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Permessi 104 e congedo parentale, nuove regole Inps e controlli nella Pa

16 October 2026 at 09:07

Giro di vite nei flussi di informazione della Pubblica amministrazione: a partire da dicembre 2026 le Pa dovranno comunicare all’Inps informazioni più dettagliate sui permessi della Legge 104, sui congedi parentali e sulle altre assenze previste dalla normativa.

Le nuove modalità riguardano il flusso UNIEMENS/ListaPosPA e prevedono l’indicazione dei periodi effettivi di assenza e del codice fiscale della persona che dà diritto al beneficio.

Cosa cambia per le Pubbliche amministrazioni

Le novità vengono illustrate dall’Inps con il messaggio n. 3267 del 14 ottobre 2026. L’obiettivo dichiarato è potenziare il sistema dei controlli sulla fruizione dei permessi e dei congedi.

Tutti gli Enti e le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica saranno tenuti ad aggiornare la compilazione delle denunce mensili nel flusso UNIEMENS/ListaPosPA.

In particolare, all’interno del flusso informativo dovranno essere puntualmente dichiarati:

  • i periodi effettivi di fruizione dell’assenza (attraverso i campi “giorno inizio” e “giorno fine”);
  • il codice fiscale del “dante causa” (cioè il familiare assistito o il figlio per cui si fruisce del congedo/permesso), da inserire nell’elemento “Numero Registro”;
  • i dettagli specifici delle ore e dei giorni, espressi con precisione tecnica nei nuovi campi e codici identificativi dell’atto.

Le tipologie di permesso e congedo interessate

Le nuove modalità di codifica tecnica interessano diverse categorie di tutela della disabilità e della genitorialità:

  • congedo straordinario –  dovrà essere associato all’elemento identificativo dedicato e al codice fiscale del familiare assistito;
  • permessi Legge 104 – distinzione dettagliata tra permessi fruiti a giornata (fino a 3 giorni al mese) o ad ore (sia per l’assistenza ai familiari che per i lavoratori con disabilità grave);
  • congedo parentale e tutela della genitorialità – indicazione puntuale delle percentuali di retribuzione spettanti (100%, ridotta o senza retribuzione), prolungamenti per assistenza a figli con disabilità e assenze per malattia del figlio (fino a 3 anni e da 3 a 14 anni).
  • congedi orari – tracciabilità accurata delle frazioni di ora usufruite durante la giornata.

Per registrare le nuove informazioni, l’Inps ha previsto la compilazione di specifici elementi all’interno del flusso UNIEMENS/ListaPosPA. Il tracciato da utilizzare è quello identificato da V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo (CMU) 5. La combinazione consente di identificare la tipologia di permesso o congedo e il periodo di assenza effettivamente utilizzato dal dipendente.

Qui sotto i campi da compilare:

  • Ident Atto – identifica la tipologia di permesso o congedo;
  • Data Atto – deve riportare la data del 14 ottobre 2026;
  • Numero Registro – contiene il codice fiscale del dante causa o, in alcuni casi, quello del lavoratore;
  • Giorno Inizio – indica l’inizio del periodo di assenza;
  • Giorno Fine – indica la fine del periodo di assenza;
  • Perc Retribuzione – consente, nei casi previsti, di indicare ore, giorni o altri elementi collegati alla retribuzione.

Congedo straordinario, come cambia la comunicazione all’Inps

Per il congedo straordinario previsto dall’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, il Codice Tipo Servizio 49 rimane invariato. La novità riguarda l’obbligo di aggiungere una comunicazione attraverso il tracciato V1, Causale 7, CMU 5, con IdentAtto 6.

Nel nuovo flusso dovranno essere riportati:

  • il codice fiscale del dante causa;
  • la data del 14 ottobre 2026;
  • il periodo effettivo di congedo utilizzato dal dipendente.

Permessi Legge 104, i sei codici IdentAtto da utilizzare

Per quanto riguarda i permessi previsti dalla Legge 104, la dichiarazione continuerà a essere effettuata tramite il Codice Tipo Servizio 4, Ordinario, ma dovrà essere accompagnata dagli specifici codici identificativi previsti per le diverse casistiche.

