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Pensione con contributi all’estero, quando si sommano a quelli italiani: il chiarimento Inps

L’Inps, con la circolare 107 del 20 ottobre, riepiloga e aggiorna le regole per far valere i contributi versati all’estero nella pensione in regime di cumulo. Sono tre i chiarimenti che riguardano i periodi all’estero:

  • quando contano per il diritto alla pensione;
  • come si considerano per la verifica dell’importo soglia;
  • quando danno accesso all’integrazione al trattamento minimo.

Chi ha una carriera divisa tra più gestioni italiane e uno o più Paesi esteri può ottenere un trattamento che con i soli contributi italiani non sarebbe raggiungibile.

Cos’è la pensione in regime di cumulo

Il cumulo, previsto dalla Legge di Stabilità 2013 e poi modificato con la Legge di Bilancio 2017, permette di sommare i contributi non coincidenti versati in gestioni previdenziali diverse per ottenere un’unica pensione.

Quando contano i periodi lavorati all’estero

I periodi esteri valgono per il diritto alla pensione in cumulo come se fossero periodi italiani, in base all’articolo 6 del regolamento (CE) 883/2004 e contano anche se hanno già prodotto una pensione estera.

Quando lo stesso periodo è coperto sia da contributi italiani sia da contributi esteri, per esempio per due lavori svolti in contemporanea in due Paesi, quei mesi valgono una volta sola e non si sommano.

Quali Paesi rientrano nel cumulo

Rilevano i contributi maturati:

  • negli Stati Ue;
  • nello Spazio economico europeo;
  • in Svizzera;
  • nel Regno Unito;
  • nei Paesi legati all’Italia da accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale.

Le condizioni da rispettare

La totalizzazione con l’estero è possibile se:

  1. risulta raggiunto il periodo minimo di contribuzione italiana, cioè 52 settimane (un anno) per la normativa europea o quello fissato dalla singola convenzione;
  2. almeno una delle gestioni italiane coinvolte è compatibile con il riconoscimento dei periodi esteri;
  3. i periodi esteri servono per maturare il diritto oppure danno una pensione più favorevole rispetto al solo cumulo nazionale.

Per la maggior parte delle convenzioni bilaterali la totalizzazione non serve se il diritto si raggiunge già con i soli contributi italiani. Fanno eccezione Jersey e le altre Isole del Canale (che dipendono dal Regno Unito), gli Stati nati dalla ex Jugoslavia e l’Uruguay.

Contributi esteri anteriori al 1996

L’importo della pensione si calcola solo sui contributi italiani. I periodi esteri collocati prima del 1° gennaio 1996 servono però a stabilire l’anzianità al 31 dicembre 1995 e quindi il sistema in cui rientra la pensione, con i relativi requisiti di accesso e istituti.

Significa che chi ha lavorato all’estero prima del 1996 e in Italia ha versato solo dopo quella data viene inquadrato nel sistema misto, anche se la quota italiana resta calcolata, di fatto, con il sistema contributivo.

Importo soglia e contributi esteri

Per la pensione di vecchiaia in cumulo valgono anche i requisiti diversi da età e contributi previsti dall’ultima gestione di iscrizione.

L’importo soglia è l’importo minimo che la pensione deve raggiungere per essere pagata, ed è quello previsto dalle regole della Gestione separata. Nel cumulo l’Inps controlla l’importo soglia solo quando ricorrono insieme tutte queste condizioni:

  • la pensione è calcolata con il sistema misto (in parte con il retributivo e in parte con il contributivo);
  • l’ultima iscrizione del lavoratore è alla Gestione separata dell’Inps;
  • l’interessato non ha ancora compiuto 71 anni, limite che dal 1° gennaio 2027 sarà adeguato alla speranza di vita.

Nel caso internazionale, la pensione italiana si somma alla pensione o al pro-rata estero e il totale non deve risultare inferiore alla soglia. Il requisito può maturare anche dopo, quando arriva la liquidazione estera. In quel caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo.

