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Riforma polizia locale, cosa cambia per gli agenti. Mancano 20 milioni di euro

14 October 2026 at 12:54

Dopo quasi quarant’anni, la riforma della polizia locale è legge. Il Parlamento ha approvato definitivamente il disegno di legge delega che riscrive funzioni, ordinamento e tutele degli agenti dei Comuni italiani. Si tratta del primo intervento organico dalla legge quadro del 1986. Il provvedimento introduce nuovi strumenti operativi, rafforza alcune garanzie per il personale e amplia l’accesso alle banche dati. Tra le novità ci sono bodycam, coperture assicurative in caso di infortunio, patrocinio legale per procedimenti legati all’uso delle armi o della forza e consultazione del Ced del Viminale.

Riforma polizia locale, cosa cambia per gli agenti

La riforma sulla polizia locale interviene su diversi aspetti dell’attività quotidiana della polizia locale. Gli agenti potranno essere dotati di bodycam, strumenti pensati per documentare gli interventi e aumentare la tracciabilità delle operazioni.

Vengono rafforzate anche le coperture assicurative in caso di infortunio. Un altro punto centrale riguarda la tutela legale: quando un agente viene coinvolto in un procedimento per fatti commessi durante il servizio e collegati all’uso delle armi o della forza, le spese di difesa saranno a carico del Comune.

La copertura potrà riguardare sia il ricorso a un avvocato di fiducia sia l’assistenza dell’avvocatura interna dell’amministrazione, se presente.

Accesso al Ced del Viminale e alle banche dati

Con la nuova riforma, la polizia locale potrà accedere al Ced del ministero dell’Interno, il Centro elaborazione dati interforze usato dalle forze di polizia dello Stato per attività investigative e di controllo.

Gli agenti potranno inoltre consultare i sistemi informativi del Pubblico registro automobilistico e della Motorizzazione. In questo modo ci potrebbero essere controlli più rapidi ed efficaci, dando ai corpi comunali accesso diretto a dati finora non disponibili attraverso questi canali.

Come verranno strutturati gli organici

La riforma interviene anche sull’organizzazione degli organici e sulle procedure di reclutamento. Saranno i regolamenti comunali a definire i requisiti minimi per partecipare ai concorsi e la dotazione complessiva dei corpi di polizia locale.

Il numero degli agenti dovrà essere stabilito considerando diversi elementi, tra cui popolazione residente, flussi stagionali, estensione del territorio, caratteristiche socio-economiche e morfologia dell’area. Le scelte dei Comuni dovranno però rispettare i parametri fissati dalle Regioni e le risorse già disponibili secondo la normativa vigente.

Riforma polizia locale, i fondi

La riforma nasce con un problema finanziario. La legge di Bilancio per il 2021 aveva istituito presso il ministero dell’Interno un Fondo per la riforma della polizia locale, con una dotazione di 20 milioni di euro all’anno a partire dal 2022.

La dotazione prevista per il 2026 è stata azzerata dal decreto legge 23 del 2026, il cosiddetto decreto Sicurezza, perché le risorse sono state destinate alla copertura di altre misure legate al “potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana”.

Questo significa che la riforma introduce nuovi obblighi e possibili costi per le amministrazioni comunali, senza prevedere risorse aggiuntive specifiche per sostenerli.

Decreto PA convertito, cosa cambia per i dipendenti pubblici dalle assunzioni alle ferie non godute

14 October 2026 at 11:03

Il Decreto PA è diventato legge. Il provvedimento introduce novità che interessano il personale della Pubblica amministrazione, gli Enti locali e diversi comparti pubblici, dalla sanità alla scuola, fino alla giustizia e alla ricostruzione post-calamità.

Con la legge 5 ottobre 2026, n. 174, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 ottobre, il Parlamento ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144. La conversione in legge ha inoltre ampliato il testo originario, passato da 26 a 30 articoli, introducendo o modificando disposizioni che riguardano le assunzioni, le graduatorie, gli Enti locali e la gestione delle risorse destinate al personale.

