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Decreto PA convertito, cosa cambia per i dipendenti pubblici dalle assunzioni alle ferie non godute

Il Decreto PA è diventato legge. Il provvedimento introduce novità che interessano il personale della Pubblica amministrazione, gli Enti locali e diversi comparti pubblici, dalla sanità alla scuola, fino alla giustizia e alla ricostruzione post-calamità.

Con la legge 5 ottobre 2026, n. 174, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 ottobre, il Parlamento ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144. La conversione in legge ha inoltre ampliato il testo originario, passato da 26 a 30 articoli, introducendo o modificando disposizioni che riguardano le assunzioni, le graduatorie, gli Enti locali e la gestione delle risorse destinate al personale.

Pagamento delle ferie non godute

Tra le modifiche più rilevanti c’è la possibilità di ottenere il pagamento delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, superando il precedente divieto di monetizzazione.

Ma attenzione: con la nuova disciplina non si riconosce in automatico un’indennità a tutti i dipendenti pubblici: occorre verificare le circostanze in cui le ferie sono rimaste inutilizzate e gli obblighi rispettati dall’amministrazione.

La disciplina precedente vietava in via generale di trasformare in denaro ferie, riposi e permessi non utilizzati dal personale delle amministrazioni pubbliche. E il divieto permaneva anche in caso di pensionamento, dimissioni, licenziamento o passaggio a un’altra amministrazione. Adesso si cambia: alla cessazione del rapporto di lavoro può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva per le ferie maturate e rimaste inutilizzate, indipendentemente dalla causa.

L’indennità può però essere esclusa se l’amministrazione dimostra che il dipendente ha scelto consapevolmente di non utilizzare le ferie, pur avendo avuto la possibilità concreta di farlo. Per escludere il compenso l’ente deve provare di avere invitato formalmente il dipendente a utilizzare le ferie entro un termine adeguato, di averlo informato tempestivamente delle conseguenze della mancata fruizione e di avergli garantito condizioni organizzative che consentissero effettivamente di assentarsi. Se le esigenze di servizio o altri ostacoli organizzativi hanno impedito al dipendente di prendere le ferie, la semplice comunicazione dell’amministrazione non è sufficiente a escludere il diritto all’indennità.

Stabilizzazioni e graduatorie

Tra le altre principali misure del Decreto PA, ora legge, vi sono la stabilizzazione del personale in somministrazione e interventi riguardanti i tirocinanti e i lavoratori socialmente utili.

Andando avanti, per gli Enti interessati dalla disciplina sulla sostenibilità finanziaria prevista dal decreto-legge n. 34/2019, la conversione ha eliminato la verifica del tetto riferito alla media della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013. La modifica può consentire agli enti interessati di procedere all’incremento del salario accessorio fisso fino a raggiungere il 48% della spesa per lo stipendio tabellare.

Il provvedimento contiene anche una proroga delle graduatorie del personale dei servizi educativi e scolastici e un aumento a quattro anni della durata delle graduatorie per il personale della Polizia locale.

Province e riscossione

Tra le novità c’è poi il riallineamento delle scadenze dei mandati dei presidenti e dei consigli provinciali. Attraverso proroghe incrociate, le due scadenze vengono fatte coincidere, in attesa di una futura riforma che introduca l’elezione a suffragio universale e diretto dei due organi.

C’è poi un punto sulla riscossione delle entrate locali: la legge prevede l’affidamento ad Amco delle entrate degli Enti locali, che diventa obbligatorio al ricorrere di determinate condizioni.

Campi Flegrei e ricostruzione dopo le calamità

Il testo comprende poi disposizioni sul bradisismo dei Campi Flegrei e sulla ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, compresi i crateri del Centro Italia.

Altro

Sono poi previsti interventi in altri comparti della Pubblica amministrazione tra cui sanità, scuola, università, istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, giustizia e Inps.

