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Pensione con contributi all’estero, quando si sommano a quelli italiani: il chiarimento Inps

L’Inps, con la circolare 107 del 20 ottobre, riepiloga e aggiorna le regole per far valere i contributi versati all’estero nella pensione in regime di cumulo. Sono tre i chiarimenti che riguardano i periodi all’estero:

  • quando contano per il diritto alla pensione;
  • come si considerano per la verifica dell’importo soglia;
  • quando danno accesso all’integrazione al trattamento minimo.

Chi ha una carriera divisa tra più gestioni italiane e uno o più Paesi esteri può ottenere un trattamento che con i soli contributi italiani non sarebbe raggiungibile.

Cos’è la pensione in regime di cumulo

Il cumulo, previsto dalla Legge di Stabilità 2013 e poi modificato con la Legge di Bilancio 2017, permette di sommare i contributi non coincidenti versati in gestioni previdenziali diverse per ottenere un’unica pensione.

Quando contano i periodi lavorati all’estero

I periodi esteri valgono per il diritto alla pensione in cumulo come se fossero periodi italiani, in base all’articolo 6 del regolamento (CE) 883/2004 e contano anche se hanno già prodotto una pensione estera.

Quando lo stesso periodo è coperto sia da contributi italiani sia da contributi esteri, per esempio per due lavori svolti in contemporanea in due Paesi, quei mesi valgono una volta sola e non si sommano.

Quali Paesi rientrano nel cumulo

Rilevano i contributi maturati:

  • negli Stati Ue;
  • nello Spazio economico europeo;
  • in Svizzera;
  • nel Regno Unito;
  • nei Paesi legati all’Italia da accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale.

Le condizioni da rispettare

La totalizzazione con l’estero è possibile se:

  1. risulta raggiunto il periodo minimo di contribuzione italiana, cioè 52 settimane (un anno) per la normativa europea o quello fissato dalla singola convenzione;
  2. almeno una delle gestioni italiane coinvolte è compatibile con il riconoscimento dei periodi esteri;
  3. i periodi esteri servono per maturare il diritto oppure danno una pensione più favorevole rispetto al solo cumulo nazionale.

Per la maggior parte delle convenzioni bilaterali la totalizzazione non serve se il diritto si raggiunge già con i soli contributi italiani. Fanno eccezione Jersey e le altre Isole del Canale (che dipendono dal Regno Unito), gli Stati nati dalla ex Jugoslavia e l’Uruguay.

Contributi esteri anteriori al 1996

L’importo della pensione si calcola solo sui contributi italiani. I periodi esteri collocati prima del 1° gennaio 1996 servono però a stabilire l’anzianità al 31 dicembre 1995 e quindi il sistema in cui rientra la pensione, con i relativi requisiti di accesso e istituti.

Significa che chi ha lavorato all’estero prima del 1996 e in Italia ha versato solo dopo quella data viene inquadrato nel sistema misto, anche se la quota italiana resta calcolata, di fatto, con il sistema contributivo.

Importo soglia e contributi esteri

Per la pensione di vecchiaia in cumulo valgono anche i requisiti diversi da età e contributi previsti dall’ultima gestione di iscrizione.

L’importo soglia è l’importo minimo che la pensione deve raggiungere per essere pagata, ed è quello previsto dalle regole della Gestione separata. Nel cumulo l’Inps controlla l’importo soglia solo quando ricorrono insieme tutte queste condizioni:

  • la pensione è calcolata con il sistema misto (in parte con il retributivo e in parte con il contributivo);
  • l’ultima iscrizione del lavoratore è alla Gestione separata dell’Inps;
  • l’interessato non ha ancora compiuto 71 anni, limite che dal 1° gennaio 2027 sarà adeguato alla speranza di vita.

Nel caso internazionale, la pensione italiana si somma alla pensione o al pro-rata estero e il totale non deve risultare inferiore alla soglia. Il requisito può maturare anche dopo, quando arriva la liquidazione estera. In quel caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo.

La verifica non serve se, dopo l’ultimo contributo in Gestione separata, si hanno periodi esteri valorizzabili in una gestione dove la soglia non è prevista. Con i Fondi speciali conta la natura del lavoro svolto all’estero, che deve corrispondere alla stessa categoria.

Resta fermo che alla decorrenza il lavoro dipendente deve essere cessato, anche all’estero.

Integrazione al minimo

L’integrazione al trattamento minimo alza le pensioni più basse fino a 611,85 euro al mese – importo provvisorio per il 2026 fissato dalla circolare 153 del 19 dicembre 2025, che diventano 619,80 euro con l’incremento dell’1,3% riconosciuto alle pensioni pari o inferiori al minimo.

L’integrazione spetta a chi ha redditi entro i limiti di legge e solo alle pensioni nel sistema retributivo o misto. Nel cumulo spetta a condizione che almeno una delle quote sia a carico di una gestione che la prevede. Grazie ai periodi esteri anteriori al 1996, l’integrazione spetta anche a chi in Italia ha iniziato a versare dopo quella data.

