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Collaboratori trasformati in dipendenti, l’Inps chiede tutti i contributi: la sentenza

Quando un rapporto di collaborazione viene riqualificato come lavoro dipendente, i contributi già versati alla Gestione separata Inps non possono essere sottratti da quelli dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L’impresa deve, quindi, versare integralmente la contribuzione prevista per il lavoro subordinato, senza compensare il debito con quanto già pagato per la collaborazione. Per recuperare le somme versate alla gestione previdenziale sbagliata, deve invece avviare un’apposita procedura di restituzione.

Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 24752/2026, che ha accolto il ricorso dell’ente previdenziale contro una sentenza della Corte d’Appello di Genova.

Il caso dei contratti a progetto nei call center

La disputa giudiziaria riguarda una Srl in liquidazione che aveva stipulato contratti di lavoro a progetto con collaboratrici impiegate nel settore dei call center outbound, ossia nelle attività di vendita telefonica e di contatto dei potenziali clienti.

L’Inps aveva contestato l’inquadramento previdenziale di una parte dei rapporti e richiesto il pagamento dei contributi dovuti per il lavoro subordinato. La questione era delicata perché occorreva distinguere i contratti conclusi prima e dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal DL 83/2012, convertito dalla legge 134/2012.

Questo in sintesi lo scenario:

  • per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore delle modifiche del 2012, il Tribunale aveva accertato, attraverso l’esame delle prove, l’effettiva autonomia delle lavoratrici. In questi casi, l’eventuale carenza di specificità del progetto non determinava, da sola, la conversione del rapporto in lavoro subordinato. Occorreva infatti verificare in concreto la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione;
  • per i contratti anteriori alle modifiche, invece, la mancanza di un progetto specifico comportava la conversione del rapporto a tempo indeterminato sin dall’origine, senza necessità di questo accertamento.

La Corte d’appello di Genova aveva quindi accolto solo parzialmente le richieste dell’ente previdenziale, condannando la società a versare quasi 300mila euro a titolo di contributi, oltre alle sanzioni. Nel calcolare l’importo, tuttavia, aveva consentito all’impresa di detrarre quanto già versato alla Gestione separata per le stesse lavoratrici.

L’impugnazione della sentenza d’appello da parte di Inps

Proprio questa detrazione costituisce il fulcro della controversia arrivata in Cassazione. L’Inps ha contestato la pronuncia sostenendo che i contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti non potessero essere compensati con quelli già versati alla Gestione separata.

L’impresa sarebbe stata tenuta a un ulteriore esborso perché – secondo l’Istituto – le due gestioni previdenziali sono caratterizzate da regole, modalità e tempi di adempimento distinti, e questo impedirebbe di trattare le rispettive obbligazioni contributive come poste liberamente compensabili.

Perché i contributi già versati non possono essere compensati

Nella vicenda (a differenza ad esempio del riscatto laurea senza scadenze) la Cassazione ha avvalorato la tesi e il ragionamento dell’istituto di previdenza, richiamando peraltro la disciplina civilistica sulla compensazione delle obbligazioni.

In particolare, la Corte ha chiarito che eventuali eccedenze derivanti da versamenti contributivi — effettuati dal datore a diverso titolo e presso gestioni differenti — possono eventualmente generare un credito da recuperare, ma non consentono di creare una posta contabile da utilizzare “autonomamente” per ridurre il debito contributivo dovuto all’altra gestione.

Il problema non riguarda soltanto il fatto che i contributi siano stati versati per le stesse lavoratrici o per gli stessi periodi. Ciò che conta è la diversità delle obbligazioni previdenziali coinvolte.

La contribuzione destinata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e quella versata alla Gestione separata rispondono infatti a normative e logiche differenti. Non è, quindi, possibile considerare automaticamente intercambiabili gli importi confluiti nelle due gestioni, neppure quando il rapporto originariamente qualificato come collaborazione viene successivamente riconosciuto come lavoro subordinato.

