarimenti Inps sui contributi mancanti. Sul piano giurisprudenziale, la sentenza 24752/2026 della Cassazione tutela la posizione assicurativa dei lavoratori e il loro futuro trattamento pensionistico. È una pronuncia di rilievo specialmente per settori in cui non sempre i contratti “brillano” per trasparenza, come il telemarketing, le pulizie o la logistica.
Al contempo offre un’indicazione pratica importante per le imprese che affrontano la riqualificazione previdenziale di collaborazioni autonome: come visto il versamento dei contributi a una gestione diversa da quella corretta non permette di ridurre direttamente il debito contributivo accertato.
Non c’è alcun automatismo e l’eventuale restituzione delle somme pagate in precedenza dovrà essere perseguita separatamente, senza confondere operazioni e obbligazioni previdenziali distinte. Il datore dovrà comunque corrispondere integralmente quanto dovuto alla gestione corretta, esponendosi evidentemente a un esborso previdenziale anche molto gravoso. In conclusione, è una pronuncia che suggerisce una gestione previdenziale pulita e accorta in azienda, per evitare rischi di riqualificazioni dolorose sul fronte delle spese.
Per dicembre è previsto un assegno più alto per alcune categorie di pensionati grazie al Bonus Natale 2026. Si tratta di un importo aggiuntivo una tantum pari a 154,94 euro da non confondere con la tredicesima. Questo contributo è stato introdotto dalla Legge finanziaria 2001 e viene riconosciuto solo in presenza di determinati requisiti economici. L’accredito avviene in automatico con il cedolino di dicembre per chi rispetta le condizioni previste. Non serve quindi presentare domanda, salvo il caso in cui il pensionato risulti escluso ma ritenga di avere diritto al beneficio.
Bonus Natale 2026 per i pensionati, a chi spetta
Il bonus da 154,94 euro spetta ai titolari di pensioni dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e di forme sostitutive o integrative gestite dall’Inps o da enti previdenziali privatizzati. Il contributo non va confuso con la quattordicesima, che segue regole diverse, né con altri bonus riconosciuti ai lavoratori dipendenti. Per stabilire chi ha diritto al beneficio, l’Inps considera il valore del trattamento minimo annuo di pensione.
Per il 2026 il trattamento minimo annuo è pari a 7.954,05 euro, corrispondente a 611,85 euro per 13 mensilità. Il bonus pieno viene riconosciuto ai pensionati che, sommando i trattamenti percepiti, non superano questa soglia. Chi riceve una pensione annua compresa tra 7.954,05 euro e 8.108,99 euro può ottenere il contributo in forma ridotta. In questo caso l’importo viene calcolato in modo da raggiungere la soglia massima prevista.
I requisiti e chi resta escluso dal Bonus Natale 2026
Oltre al valore della pensione, conta anche il reddito complessivo personale. Per il 2026 il reddito personale deve essere entro il limite di 11.931,08 euro. Per chi è sposato o unito civilmente, il reddito complessivo della coppia non deve superare 23.862,15 euro annui. Resta comunque valido anche il limite del reddito personale.
Nel caso di coniugi legalmente separati, il reddito dell’altra persona non viene considerato. Per ricevere il bonus Natale non è previsto un requisito anagrafico. Non viene considerato nemmeno l’Isee. Ai fini del riconoscimento del contributo contano soltanto i redditi soggetti a Irpef, compresa la pensione. Questo significa che un pensionato con trattamento annuo sotto la soglia può comunque non ricevere il bonus se dispone di altri redditi oltre il limite ammesso.
Non rientrano tra i beneficiari i titolari di trattamenti assistenziali, come l’assegno sociale e le prestazioni per invalidità civile. Sono escluse anche alcune categorie specifiche, tra cui le pensioni di dipendenti di enti creditizi e quelle dei dirigenti d’azienda. Il bonus viene riconosciuto solo se tutti i requisiti previsti risultano correttamente aggiornati negli archivi Inps.
