Cambia la data per lo stipendio di ottobre 2026 di docenti e personale Ata. Stando al calendario NoiPA, infatti, l’accredito per il personale scolastico è previsto per il 23 ottobre, con il cedolino consultabile online già nei giorni precedenti.
C’è però anche un’altra data da segnare in rosso sul calendario. Ecco cosa sappiamo dell’emissione speciale prevista, degli importi e delle trattenute.
Quando arriva lo stipendio
Il personale scolastico con contratto a tempo riceverà lo stipendio di ottobre il 23 del mese. È invece prevista un’emissione speciale, riferita al 16 ottobre, per i compensi legati a prestazioni saltuarie o occasionali. L’accredito in questione è atteso intorno al 27 ottobre.
In questa lavorazione rientrano ad esempio:
compensi per le supplenze brevi e saltuarie;
emolumenti accessori;
arretrati;
rimborsi che non fanno parte dello stipendio tabellare.
Come sempre, le date possono subire leggere variazioni a seconda della banca e della singola posizione. Per questo è consigliabile verificare i riferimenti esatti all’interno del portale, per avere sempre certezza delle proprie entrate.
Dove vedere il cedolino
Il cedolino di ottobre è consultabile sul portale NoiPA, la piattaforma del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) che gestisce gli stipendi dei dipendenti pubblici. Generalmente la disponibilità del documento precede l’erogazione, permettendo di conoscere esattamente le cifre in arrivo in anticipo.
Per accedere occorre passare attraverso l’area personale, sfruttando le proprie credenziali, sia da compute che da app. Si consiglia generalmente di confrontare il cedolino del mese con quello precedente, così da individuare subito eventuali differenze.
Sono 3 le aree da tenere d’occhio:
competenze (voci che compongono lo stipendio);
emolumenti occasionali (come rimborsi o arretrati);
trattenute.
Attenzione anche agli eventuali conguagli legati al modello 730. I rimborsi fiscali, infatti, variano da persona a persona a seconda della situazione dichiarata.
Il quinto cedibile
Tra le voci del cedolino troviamo inoltre il “quinto cedibile”, che è la quota massima dello stipendio che per legge può essere destinata al rimborso di un finanziamento con cessione del quinto. Questa formula prevede che la rata venga direttamente trattenuta dalla busta paga.
Come indica la definizione, la somma mensile non può però superare il quinto del netto percepito. Un dato utile per chi sta valutando un prestito.
Il rinnovo del Ccnl applicato ai bancari torna al centro delle trattative tra l’Abi e i sindacati di categoria. Il negoziato, relativo al contratto scaduto, riparte con un confronto dedicato al welfare e al benessere organizzativo, riportando sul tavolo l’aumento degli stipendi e la riduzione dell’orario di lavoro alla parità di retribuzione.
Ccnl bancari 2026, la trattativa per il rinnovo
Il contratto collettivo nazionale dei bancari è scaduto il 31 marzo 2026 e adesso le rappresentanze sindacali dei lavoratori chiedono che i guadagni di produttività ottenuti attraverso le nuove tecnologie siano utilizzati anche per migliorare le condizioni dei dipendenti, anziché tradursi esclusivamente in tagli dei costi e riduzioni degli organici.
Questa specifica richiesta non è un caso, ma rappresenta una conseguenza delle trasformazioni che stanno investendo il settore. Il rinnovo arriva in una fase in cui l’impiego dell’intelligenza artificiale, l’automazione delle attività e le operazioni di aggregazione tra istituti stanno modificando l’organizzazione del lavoro e le competenze richieste al personale. Tenendo conto di questo contesto, l’obiettivo è costruire un modello nel quale l’innovazione tecnologica possa:
favorire una migliore conciliazione tra vita privata e lavoro;
garantire maggiore sicurezza occupazionale;
rafforzare il sistema delle tutele collettive.
Accanto alla questione degli stipendi, infatti, le organizzazioni sindacali vogliono affrontare anche la qualità dell’ambiente lavorativo, la previdenza complementare e le prestazioni assistenziali riconosciute ai dipendenti.
A quanto corrisponde l’aumento degli stipendi
Le organizzazioni sindacali hanno chiesto un intervento di modifica della parte economica, confermando che la loro richiesta è che venga riconosciuto un aumento medio mensile di 518 euro a regime ai lavoratori, al netto degli incrementi già riconosciuti in busta paga. Quindi, l’importo effettivo, le eventuali tranche di erogazione e i criteri di applicazione dovranno essere definiti nell’accordo conclusivo tra le parti.
