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Concorso Agenzia delle Entrate da 622 posti, bando riaperto agli stranieri: nuove scadenze

Nuovo sviluppo per la selezione pubblica indetta dall’Agenzia delle Entrate per la copertura a tempo indeterminato di 622 posti per Assistente Gestionale, riservata alle persone con disabilità iscritte al collocamento mirato (Legge 68/1999).

A seguito dell’accoglimento del ricorso da parte del Tribunale di Milano, che ha dichiarato discriminatoria la clausola della sola cittadinanza italiana con la sentenza n. 4273/2026, l’Agenzia ha disposto l’atto di modifica del bando con la riapertura dei termini di candidatura per i cittadini comunitari ed extra-Ue.

Chi può candidarsi con la riapertura dei termini

La nuova finestra temporale per l’invio delle domande è rivolta esclusivamente ai soggetti precedentemente esclusi dalla clausola sulla cittadinanza, purché in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando originario:

  • cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea;
  • familiari di cittadini Ue titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
  • cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Per i candidati stranieri che non sono rifugiati né titolari di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici si riferisce al Paese di cittadinanza.

Requisiti generali e collocamento mirato

I candidati che presentano domanda tramite la riapertura dei termini dovevano possedere i seguenti requisiti già il 17 giugno 2026:

  • iscrizione negli elenchi del collocamento mirato (art. 8, Legge 68/1999) della provincia per cui si concorre e stato di disoccupazione;
  • diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente;
  • età non inferiore ai 18 anni e posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (se dovuti);
  • idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie della famiglia professionale di destinazione, compatibilmente con la disabilità posseduta.

Ciascun candidato può presentare domanda per una sola provincia, corrispondente a quella del servizio di collocamento mirato presso cui risulta iscritto.

Prove d’esame e nuove date per le istruzioni

L’iter selettivo prevede un’unica prova scritta della durata di 60 minuti, consistente in 50 quesiti a risposta multipla su elementi di diritto amministrativo, fini istituzionali dell’Agenzia delle Entrate, normativa sul pubblico impiego, informatica e lingua inglese. La prova si intende superata con una votazione minima di 18 su 30.

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che le indicazioni di dettaglio relative alla data, le sedi e la modalità di svolgimento della prova scritta saranno pubblicate sul sito istituzionale e sul Portale inPA il 15 dicembre 2026.

Modalità e nuova scadenza per le domande

Le nuove istanze di partecipazione devono essere inviate esclusivamente online attraverso il Portale unico del reclutamento inPA, autenticandosi tramite Spid, Cie, Cns o eIDAS e indicando un indirizzo di Posta Elettronica Certificata intestato al candidato.

La finestra temporale si chiude inderogabilmente alle ore 23:59 del 18 novembre 2026.

Altri concorsi attivi

Per chi è interessato alle opportunità d’inserimento nel settore pubblico a tempo pieno e indeterminato, resta aperta la possibilità di partecipare a diversi concorsi in scadenza ad ottobre, tra cui si menziona quello in Marina Militare.

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Rifiuto di esibire documenti al Fisco, quali sanzioni si rischiano nei controlli fiscali

L’accesso di funzionari dell’Agenzia delle Entrate o dei militari della Guardia di Finanza presso la sede di un’impresa o lo studio di un professionista rappresenta un momento di forte tensione aziendale. Nel corso di un controllo, le richieste istruttorie possono riguardare una mole imponente di registri, fatture, contratti e corrispondenza: di fronte a sollecitazioni incalzanti o al timore di evidenziare criticità gestionali, la tentazione di opporre un rifiuto di esibire documenti al Fisco – o di dichiararne il mancato possesso – può apparire ad alcuni una strategia difensiva immediata. Si tratta, tuttavia, di una scelta delicata che comporta pesanti ricadute probatorie, sanzionatorie e procedimentali.

Comprendere come si articola la disciplina in materia di verifiche fiscali è indispensabile per evitare che condotte impulsive compromettano la tutela dei propri diritti in sede di accertamento e nel successivo contenzioso tributario.

Rifiuto di esibire documenti al Fisco: il quadro normativo

La disciplina che regola l’ispezione e le conseguenze dell’omessa od ostacolata esibizione documentale si fonda su un doppio binario normativo, a seconda che il controllo riguardi l’ambito delle imposte sui redditi o quello dell’Iva.