L’Inps ha individuato sei codici IdentAtto:

  • 7 permessi a ore;
  • 8 permessi a giornata;
  • 9 permessi a ore;
  • 10 permessi a giornata del lavoratore con disabilità;
  • 11 permessi mensili fruiti a ore;
  • 12 permessi orari giornalieri.

Tfr non versato al Fondo Inps dall’azienda insolvente, ecco come recuperare i soldi

16 October 2026 at 08:30

Le quote di trattamento di fine rapporto – Tfr che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare al Fondo di tesoreria dell’Inps mantengono natura retributiva. Perciò se l’azienda non effettua i versamenti e viene sottoposta a liquidazione giudiziale, il lavoratore potrà chiedere l’ammissione al passivo per recuperare le somme dovute.

Non solo. Se ne ricorrono i presupposti, potrà intervenire il Fondo di garanzia Inps per coprire il credito rimasto insoddisfatto. Lo affermano le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 26356/2026, offrendo significativi chiarimenti sulla natura delle quote di Tfr destinate alla tesoreria.

Il caso del Tfr non pagato e l’intervento dell’Inps

Dopo la fine di un’attività lavorativa presso una cooperativa, un lavoratore non aveva ricevuto integralmente il proprio Tfr. Per recuperare le somme non pagate, l’uomo aveva avviato un’esecuzione forzata nei confronti del datore, senza però riuscire a ottenere l’intero importo dovuto.

Per il residuo di quasi 2mila euro si era rivolto al Fondo di garanzia dell’Inps, che tutela i lavoratori quando l’impresa insolvente non è in grado di pagare le somme spettanti. L’Istituto aveva tuttavia respinto la richiesta di pagamento, dando origine alla controversia giudiziaria.

Il Tribunale e la Corte d’appello avevano riconosciuto il diritto del lavoratore al pagamento del Tfr residuo dal Fondo di garanzia. L’Inps aveva impugnato la decisione, contestando che le quote non versate al Fondo di tesoreria potessero essere poste a carico dell’altro Fondo.

Come funziona il Fondo di tesoreria Inps

Il Fondo di tesoreria è previsto dalla legge n. 296/2006 e gestito dall’Inps per conto dello Stato. Riceve le quote di Tfr dei dipendenti non destinate alla previdenza complementare, versate dalle aziende soggette all’obbligo in base a una soglia dimensionale.

Per comprendere la portata pratica della sentenza occorre distinguere due situazioni:

  • se il datore versa regolarmente le quote dovute, il Fondo di tesoreria provvede al pagamento del Tfr corrispondente agli importi effettivamente ricevuti;
  • se, invece, il datore omette i versamenti, si pone il problema di individuare il soggetto tenuto a corrispondere quelle somme al lavoratore quando il rapporto termina e l’impresa diventa insolvente.

È proprio su questo secondo scenario che sono intervenute le Sezioni Unite.

Perché il Tfr conserva natura retributiva

Con la sentenza 26356/2026, la Cassazione ha stabilito che, nelle grandi aziende, il Tfr mantiene natura di retribuzione differita quando le relative quote devono essere versate al Fondo di tesoreria.

Il riferimento fondamentale sta nelle norme di legge sul Tfr (art. 2120 c.c.). È una componente della retribuzione maturata durante il rapporto lavorativo, ma normalmente esigibile alla sua cessazione. La sua funzione è anche previdenziale in senso lato, perché consente al lavoratore di disporre di una somma quando termina l’attività lavorativa e non ha più possibilità di contare sul salario. Tuttavia questa finalità non trasforma il Tfr in una prestazione previdenziale autonoma.

Secondo la Corte la legge 296/2006 ha modificato le modalità di finanziamento e gestione delle quote, senza alterare la natura del diritto del lavoratore. Inoltre, il Fondo di tesoreria non è un ente previdenziale che garantisce una prestazione indipendentemente dai contributi o dai versamenti ricevuti: come visto, è gestito dall’Inps per conto dello Stato e corrisponde il Tfr nei limiti delle somme effettivamente trasferite.