Rapporto trilaterale, disomogeneità contributiva e divieto di estinzione reciproca dei debiti

La Corte richiama, in questo senso, la natura trilaterale del rapporto previdenziale, che coinvolge Inps, datore di lavoro e lavoratore. I contributi non rappresentano semplicemente una somma dovuta dall’impresa all’Istituto, ma concorrono al finanziamento della tutela previdenziale secondo le specifiche regole della gestione competente.

A impedire la compensazione in caso di riqualificazione del contratto è quella che la Corte definisce “disomogeneità contributiva”: le somme versate alle diverse gestioni non possono essere considerate equivalenti ai fini dell’estinzione reciproca dei debiti.

In casi come questo non sono quindi applicabili le regole sulla compensazione impropria o atecnica, di cui agli articoli 1241 e seguenti del Codice Civile. A riguardo c’è una costante giurisprudenza e la Cassazione ne ribadisce la linea.

In che modo l’azienda può recuperare i contributi pagati alla Gestione separata

Tuttavia l’impossibilità di compensare le somme non significa che l’impresa perda necessariamente i contributi già versati per le collaborazioni. La Corte chiarisce che gli eventuali importi indebitamente corrisposti alla Gestione separata possono essere oggetto di un’autonoma azione di ripetizione – ossia di una richiesta di restituzione rivolta all’Inps – purché ne sussistano i presupposti.

Il recupero dell’indebito, però, dovrà seguire un percorso autonomo rispetto al pagamento della contribuzione per la pensione, dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E anch’esso non è automatico.

È chiaro che la distinzione può avere conseguenze economiche considerevoli: l’azienda potrebbe essere chiamata a sostenere inizialmente un maggior esborso, in attesa dell’eventuale rimborso dei contributi indebiti.

La decisione finale della Suprema Corte

Con la sentenza 24752/2026 la Cassazione ha sostanzialmente accolto il ricorso dell’Inps e annullato la sentenza impugnata rispetto alla compensazione contributiva.

La causa è stata così rinviata alla Corte d’appello di Genova che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la controversia nel merito attenendosi ai principi di diritto indicati nella pronuncia.

Al giudice del rinvio spetterà anche decidere sulle spese del giudizio di legittimità, oltre che sulla questione dell’esclusione delle sanzioni civili previste dalla legge, precedentemente disposta dalla Corte d’appello in conseguenza della compensazione. La Cassazione non le ha infatti escluse né confermate direttamente, perché il motivo di ricorso presupponeva la legittimità della compensazione stessa.

Che cosa cambia

La materia della previdenza è assai delicata, come confermato recentemente da alcuni chiarimenti Inps sui contributi mancanti. Sul piano giurisprudenziale, la sentenza 24752/2026 della Cassazione tutela la posizione assicurativa dei lavoratori e il loro futuro trattamento pensionistico. È una pronuncia di rilievo specialmente per settori in cui non sempre i contratti “brillano” per trasparenza, come il telemarketing, le pulizie o la logistica.

Al contempo offre un’indicazione pratica importante per le imprese che affrontano la riqualificazione previdenziale di collaborazioni autonome: come visto il versamento dei contributi a una gestione diversa da quella corretta non permette di ridurre direttamente il debito contributivo accertato.

Non c’è alcun automatismo e l’eventuale restituzione delle somme pagate in precedenza dovrà essere perseguita separatamente, senza confondere operazioni e obbligazioni previdenziali distinte. Il datore dovrà comunque corrispondere integralmente quanto dovuto alla gestione corretta, esponendosi evidentemente a un esborso previdenziale anche molto gravoso. In conclusione, è una pronuncia che suggerisce una gestione previdenziale pulita e accorta in azienda, per evitare rischi di riqualificazioni dolorose sul fronte delle spese.