Bisogna inoltre considerare che la stessa distribuzione degli incrementi dipenderà non solo dalle regole stabilite nel rinnovo, ma anche dai livelli di inquadramento e dalle eventuali modalità di ripartizione previste dall’accordo sulla retribuzione diretta e sulla cosiddetta differita. Quest’ultima comprende forme di tutela economica che maturano o producono i loro effetti nel tempo, come la previdenza complementare e determinate prestazioni di welfare. La richiesta è finalizzata in questo caso a garantire livelli minimi di contribuzione datoriale e a rendere queste tutele più stabili e omogenee nel settore.
Il rinnovo potrebbe di conseguenza incidere non soltanto sullo stipendio mensile, ma anche sulla sicurezza economica futura dei lavoratori e sul maggiore potere d’acquisto, in rapporto al costo della vita. Il tema assume particolare rilevanza anche alla luce delle aggregazioni bancarie. Quando gli istituti si fondono o vengono riorganizzati, infatti, possono emergere differenze tra i trattamenti economici e assistenziali riconosciuti ai dipendenti delle diverse realtà coinvolte.
Orario di lavoro ridotto, cosa chiedono i sindacati
Accanto agli aumenti salariali, un’altra richiesta riguarda la riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione:
con il precedente rinnovo contrattuale, l’orario settimanale era già stato ridotto da 37,5 a 37 ore;
ora, le organizzazioni sindacali chiedono un ulteriore passaggio, ovvero arrivare a 35 ore settimanali senza una diminuzione dello stipendio tabellare.
Questo sarebbe possibile proprio usando strumenti automatizzati per alcune attività amministrative e l’impiego di nuovi strumenti informatici per aumentare la produttività e ridurre il tempo necessario per svolgere determinate mansioni.
In vari paesi a chi ha responsabilità di cura viene riconosciuta una priorità di accesso al lavoro da remoto. Dove ci sono le condizioni organizzative e tecnologiche per utilizzare effettivamente la flessibilità, il reddito delle madri aumenta.
Con i redditi italiani congelati da più di 20 anni, il Recupero del trattamento integrativo, meglio conosciuto come Bonus Renzi è una misura quantomai necessaria per tutti i lavoratori dipendenti e i percettori di Naspi.
Chi ne ha diritto ha ancora pochi giorni per recuperare fino a 1.200 euro attraverso la presentazione del 730 integrativo.
Che cos’è il Trattamento integrativo
Nato nel 2014 sotto il Governo Renzi come bonus da 80 euro e poi portato a 100 euro al mese, il beneficio è stato ufficialmente ridenominato Trattamento Integrativo (Tir). La misura garantisce un credito Irpef fino a un massimo di 1.200 euro all’anno esentasse direttamente in busta paga o nell’assegno di disoccupazione.
Il trattamento non va confuso con gli sgravi sul cuneo fiscale né con le detrazioni Irpef per i redditi medio-alti: si tratta di una misura specifica pensata per sostenere le retribuzioni più basse.
A chi spetta l’ex bonus Renzi
Il Trattamento integrativo è indirizzato ai lavoratori dipendenti, ai percettori di redditi assimilati e a chi riceve ammortizzatori sociali o Naspi. Sono esclusi i pensionati.
L’accesso al beneficio varia in base al reddito complessivo annuo:
il bonus spetta in misura piena, pari a 1.200 euro annui, per i redditi fino a 15.000 euro, a patto che l’imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro dipendente, mentre invece chi ricade nell’area esente dal pagamento Irpef non ne ha diritto per incapacità fiscale;
per redditi tra i 15.001 e i 28.000 euro il diritto scatta solo se la somma delle detrazioni riguardanti familiari a carico, il mutuo per la prima casa, le spese mediche ed eventuali ristrutturazioni superano l’imposta lorda dovuta;
per la fascia oltre i 28.000 euro il beneficio decade completamente.
Come recuperare le somme non ricevute
Se il datore di lavoro non ha erogato il trattamento integrativo in busta paga durante l’anno per mancanza di dati sui redditi complessivi o in presenza di più contratti, il conguaglio viene effettuato in sede di dichiarazione dei redditi a partire da maggio, con un’erogazione che avviene in genere con lo stipendio di luglio, qualora il datore di lavoro sia stato indicato come sostituto d’imposta.