Pagamento delle ferie non godute

Tra le modifiche più rilevanti c’è la possibilità di ottenere il pagamento delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, superando il precedente divieto di monetizzazione.

Ma attenzione: con la nuova disciplina non si riconosce in automatico un’indennità a tutti i dipendenti pubblici: occorre verificare le circostanze in cui le ferie sono rimaste inutilizzate e gli obblighi rispettati dall’amministrazione.

La disciplina precedente vietava in via generale di trasformare in denaro ferie, riposi e permessi non utilizzati dal personale delle amministrazioni pubbliche. E il divieto permaneva anche in caso di pensionamento, dimissioni, licenziamento o passaggio a un’altra amministrazione. Adesso si cambia: alla cessazione del rapporto di lavoro può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva per le ferie maturate e rimaste inutilizzate, indipendentemente dalla causa.

L’indennità può però essere esclusa se l’amministrazione dimostra che il dipendente ha scelto consapevolmente di non utilizzare le ferie, pur avendo avuto la possibilità concreta di farlo. Per escludere il compenso l’ente deve provare di avere invitato formalmente il dipendente a utilizzare le ferie entro un termine adeguato, di averlo informato tempestivamente delle conseguenze della mancata fruizione e di avergli garantito condizioni organizzative che consentissero effettivamente di assentarsi. Se le esigenze di servizio o altri ostacoli organizzativi hanno impedito al dipendente di prendere le ferie, la semplice comunicazione dell’amministrazione non è sufficiente a escludere il diritto all’indennità.

Stabilizzazioni e graduatorie

Tra le altre principali misure del Decreto PA, ora legge, vi sono la stabilizzazione del personale in somministrazione e interventi riguardanti i tirocinanti e i lavoratori socialmente utili.

Andando avanti, per gli Enti interessati dalla disciplina sulla sostenibilità finanziaria prevista dal decreto-legge n. 34/2019, la conversione ha eliminato la verifica del tetto riferito alla media della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013. La modifica può consentire agli enti interessati di procedere all’incremento del salario accessorio fisso fino a raggiungere il 48% della spesa per lo stipendio tabellare.

Il provvedimento contiene anche una proroga delle graduatorie del personale dei servizi educativi e scolastici e un aumento a quattro anni della durata delle graduatorie per il personale della Polizia locale.

Province e riscossione

Tra le novità c’è poi il riallineamento delle scadenze dei mandati dei presidenti e dei consigli provinciali. Attraverso proroghe incrociate, le due scadenze vengono fatte coincidere, in attesa di una futura riforma che introduca l’elezione a suffragio universale e diretto dei due organi.

C’è poi un punto sulla riscossione delle entrate locali: la legge prevede l’affidamento ad Amco delle entrate degli Enti locali, che diventa obbligatorio al ricorrere di determinate condizioni.

Campi Flegrei e ricostruzione dopo le calamità

Il testo comprende poi disposizioni sul bradisismo dei Campi Flegrei e sulla ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, compresi i crateri del Centro Italia.

Altro

Sono poi previsti interventi in altri comparti della Pubblica amministrazione tra cui sanità, scuola, università, istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, giustizia e Inps.

Ex Ilva, cassa integrazione fino a giugno 2027: sciopero e proteste a Taranto e Genova

14 October 2026 at 09:10

Proseguono gli scioperi e le manifestazioni dei lavoratori dell’ex Ilva. La cassa integrazione per i dipendenti dello stabilimento e dell’indotto è stata prevista fino a giugno 2027, ma il decreto del Governo non ha fermato le mobilitazioni.

Gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure fanno tutti parte di Acciaierie d’Italia, ma dipendono dalla produzione tarantina per l’approvvigionamento di acciaio. Uno stop a Taranto si traduce quindi in uno shock per tutta la filiera.

Ex Ilva fra proteste e scioperi

Il punto di scontro è il futuro industriale dell’acciaieria: i lavoratori chiedono garanzie sulla continuità produttiva, sulla disponibilità delle materie prime e sul rilancio degli impianti.