Imposte dirette

Il riferimento centrale è l’articolo 32, commi quarto e quinto, del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973. La norma stabilisce che i dati, le notizie, gli atti, i libri, i registri e i documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’Agenzia delle Entrate non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, sia in sede amministrativa sia in sede contenziosa. Il quinto comma individua la sola deroga ammessa: l’impiego difensivo del materiale omesso è consentito solo se il contribuente lo deposita in allegato al ricorso introduttivo di primo grado, dichiarando e dimostrando di non aver potuto adempiere alle richieste per causa a lui non imputabile.

Imposta sul Valore Aggiunto

La disposizione speculare alla precedente è racchiusa nell’articolo 52, comma quinto, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. La norma sancisce che i libri, i registri e le scritture di cui sia stata rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente. Il legislatore chiarisce che il rifiuto di esibizione comprende anche la dichiarazione mendace di non possedere la documentazione o la sua materiale sottrazione all’ispezione.

A integrare questo sistema intervengono le disposizioni sull’accertamento induttivo extra-contabile (art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/73 per i redditi e art. 55 D.P.R. n. 633/72 per l’Iva), nonché la disciplina in materia di sanzioni amministrative pecuniarie di cui al D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 (in particolare l’art. 9, comma 1).

Le tre conseguenze della mancata ostensione

Quando si verifica un ostacolo all’attività d’ispezione, le ricadute operative si ramificano su tre distinti livelli.

La preclusione probatoria

Il primo effetto consiste nella perdita del diritto di utilizzare il documento o il dato omesso quale prova a proprio favore. Se un imprenditore decide di non consegnare una pezza d’appoggio fondamentale per dimostrare la deducibilità di un costo o la spettanza di una detrazione, non potrà successivamente produrre quel documento per contrastare la pretesa del Fisco. La preclusione opera a doppio livello:

  • in sede amministrativa il contribuente non potrà esibire il documento durante i successivi inviti a comparire o nelle fasi di contraddittorio endoprocedimentale;
  • in sede contenziosa il giudice tributario non potrà tenere conto degli elementi probatori prodotti tardivamente, salvo le strette eccezioni di forza maggiore o causa non imputabile.

Il passaggio all’accertamento induttivo extra-contabile

L’omessa presentazione dei libri contabili obbligatori o la sottrazione dei registri all’ispezione priva la contabilità aziendale della sua attendibilità complessiva. Di fronte al rifiuto di esibire documenti al Fisco, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a superare le risultanze delle scritture e ad applicare l’accertamento induttivo puro. Gli uffici accertatori possono determinare l’imponibile avvalendosi di presunzioni semplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza normalmente richiesti.

Le sanzioni applicabili

Al quadro probatorio si aggiungono le sanzioni amministrative ed eventualmente penali:

  • sanzioni amministrative. L’ostacolo all’attività di verifica e l’inottemperanza agli inviti istruttori comportano l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 471/1997 per mancata collaborazione ed omessa trasmissione di dati;
  • profili penali. Nei casi più gravi, quando la condotta travalica nell’occultamento materiale o nella distruzione delle scritture contabili obbligatorie per evadere le imposte, la condotta può integrare il reato previsto dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000.

I limiti tassativi della preclusione probatoria

La perdita del diritto alla difesa probatoria costituisce una limitazione straordinaria ai diritti del cittadino. Per questa ragione, la preclusione non scatta in modo automatico di fronte a qualsiasi difetto di consegna, ma richiede il rispetto di specifici requisiti.

Richiesta espressa e circostanziata

Affinché il rifiuto di esibire documenti al Fisco produca effetti preclusivi, l’invito degli organi verificatori deve essere specifico, chiaro e analitico. Un generico invito ad esibire tutti i documenti utili non possiede la specificità necessaria. La preclusione si determina esclusivamente rispetto a documenti o dati puntualmente individuati nei verbali o nei questionari.

L’obbligo dell’informativa contestuale

I verificatori hanno il dovere di avvertire formalmente il contribuente delle conseguenze e delle sanzioni che derivano dalla mancata o rifiutata risposta contestualmente alla richiesta. L’onere di provare che tale avviso è stato fornito ricade interamente sull’Amministrazione finanziaria.