Per chi ha dimenticato di integrare nel 730 altri redditi lavorativi rispetto al proprio lavoro principale, per recuperare le somme spettanti a credito dovrà inviare una dichiarazione integrativa. L’importo maturato verrà accreditato direttamente nello stipendio dal sostituto d’imposta o rimborsato dall’Agenzia delle Entrate.
Come controllare se il bonus è stato pagato
Per verificare se hai incassato il trattamento integrativo, prendi la tua Certificazione Unica riferita ai redditi dell’anno scorso (2025) e controlla questi punti:
se viene spuntato il “Campo 390 – Codice 1”, il datore di lavoro ti ha riconosciuto il bonus e ti ha pagato tutti i soldi spettanti direttamente in busta paga;
se è stata compilata la voce “Campo 390 – Codice 2” il bonus ti spettava, o è stato calcolato, ma il datore di lavoro non te l’ha pagato, e dovrai quindi recuperarlo attraverso il Modello 730;
nel “Campo 391” viene invece riportata la cifra esatta in euro che hai incassato nel corso dell’anno.
Tutte queste informazioni vengono poi riportate nel rigo C14 del quadro C della tua dichiarazione dei redditi.
Entro quando rettificare la dichiarazione
La scadenza principale per inviare il 730 integrativo e recuperare il credito spettante è fissata al 25 ottobre. La procedura va inoltrata tramite Caf o professionista abilitato.
Nel caso in cui il ricalcolo evidenzi invece un debito, occorre presentare il modello Redditi Pf correttivo, per cui il conguaglio negativo verrà trattenuto in busta paga fino a un massimo di 8 rate. Qualora non sia in essere nessun contratto di lavoro dipendente, si potrà comunque rateizzare l’importo attraverso F24 da trasmettere direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Lo stipendio nelle ferie annuali non deve necessariamente coincidere in ogni dettaglio con quello incassato nei giorni lavorativi, ma non può essere ridotto al punto da scoraggiare il dipendente dal godere del riposo. Vanno quindi considerate anche le indennità collegate alle particolari condizioni di svolgimento delle mansioni, purché siano corrisposte con una certa continuità e abbiano un peso economico significativo.
È quanto emerge dalla sentenza 1373/2026 del Tribunale di Salerno, che ha riconosciuto a due dipendenti di una struttura sanitaria il diritto alle differenze retributive per le ferie godute nell’arco di cinque anni.
Ferie retribuite e stipendio ordinario, i chiarimenti della giurisprudenza
Il diritto alle ferie annuali retribuite ha fondamento costituzionale ed è protetto da un pacchetto di norme di legge. Inoltre, sul piano europeo, l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE garantisce almeno quattro settimane di ferie all’anno.
In materia la Corte di giustizia dell’UE ha chiarito che questo diritto non si esaurisce nella possibilità di assentarsi conservando una parte dello stipendio: durante il riposo, il lavoratore deve poter contare — in linea di principio — sulla retribuzione ordinaria. Una perdita economica considerevole potrebbe infatti indurlo a rinunciare alle ferie o a rinviarle, compromettendone la finalità di recupero psicofisico.
Il principio giurisprudenziale emerge, tra l’altro, dalla sentenza del 22 maggio 2014, causa C-539/12, riguardante un dipendente remunerato anche attraverso provvigioni sulle vendite. In quest’ultimo caso, la Corte europea aveva riconosciuto l’importanza delle provvigioni nel calcolo della retribuzione feriale, poiché costituivano una componente sostanziale e prevalente nello stipendio ordinario.
L’orientamento è stato recepito dalla Cassazione con la sentenza n. 13425/2019, relativa all’inclusione nella retribuzione feriale di diverse indennità e del ticket mensa. Per determinare quanto spetta durante le ferie occorre quindi valutare la funzione effettiva delle singole voci, senza limitarsi alla loro denominazione in busta paga.
Quando le indennità devono essere incluse
Non tutte le somme percepite durante il rapporto devono necessariamente essere riconosciute anche durante le ferie. Gli elementi destinati esclusivamente a rimborsare spese occasionali, come determinate spese di trasferta, saranno tendenzialmente esclusi dalla base di calcolo della retribuzione feriale.
Viceversa potranno essere incluse nel calcolo della retribuzione feriale le componenti economiche strettamente collegate alle caratteristiche delle mansioni o alla posizione o status professionale e personale del lavoratore, per esempio alcune integrazioni legate all’anzianità, alla qualifica o alle responsabilità ricoperte. Si tratta cioè di quelle indennità in busta paga che, oltre a essere incassate con continuità, compensano un disagio derivante dalla delicatezza, scomodità o gravosità dell’attività svolta.