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Riscaldamenti 2026, si accendono i termosifoni ma molti Comuni rinviano le date

L’inverno 2026-2027 sarà più mite. Secondo gli esperti le temperature saranno più alte rispetto alla media stagionale e per questo il calendario dell’accensione dei riscaldamenti sta subendo diverse modifiche. Per quanto riguarda quello ufficiale, deciso per le sei zone nelle quali l’Italia è suddivisa dal decreto del 1993, Comuni e Regioni possono applicare delle modifiche. È quello che sta accadendo soprattutto al Nord, la prima zona che dovrà accendere i riscaldamenti secondo il calendario nazionale.

Non ci sono però soltanto le condizioni meteo più miti a dettare le disposizioni, ma anche gli obiettivi di sostenibilità ambientale e soprattutto la riduzione dell’inquinamento atmosferico in città, con particolare attenzione alla diminuzione delle polveri sottili PM10 responsabili dell’insorgere di malattie gravi. È così che Monza, Bergamo, Pavia e diverse altre città hanno deciso di intervenire sul calendario dell’accensione dei riscaldamenti con slittamenti, anticipazioni o conferme.

Quando si possono accendere i termosifoni

Per l’inverno 2026-2027 l’accensione dei termosifoni è, come negli anni precedenti, stabilita in base a un calendario nazionale. Non c’è una risposta univoca per tutti: dipende dall’area nella quale il proprio Comune è stato inserito dopo la suddivisione delle zone climatiche. Ci sono Comuni che possono accendere i riscaldamenti prima, quelli che dovranno attendere ancora diverso tempo e poi ci sono Comuni che non hanno limiti stagionali.

La prima data per molti Comuni sarà il 15 ottobre. Si tratta dei Comuni che appartengono alla zona climatica E, la maggior parte dei quali si trova in un’ampia area del Nord Italia. Le località di questa zona climatica accendono il riscaldamento il 15 ottobre e lo spengono il 15 aprile, con un tetto massimo di 14 ore al giorno.

Accensione 15 ottobre: quali città

La prima data del calendario delle zone climatiche per l’accensione dei riscaldamenti è il 15 ottobre. Possono iniziare a riscaldare le abitazioni, quindi, i Comuni nella zona climatica E, quella più a Nord.

Rientrano tra questi città come:

  • Milano;
  • Torino;
  • Bologna;
  • Venezia;
  • Verona;
  • Brescia;
  • Bergamo;
  • Trieste.

Ma quest’anno ci sono diverse novità. Non tutte le città nella zona E hanno deciso di rispettare il calendario.

Modifiche al calendario delle accensioni

Entrando nel dettaglio di alcune città, scopriamo che Monza ha disposto uno slittamento di una settimana rispetto all’accensione del 15 ottobre. Quindi l’accensione ufficiale sarà il 22 ottobre. La decisione è stata presa dal sindaco Paolo Pilotto, che ha stabilito anche i limiti previsti per le temperature interne: abitazioni ed edifici privati con tetto massimo a 19°, per le attività industriali e artigianali limite a 18°.

L’ordinanza esplicita chiaramente che la decisione è stata presa tenendo conto delle previsioni elaborate da ARPA Lombardia, che mostrano temperature medie superiori alla media stagionale, ma anche per contenere le emissioni inquinanti nell’aria e ridurre i consumi energetici in città.

Stesse motivazioni per Bologna, Modena e Reggio Emilia che hanno concordato un rinvio fino al 1° novembre. Bergamo, invece, ha deciso di posticipare l’avvio dell’accensione dei riscaldamenti di sette giorni, anche questo per allinearsi alle politiche di contenimento delle emissioni.

Como, Lecco e Pavia potrebbero confermare la data del 15 ottobre, ma si attendono le ordinanze specifiche. Mantova ha scelto di attendere, ma è propensa a far slittare la data in base al monitoraggio in tempo reale dei bollettini meteo.

Poi ci sono situazioni speciali, come a Cremona, dove si sta valutando l’accensione posticipata degli impianti, ma forse nelle scuole avverrà comunque prima; questo perché, a causa del nubifragio dello scorso 28 agosto, in molti casi non ci sono le finestre ma dei pannelli.

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