La verifica non serve se, dopo l’ultimo contributo in Gestione separata, si hanno periodi esteri valorizzabili in una gestione dove la soglia non è prevista. Con i Fondi speciali conta la natura del lavoro svolto all’estero, che deve corrispondere alla stessa categoria.

Resta fermo che alla decorrenza il lavoro dipendente deve essere cessato, anche all’estero.

Integrazione al minimo

L’integrazione al trattamento minimo alza le pensioni più basse fino a 611,85 euro al mese – importo provvisorio per il 2026 fissato dalla circolare 153 del 19 dicembre 2025, che diventano 619,80 euro con l’incremento dell’1,3% riconosciuto alle pensioni pari o inferiori al minimo.

L’integrazione spetta a chi ha redditi entro i limiti di legge e solo alle pensioni nel sistema retributivo o misto. Nel cumulo spetta a condizione che almeno una delle quote sia a carico di una gestione che la prevede. Grazie ai periodi esteri anteriori al 1996, l’integrazione spetta anche a chi in Italia ha iniziato a versare dopo quella data.

Nell’esempio della circolare del 20 ottobre, un lavoratore con 15 anni di contributi all’estero prima del 1996 e poi iscritto in Italia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alla Gestione esclusiva dei dipendenti pubblici ottiene una pensione in cumulo nel sistema misto, integrabile al minimo, anche se le quote italiane sono calcolate con il contributivo. L’integrazione resta a carico delle gestioni italiane.

Per verificare i limiti di reddito, l’Inps conta anche le pensioni estere e gli eventuali redditi prodotti all’estero.

Come si presenta la domanda

L’ente istruttore si individua solo in base all’ultimo contributo italiano, anche se l’ultimo versamento è avvenuto all’estero.

C’è poi un distinguo in base a dove si ha la residenza:

  • chi risiede in Italia presenta la domanda per via telematica e sceglie il tipo di pensione;
  • chi risiede all’estero si rivolge all’istituzione previdenziale del Paese di residenza, che inoltra la pratica alla sede Polo dell’Inps.

Se la domanda arriva dall’estero con la generica dicitura vecchiaia o anticipata, l’Inps deve comunque esaminare l’intera posizione, cercare il trattamento più favorevole e informare l’interessato sulle alternative prima di liquidare. Anche per questo motivo è sempre meglio indicare esplicitamente il cumulo nell’istanza.

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Rimborso dei contributi Inps, via alla domanda unica: chi può chiederlo e come

L’Inps semplifica la richiesta per ottenere indietro i contributi versati in eccesso. Con il messaggio n. 3247 del 13 ottobre l’Istituto ha attivato il servizio Domanda Rimborso Unico, un punto di accesso unico per tutte le richieste di rimborso delle somme indebitamente versate, anche quando l’indebito emerge da un accertamento. Per ora il servizio è attivo solo per la Gestione separata, ma sarà esteso progressivamente a tutte le gestioni previdenziali dell’Istituto. Per committenti, professionisti e collaboratori il passaggio è obbligato, dato che i vecchi canali di trasmissione sono stati chiusi.

Chi può chiedere il rimborso Inps

Possono usare il servizio i titolari di posizione contributiva presso la Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 335/1995) che rientrano in uno di questi casi:

  • professionisti (lavoratori autonomi con redditi di lavoro autonomo);
  • committenti oltre il massimale (per la quota a loro carico, pari a 2/3 del contributo versato, quando il collaboratore ha superato il massimale annuo);
  • committenti per altri motivi (versamenti duplicati, somme versate in più per una variazione dell’aliquota denunciata, errori di versamento e casi analoghi);
  • lavoratori parasubordinati (per la quota a loro carico, pari a 1/3 del contributo versato, sempre in caso di superamento del massimale).