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Bonus Natale 2026 per i pensionati, quando arriva e a chi spetta

Per dicembre è previsto un assegno più alto per alcune categorie di pensionati grazie al Bonus Natale 2026. Si tratta di un importo aggiuntivo una tantum pari a 154,94 euro da non confondere con la tredicesima. Questo contributo è stato introdotto dalla Legge finanziaria 2001 e viene riconosciuto solo in presenza di determinati requisiti economici. L’accredito avviene in automatico con il cedolino di dicembre per chi rispetta le condizioni previste. Non serve quindi presentare domanda, salvo il caso in cui il pensionato risulti escluso ma ritenga di avere diritto al beneficio.

Bonus Natale 2026 per i pensionati, a chi spetta

Il bonus da 154,94 euro spetta ai titolari di pensioni dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e di forme sostitutive o integrative gestite dall’Inps o da enti previdenziali privatizzati. Il contributo non va confuso con la quattordicesima, che segue regole diverse, né con altri bonus riconosciuti ai lavoratori dipendenti. Per stabilire chi ha diritto al beneficio, l’Inps considera il valore del trattamento minimo annuo di pensione.

Per il 2026 il trattamento minimo annuo è pari a 7.954,05 euro, corrispondente a 611,85 euro per 13 mensilità. Il bonus pieno viene riconosciuto ai pensionati che, sommando i trattamenti percepiti, non superano questa soglia. Chi riceve una pensione annua compresa tra 7.954,05 euro e 8.108,99 euro può ottenere il contributo in forma ridotta. In questo caso l’importo viene calcolato in modo da raggiungere la soglia massima prevista.

I requisiti e chi resta escluso dal Bonus Natale 2026

Oltre al valore della pensione, conta anche il reddito complessivo personale. Per il 2026 il reddito personale deve essere entro il limite di 11.931,08 euro. Per chi è sposato o unito civilmente, il reddito complessivo della coppia non deve superare 23.862,15 euro annui. Resta comunque valido anche il limite del reddito personale.

Nel caso di coniugi legalmente separati, il reddito dell’altra persona non viene considerato. Per ricevere il bonus Natale non è previsto un requisito anagrafico. Non viene considerato nemmeno l’Isee. Ai fini del riconoscimento del contributo contano soltanto i redditi soggetti a Irpef, compresa la pensione. Questo significa che un pensionato con trattamento annuo sotto la soglia può comunque non ricevere il bonus se dispone di altri redditi oltre il limite ammesso.

Non rientrano tra i beneficiari i titolari di trattamenti assistenziali, come l’assegno sociale e le prestazioni per invalidità civile. Sono escluse anche alcune categorie specifiche, tra cui le pensioni di dipendenti di enti creditizi e quelle dei dirigenti d’azienda. Il bonus viene riconosciuto solo se tutti i requisiti previsti risultano correttamente aggiornati negli archivi Inps.

Come arriva il pagamento

Il pagamento avviene in automatico con il cedolino di dicembre. Se il pensionato rispetta i requisiti, l’Inps accredita il contributo d’ufficio, senza necessità di presentare una richiesta. Chi non riceve il bonus ma ritiene di averne diritto può presentare un’istanza di ricostituzione attraverso il sito dell’Inps, chiedendo il riesame del trattamento.

L’Inps effettua controlli sui requisiti economici. Se dopo le verifiche emerge che il bonus è stato pagato senza averne diritto, l’istituto può chiedere la restituzione delle somme. In questi casi il recupero può avvenire tramite trattenute sulla pensione, distribuite in dodici rate mensili. Le soglie cambiano ogni anno perché sono collegate agli importi del trattamento minimo e ai limiti di reddito aggiornati.

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Assegno unico ottobre 2026, quando arriva il pagamento: scattano i controlli ISEE

Inps provvederà al pagamento dell’assegno unico di ottobre 2026 rispettando il consueto calendario, almeno nella maggior parte dei casi. L’accredito è atteso nelle giornate del 21 e 22 per la maggior parte degli aventi diritti.

