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Concordato preventivo biennale 2026-2027: proposta da accettare entro il 2 novembre

Il 2 novembre 2026 è una data da segnare sul calendario per le partite IVA che intendono aderire al concordato preventivo biennale. Entro questa scadenza, infatti, i contribuenti interessati possono accettare la proposta dell’Agenzia delle Entrate per definire in anticipo il reddito fiscale relativo agli anni 2026 e 2027. Si tratta di un accordo che può offrire maggiore prevedibilità nella pianificazione delle imposte, ma che richiede un’attenta valutazione della propria situazione economica.

Con la circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di raccogliere e aggiornare le indicazioni sull’istituto, chiarendo le regole di accesso, le modalità di adesione, i motivi di esclusione e i benefici riconosciuti ai contribuenti. Ecco come funziona il concordato preventivo biennale, chi può utilizzarlo e quali aspetti considerare prima di accettare la proposta del Fisco.

Che cos’è il concordato preventivo biennale e come funziona

Il concordato preventivo biennale, conosciuto anche con la sigla CPB, è stato introdotto dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13. Il suo obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, permettendo a determinate categorie di contribuenti di concordare preventivamente con l’Agenzia delle Entrate il reddito da dichiarare ai fini delle imposte sui redditi per due anni.

In pratica, l’Amministrazione finanziaria elabora una proposta sulla base delle informazioni disponibili, tra cui i dati delle dichiarazioni fiscali, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e gli elementi presenti nelle proprie banche dati. Il contribuente può esaminare gli importi proposti e decidere se accettarli.

Per il biennio 2026-2027, il concordato riguarda il reddito derivante dall’attività d’impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta rilevante ai fini dell’IRAP, nei casi in cui l’imposta sia dovuta. L’elemento centrale è che le imposte interessate vengono calcolate sulla base concordata, anziché sul reddito effettivamente prodotto nel corso del biennio, secondo le regole previste dalla normativa. Se l’attività genera guadagni superiori a quelli preventivati, il maggior reddito ordinario non comporta automaticamente un aumento della base imponibile concordata. Se, invece, il reddito effettivo è inferiore, il contribuente potrebbe comunque dover pagare le imposte sulla base stabilita nell’accordo, salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge.

Il concordato non elimina, tuttavia, tutti gli obblighi fiscali: restano gli adempimenti dichiarativi e contabili previsti per la propria attività e l’IVA continua a essere determinata secondo le regole ordinarie.

Chi può aderire al concordato preventivo biennale

Il CPB 2026-2027 è destinato principalmente ai contribuenti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e applicano gli ISA, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale. Si tratta degli indicatori utilizzati dal Fisco per valutare il grado di affidabilità fiscale delle attività economiche.

Non è quindi sufficiente avere una partita IVA aperta: occorre verificare che la propria attività rientri tra quelle interessate dagli ISA e che siano rispettate tutte le condizioni previste dalla disciplina.

In linea generale, non possono aderire:

  • i contribuenti in regime forfetario;
  • i soggetti per i quali non sono previsti gli ISA applicabili al concordato;
  • i contribuenti che hanno già un concordato in corso per il biennio 2025-2026 e non possono quindi aderire contemporaneamente a un nuovo biennio sovrapposto;
  • i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro, secondo i limiti previsti dalla disciplina.

Sono inoltre previste condizioni specifiche relative alla posizione fiscale del contribuente. Per questo motivo, prima di accettare la proposta è opportuno controllare non soltanto il reddito indicato dall’Agenzia, ma anche l’effettiva sussistenza dei requisiti di accesso.