La presenza di un soggetto diverso dal datore di lavoro nella fase del pagamento, dunque, non modifica la natura retributiva del credito Tfr. Di conseguenza, per le quote non versate, l’obbligo di pagamento resta a carico dell’impresa.

Che cosa cambia in caso di liquidazione giudiziale

La qualificazione del Tfr come retribuzione differita ha conseguenze concrete per i lavoratori delle imprese insolventi. Nella sentenza 26356/2026 le Sezioni Unite della Cassazione hanno riconosciuto che il dipendente può presentare domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale per le quote maturate dal primo gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria.

L’ammissione al passivo consentirà al creditore di partecipare alla procedura concorsuale e concorrere alla distribuzione delle risorse disponibili. Per legge il credito per Tfr gode, inoltre, di una tutela privilegiata nella distribuzione del patrimonio del datore insolvente, rispetto ai crediti ordinari.

L’azienda, quindi, non può essere considerata una semplice intermediaria incaricata di trasferire denaro al Fondo. Conserva la titolarità passiva dell’obbligazione di corrispondere il Tfr, anche per le somme che avrebbe dovuto versare alla tesoreria.

Le quote effettivamente trasferite al Fondo di tesoreria seguiranno invece il relativo canale di pagamento, nei limiti degli importi ricevuti.

Quando interviene il Fondo di garanzia Inps

La decisione delle Sezioni Unite è importante anche perché chiarisce il ruolo del Fondo di garanzia Inps, previsto dalla legge per tutelare chi ha un lavoro subordinato in caso di insolvenza dell’azienda.

Se l’impresa non paga il Tfr e ricorrono i requisiti previsti dalla legge, il Fondo di garanzia può intervenire anche per le quote che il datore avrebbe dovuto versare al Fondo di tesoreria, ma che sono rimaste insolute. I due strumenti svolgono quindi funzioni differenti e complementari:

  • il Fondo di tesoreria paga le quote effettivamente ricevute;
  • il Fondo di garanzia protegge il lavoratore dal rischio che il credito rimanga insoddisfatto a causa dell’insolvenza aziendale.

L’intervento del Fondo di garanzia non comporta, tuttavia, un pagamento certo e integrale in qualsiasi circostanza. E l’ammissione alla procedura concorsuale non determina in automatico l’intervento del Fondo di garanzia. Devono essere rispettate le condizioni stabilite dalla legge e occorre considerare quanto eventualmente recuperato attraverso la procedura di liquidazione giudiziale o già corrisposto dal Fondo di tesoreria.

Dopo aver pagato il lavoratore, l’Inps può inoltre surrogarsi nei suoi diritti, subentrando nella posizione creditoria per recuperare le somme anticipate nei confronti dell’impresa insolvente.

Che cosa cambia

La materia è molto delicata e non manca di certo a riguardo l’apporto della giurisprudenza, come ad esempio in riferimento ai rapporti tra quota di Tfr ed ex coniuge.

Con la sentenza 26356/2026, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che le quote di Tfr destinate al Fondo di tesoreria Inps conservano natura retributiva e non previdenziale, anche quando il datore di lavoro non le ha effettivamente versate. Spetterà ora alla Sezione lavoro della Corte pronunciarsi sugli altri motivi di ricorso e chiudere definitivamente la controversia.

Ma, al di là dell’esito del singolo caso, l’evidenziato principio giurisprudenziale smentisce, sul punto, la tesi dell’Inps e rafforza la tutela dei lavoratori delle imprese insolventi: le quote non trasferite al Fondo di tesoreria restano un debito retributivo dell’azienda e possono essere richieste attraverso l’ammissione al passivo della liquidazione giudiziale. Il Fondo di tesoreria risponderà soltanto delle somme effettivamente ricevute, mentre, se ricorrono i requisiti di legge, potrà intervenire il Fondo di garanzia Inps per il pagamento del Tfr rimasto insoluto.

Regime impatriati e contributi INPS, le modalità di calcolo dell’imponibile per gli autonomi

16 October 2026 at 06:00

L’attrazione delle elevate professionalità verso il territorio nazionale ha rappresentato, per anni, uno dei pilastri delle politiche fiscali italiane. Tuttavia, quando un professionista sceglie di trasferire la propria residenza anagrafica e fiscale in Italia svolgendo un’attività di lavoro autonomo, l’attenzione si focalizza quasi sempre sulla quota di reddito esente da Irpef, lasciando in secondo piano un interrogativo di fondamentale importanza: come impatta l’agevolazione sui contributi previdenziali?