Discorso diverso infatti per chi ha presentato una nuova domanda o ha avuto cambiamenti nel nucleo familiare o nell’ISEE. Potrebbe infatti ricevere il denaro in seguito. Al di là delle date, facciamo chiarezza su tutti gli elementi del bonus, dagli importi ai requisiti, fino alle novità in arrivo.

Assegno unico ottobre 2026, quando arriva

Chi percepisce l’assegno unico in continuità, senza aver subito modifiche, il pagamento è previsto tra il 21 e il 22 ottobre, come detto. Questa è la finestra ordinaria che l’INPS dedica alle prestazioni già in corso. Chi invece ha avuto variazioni dell’ISEE o della composizione familiare dovrà attendere la fine del mese, circa.

Generalmente le nuove domande portano a un primo pagamento nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. È importante ricordarlo per poter pianificare al meglio le proprie entrate.

A chi spetta

L’assegno unico è rivolto alle famiglie con figli a carico dal settimo mese di gravidanza e, in generale, fino al compimento dei 21 anni. Non esiste invece un limite d’età per i figli con disabilità. Superata la soglia dei 18 anni, però, scattano alcune condizioni.

Il figlio maggiorenne infatti deve frequentare un percorso di studio o formazione, svolgere un lavoro con reddito limitato oppure risultare iscritto come disoccupato alla ricerca di un impiego. Per i beneficiari già attivi la prestazione prosegue in automatico, ma è fondamentale comunicare tempestivamente le variazioni rilevanti, come:

  • nascita di un figlio;
  • raggiungimento di una nuova soglia d’età.

Assegno unico 2026: importi e aumenti

L’importo erogato dipende dall’ISEE del nucleo familiare. Nel 2026, per i figli minorenni, si va da un massimo di 203,80 euro al mese per figlio con ISEE fino a 17.468,51 euro a un minimo di 58,30 euro per chi supera i 46.582,71 euro o non presenta un ISEE valido.

Tra le due soglie, l’importo scende in modo progressivo. Per i figli maggiorenni a carico fino a 21 anni gli importi base sono più bassi. A queste cifre si aggiungono le maggiorazioni, che fanno salire l’assegno. Sono previste per:

  • i figli sotto l’anno di età;
  • le famiglie numerose dal terzo figlio;
  • le madri con meno di 21 anni;
  • i nuclei in cui entrambi i genitori lavorano.

Una quota aggiuntiva, infine, spetta per i figli con disabilità, differenziata in base alla gravità. Anche queste voci dipendono dall’ISEE, motivo per cui conviene avere sempre un’attestazione aggiornata e valida.

Controlli sull’ISEE e novità 2027

Il tema dell’ISEE è centrale, come detto. È su questo documento che si concentrano le attenzioni dell’INPS. L’Istituto ha infatti avviato verifiche su alcune migliaia di dichiarazioni ritenute sospette. Un controllo che mira a garantire che il beneficio vada a chi ne ha effettivamente diritto.

Un motivo in più per presentare dati corretti e aggiornati, anche perché chi rinnova l’ISEE entro il 30 giugno può ottenere gli eventuali arretrati spettanti dall’inizio dell’anno. Guardando avanti, inoltre, dal 2027 sono attese modifiche ai criteri di calcolo di questo documento, che potrebbero rivedere le soglie e gli importi.

Come controllare il pagamento e cosa fare se non arriva

Chi vuole verificare la data e l’importo del proprio accredito può farlo in autonomia sul sito dell’Inps, accedendo con Spid, Cie o Cns all’area dedicata all’assegno unico o al Fascicolo previdenziale del cittadino. In questa sezione si trovano:

  • stato della domanda;
  • importi riconosciuti;
  • pagamenti in lavorazione.