Debiti fiscali, dichiarazioni e altre cause di esclusione

Tra gli aspetti da verificare rientrano i debiti tributari e contributivi. Per il biennio 2026-2027, la disciplina prevede una soglia di 5.000 euro per i debiti definitivi relativi a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per i contributi previdenziali, da valutare complessivamente secondo le regole vigenti. La verifica riguarda la situazione al 31 dicembre 2025. Dal conteggio sono esclusi, alle condizioni stabilite dalla legge, i debiti sospesi o regolarmente rateizzati. Se l’importo residuo supera la soglia, il contribuente può rimuovere la causa ostativa pagando la parte eccedente prima di accettare la proposta.

La normativa contempla anche ulteriori impedimenti, tra cui determinate omissioni dichiarative nei periodi d’imposta precedenti e specifiche condanne per reati tributari o economici. Per il 2026-2027 è inoltre rilevante la presenza, nel 2025, di redditi esenti o non imponibili superiori al 40% del reddito derivante dall’attività d’impresa o professionale.

Scadenza 2 novembre 2026: come accettare la proposta

Per il biennio 2026-2027, il termine ordinario è stato differito al 31 ottobre 2026. Poiché la data cade di sabato, la scadenza effettiva per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare è lunedì 2 novembre 2026. La stessa scadenza riguarda sia chi aderisce per la prima volta sia chi rinnova il concordato già applicato nel biennio 2024-2025. Per i contribuenti con un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare si applica, invece, il termine specifico previsto in relazione alla chiusura dell’esercizio.

Per valutare la proposta, il contribuente deve utilizzare il software “Il tuo ISA 2026 CPB”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La procedura consente di inserire le informazioni necessarie, elaborare la proposta e visualizzare gli importi relativi al biennio.

L’accettazione può essere comunicata attraverso due modalità:

  • insieme alla dichiarazione dei redditi: la comunicazione viene trasmessa con il modello ISA collegato al modello Redditi 2026;
  • con invio autonomo: il modello CPB viene trasmesso telematicamente insieme al solo frontespizio di Redditi 2026, compilando l’apposita sezione relativa alla comunicazione.

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Partita Iva, puoi essere riconosciuto (e pagato) come dipendente: la sentenza

Avere la partita Iva, essere iscritti all’albo e fatturare compensi non basta a dimostrare che un rapporto lavorativo sia autonomo. Anzi se il professionista è inserito stabilmente nell’organizzazione aziendale, si assume responsabilità e risponde ai vertici societari, la collaborazione può essere qualificata come lavoro dipendente, anche con inquadramento dirigenziale.

In questo modo la Cassazione con la sentenza 24668/2026 tutela tutti quei professionisti “esterni” che, in concreto, svolgono attività secondo i canoni della subordinazione. Questi stessi professionisti hanno bisogno delle tutele tipiche di chi è alle dipendenze.

Il caso, più di nove anni di consulenza con funzioni direttive

La controversia nasce dal ricorso presentato da un commercialista che aveva collaborato con una società, dopo aver firmato un contratto di consulenza.

Il professionista avrebbe però collaborato per quasi dieci anni con modalità ben diverse da quelle di una consulenza esterna. Egli infatti sosteneva di avere diretto l’area amministrativa e finanziaria, coordinato gli uffici e il personale, assunto responsabilità gestionali e mantenuto un rapporto costante con l’amministratore unico della società.

Di conseguenza chiedeva al giudice di accertare il vincolo di subordinazione nel rapporto, con riconoscimento della qualifica dirigenziale, delle differenze retributive, del Tfr, dell’indennità sostitutiva del preavviso e di ulteriori somme, compreso il risarcimento connesso all’illegittimità del recesso.

La società si opponeva indicando alcune “spie” di un rapporto autonomo: tipologia di contratto, iscrizione del professionista all’albo, partita Iva, fatturazione dei compensi e assenza di vincoli gerarchici. Contestava inoltre che le mansioni svolte giustificassero un inquadramento dirigenziale.

Nel percorso giudiziario la Cassazione chiede di verificare la natura effettiva del rapporto

Il Tribunale di Roma riconosceva la natura subordinata e dirigenziale del rapporto, condannando la società al pagamento del Tfr e dell’indennità sostitutiva del preavviso, ma respingendo le altre domande. Stesso esito presso la Corte d’Appello capitolina.