Le tipologie di rimborso

Sono 4 le tipologie di rimborso previste dall’Inps:

  • versamento errato, per le somme pagate per sbaglio o in eccesso;
  • credito da dichiarazione, cioè il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi e non usato in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • superamento del massimale, cioè i contributi versati oltre il tetto annuo;
  • altra Cassa, se la contribuzione era dovuta a un’altra Cassa professionale.

Come presentare la domanda

La domanda si presenta solo online. Può farlo il contribuente in prima persona oppure un intermediario di fiducia, come un consulente del lavoro o un professionista abilitato.

Dove si trova il servizio

Si entra nel Cassetto previdenziale del contribuente con Spid almeno di livello 2, Cie di livello 3, Cns o eIdas, poi si seleziona il percorso:

Altri Servizi > Domanda Rimborso Unico.

La pagina iniziale mostra le domande più recenti con il relativo stato, il collegamento per inserirne una nuova, gli aggiornamenti amministrativi su rimborsi ed eccedenze e i contatti per segnalare anomalie o malfunzionamenti. Il manuale utente resta sempre consultabile dalla scheda in alto a destra.

Dallo stesso servizio si possono consultare dunque anche le domande già trasmesse, riprendere la compilazione di quelle salvate in bozza e verificare lo stato di lavorazione e informazioni che i vecchi canali separati non sempre rendevano disponibili.

Quale causale scegliere

In questa prima fase le macro-causali sono 3:

  • Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale;
  • Gestione Separata – Parasubordinati;
  • Altro.

L’ultima copre le richieste che non dipendono dal massimale. Per esempio il committente che deve recuperare somme versate con un’aliquota non corretta o il professionista che chiede il rimborso delle eccedenze risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

La procedura riconosce il tipo di utente e imposta la domanda di conseguenza.

Se si accede come parasubordinato senza contributi in Gestione separata o come committente per superamento del massimale senza somme disponibili, il sistema segnala l’incongruenza.

Committente e collaboratore: chi ottiene il rimborso

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è il tetto oltre il quale i contributi non sono più dovuti. Per il 2026 è fissato a 122.295 euro, come spiegato dalla circolare Inps n. 6 del 30 gennaio. Lo supera soprattutto chi lavora per più committenti, perché ciascuno versa sui propri compensi senza conoscere quelli pagati dagli altri.

Da maggio 2025 l’Inps ha iniziato a inviare tramite MyInps una comunicazione ai collaboratori che hanno superato il tetto. L’anno seguente, concluse le verifiche (compresa quella sull’aliquota applicata), un avviso analogo arriva a ciascun committente per la quota di sua competenza. Ognuno deve procedere in autonomia:

  • il committente chiede, per ogni collaboratore interessato, la restituzione della propria quota eccedente;
  • il collaboratore chiede con un’unica domanda il rimborso complessivo della quota a suo carico, versata da tutti i committenti oltre il tetto.

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Bonus 500 euro respinto nonostante Naspi e disoccupazione, il chiarimento dell’Inps

Circa 350 giovani che hanno chiesto il contributo da 500 euro al mese per l’autoimpiego hanno presentato un esposto alle autorità europee e all’Anac contro i rigetti delle loro domande. Dopo che la vicenda è arrivata sui giornali, l’Inps è intervenuto con un comunicato stampa il 20 ottobre 2026. Nella nota l’Istituto esclude che le domande siano decise da algoritmi e indica nel Ministero del Lavoro l’unico soggetto che può certificare lo stato di disoccupazione. Proprio su questo requisito, infatti, si sono bloccate molte pratiche, comprese quelle di chi, al momento di aprire l’attività, percepiva la Naspi.

Il contributo è previsto dall’articolo 21, comma 3, del decreto Coesione e vale 500 euro mensili per un massimo di 3 anni, al massimo fino al 31 dicembre 2028. Spetta a chi aveva meno di 35 anni ed era disoccupato quando ha avviato un’impresa o aperto la partita Iva tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, nei settori delle nuove tecnologie e della transizione digitale ed ecologica. L’Inps ha chiuso l’istruttoria a giugno, aprendo la fase dei riesami per le domande respinte.