La relazione tra il regime impatriati e i contributi Inps genera spesso dubbi interpretativi. La causa principale di questa confusione risiede nella tendenza a valutare il sistema fiscale e quello previdenziale come due comparti distinti. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, al contrario, esiste un legame giuridico diretto tra le due voci che incide favorevolmente sul calcolo delle somme dovute all’ente previdenziale.

Regime impatriati: la genesi dell’agevolazione fiscale

Per comprendere l’evoluzione del regime impatriati occorre analizzare la sequenza legislativa che ne disciplina l’ambito applicativo.

Storicamente, la misura ha trovato il suo perimetro nella disciplina dettata dall’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015. Questa norma offriva una generale e consistente riduzione della base imponibile Irpef per i lavoratori che trasferivano la residenza nel territorio dello Stato. In quella prima versione, la portata del beneficio risultava particolarmente estesa, intercettando sia i redditi di lavoro dipendente sia quelli d’impresa e di lavoro autonomo.

A seguito delle riforme di razionalizzazione della fiscalità internazionale, per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale a decorrere dal periodo d’imposta 2024, il legislatore ha riscritto le regole d’accesso. Il nuovo riferimento normativo è rappresentato dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023 (attuativo della delega fiscale per la riforma della fiscalità internazionale).

La nuova disposizione prevede, in presenza dei requisiti di qualificazione e di permanenza, che i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da persone fisiche concorrano alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 50% (quota che può scendere al 40% in specifiche ipotesi legate alla presenza di figli minori o a particolari condizioni di acquisto dell’unità immobiliare residenziale). A differenza della normativa del 2015, il nuovo quadro delimitato dal D.Lgs. n. 209/2023 restringe la platea dei beneficiari, includendo espressamente l’esercizio di arti e professioni ma escludendo in modo sistematico i redditi d’impresa generati da attività commerciali o artigianali.

Il principio di derivazione

Compreso l’ambito fiscale dell’abbattimento del reddito, la domanda decisiva riguarda il meccanismo con cui il regime impatriati riduce la base per i contributi Inps. La risposta non risiede nelle norme tributarie, bensì nella legge di riforma del sistema pensionistico.

Il cardine su cui poggia l’intero sistema della Gestione Separata è l’articolo 2, comma 29, della Legge n. 335 dell’8 agosto 1995 (nota come Riforma Dini). Tale comma sancisce un principio fondamentale: la contribuzione dovuta dai soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo si applica sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri previsti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi.

Questo collegamento normativo prende il nome di principio di derivazione dell’imponibile contributivo da quello fiscale. L’Inps non determina in modo autonomo la base imponibile per i professionisti privi di una Cassa autonoma, ma recepisce direttamente la misura del reddito che concorre all’Irpef.

Pertanto, quando una disposizione speciale come l’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 (o il precedente art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015) stabilisce che soltanto una percentuale del reddito professionale costituisce materia imponibile ai fini Irpef, tale riduzione si riflette automaticamente sulla base contributiva. L’effetto di risparmio previdenziale non deriva da un’esenzione introdotta dall’Inps, ma è la conseguenza diretta della determinazione del reddito fiscale derivante dalla legge di riforma del 1995.

La determinazione del reddito: il ruolo del Quadro Re

Dal punto di vista operativo e dichiarativo, il punto di partenza per quantificare l’imponibile è rappresentato dalle norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

L’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (Tuir) definisce i redditi di lavoro autonomo come quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni, mentre l’articolo 54 del Tuir ne stabilisce le regole di determinazione, basate sulla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute ed effettivamente deducibili. Nel Modello Redditi Persone Fisiche, questa quantificazione avviene all’interno del Quadro Re.