L’elemento soggettivo: la condotta dolosa

Come chiarito dalla prassi amministrativa (Circolare n. 224/E del 2000 del Ministero delle Finanze) e dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 28 luglio 2025), la preclusione probatoria esige la presenza del dolo. È necessaria una consapevole volontà di impedire l’ispezione e di ostacolare il controllo. Di conseguenza, le omissioni o i ritardi dovuti a semplice colpa, negligenza, imperizia o errore scusabile non comportano la perdita del diritto di produrre il documento nelle fasi successive.

Documenti di difficile reperibilità

Non tutti i ritardi corrispondono a una volontà evasiva. In contesti aziendali complessi – come le operazioni con l’estero o i controlli su annualità remote – la documentazione potrebbe trovarsi presso terzi.

L’articolo 32, comma secondo, del D.P.R. n. 600/73 fissa un termine non inferiore a 15 giorni per la risposta agli inviti. Qualora l’acquisizione degli atti sia complessa, il contribuente può richiedere un differimento del termine. Per evitare che la mancata consegna venga scambiata per un rifiuto di esibire documenti al Fisco, la parte sottoposta a verifica deve dimostrare la propria buona fede, fornendo prova di essersi attivata con tempestività presso i terzi detentori.

Perimetro di applicazione

La preclusione probatoria non si applica a tutte le fasi del rapporto tributario, ma è circoscritta a specifici procedimenti.

Procedimento/fase istruttoria Operatività della preclusione
Verifica fiscale in loco Sì
Inviti a comparire, questionari, indagini finanziarie Sì
Istruttorie per rimborso d’imposta Sì
Interpelli No
Accertamento con adesione No
Controllo formale e liquidazione automatizzata No
Reclamo/mediazione No

Considerazioni conclusive

Gestire con superficialità la consegna degli atti durante una verifica fiscale o cedere a condotte ostruzionistiche opponendo il rifiuto di esibire documenti al Fisco espone l’attività a rischi gravissimi: l’inutilizzabilità delle prove a favore, il passaggio all’accertamento induttivo e l’irrogazione di pesanti sanzioni.

In sede di controllo risulta quindi fondamentale mantenere un atteggiamento collaborativo, verificare la specificità delle richieste verbalizzate e documentare tempestivamente qualsiasi motivo oggettivo che impedisca la consegna immediata degli atti richiesti.

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Scadenze fiscali dal 19 ottobre al 25 ottobre 2026, tutti i pagamenti di fine mese: le date

La seconda metà di ottobre 2026 porta con sé alcuni appuntamenti fiscali da tenere sotto controllo, soprattutto per le imprese e per i contribuenti che devono correggere la dichiarazione dei redditi già presentata. Per organizzare correttamente gli adempimenti, però, è importante tenere conto delle scadenze che coincidono con la domenica (e che ovviamente slittano).

20 ottobre 2026, comunicazione del canone Tv da parte delle imprese elettriche

Il primo appuntamento da ricordare è quello di martedì 20 ottobre 2026 e riguarda le imprese elettriche che devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi al canone Tv addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese di settembre. Si tratta di una scadenza di natura prevalentemente amministrativa, che non comporta versamenti diretti da parte dei cittadini ma riguarda specificamente le società di fornitura dell’energia elettrica.

La comunicazione:

  • comprende le informazioni sulle somme addebitate o accreditate nelle bollette, su quelle effettivamente incassate dai clienti e sui successivi riversamenti allo Stato;
  • ha carattere informativo, serve cioè all’amministrazione finanziaria per monitorare la corretta gestione del canone.

L’invio deve essere effettuato esclusivamente in modalità telematica, utilizzando i servizi Entratel o Fisconline dell’AdE. Le imprese possono procedere direttamente oppure affidare la trasmissione a un intermediario abilitato, nel rispetto delle procedure previste.

25 ottobre 2026, slitta l’invio degli elenchi Intrastat

Un altro appuntamento riguarda gli elenchi Intrastat, che devono essere presentati entro lunedì 26 ottobre 2026 per le operazioni intracomunitarie. Il termine ordinario del 25 ottobre cade di domenica nel 2026. Per questo motivo, la scadenza viene spostata al primo giorno lavorativo successivo.

L’adempimento:

  • riguarda gli operatori economici tenuti a trasmettere i dati relativi agli scambi di beni e, nei casi previsti, alle prestazioni di servizi effettuate con soggetti appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione europea;
  • consente di raccogliere informazioni utili sia ai fini statistici sia per gli adempimenti connessi all’Iva negli scambi intracomunitari.