Come arriva il pagamento
Il pagamento avviene in automatico con il cedolino di dicembre. Se il pensionato rispetta i requisiti, l’Inps accredita il contributo d’ufficio, senza necessità di presentare una richiesta. Chi non riceve il bonus ma ritiene di averne diritto può presentare un’istanza di ricostituzione attraverso il sito dell’Inps, chiedendo il riesame del trattamento.
L’Inps effettua controlli sui requisiti economici. Se dopo le verifiche emerge che il bonus è stato pagato senza averne diritto, l’istituto può chiedere la restituzione delle somme. In questi casi il recupero può avvenire tramite trattenute sulla pensione, distribuite in dodici rate mensili. Le soglie cambiano ogni anno perché sono collegate agli importi del trattamento minimo e ai limiti di reddito aggiornati.
Inps provvederà al pagamento dell’assegno unico di ottobre 2026 rispettando il consueto calendario, almeno nella maggior parte dei casi. L’accredito è atteso nelle giornate del 21 e 22 per la maggior parte degli aventi diritti.
Discorso diverso infatti per chi ha presentato una nuova domanda o ha avuto cambiamenti nel nucleo familiare o nell’ISEE. Potrebbe infatti ricevere il denaro in seguito. Al di là delle date, facciamo chiarezza su tutti gli elementi del bonus, dagli importi ai requisiti, fino alle novità in arrivo.
Assegno unico ottobre 2026, quando arriva
Chi percepisce l’assegno unico in continuità, senza aver subito modifiche, il pagamento è previsto tra il 21 e il 22 ottobre, come detto. Questa è la finestra ordinaria che l’INPS dedica alle prestazioni già in corso. Chi invece ha avuto variazioni dell’ISEE o della composizione familiare dovrà attendere la fine del mese, circa.
Generalmente le nuove domande portano a un primo pagamento nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. È importante ricordarlo per poter pianificare al meglio le proprie entrate.
A chi spetta
L’assegno unico è rivolto alle famiglie con figli a carico dal settimo mese di gravidanza e, in generale, fino al compimento dei 21 anni. Non esiste invece un limite d’età per i figli con disabilità. Superata la soglia dei 18 anni, però, scattano alcune condizioni.
Il figlio maggiorenne infatti deve frequentare un percorso di studio o formazione, svolgere un lavoro con reddito limitato oppure risultare iscritto come disoccupato alla ricerca di un impiego. Per i beneficiari già attivi la prestazione prosegue in automatico, ma è fondamentale comunicare tempestivamente le variazioni rilevanti, come:
nascita di un figlio;
raggiungimento di una nuova soglia d’età.
Assegno unico 2026: importi e aumenti
L’importo erogato dipende dall’ISEE del nucleo familiare. Nel 2026, per i figli minorenni, si va da un massimo di 203,80 euro al mese per figlio con ISEE fino a 17.468,51 euro a un minimo di 58,30 euro per chi supera i 46.582,71 euro o non presenta un ISEE valido.
Tra le due soglie, l’importo scende in modo progressivo. Per i figli maggiorenni a carico fino a 21 anni gli importi base sono più bassi. A queste cifre si aggiungono le maggiorazioni, che fanno salire l’assegno. Sono previste per:
i figli sotto l’anno di età;
le famiglie numerose dal terzo figlio;
le madri con meno di 21 anni;
i nuclei in cui entrambi i genitori lavorano.
Una quota aggiuntiva, infine, spetta per i figli con disabilità, differenziata in base alla gravità. Anche queste voci dipendono dall’ISEE, motivo per cui conviene avere sempre un’attestazione aggiornata e valida.
Controlli sull’ISEE e novità 2027
Il tema dell’ISEE è centrale, come detto. È su questo documento che si concentrano le attenzioni dell’INPS. L’Istituto ha infatti avviato verifiche su alcune migliaia di dichiarazioni ritenute sospette. Un controllo che mira a garantire che il beneficio vada a chi ne ha effettivamente diritto.