A Taranto lo sciopero a oltranza è accompagnato dai blocchi stradali, che stanno provocando ripercussioni sui trasporti pubblici e sui rifornimenti di carburante.

A Genova, invece, i dipendenti chiedono di poter continuare a lavorare e di ricevere i rotoli di lamiera necessari ad alimentare le linee produttive.

Ex Ilva, cosa prevede il decreto del Governo

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che attiva la cassa integrazione fino al 30 giugno 2027 per circa 10.000 lavoratori dell’ex Ilva. E la misura riguarda anche migliaia di dipendenti delle aziende dell’indotto.

Acciaierie d’Italia è in amministrazione straordinaria sotto il controllo pubblico e ormai da anni il Governo cerca di venderla.

Oltre agli ammortizzatori sociali, il piano prevede programmi di ricollocamento e riconversione in lavori di pubblica utilità sul territorio.

Sono inoltre contemplati sgravi e contributi fino a 20.000 euro per lavoratore alle aziende che assumeranno a tempo indeterminato dipendenti dell’ex Ilva.

Il costo complessivo del provvedimento ammonta a 187 milioni di euro. Nella cifra è compreso anche un prestito da 40,5 milioni di euro destinato ad Acciaierie d’Italia.

La ministra del Lavoro Marina Calderone ha spiegato che il decreto comprende anche misure per il rilancio dell’azienda e del territorio.

Lavoratori contro la cassa integrazione

Lavoratori e sindacati considerano le misure insufficienti e chiedono una sola cosa, come detto: certezza per il futuro occupazionale. Ma tra le rivendicazioni figurano la decarbonizzazione e l’introduzione dei forni elettrici.

Si chiedono anche misure che consentano il pensionamento anticipato per chi svolge mansioni usuranti o è stato esposto all’amianto e agli agenti inquinanti, oltre a incentivi per l’esodo volontario.

Che succede a Taranto

La protesta a Taranto è arrivata alla terza giornata. I presidi sulle principali vie di accesso alla città, insieme ai blocchi che interessano la raffineria Eni, stanno ostacolando i rifornimenti di carburante. La situazione ha costretto a ridurre il servizio di circolazione degli autobus urbani per mercoledì 14 ottobre. Garantite soltanto le corse scolastiche, nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.

Problemi di approvvigionamento anche per Aeroporti di Puglia. Le strade statali interessate dai blocchi risultano chiuse al transito da due giorni.

La situazione a Genova

La crisi coinvolge anche lo stabilimento di Genova Cornigliano, dove i dipendenti hanno trascorso la seconda notte in tenda davanti alla Prefettura. La protesta è entrata nella terza giornata e i lavoratori chiedono impegni scritti.

I dipendenti chiedono che arrivino i coils, i rotoli di lamiera necessari per alimentare le linee produttive, e contestano l’ipotesi di ricorrere alla cassa integrazione mentre lo stabilimento potrebbe continuare a lavorare. La scadenza indicata dalla gestione commissariale per lo stop degli impianti e il ricorso agli ammortizzatori sociali è il 15 novembre.

Il nodo della chiusura di Taranto e l’udienza del 20 ottobre

Tutto, come è evidente, parte dalla situazione di Taranto. Alla fine di luglio, la Corte d’appello di Milano ha stabilito la chiusura entro il 28 ottobre dell’area a caldo, la parte più importante dell’impianto ma anche quella maggiormente inquinante. Acciaierie d’Italia ha presentato due richieste per sospendere la chiusura, ma entrambe sono state respinte. Per il 20 ottobre è fissata l’udienza davanti alla Corte di Cassazione, chiamata a confermare o annullare la decisione della Corte d’appello.

Collaboratori trasformati in dipendenti, l’Inps chiede tutti i contributi: la sentenza

14 October 2026 at 08:53

Quando un rapporto di collaborazione viene riqualificato come lavoro dipendente, i contributi già versati alla Gestione separata Inps non possono essere sottratti da quelli dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L’impresa deve, quindi, versare integralmente la contribuzione prevista per il lavoro subordinato, senza compensare il debito con quanto già pagato per la collaborazione. Per recuperare le somme versate alla gestione previdenziale sbagliata, deve invece avviare un’apposita procedura di restituzione.

Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 24752/2026, che ha accolto il ricorso dell’ente previdenziale contro una sentenza della Corte d’Appello di Genova.

Il caso dei contratti a progetto nei call center

La disputa giudiziaria riguarda una Srl in liquidazione che aveva stipulato contratti di lavoro a progetto con collaboratrici impiegate nel settore dei call center outbound, ossia nelle attività di vendita telefonica e di contatto dei potenziali clienti.

L’Inps aveva contestato l’inquadramento previdenziale di una parte dei rapporti e richiesto il pagamento dei contributi dovuti per il lavoro subordinato. La questione era delicata perché occorreva distinguere i contratti conclusi prima e dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal DL 83/2012, convertito dalla legge 134/2012.

Questo in sintesi lo scenario:

  • per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore delle modifiche del 2012, il Tribunale aveva accertato, attraverso l’esame delle prove, l’effettiva autonomia delle lavoratrici. In questi casi, l’eventuale carenza di specificità del progetto non determinava, da sola, la conversione del rapporto in lavoro subordinato. Occorreva infatti verificare in concreto la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione;
  • per i contratti anteriori alle modifiche, invece, la mancanza di un progetto specifico comportava la conversione del rapporto a tempo indeterminato sin dall’origine, senza necessità di questo accertamento.

La Corte d’appello di Genova aveva quindi accolto solo parzialmente le richieste dell’ente previdenziale, condannando la società a versare quasi 300mila euro a titolo di contributi, oltre alle sanzioni. Nel calcolare l’importo, tuttavia, aveva consentito all’impresa di detrarre quanto già versato alla Gestione separata per le stesse lavoratrici.

L’impugnazione della sentenza d’appello da parte di Inps

Proprio questa detrazione costituisce il fulcro della controversia arrivata in Cassazione. L’Inps ha contestato la pronuncia sostenendo che i contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti non potessero essere compensati con quelli già versati alla Gestione separata.

L’impresa sarebbe stata tenuta a un ulteriore esborso perché – secondo l’Istituto – le due gestioni previdenziali sono caratterizzate da regole, modalità e tempi di adempimento distinti, e questo impedirebbe di trattare le rispettive obbligazioni contributive come poste liberamente compensabili.

Perché i contributi già versati non possono essere compensati

Nella vicenda (a differenza ad esempio del riscatto laurea senza scadenze) la Cassazione ha avvalorato la tesi e il ragionamento dell’istituto di previdenza, richiamando peraltro la disciplina civilistica sulla compensazione delle obbligazioni.

In particolare, la Corte ha chiarito che eventuali eccedenze derivanti da versamenti contributivi — effettuati dal datore a diverso titolo e presso gestioni differenti — possono eventualmente generare un credito da recuperare, ma non consentono di creare una posta contabile da utilizzare “autonomamente” per ridurre il debito contributivo dovuto all’altra gestione.

Il problema non riguarda soltanto il fatto che i contributi siano stati versati per le stesse lavoratrici o per gli stessi periodi. Ciò che conta è la diversità delle obbligazioni previdenziali coinvolte.

La contribuzione destinata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e quella versata alla Gestione separata rispondono infatti a normative e logiche differenti. Non è, quindi, possibile considerare automaticamente intercambiabili gli importi confluiti nelle due gestioni, neppure quando il rapporto originariamente qualificato come collaborazione viene successivamente riconosciuto come lavoro subordinato.

Rapporto trilaterale, disomogeneità contributiva e divieto di estinzione reciproca dei debiti

La Corte richiama, in questo senso, la natura trilaterale del rapporto previdenziale, che coinvolge Inps, datore di lavoro e lavoratore. I contributi non rappresentano semplicemente una somma dovuta dall’impresa all’Istituto, ma concorrono al finanziamento della tutela previdenziale secondo le specifiche regole della gestione competente.