Nel mese ottobre, sono tenuti all’invio gli operatori:

  • obbligati alla presentazione mensile degli elenchi, chiamati a comunicare i dati relativi a settembre 2026;
  • che presentano gli elenchi con periodicità trimestrale, tenuti a trasmettere le informazioni riferite al terzo trimestre del 2026, cioè ai mesi di luglio, agosto e settembre.

L’invio degli elenchi deve avvenire secondo le modalità telematiche previste dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

26 ottobre 2026, ultimo giorno per presentare il modello 730 integrativo

Lunedì 26 ottobre 2026 è anche il termine per presentare il modello 730 integrativo relativo alla dichiarazione dei redditi 2026, riferita al periodo d’imposta 2025.

Questo adempimento, tuttavia:

  • interessa solo i contribuenti che hanno già presentato il modello 730 e che, successivamente, hanno riscontrato errori od omissioni correggibili attraverso una dichiarazione integrativa;
  • può essere utilizzato, nei casi previsti, quando la correzione determina un maggiore credito o un minor debito d’imposta per il contribuente, oppure quando l’errore non incide sulla determinazione dell’imposta.

Non è invece lo strumento da utilizzare se la correzione comporta un risultato fiscale diverso in senso sfavorevole al contribuente. In questo caso, infatti, occorre valutare la procedura dichiarativa appropriata.

La presentazione deve essere effettuata rivolgendosi a un Caf o a un professionista abilitato. Questo vale anche quando il contribuente si era avvalso inizialmente dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta.

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Rimborso 730 non accreditato per intero, i motivi dietro i tagli dell’Agenzia delle Entrate

Ogni anno, con l’arrivo dei mesi estivi e autunnali, milioni di lavoratori dipendenti e pensionati attendono con ansia l’accredito delle somme a credito derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Tuttavia, non è raro trovarsi di fronte a una brutta sorpresa: un importo accreditato in busta paga o sul cedolino della pensione inferiore alle aspettative, oppure il blocco totale della cifra attesa.

Quando il credito atteso viene ridotto o congelato, la prima reazione del contribuente è dare la colpa dell’errore al datore di lavoro o al centro di assistenza fiscale (Caf). Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la spiegazione risiede in complessi meccanismi normativi, vincoli di bilancio aziendali o rigidi filtri informatici preventivi attivati dall’amministrazione finanziaria.

Vediamo quali sono i motivi tecnici e amministrativi che spiegano perché il rimborso 730 non è stato erogato per intero e, soprattutto, come interpretare le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Rimborso 730, i controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate

Una delle cause principali che bloccano la liquidazione di un rimborso 730 risiede nell’evoluzione tecnologica dei controlli fiscali, passati da una verifica formale effettuata a distanza di anni a un vero e proprio filtro preventivo automatizzato. Ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 175/2014, l’Agenzia delle Entrate effettua una verifica preventiva sulla dichiarazione quando il credito d’imposta spettante è superiore alla soglia di 4.000 euro e, contemporaneamente, sono presenti modifiche o integrazioni rispetto alla precompilata che incidono sulla determinazione del reddito. Lo stesso blocco scatta in presenza di elementi di incoerenza rispetto ai criteri definiti dall’Anagrafe Tributaria, come le incongruenze tra le detrazioni per ristrutturazioni, i bonus edilizi o le spese sanitarie e i dati trasmessi dagli enti terzi.

In presenza di questi presupposti si verifica un passaggio tecnico fondamentale: l’Agenzia delle Entrate esautora completamente il sostituto d’imposta, sia esso azienda o ente pensionistico. Ciò significa che l’amministrazione finanziaria non invia al datore di lavoro alcun prospetto di liquidazione (Modello 730-4). Di conseguenza, il datore di lavoro non farà passare quella somma nel cedolino paga, né per intero né ridotta. La pratica si sposta sui sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate, che effettua le verifiche documentali entro quattro mesi dalla scadenza dei termini di trasmissione. Soltanto al termine dell’istruttoria il Fisco provvederà a erogare il rimborso spettante direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato via Iban, entro il sesto mese successivo alla scadenza.

Incapienza del sostituto d’imposta: il rimborso erogato a rate

Diverso è il caso in cui la dichiarazione non presenti anomalie bloccanti per il Fisco, ma l’importo percepito in busta paga risulti comunque parziale. In questa circostanza la causa è la cosiddetta incapienza del sostituto d’imposta.