Un motivo in più per presentare dati corretti e aggiornati, anche perché chi rinnova l’ISEE entro il 30 giugno può ottenere gli eventuali arretrati spettanti dall’inizio dell’anno. Guardando avanti, inoltre, dal 2027 sono attese modifiche ai criteri di calcolo di questo documento, che potrebbero rivedere le soglie e gli importi.
Come controllare il pagamento e cosa fare se non arriva
Chi vuole verificare la data e l’importo del proprio accredito può farlo in autonomia sul sito dell’Inps, accedendo con Spid, Cie o Cns all’area dedicata all’assegno unico o al Fascicolo previdenziale del cittadino. In questa sezione si trovano:
stato della domanda;
importi riconosciuti;
pagamenti in lavorazione.
Lo stesso controllo è inoltre possibile tramite l’app Inps Mobile. Se l’accredito non arriva nelle date previste, conviene prima controllare che l’Isee sia ancora valido e aggiornato, perché un’attestazione scaduta fa scattare l’importo minimo (sarebbe il caso anche di verificare l’IBAN collegato alla domanda). In caso di anomalie, ci si può rivolgere ai servizi online, al Contact center o a un patronato, senza ripresentare una nuova domanda, che allungherebbe solo i tempi.
In un Paese in pieno inverno demografico, dove quasi il 16% del Pil (e oltre il 30% della spesa pubblica) viene assorbito dalle prestazioni previdenziali, la materia rappresenta una voce cruciale per la Legge di Bilancio.
L’età pensionabile si adegua automaticamente alla speranza di vita. Secondo le ultime stime della Ragioneria Generale dello Stato, questo meccanismo spingerà il requisito anagrafico a 67 anni e 6 mesi nel 2029, per poi raggiungere i 67 anni e 8 mesi dal 2031. Uno scenario destinato ad alimentare il dibattito pubblico.
Il dibattito politico sulla Manovra: dagli scatti all’ipotesi 70 anni
All’interno della maggioranza di Governo si registrano visioni differenti su come gestire l’impatto della longevità sui conti pubblici.
Da un lato, la Lega spinge per congelare gli adeguamenti automatici previsti per il biennio 2027-2028 (+1 mese da gennaio 2027 e +2 mesi da gennaio 2028), mantenendo l’asticella a 67 anni. Il Ministero delle Infrastrutture ipotizza la possibilità di restare in servizio fino a 70 anni per gli autotrasportatori, esclusivamente su base volontaria. Il sottosegretario Durigon continua invece a studiare l’ipotesi di un’uscita anticipata a 64 anni per tutti.
I dati dell’Inps certificano che l’età media effettiva di uscita è salita a 64,8 anni. Parallelamente, il tasso di occupazione tra gli over 55 ha registrato una forte crescita negli ultimi 20 anni, passando dal 31,4% del 2005 al 61,2% del 2025 nella fascia tra i 55 e i 64.
Perché i pensionati continuano a lavorare
Un aspetto rilevante emerge dalle recenti rilevazioni dell’Istat e dell’Inps: almeno un pensionato su dieci continua a lavorare dopo il ritiro.
I titolari di pensione diretta che risultano ancora occupati sono 779.303, prevalentemente concentrati tra autonomi, liberi professionisti e parasubordinati (i lavoratori dipendenti rappresentano appena l’1% della platea). Circa un terzo di questo bacino prosegue l’attività per integrare un trattamento economico insufficiente, mentre i restanti due terzi lo fanno per scelta personale e professionale.
Cosa dice la giurisprudenza su Scuola, PA e cumulo contributivo
Di recente la Corte Costituzionale e la Cassazione hanno chiarito limiti e adempimenti per chi prosegue l’attività lavorativa oltre la soglia dei 67 anni.
Scuola
I dipendenti del comparto Scuola (docenti e personale Ata) che non hanno maturato l’anzianità contributiva minima per la pensione di vecchiaia possono rimanere in servizio anche dopo aver compiuto 70 anni. Un’impostazione opposta rispetto alla proposta sindacale di consentire il collocamento a riposo dei docenti a 60 anni.