Insoddisfatta dell’esito del giudizio, la società ricorreva in Cassazione e, con sentenza 35687/2021, quest’ultima annullava la pronuncia d’appello per motivazione insufficiente sulla rilevanza e il ruolo del contratto di consulenza, predisposto dallo stesso professionista. Senza escludere la subordinazione, la Corte chiedeva cioè di verificare con maggior attenzione la corrispondenza tra accordo scritto e modalità concrete del rapporto.

Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello capitolina ribadiva la natura dipendente e dirigenziale della collaborazione. La società proponeva quindi un nuovo ricorso in Cassazione.

Partita Iva e contratto non bastano: i cinque indici della subordinazione

Il principio centrale evidenziato dalla Cassazione è che la qualificazione formale del rapporto non è decisiva quando le modalità effettive di lavoro indicano una situazione diversa.

La distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non dipende soltanto dal “nome” attribuito al contratto, ma dal modo in cui la prestazione viene concretamente organizzata e svolta.

Ecco perché la Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione degli elementi raccolti nel corso del processo, tra cui:

  • continuità e presenza in azienda — il professionista frequentava quotidianamente la società da circa nove anni, utilizzandone locali, strutture e strumenti;
  • inserimento nell’organizzazione – dirigeva il settore amministrativo, contabile e finanziario, coordinando il personale e impartendo istruzioni ai dipendenti;
  • rapporto con i vertici — faceva riferimento direttamente all’amministratore unico, dal quale riceveva indicazioni e al quale riferiva regolarmente l’attività svolta. Partecipava inoltre alle riunioni;
  • responsabilità gestionali e rappresentative — gestiva rapporti con banche e finanziarie, disponeva di procure e deleghe e poteva impegnare la società nei confronti di soggetti esterni;
  • assenza di rischio d’impresa — non emergeva una reale assunzione del rischio economico tipica di un’attività professionale autonoma.

Non solo. Le testimonianze, le e-mail e gli atti societari raccolti confermavano il ruolo del professionista come direttore amministrativo e finanziario.

Parallelamente, la presenza di una partita Iva, l’iscrizione all’Albo, la titolarità di uno studio professionale e l’entità elevata dei compensi non sono stati considerati elementi sufficienti a escludere la subordinazione. Queste circostanze erano qui “secondarie” e, anzi, potevano ben coesistere con il lavoro dipendente. Era stata esclusa anche la collaborazione a progetto.

Subordinazione attenuata e differenze tra dirigente e quadro

Nel lavoro dirigenziale, la subordinazione può manifestarsi in forma attenuata perché il dirigente gode di ampia autonomia e non necessita di ordini continui o controlli puntuali. Come chiarito dalla sentenza 3640/2020 della Cassazione, occorre piuttosto verificare se la prestazione sia funzionalmente coordinata con gli obiettivi aziendali e soggetta alle direttive generali del datore di lavoro.

Nello specifico caso in oggetto, la subordinazione era emersa dagli indici già descritti mentre la qualifica dirigenziale è stata giustificata dalle responsabilità quotidianamente esercitate.

Le citate procure e le deleghe gli consentivano inoltre di rappresentare e impegnare la società nei confronti di terzi, distinguendo la sua posizione da quella del quadro. La Cassazione ha così confermato la correttezza della valutazione tecnico-giuridica fatta dalla Corte d’Appello.

Tfr e preavviso non sono compensabili con i compensi professionali

La società contestava anche il riconoscimento del Tfr (tema delicato come conferma un recente contributo giurisprudenziale) e dell’indennità sostitutiva del preavviso sostenendo che i compensi già elargiti al professionista, eventualmente superiori a quelli previsti dal contratto collettivo, dovessero essere considerati ai fini dell’assorbimento delle somme dovute.