A impedire la compensazione in caso di riqualificazione del contratto è quella che la Corte definisce “disomogeneità contributiva”: le somme versate alle diverse gestioni non possono essere considerate equivalenti ai fini dell’estinzione reciproca dei debiti.

In casi come questo non sono quindi applicabili le regole sulla compensazione impropria o atecnica, di cui agli articoli 1241 e seguenti del Codice Civile. A riguardo c’è una costante giurisprudenza e la Cassazione ne ribadisce la linea.

In che modo l’azienda può recuperare i contributi pagati alla Gestione separata

Tuttavia l’impossibilità di compensare le somme non significa che l’impresa perda necessariamente i contributi già versati per le collaborazioni. La Corte chiarisce che gli eventuali importi indebitamente corrisposti alla Gestione separata possono essere oggetto di un’autonoma azione di ripetizione – ossia di una richiesta di restituzione rivolta all’Inps – purché ne sussistano i presupposti.

Il recupero dell’indebito, però, dovrà seguire un percorso autonomo rispetto al pagamento della contribuzione per la pensione, dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E anch’esso non è automatico.

È chiaro che la distinzione può avere conseguenze economiche considerevoli: l’azienda potrebbe essere chiamata a sostenere inizialmente un maggior esborso, in attesa dell’eventuale rimborso dei contributi indebiti.

La decisione finale della Suprema Corte

Con la sentenza 24752/2026 la Cassazione ha sostanzialmente accolto il ricorso dell’Inps e annullato la sentenza impugnata rispetto alla compensazione contributiva.

La causa è stata così rinviata alla Corte d’appello di Genova che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la controversia nel merito attenendosi ai principi di diritto indicati nella pronuncia.

Al giudice del rinvio spetterà anche decidere sulle spese del giudizio di legittimità, oltre che sulla questione dell’esclusione delle sanzioni civili previste dalla legge, precedentemente disposta dalla Corte d’appello in conseguenza della compensazione. La Cassazione non le ha infatti escluse né confermate direttamente, perché il motivo di ricorso presupponeva la legittimità della compensazione stessa.

Che cosa cambia

La materia della previdenza è assai delicata, come confermato recentemente da alcuni chiarimenti Inps sui contributi mancanti. Sul piano giurisprudenziale, la sentenza 24752/2026 della Cassazione tutela la posizione assicurativa dei lavoratori e il loro futuro trattamento pensionistico. È una pronuncia di rilievo specialmente per settori in cui non sempre i contratti “brillano” per trasparenza, come il telemarketing, le pulizie o la logistica.

Al contempo offre un’indicazione pratica importante per le imprese che affrontano la riqualificazione previdenziale di collaborazioni autonome: come visto il versamento dei contributi a una gestione diversa da quella corretta non permette di ridurre direttamente il debito contributivo accertato.

Non c’è alcun automatismo e l’eventuale restituzione delle somme pagate in precedenza dovrà essere perseguita separatamente, senza confondere operazioni e obbligazioni previdenziali distinte. Il datore dovrà comunque corrispondere integralmente quanto dovuto alla gestione corretta, esponendosi evidentemente a un esborso previdenziale anche molto gravoso. In conclusione, è una pronuncia che suggerisce una gestione previdenziale pulita e accorta in azienda, per evitare rischi di riqualificazioni dolorose sul fronte delle spese.

Confermato accredito arretrati dipendenti pubblici, si parte il 14 ottobre: chi li riceverà

14 October 2026 at 05:58

NoiPA ha confermato che è stata avviata una procedura straordinaria destinata al riconoscimento degli arretrati spettanti al personale della pubblica amministrazione. La lavorazione, tuttavia, non riguarda indistintamente tutti i dipendenti pubblici.

Le indicazioni operative sono contenute nel messaggio n. 87 del 6 ottobre 2026, che stabilisce anche le tempistiche entro le quali devono essere completate le attività necessarie per consentire la liquidazione delle somme spettanti.