Lo stesso controllo è inoltre possibile tramite l’app Inps Mobile. Se l’accredito non arriva nelle date previste, conviene prima controllare che l’Isee sia ancora valido e aggiornato, perché un’attestazione scaduta fa scattare l’importo minimo (sarebbe il caso anche di verificare l’IBAN collegato alla domanda). In caso di anomalie, ci si può rivolgere ai servizi online, al Contact center o a un patronato, senza ripresentare una nuova domanda, che allungherebbe solo i tempi.

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Pensioni, dagli scatti di età al lavoro oltre i 67 anni: cosa cambia con la Manovra

In un Paese in pieno inverno demografico, dove quasi il 16% del Pil (e oltre il 30% della spesa pubblica) viene assorbito dalle prestazioni previdenziali, la materia rappresenta una voce cruciale per la Legge di Bilancio.

L’età pensionabile si adegua automaticamente alla speranza di vita. Secondo le ultime stime della Ragioneria Generale dello Stato, questo meccanismo spingerà il requisito anagrafico a 67 anni e 6 mesi nel 2029, per poi raggiungere i 67 anni e 8 mesi dal 2031. Uno scenario destinato ad alimentare il dibattito pubblico.

Il dibattito politico sulla Manovra: dagli scatti all’ipotesi 70 anni

All’interno della maggioranza di Governo si registrano visioni differenti su come gestire l’impatto della longevità sui conti pubblici.

Da un lato, la Lega spinge per congelare gli adeguamenti automatici previsti per il biennio 2027-2028 (+1 mese da gennaio 2027 e +2 mesi da gennaio 2028), mantenendo l’asticella a 67 anni. Il Ministero delle Infrastrutture ipotizza la possibilità di restare in servizio fino a 70 anni per gli autotrasportatori, esclusivamente su base volontaria. Il sottosegretario Durigon continua invece a studiare l’ipotesi di un’uscita anticipata a 64 anni per tutti.

I dati dell’Inps certificano che l’età media effettiva di uscita è salita a 64,8 anni. Parallelamente, il tasso di occupazione tra gli over 55 ha registrato una forte crescita negli ultimi 20 anni, passando dal 31,4% del 2005 al 61,2% del 2025 nella fascia tra i 55 e i 64.

Perché i pensionati continuano a lavorare

Un aspetto rilevante emerge dalle recenti rilevazioni dell’Istat e dell’Inps: almeno un pensionato su dieci continua a lavorare dopo il ritiro.

I titolari di pensione diretta che risultano ancora occupati sono 779.303, prevalentemente concentrati tra autonomi, liberi professionisti e parasubordinati (i lavoratori dipendenti rappresentano appena l’1% della platea). Circa un terzo di questo bacino prosegue l’attività per integrare un trattamento economico insufficiente, mentre i restanti due terzi lo fanno per scelta personale e professionale.

Cosa dice la giurisprudenza su Scuola, PA e cumulo contributivo

Di recente la Corte Costituzionale e la Cassazione hanno chiarito limiti e adempimenti per chi prosegue l’attività lavorativa oltre la soglia dei 67 anni.

Scuola

I dipendenti del comparto Scuola (docenti e personale Ata) che non hanno maturato l’anzianità contributiva minima per la pensione di vecchiaia possono rimanere in servizio anche dopo aver compiuto 70 anni. Un’impostazione opposta rispetto alla proposta sindacale di consentire il collocamento a riposo dei docenti a 60 anni.

Pensionati lavoratori e incarichi nella PA

I pensionati che intraprendono una nuova attività lavorativa devono darne immediata comunicazione all’Inps, pena la restituzione degli assegni percepiti durante il periodo non dichiarato.

Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, resta il divieto di conferire incarichi retribuiti a soggetti già in pensione. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che la misura si applica solo se il trattamento è già in erogazione: chi ha maturato i requisiti anagrafici ma non percepisce ancora il primo cedolino può legittimamente svolgere un incarico retribuito.