Nell’esempio della circolare del 20 ottobre, un lavoratore con 15 anni di contributi all’estero prima del 1996 e poi iscritto in Italia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alla Gestione esclusiva dei dipendenti pubblici ottiene una pensione in cumulo nel sistema misto, integrabile al minimo, anche se le quote italiane sono calcolate con il contributivo. L’integrazione resta a carico delle gestioni italiane.

Per verificare i limiti di reddito, l’Inps conta anche le pensioni estere e gli eventuali redditi prodotti all’estero.

Come si presenta la domanda

L’ente istruttore si individua solo in base all’ultimo contributo italiano, anche se l’ultimo versamento è avvenuto all’estero.

C’è poi un distinguo in base a dove si ha la residenza:

  • chi risiede in Italia presenta la domanda per via telematica e sceglie il tipo di pensione;
  • chi risiede all’estero si rivolge all’istituzione previdenziale del Paese di residenza, che inoltra la pratica alla sede Polo dell’Inps.

Se la domanda arriva dall’estero con la generica dicitura vecchiaia o anticipata, l’Inps deve comunque esaminare l’intera posizione, cercare il trattamento più favorevole e informare l’interessato sulle alternative prima di liquidare. Anche per questo motivo è sempre meglio indicare esplicitamente il cumulo nell’istanza.

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Quota 100, la Cassazione frena l’Inps sui “lavoretti”: stop alla restituzione di tutta la pensione

Integrare la pensione con un piccolo lavoretto non farà più perdere un intero anno di assegno. Con la sentenza n. 26864, la Corte di Cassazione ha stravolto la propria linea guida su Quota 100, sbarrando la strada alle richieste di restituzione integrale avanzate dall’Inps.

Il divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione anticipata resta in vigore, ma la decurtazione applicata dall’Istituto di previdenza dovrà essere limitata esclusivamente alle somme incassate tramite l’attività lavorativa.

Dalla contestazione di Bari alla svolta in Cassazione

La vicenda giudiziaria che ha portato a questo cambio di rotta riguarda un ex lavoratore pugliese che nel 2020 aveva svolto alcune collaborazioni per un compenso complessivo inferiore a 5.000 euro. Il contribuente riteneva che le prestazioni rientrassero nel lavoro autonomo occasionale, l’unica eccezione ammissibile sotto tale soglia per chi è andato in pensione con Quota 100.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha invece riqualificato quei contratti come collaborazioni coordinate e continuative, esigendo la restituzione dell’intero anno di assegni.

Dopo le pronunce favorevoli all’Inps in primo e secondo grado presso il Tribunale e la Corte d’Appello di Bari, la Cassazione ha parzialmente ribaltato la situazione: pur confermando l’illegittimità del cumulo per le co.co.co., gli ermellini hanno stabilito che la trattenuta deve limitarsi all’importo effettivamente guadagnato, rinviando la causa ai giudici pugliesi per ricalcolare la cifra corretta.

Cosa cambia per i pensionati che vogliono arrotondare

I giudici hanno fatto valere un chiaro principio di proporzionalità. Ora l’Ente di previdenza non potrà più pretendere la restituzione dell’intera annualità a fronte di guadagni minimi, ma solo la cifra corrispondente al compenso percepito.

La decisione frena i maxi-recuperi dell’Inps, garantendo una tutela fondamentale per chi ha svolto brevi prestazioni senza intenzione di eludere le norme sul pensionamento anticipato. Resta tuttavia fermo il vincolo normativo: per non incorrere nel divieto di cumulo, qualsiasi attività lavorativa svolta prima dei requisiti della pensione di vecchiaia deve mantenere un carattere rigorosamente occasionale e rientrare entro il tetto dei 5.000 euro annui.

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Pensione anticipata, nuove regole Inps per l’anzianità contributiva

Cambiano i criteri per accedere agli scivoli pensionistici aziendali per i lavoratori che non avevano versato contributi al 31 dicembre 1995. Si tratta dei cosiddetti contributivi puri, ai quali si applica interamente il sistema di calcolo contributivo della pensione. Con la circolare n. 104 del 29 settembre 2026, l’Inps ha chiarito come verificare i requisiti necessari per accedere all’isopensione e agli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà.

Come funzionano gli scivoli pensionistici aziendali

Gli scivoli aziendali consentono ai lavoratori vicini alla pensione di lasciare anticipatamente il lavoro attraverso accordi con il datore di lavoro. Durante il periodo che precede il pensionamento, il dipendente riceve una prestazione economica finanziata dall’azienda. Il datore di lavoro sostiene anche la contribuzione correlata, secondo le regole previste per lo specifico strumento.