La Cassazione ha però bocciato questo ragionamento ribadendo che — quando viene accertato un rapporto subordinato formalmente qualificato come autonomo — il principio dell’assorbimento non si applica né alle spettanze del Tfr né all’indennità sostitutiva del preavviso. La società è stata altresì condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione.

Che cosa cambia

Il principio giurisprudenziale che emerge dalla sentenza 24668/2026 dei giudici di piazza Cavour interessa i professionisti: partita Iva e contratto di consulenza non garantiscono, da soli, l’autonomia. Lo stesso principio potrebbe riguardare, per esempio, un avvocato che coordina stabilmente l’ufficio legale di un’azienda o un ingegnere che dirige un reparto tecnico, rispondendo direttamente ai vertici.

Inoltre le conseguenze della riqualificazione di un rapporto non riguardano soltanto le tutele del lavoratore, ma anche gli obblighi contributivi dell’impresa, come chiarito dalla Cassazione in un’altra vicenda relativa a collaborazioni trasformate in rapporti subordinati.

Per le imprese, la qualificazione contrattuale deve sempre trovare riscontro nell’organizzazione concreta del lavoro. Per i professionisti, invece, fatture, iscrizione all’albo, la presenza di fatture e uno studio proprio non impediscono di chiedere il riconoscimento della subordinazione – e delle relative tutele (contributi, ferie, permessi ecc.) – se ne ricorrono i presupposti concreti. Saperlo in anticipo potrà evitare lunghi e onerosi strascichi giudiziari.

In definitiva, la valutazione del rapporto resta legata alle circostanze del singolo caso: nessun singolo indizio è necessariamente decisivo. È l’insieme degli elementi — letto alla luce delle norme e dei principi giurisprudenziali — a consentire di distinguere una vera consulenza autonoma da un rapporto di lavoro subordinato, anche dirigenziale.

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Codice destinatario della fattura elettronica, le regole per la ricezione tramite SdI

La digitalizzazione dei processi fiscali in Italia ha introdotto strumenti e procedure indispensabili per la gestione quotidiana di aziende, professionisti e Partite Iva. Tra gli elementi centrali del sistema di trasmissione vigente si colloca il codice destinatario della fattura elettronica, un dato fondamentale per il corretto instradamento e il recapito dei documenti contabili.

Sebbene la gestione elettronica dei flussi sia ormai una realtà consolidata, non mancano i dubbi operativi relativi alla scelta del codice da inserire, alle differenze rispetto alla PEC, alle operazioni verso l’estero e al ruolo fondamentale svolto dal Sistema di Interscambio (SdI). Cerchiamo di capire cos’è il codice destinatario, come funziona la ricezione dei file XML e quali sono le regole pratiche per evitare errori o ritardi nella contabilizzazione.

Cos’è il codice destinatario della fattura elettronica

Il codice destinatario della fattura elettronica (spesso definito impropriamente codice SdI) è una stringa alfanumerica composta da 7 caratteri che identifica in modo univoco l’indirizzo telematico di ricezione dell’acquirente o committente.

Quando un fornitore emette un documento fiscale in formato XML, il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate ha la necessità di sapere dove recapitare tale file. Il codice destinatario funziona esattamente come un indirizzo postale digitale o un numero di civico informatico: non identifica la singola azienda dal punto di vista fiscale (ruolo svolto invece dalla Partita Iva o dal Codice Fiscale), bensì la piattaforma informatica o il software gestionale utilizzato per ricevere i documenti.

Per questa ragione, molte imprese e professionisti che utilizzano il medesimo provider di fatturazione (come gestionali in cloud o piattaforme di categoria) condivideranno lo stesso codice destinatario a 7 cifre. Sarà poi il sistema informatico del gestore a smistare le fatture in arrivo ai singoli account dei clienti in base alla Partita Iva indicata all’interno del file XML.