Cumulo contributivo

Per i lavoratori che devono unificare i versamenti tra gestioni diverse, la pensione non scatta in automatico al raggiungimento dei requisiti. L’erogazione decorre esclusivamente dalla data di presentazione della domanda, con il rischio di perdere definitivamente gli arretrati in caso

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Inps, aggiornato il Portale della famiglia: come trovare gli asili nido e tutti i bonus

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio, ha lanciato la nuova versione aggiornata e potenziata del Portale della Famiglia e della Genitorialità. Lo strumento digitale nasce con l’obiettivo di accentrare in un unico punto d’accesso tutti gli interventi a sostegno dei nuclei familiari, dalla fase della nascita fino alla crescita e allo studio dei figli.

Il restyling della piattaforma non si limita a raccogliere le domande di sussidi e bonus, ma integra mappe interattive, geolocalizzazione dei servizi sul territorio e accesso diretto agli osservatori statistici dell’Istituto.

Quali sono i servizi che si possono trovare sul Portale

Tra le novità principali del portale figura la sezione Servizi vicino a me. Attraverso un sistema di geolocalizzazione integrato, i genitori possono individuare in tempo reale gli asili nido e le strutture educative autorizzate per i bambini da zero a tre anni presenti nella propria zona. I dati vengono aggiornati costantemente tramite il canale digitale Agenda asili nido in raccordo con gli enti locali.

A questo si affianca la nuova Mappa nazionale dei Centri per la famiglia, realizzata dal Dipartimento per le politiche della famiglia. La mappa interattiva consente di rintracciare le strutture attive a livello provinciale, regionale e nazionale, facilitando il contatto diretto con i servizi di orientamento, consulenza e supporto alla genitorialità.

Welfare e dati statistici sui bonus trasparenti

Il portale integra inoltre la sezione Bambina/o in crescita, che collega direttamente gli utenti all’area delle prestazioni creditizie e sociali dell’Inps. In questo spazio è possibile consultare i bandi di welfare attivi dedicati agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie, alla Gestione assistenza magistrale e alla Gestione postelegrafonici.

Spazio anche alla trasparenza e al monitoraggio dei dati con la pubblicazione degli Osservatori statistici. La sezione permette di consultare i report periodici su:

  • Assegno unico e universale (con dati navigabili e appendice statistica mensile);
  • Bonus asilo nido, Bonus nuovi nati e Bonus mamma;
  • congedi di maternità, paternità e congedi parentali;
  • assegni familiari e tutele per il sostegno alla disabilità grave.

Un unico punto d’accesso per 40 servizi previdenziali

Come evidenziato dalla Direzione centrale Inclusione e sostegno alla Famiglia dell’Inps, il nuovo hub digitale raccoglie in uno spazio unico circa 40 servizi previdenziali e assistenziali dell’Istituto, fornendo al contempo oltre 300 collegamenti diretti alle prestazioni erogate da altre Amministrazioni pubbliche.

Il Portale della Famiglia e della Genitorialità è già operativo e consultabile direttamente dal sito ufficiale dell’Inps nella sezione dedicata ai servizi al cittadino.

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Aumentano stipendi e congedi per poliziotti e militari, cosa cambia con il nuovo Ccnl

Aumentano gli stipendi e arrivano nuove tutele per la genitorialità per poliziotti e militari. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato le ipotesi di accordo sindacale relative al rinnovo contrattuale 2025-2027 del personale appartenente alle Forze di polizia e alle Forze armate. Una pre-intesa che interessa complessivamente circa 430mila lavoratori e che introduce novità sia sul piano economico sia su quello dei congedi.

Cosa cambia con il nuovo Ccnl per poliziotti e militari

Il rinnovo prevede:

  • un incremento medio mensile dello stipendio per il personale interessato, al quale si aggiungono gli arretrati maturati per il 2025 e il 2026;
  • l’aumento dei giorni di congedo o di licenza straordinaria in occasione della nascita di un figlio.