Pensionati lavoratori e incarichi nella PA
I pensionati che intraprendono una nuova attività lavorativa devono darne immediata comunicazione all’Inps, pena la restituzione degli assegni percepiti durante il periodo non dichiarato.
Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, resta il divieto di conferire incarichi retribuiti a soggetti già in pensione. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che la misura si applica solo se il trattamento è già in erogazione: chi ha maturato i requisiti anagrafici ma non percepisce ancora il primo cedolino può legittimamente svolgere un incarico retribuito.
Cumulo contributivo
Per i lavoratori che devono unificare i versamenti tra gestioni diverse, la pensione non scatta in automatico al raggiungimento dei requisiti. L’erogazione decorre esclusivamente dalla data di presentazione della domanda, con il rischio di perdere definitivamente gli arretrati in caso
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio, ha lanciato la nuova versione aggiornata e potenziata del Portale della Famiglia e della Genitorialità. Lo strumento digitale nasce con l’obiettivo di accentrare in un unico punto d’accesso tutti gli interventi a sostegno dei nuclei familiari, dalla fase della nascita fino alla crescita e allo studio dei figli.
Il restyling della piattaforma non si limita a raccogliere le domande di sussidi e bonus, ma integra mappe interattive, geolocalizzazione dei servizi sul territorio e accesso diretto agli osservatori statistici dell’Istituto.
Quali sono i servizi che si possono trovare sul Portale
Tra le novità principali del portale figura la sezione Servizi vicino a me. Attraverso un sistema di geolocalizzazione integrato, i genitori possono individuare in tempo reale gli asili nido e le strutture educative autorizzate per i bambini da zero a tre anni presenti nella propria zona. I dati vengono aggiornati costantemente tramite il canale digitale Agenda asili nido in raccordo con gli enti locali.
A questo si affianca la nuova Mappa nazionale dei Centri per la famiglia, realizzata dal Dipartimento per le politiche della famiglia. La mappa interattiva consente di rintracciare le strutture attive a livello provinciale, regionale e nazionale, facilitando il contatto diretto con i servizi di orientamento, consulenza e supporto alla genitorialità.
Welfare e dati statistici sui bonus trasparenti
Il portale integra inoltre la sezione Bambina/o in crescita, che collega direttamente gli utenti all’area delle prestazioni creditizie e sociali dell’Inps. In questo spazio è possibile consultare i bandi di welfare attivi dedicati agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie, alla Gestione assistenza magistrale e alla Gestione postelegrafonici.
Spazio anche alla trasparenza e al monitoraggio dei dati con la pubblicazione degli Osservatori statistici. La sezione permette di consultare i report periodici su:
Assegno unico e universale (con dati navigabili e appendice statistica mensile);
Bonus asilo nido, Bonus nuovi nati e Bonus mamma;
congedi di maternità, paternità e congedi parentali;
assegni familiari e tutele per il sostegno alla disabilità grave.
Un unico punto d’accesso per 40 servizi previdenziali
Come evidenziato dalla Direzione centrale Inclusione e sostegno alla Famiglia dell’Inps, il nuovo hub digitale raccoglie in uno spazio unico circa 40 servizi previdenziali e assistenziali dell’Istituto, fornendo al contempo oltre 300 collegamenti diretti alle prestazioni erogate da altre Amministrazioni pubbliche.
Il Portale della Famiglia e della Genitorialità è già operativo e consultabile direttamente dal sito ufficiale dell’Inps nella sezione dedicata ai servizi al cittadino.
Aumentano gli stipendi e arrivano nuove tutele per la genitorialità per poliziotti e militari. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato le ipotesi di accordo sindacale relative al rinnovo contrattuale 2025-2027 del personale appartenente alle Forze di polizia e alle Forze armate. Una pre-intesa che interessa complessivamente circa 430mila lavoratori e che introduce novità sia sul piano economico sia su quello dei congedi.