Il datore di lavoro anticipa il rimborso 730 per conto dello Stato utilizzando il monte delle ritenute Irpef che trattiene mensilmente sugli stipendi di tutti i dipendenti in organico. Se in un determinato mese le ritenute Irpef complessive versate dall’azienda sono inferiori alla somma totale dei rimborsi richiesti dai lavoratori, l’azienda non possiede la capienza finanziaria per soddisfare subito l’intero credito.

La legge impone in questo caso al datore di lavoro di distribuire la capienza disponibile proporzionalmente tra tutti i dipendenti aventi diritto. Le quote residue non vengono perse, ma erogate a rate nei cedolini dei mesi successivi (di norma entro la fine dell’anno fiscale, tra agosto e novembre). Non si tratta quindi di un taglio definitivo, ma di un differimento temporaneo della liquidità.

Compensazione coattiva per debiti iscritti a ruolo

Un ulteriore fattore di riduzione del credito atteso riguarda la presenza di pendenze con il Fisco. In base all’articolo 28-ter del D.P.R. n. 600/1973, prima di procedere all’erogazione diretta di un rimborso 730, l’Agenzia delle Entrate effettua un controllo incrociato con l’agente della riscossione.

Se a carico del beneficiario risultano cartelle esattoriali, avvisi di addebito o debiti iscritti a ruolo non saldati di importo pari o superiore a 500 euro, scatta la procedura di compensazione coattiva:

  • l’AdE notifica al contribuente una formale proposta di compensazione;
  • la somma a credito viene trattenuta dall’erario per coprire (in tutto o in parte) i debiti pregressi;
  • al cittadino verrà accreditata unicamente l’eventuale differenza rimanente dopo il saldo della posizione debitoria.

Limite della capienza fiscale personale (incapienza d’imposta)

In molti casi il taglio del rimborso deriva da un errore di valutazione nell’incidenza delle detrazioni fiscali. Le detrazioni d’imposta servono ad abbattere l’Irpef lorda calcolata sui redditi percepiti.

Tuttavia, secondo le regole fondamentali del nostro sistema fiscale, l’ammontare delle detrazioni non può mai superare l’imposta lorda effettivamente dovuta. Se un contribuente ha versato 1.200 euro di Irpef lorda nell’anno di riferimento, non potrà mai ottenere un rimborso 730 superiore a 1.200 euro, anche se ha sostenuto 4.000 euro di spese detraibili. La parte di detrazione che supera l’imposta dovuta va persa (fenomeno dell’incapienza d’imposta) e non genera alcun credito rimborsabile né trasferibile agli anni futuri.

Coordinate bancarie non valide o scarti dell’Iban

Quando l’erogazione del rimborso 730 deve avvenire direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate sul conto corrente del cittadino, la transazione può fallire per motivazioni formali o tecniche legate al pagamento:

  • l’Iban indicato nel cassetto fiscale è errato, formalmente inattivo o relativo a un conto corrente chiuso;
  • il conto corrente non è intestato o cointestato al codice fiscale del richiedente (il sistema rifiuta i pagamenti verso conti intestati a terzi o delegati).

In questo caso il credito non viene annullato, ma rimane congelato nei sistemi dell’Agenzia delle Entrate fino alla correzione dei dati bancari nell’area riservata o fino all’emissione di un titolo di pagamento alternativo.

Come verificare lo stato del proprio rimborso

Per individuare con certezza la motivazione che ha determinato la riduzione o il mancato arrivo del rimborso 730, si consiglia di seguire questi passaggi:

  • esaminare il cedolino paga. È importante verificare se la voce di conguaglio riporta l’indicazione di un’erogazione parziale legata alla capienza del datore di lavoro;
  • consultare il cassetto fiscale. Si accede con Spid, Cie o Cns al portale dell’Agenzia delle Entrate, si seleziona la sezione Dichiarazioni Fiscali e poi Rimborsi. Qui è possibile verificare lo stato di lavorazione della pratica, la presenza di controlli preventivi ex art. 5 o le eventuali rettifiche apportate dall’ufficio;
  • verificare la posizione in Riscossione. Si accede all’area riservata di Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare se sono presenti cartelle esattoriali che hanno attivato la compensazione del credito.

Comprendere la causa esatta dell’anomalia è indispensabile per attivare tempestivamente le contromisure necessarie: dall’invio della documentazione per sbloccare i controlli preventivi, fino alla semplice attesa dei conguagli rateali nelle buste paga successive.

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