Inoltre, sarà importante la rilevanza economica dell’importo. Infatti, se l’eventuale esclusione dell’indennità determina una riduzione significativa della retribuzione durante le ferie, potrà prodursi un effetto dissuasivo incompatibile con la tutela europea. E attenzione perché in aula non sarà necessario dimostrare che il lavoratore abbia effettivamente rinunciato al riposo: ai fini della tutela è sufficiente che la perdita economica possa scoraggiarne la fruizione.
Come chiarisce il Tribunale di Salerno la valutazione di tutti questi aspetti andrà fatta caso per caso, considerando la natura della somma, la frequenza con cui viene corrisposta e, quando necessario, la sua media in un periodo rappresentativo. Saranno di essenziale riferimento le buste paga di un arco temporale significativo (anche per questo è importante saperle leggere) e, in caso di controversia, spetterà alla magistratura valutare gli elementi disponibili e capire quale sia il perimetro effettivo della retribuzione feriale.
Perché l’irrinunciabilità delle ferie non è sufficiente
Il divieto costituzionale di rinunciare alle ferie non esclude che il lavoratore possa essere indotto a rinviarle per timore di perdere una parte dello stipendio.
Come sottolinea il Tribunale di Salerno, garantire di potersi assentare dal lavoro ma senza un trattamento economico adeguato non assicura necessariamente un riposo effettivo, che è invece necessario per recuperare le energie psico-fisiche e tutelare salute e sicurezza.
Il caso dei dipendenti sanitari, gli arretrati e la decisione del giudice
La controversia riguardava due dipendenti a tempo indeterminato di una struttura sanitaria, impegnati per 36 ore settimanali con turni distribuiti nell’arco delle 24 ore. Per le mansioni svolte percepivano un’indennità giornaliera di turno di 4,49 euro e un’indennità di 4,13 euro per particolari condizioni di lavoro, relative, tra gli altri, ai servizi di terapia intensiva e sala operatoria.
L’azienda non aveva incluso queste somme nella retribuzione delle ferie tra gennaio 2020 e dicembre 2024. Il contratto collettivo prevedeva infatti l’esclusione delle specifiche indennità dal relativo calcolo. Il Tribunale ha però ritenuto questa esclusione illegittima nel caso concreto, perché entrambe le voci erano direttamente collegate alle mansioni, venivano corrisposte con continuità — o comunque non occasionalmente — e avevano un’incidenza economica tale da poter scoraggiare la fruizione delle ferie.
In particolare, dal confronto tra la retribuzione ordinaria e quella riconosciuta durante il riposo emergeva una riduzione giornaliera di almeno il 10%. Il giudice campano ha esplicitamente richiamato un importante precedente giurisprudenziale (Cass. 17495/2025), secondo cui anche una diminuzione del 6% può produrre un effetto dissuasivo. Sono comunque percentuali che non costituiscono soglie automatiche, ma elementi da valutare situazione per situazione.
Il Tribunale ha così riconosciuto il diritto dei dipendenti a includere entrambe le indennità nella retribuzione feriale, dichiarando la nullità delle disposizioni collettive incompatibili con questo primario diritto. L’ente sanitario è stato condannato a versare il dovuto ai lavoratori, insieme agli interessi legali dalla maturazione dei crediti fino al pagamento e alle spese processuali.
Che cosa cambia
Sul solco di una giurisprudenza costante e con contributi anche recenti, la sentenza 1373/2026 del Tribunale di Salerno ribadisce che i contratti collettivi non possono escludere indiscriminatamente dalla retribuzione feriale componenti economiche che, per funzione, continuità e incidenza sullo stipendio, devono essere considerate per garantire l’effettività del diritto alle ferie.
In linea generale, non ogni voce in busta paga è automaticamente dovuta durante il riposo perché occorrerà verificarne la natura e la rilevanza concreta. Con l’eventuale aiuto dei sindacati o di un consulente del lavoro, i dipendenti potranno controllare che la retribuzione feriale sia corretta e, in caso di decurtazioni ingiustificate, far valere i propri diritti anche in tribunale. Per i datori di lavoro è invece essenziale verificare che i criteri di calcolo siano conformi alla normativa europea e alla giurisprudenza, evitando il rischio di contenziosi e arretrati.