Cosa cambia con il nuovo Ccnl per poliziotti e militari
Il rinnovo prevede:
un incremento medio mensile dello stipendio per il personale interessato, al quale si aggiungono gli arretrati maturati per il 2025 e il 2026;
l’aumento dei giorni di congedo o di licenza straordinaria in occasione della nascita di un figlio.
Le nuove ipotesi di contratto intervengono anche sulla conciliazione tra attività professionale e vita familiare, mentre sullo sfondo resta aperto il tema della previdenza dedicata al personale in divisa.
Gli aumenti previsti
Il nuovo accordo, approvato dal Cdm il 2 ottobre, riconosce un beneficio medio mensile a regime di circa 189 euro. La cifra comprende diverse componenti della retribuzione. In particolare, circa 173,50 euro mensili sono riconducibili all’aumento dello stipendio e delle indennità fisse e continuative.
Trattandosi di un importo lordo, l’effettivo beneficio in busta paga dipenderà però dalla qualifica, dal ruolo, dall’anzianità e dalle diverse componenti che concorrono alla retribuzione del personale interessato.
Per quanto riguarda invece le specificità economiche del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, è previsto anche:
l’incremento dell’indennità mensile pensionabile per le Forze di polizia e dell’importo aggiuntivo pensionabile per le Forze armate;
la rideterminazione dei compensi relativi al lavoro straordinario.
In arrivo anche gli arretrati per il 2025 e il 2026
Poiché il nuovo contratto riguarda il periodo 2025-2027, una volta completato l’iter di approvazione dovranno essere riconosciute anche le somme arretrate relative alle annualità già trascorse, quantificate complessivamente in circa 2.448 euro lordi. Tuttavia, anche in questo caso si tratta di una cifra media e l’importo effettivamente spettante ai singoli lavoratori potrà variare in base alla posizione ricoperta e alla situazione retributiva individuale.
A chi spettano aumenti e arretrati
Le ipotesi di accordo approvate dal governo riguardano il triennio contrattuale 2025-2027 e interessano il personale non dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate. Il rinnovo coinvolge una platea molto ampia, composta da circa 430mila lavoratori.
Come cambia il congedo per le Forze di polizia e militari
La novità più interessante sul piano delle tutele familiari riguarda invece i lavoratori che diventano genitori. Il nuovo accordo prevede infatti:
tre ulteriori giorni di congedo o di licenza straordinaria in occasione della nascita di un figlio;
l’estensione fino al quattordicesimo anno di età del figlio degli istituti di congedo parentale.
Resta il nodo pensioni
Accanto agli aumenti e alle nuove tutele resta però aperta la questione della previdenza dedicata.
Il problema riguarda soprattutto i lavoratori arruolati dopo il 31 dicembre 1995, che sono soggetti integralmente al sistema contributivo. Per questi, infatti, la pensione futura sarà strettamente collegata alla contribuzione effettivamente versata nel corso della carriera e, secondo le previsioni, dal 2036 potrebbe verificarsi una significativa riduzione del trattamento pensionistico rispetto alle aspettative.
Per questo motivo si parla di previdenza dedicata, cioè di un sistema di misure in grado di compensare almeno in parte gli effetti derivanti dall’applicazione del sistema contributivo e dalle peculiarità delle carriere del personale in divisa.
La legge di bilancio per il 2022 aveva già istituito un Fondo destinato alla progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. E con la legge di bilancio 2026 sono arrivate nuove risorse destinate alle misure compensative, ovvero:
20 milioni di euro per il 2026;
40 milioni annui per il periodo 2027-2029;
30 milioni di euro annui a partire dal 2030.
Nonostante ciò, il tema non può ancora considerarsi definitivamente risolto. Proprio per questo il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha avviato un confronto con gli altri ministri interessati.
Aderire alla previdenza complementare conviene anche se si è a fine carriera. Le prime coorti di iscritti al Fondo Espero hanno maturato risorse superiori rispetto a chi non ha aderito, pur con un orizzonte di accumulazione limitato. Lo dicono i dati Inps.