Come funziona l’accredito arretrati per i dipendenti pubblici

L’emissione urgente è una procedura utilizzata da NoiPA per liquidare specifiche somme a credito ai dipendenti pubblici, senza dover attendere necessariamente la normale elaborazione mensile della retribuzione. Può riguardare, per esempio:

  • arretrati stipendiali;
  • conguagli che risultano ancora da pagare al lavoratore;
  • importi che possono derivare da operazioni di aggiornamento o correzione delle competenze economiche, la cui liquidazione non è confluita nella normale rata dello stipendio.

La procedura consente quindi di gestire separatamente queste somme, accelerandone la lavorazione quando ricorrono le condizioni previste. Non significa, però, che ogni arretrato registrato nei sistemi venga pagato automaticamente nella prima emissione disponibile.

Poiché, come è stato spiegato, in questo caso gli uffici competenti erano tenuti a completare le operazioni richieste entro le ore 14:00 del 13 ottobre 2026, la liquidazione delle somme verrà effettuata a seguire, a partire dal 14 ottobre 2026.

Chi riceverà gli arretrati

I destinatari dell’emissione sono i dipendenti pubblici che vantano somme a credito. Ma non è sufficiente sapere che si ha diritto a determinate somme, ancora da ricevere. Occorre infatti che gli importi siano stati registrati con la corretta tipologia di lavorazione e che la posizione amministrativa del dipendente consenta di procedere al pagamento. In particolare, possono rientrare nell’emissione i lavoratori per i quali gli uffici hanno predisposto e revisionato entro le ore 14 del 13 ottobre i lotti identificati come “Conguaglio a cedolino urgente”. nel rispetto delle condizioni stabilite da NoiPA.

Per i dipendenti pubblici interessati, è importante distinguere tra il diritto a ricevere una somma e l’effettivo inserimento della stessa in una determinata emissione. Anche quando esiste un credito a favore del lavoratore, infatti, possono esserci condizioni amministrative che impediscono il pagamento attraverso la procedura urgente.

Inoltre:

  • chi non è stato inserito nella lavorazione non perde automaticamente il diritto alle somme spettanti, ma potrebbe semplicemente dover attendere una successiva emissione utile, una volta completati gli adempimenti necessari;
  • i dipendenti pubblici che presentano arretrati a debito non ancora recuperati nei dodici mesi precedenti possono non essere considerati in questa emissione urgente, e sono esclusi dalla procedura anche i dipendenti cessati per decesso.

Come verificare la propria posizione su NoiPA

Il lavoratore che attende arretrati può rivolgersi all’ufficio del personale o all’amministrazione di riferimento per chiedere informazioni sullo stato della lavorazione e sull’eventuale presenza di importi a debito. È opportuno, tuttavia, non confondere la presenza di un arretrato nei sistemi con la conferma del pagamento in una data precisa. Per conoscere l’esito della procedura occorre verificare che la lavorazione sia stata effettivamente completata e che la somma sia stata inserita nel flusso di pagamento previsto.

Quando arrivano i soldi sul conto corrente: la data di accredito

La conferma dell’emissione urgente per il 13 ottobre non equivale alla conferma della data in cui gli arretrati saranno disponibili sul conto corrente. Occorre infatti distinguere tra la giornata in cui NoiPA elabora le somme e quella in cui il pagamento diventa esigibile per il dipendente. Si tratta di due momenti differenti.

Non è quindi possibile affermare che tutti i dipendenti inclusi nell’emissione riceveranno materialmente il denaro dal 14 ottobre. La disponibilità delle somme dipende dal successivo processo di pagamento e dalle comunicazioni ufficiali relative all’esigibilità. È necessario attendere gli aggiornamenti sullo stato del pagamento, verificando lo stato della lavorazione con l’ufficio competente.

Gli arretrati che non rientrano nella lavorazione del 13 ottobre, invece, dovranno essere liquidati con la successiva emissione urgente utile, una volta completati gli adempimenti necessari.

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