Le nuove ipotesi di contratto intervengono anche sulla conciliazione tra attività professionale e vita familiare, mentre sullo sfondo resta aperto il tema della previdenza dedicata al personale in divisa.

Gli aumenti previsti

Il nuovo accordo, approvato dal Cdm il 2 ottobre, riconosce un beneficio medio mensile a regime di circa 189 euro. La cifra comprende diverse componenti della retribuzione. In particolare, circa 173,50 euro mensili sono riconducibili all’aumento dello stipendio e delle indennità fisse e continuative.

Trattandosi di un importo lordo, l’effettivo beneficio in busta paga dipenderà però dalla qualifica, dal ruolo, dall’anzianità e dalle diverse componenti che concorrono alla retribuzione del personale interessato.

Per quanto riguarda invece le specificità economiche del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, è previsto anche:

  • l’incremento dell’indennità mensile pensionabile per le Forze di polizia e dell’importo aggiuntivo pensionabile per le Forze armate;
  • la rideterminazione dei compensi relativi al lavoro straordinario.

In arrivo anche gli arretrati per il 2025 e il 2026

Poiché il nuovo contratto riguarda il periodo 2025-2027, una volta completato l’iter di approvazione dovranno essere riconosciute anche le somme arretrate relative alle annualità già trascorse, quantificate complessivamente in circa 2.448 euro lordi. Tuttavia, anche in questo caso si tratta di una cifra media e l’importo effettivamente spettante ai singoli lavoratori potrà variare in base alla posizione ricoperta e alla situazione retributiva individuale.

A chi spettano aumenti e arretrati

Le ipotesi di accordo approvate dal governo riguardano il triennio contrattuale 2025-2027 e interessano il personale non dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate. Il rinnovo coinvolge una platea molto ampia, composta da circa 430mila lavoratori.

Come cambia il congedo per le Forze di polizia e militari

La novità più interessante sul piano delle tutele familiari riguarda invece i lavoratori che diventano genitori. Il nuovo accordo prevede infatti:

  • tre ulteriori giorni di congedo o di licenza straordinaria in occasione della nascita di un figlio;
  • l’estensione fino al quattordicesimo anno di età del figlio degli istituti di congedo parentale.

Resta il nodo pensioni

Accanto agli aumenti e alle nuove tutele resta però aperta la questione della previdenza dedicata.

Il problema riguarda soprattutto i lavoratori arruolati dopo il 31 dicembre 1995, che sono soggetti integralmente al sistema contributivo. Per questi, infatti, la pensione futura sarà strettamente collegata alla contribuzione effettivamente versata nel corso della carriera e, secondo le previsioni, dal 2036 potrebbe verificarsi una significativa riduzione del trattamento pensionistico rispetto alle aspettative.

Per questo motivo si parla di previdenza dedicata, cioè di un sistema di misure in grado di compensare almeno in parte gli effetti derivanti dall’applicazione del sistema contributivo e dalle peculiarità delle carriere del personale in divisa.

La legge di bilancio per il 2022 aveva già istituito un Fondo destinato alla progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. E con la legge di bilancio 2026 sono arrivate nuove risorse destinate alle misure compensative, ovvero:

  • 20 milioni di euro per il 2026;
  • 40 milioni annui per il periodo 2027-2029;
  • 30 milioni di euro annui a partire dal 2030.

Nonostante ciò, il tema non può ancora considerarsi definitivamente risolto. Proprio per questo il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha avviato un confronto con gli altri ministri interessati.

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Non è mai troppo tardi per la previdenza complementare

Aderire alla previdenza complementare conviene anche se si è a fine carriera. Le prime coorti di iscritti al Fondo Espero hanno maturato risorse superiori rispetto a chi non ha aderito, pur con un orizzonte di accumulazione limitato. Lo dicono i dati Inps.

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