Cosa contestano i richiedenti

Come riportato da Fanpage, l’esposto è stato inviato all’Olaf (l’Ufficio europeo per la lotta antifrode), alla Procura europea e all’Autorità nazionale anticorruzione da circa 350 richiedenti e da un comitato civico. Le contestazioni principali riguardano:

  • rigetti che sarebbero stati decisi da procedure automatizzate senza un adeguato controllo umano, in contrasto con l’articolo 22 del Gdpr;
  • lo stato di disoccupazione, la cui verifica sarebbe all’origine di oltre 3.000 delle circa 5.000 richieste di riesame;
  • pratiche ferme da mesi;
  • difficoltà nell’accesso agli atti che motivano i rigetti.

Il coinvolgimento delle autorità europee si spiega con il finanziamento. La misura rientra infatti nel Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus.

I chiarimenti dell’Inps sulle verifiche

La nota non cita l’esposto ma solo gli articoli usciti in questi giorni. Sul punto delle decisioni automatizzate spiega che:

L’istruttoria automatizzata non è basata su algoritmi decisionali ma sulla consultazione e sul riscontro delle informazioni certificate presenti nelle banche dati disponibili.

L’Istituto controlla nei propri archivi i dati dell’impresa o la data di apertura della partita Iva per i liberi professionisti, l’appartenenza dell’attività alle categorie ammesse e i dati anagrafici del richiedente. Su queste voci i funzionari stanno riesaminando le pratiche caso per caso.

Chi certifica lo stato di disoccupazione

Come previsto dalla circolare 148 del 28 novembre 2025, lo stato di disoccupazione viene attestato con una dichiarazione sostitutiva al momento della domanda. L’Inps verifica che sia presente consultando la banca dati del Ministero del Lavoro, che definisce

unico soggetto competente a certificare lo stato di disoccupazione.

Se nel sistema non risulta la posizione, la domanda viene respinta anche quando il richiedente ha documenti che dicono il contrario. Le posizioni corredate da documentazione idonea, precisa l’Inps, sono state sottoposte alla valutazione del Ministero.

Perché ci sono ritardi

L’Istituto ha riconosciuto un rallentamento nella conclusione delle pratiche, soprattutto nei casi in cui è servita la valutazione di un’altra amministrazione.

Il pagamento, comunque, parte quando arrivano le informazioni mancanti e vengono confermati tutti i requisiti, compreso il Durc, il Documento unico di regolarità contributiva.

Il nodo della Naspi

L’articolo 21, comma 1, del Dlgs 150/2015 stabilisce che la domanda di Naspi presentata all’Inps, che viene trasmessa ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did), il passaggio da cui dipende lo stato di disoccupazione.

Sulla carta, quindi, chi ha chiesto la Naspi dovrebbe risultare disoccupato. Quando non succede, il problema riguarda i dati presenti nel sistema. Su questi casi si concentrano i riesami trasmessi al Ministero.

Cosa fare se la domanda è ancora bloccata

Se si è tra i richiedenti del bonus da 500 euro al mese del decreto Coesione, i passaggi da seguire sono:

  1. verificare nel servizio Incentivo decreto Coesione del portale Inps, con identità digitale, il motivo del rigetto;
  2. se il rigetto riguarda la disoccupazione, controllare che nel sistema risultino la Did e lo stato di disoccupazione alla data di avvio e, se mancano, chiederne l’aggiornamento, dato che in riesame l’Inps si basa su queste risultanze;
  3. allegare al riesame tutta la documentazione che prova il requisito, come la domanda di Naspi e il relativo provvedimento;
  4. verificare di essere in regola con i versamenti contributivi, perché senza Durc regolare il pagamento non parte.

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