Il collegamento formale tra la dichiarazione dei redditi e il calcolo dei versamenti previdenziali è stato specificato sul piano applicativo dalla circolare Inps n. 62 del 27 maggio 2026. Questo documento di prassi fornisce le istruzioni operative per la compilazione della Sezione II del Quadro Rr del modello dichiarativo, ossia il prospetto destinato alla determinazione dei contributi dovuti alla Gestione Separata dai liberi professionisti.

La circolare precisa che il reddito di riferimento è quello emergente dal Quadro Re (in particolare dal bilancio tra compensi e spese deducibili di cui al rigo RE6 e RE20, al netto delle perdite pregresse di cui ai righi RE23 o RE25). È su tale reddito netto professionale che si inserisce l’abbattimento percentuale dell’agevolazione. Di conseguenza, l’importo che viene trasferito nel Quadro Rr per il calcolo della contribuzione rispecchia già la misura ridotta prevista dal regime agevolato.

Le distinzioni fondamentali: Gestione Separata, Casse d’ordine e Impresa

Un errore frequente consiste nel generalizzare l’effetto previdenziale a qualsiasi forma di lavoro autonomo. È indispensabile tracciare tre distinzioni sostanziali.

Professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps

È la categoria che beneficia appieno e direttamente dell’automatismo. Non avendo una cassa di previdenza di categoria con regolamenti autonomi, per questi soggetti opera integralmente il richiamo all’articolo 2, comma 29, della Legge n. 335/1995.

Professionisti appartenenti a Casse di Previdenza Autonome

Ingegneri, architetti, avvocati, medici, commercialisti e altri professionisti iscritti agli Ordini non rispondono alla Gestione Separata. Ciascuna Cassa di previdenza privata opera in forza di un proprio statuto e di regolamenti specifici approvati dai ministeri vigilanti.

Molte di queste Casse definiscono il reddito imponibile su cui calcolare i contributi soggettivi e integrativi facendo riferimento ai compensi o ai redditi netti professionali prima di qualsiasi abbattimento fiscale speciale. Pertanto, l’esistenza di un beneficio ai fini Irpef non implica automaticamente una riduzione del carico previdenziale, il quale va verificato presso la singola Cassa.

Imprenditori individuali, artigiani e commercianti

Con il quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 209/2023, la figura dell’imprenditore individuale è totalmente esclusa dall’ambito del regime impatriati. Qualora un soggetto stia ancora beneficiando del previgente regime di cui al D.Lgs. n. 147/2015, la Gestione Artigiani e Commercianti dell’Inps applica regole di calcolo della base imponibile che non seguono il criterio di derivazione del quadro Re, prevedendo minimali e massimali specifici.

Fasi operative per la determinazione della quota contributiva

Per eseguire correttamente la sequenza di calcolo dell’importo dovuto alla Gestione Separata, il professionista deve seguire un ordine logico e sequenziale.

Determinazione del reddito effettivo

Si calcola la differenza tra compensi percepiti e costi deducibili inerenti all’attività professionale secondo le regole dell’articolo 54 del Tuir. Il risultato costituisce il reddito del Quadro Re.

Applicazione dell’agevolazione

Si applica la percentuale di abbattimento prevista dal regime di rimpatrio spettante (ad esempio la quota imponibile del 50% prevista dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023).

Definizione della base previdenziale

La cifra risultante dall’abbattimento viene assunta come base di calcolo per il Quadro Rr della dichiarazione dei redditi.

Applicazione dell’aliquota di computo

Sulla base imponibile ridotta si applica l’aliquota Inps di riferimento. Come ricordato dalla prassi dell’Ente, l’aliquota varia in funzione della situazione individuale del professionista:

  • aliquota piena, si applica ai soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione (per il periodo d’imposta 2025/2026 pari al 26,07%);
  • aliquota ridotta, che corrisponde al 24% e si applica ai soggetti che risultano contemporaneamente coperti da un’altra gestione previdenziale obbligatoria (es. lavoratori dipendenti che svolgono anche attività professionale) o che sono titolari di pensione diretta o ai superstiti.

Deduzione dal reddito fiscale

I contributi previdenziali quantificati ed effettivamente versati nell’anno solare vengono scomputati come onere deducibile dall’imponibile IRPEF, riducendo ulteriormente il carico fiscale finale.

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