Tra le principali forme di accompagnamento rientrano l’isopensione e gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà. L’isopensione, disciplinata dalla legge 92 del 2012, prevede una durata ordinaria massima di 48 mesi, elevata a 84 mesi per le uscite con decorrenza entro il 1° dicembre 2026.

Per gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà bilaterali, invece, la durata massima è di 60 mesi. Il lavoratore deve maturare il diritto alla pensione entro il periodo massimo previsto, considerando anche le eventuali finestre di attesa per la decorrenza del trattamento.

Cosa cambia per i lavoratori contributivi puri

La circolare Inps interviene sulla verifica dei requisiti per chi ha iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre 1995. Per questi lavoratori, l’accesso ad alcune pensioni richiede non soltanto un’età minima e un determinato numero di anni di contribuzione, ma anche il raggiungimento di una soglia economica.

L’importo minimo viene calcolato prendendo come riferimento l’assegno sociale, il cui valore è aggiornato periodicamente. L’Inps ha quindi precisato che, per accedere agli scivoli aziendali, il requisito deve essere verificato alla data di ingresso nell’esodo. Non è necessario attendere il momento in cui il lavoratore raggiungerà effettivamente l’età pensionabile.

Come si calcola l’importo minimo della pensione

Per verificare il requisito economico, l’Inps considera la contribuzione maturata fino alla data di accesso allo scivolo e il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età del lavoratore in quel momento. Il risultato viene confrontato con il valore dell’assegno sociale in vigore alla stessa data.

L’importo pensionistico così calcolato deve raggiungere la soglia minima prevista per la forma di pensionamento scelta. Secondo l’Istituto, il raggiungimento del requisito al momento dell’esodo costituisce un indicatore della possibilità di soddisfarlo anche quando decorrerà la pensione, sulla base delle valutazioni statistiche e attuariali richiamate nella circolare.

Pensione di vecchiaia, requisiti e importi nel 2026

Per i lavoratori interamente contributivi, la pensione di vecchiaia richiede generalmente 67 anni di età, almeno 20 anni di contributi e un importo pensionistico non inferiore all’assegno sociale. Nel 2026  ammonta a 546,24 euro lordi mensili e costituisce il riferimento economico da utilizzare per verificare il requisito quando l’ingresso nello scivolo avviene nel 2026.

Esiste anche una possibilità alternativa: accedere alla pensione a 71 anni, con almeno cinque anni di contribuzione effettiva, senza dover raggiungere l’importo minimo collegato all’assegno sociale.

Pensione anticipata a 64 anni, le soglie da rispettare

Per accedere alla pensione anticipata contributiva sono richiesti ordinariamente 64 anni di età, almeno 20 anni di contribuzione effettiva e un importo minimo della pensione. Nel 2026 le soglie economiche sono:

  • 1.638,72 euro lordi mensili, pari a tre volte l’assegno sociale;
  • 1.529,47 euro mensili per le lavoratrici con un figlio, pari a 2,8 volte l’assegno sociale;
  • 1.420,22 euro mensili per le lavoratrici con almeno due figli, pari a 2,6 volte l’assegno sociale.

Le cifre si riferiscono ai valori del 2026. Per la verifica dell’accesso all’esodo è necessario utilizzare gli importi in vigore alla data effettiva di ingresso nel percorso aziendale. Dal 1° gennaio 2030, salvo modifiche normative, il moltiplicatore generale previsto per questa forma di pensionamento salirà a 3,2 volte l’assegno sociale.

Il tetto massimo alla pensione anticipata

Per chi accede alla pensione anticipata contributiva a 64 anni è previsto anche un limite massimo all’importo erogabile. Fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, il trattamento non può superare cinque volte il minimo pensionistico. Per il 2026, il tetto indicato è pari a 3.059,25 euro lordi mensili.

Resta inoltre disponibile, per chi possiede i requisiti, la pensione anticipata ordinaria, che non prevede una soglia minima d’importo. I requisiti contributivi indicati sono 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Come verificare se si può accedere allo scivolo aziendale

Prima di aderire a un percorso di esodo, il lavoratore deve verificare che la pensione possa decorrere entro il periodo massimo di accompagnamento previsto. Il controllo deve considerare gli anni di contribuzione maturati, l’età alla data di uscita, la prestazione pensionistica di riferimento e gli eventuali requisiti economici.

Per chi rientra interamente nel sistema contributivo, assume particolare importanza la simulazione dell’assegno pensionistico. La verifica può essere richiesta all’Inps o a un patronato, utilizzando la posizione contributiva individuale e le condizioni previste dall’accordo aziendale.

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Pensione a 64 anni: strumenti sbagliati per scopi giusti

Le regole di pensionamento devono essere uguali per tutti i lavoratori, comunque sia calcolata la loro pensione. Ben vengano provvedimenti per rimuovere le differenze fra “misti” e “puri”, purché demagogia e improvvisazione restino fuori dal gioco.

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