Le tipologie di codici e i valori convenzionali

A seconda del destinatario del documento e del canale di trasmissione scelto, il campo relativo al codice destinatario nel tracciato XML della fattura elettronica deve essere compilato seguendo regole precise.

Codice di 7 caratteri per operatori B2B e B2C con software

È la casistica standard nelle transazioni tra privati (aziende e professionisti). Se il cliente utilizza un gestionale o un servizio di fatturazione elettronica fornito da un intermediario accreditato allo SdI, fornirà al proprio mittente un codice alfanumerico di 7 caratteri (ad esempio M5UXCR1).

Valore convenzionale 0000000 (sette zeri)

Il valore 0000000 viene utilizzato in diverse circostanze operative:

  • invio tramite PEC. Se il cliente non dispone di un codice destinatario ma desidera ricevere la fattura sulla propria Posta Elettronica Certificata, nel campo del codice si inseriscono sette zeri e si compila il campo PEC Destinatario con l’indirizzo PEC del cliente;
  • cliente senza canale telematico comunicato. Qualora il cliente Iva non fornisca né un codice né una PEC;
  • consumatori finali (B2C). Quando si emette fattura verso un privato cittadino che non possiede un canale telematico attivo, si utilizza 0000000.

Codice XXXXXXX per clienti esteri

Per le operazioni transfrontaliere verso soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio nazionale (clienti UE o extra-UE), la normativa prevede l’inserimento del codice convenzionale XXXXXXX (sette X). Questo segnala al Sistema di Interscambio che il destinatario è un operatore estero per il quale non è previsto un recapito telematico diretto via SdI.

Codice univoco ufficio per la Pubblica Amministrazione

È importante non confondere il codice destinatario per privati con il Codice Univoco Ufficio per la FatturaPA. Quest’ultimo è composto da 6 caratteri alfanumerici (e non 7) e identifica in modo preciso lo specifico ufficio della Pubblica Amministrazione destinatario della fattura, reperibile tramite l’Indice delle PA (IPA).

Come funziona la ricezione tramite il Sistema di Interscambio

Il Sistema di Interscambio rappresenta il postino centrale dell’infrastruttura fiscale italiana. Riceve la fattura inviata dal trasmittente, ne verifica la correttezza formale e la recapita al destinatario.

Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di tutte le Partite Iva una funzionalità cruciale all’interno del portale Fatture e Corrispettivi: la registrazione dell’indirizzo telematico predefinito. Questa opzione consente al contribuente di associare direttamente alla propria Partita Iva il codice destinatario (o l’indirizzo PEC) su cui intende ricevere tutte le fatture elettroniche in ingresso.

Perché questa regola è fondamentale? Una volta registrato l’indirizzo predefinito sul portale dell’Agenzia delle Entrate, lo SdI consegnerà sempre e comunque i documenti all’indirizzo registrato dal cliente, ignorando qualsiasi codice o PEC eventualmente inseriti dal fornitore nella singola fattura. Questo sistema azzera i rischi derivanti da errori di battitura dei fornitori o dall’utilizzo di vecchi codici destinatari a seguito di cambi di software gestionale.

Gestione degli errori e delle notifiche SdI

Durante la fase di trasmissione e recapito, il Sistema di Interscambio può restituire diversi esiti. Conoscere il significato delle notifiche è indispensabile per la corretta gestione amministrativa.

Esito di consegna riuscita

Se la fattura supera i controlli di forma e il canale telematico del destinatario è raggiungibile, lo SdI inoltra il file e invia all’emittente una Ricevuta di Consegna. Da questo momento la fattura si considera fiscalmente emessa e ricevuta.

Notifica di mancata consegna

Se la fattura è formalmente corretta ma il canale del destinatario non è raggiungibile (ad esempio per problemi tecnici del provider del cliente o in caso di utilizzo del codice 0000000), lo SdI emette una notifica di Mancata Consegna:

  • la fattura viene comunque depositata ed è valida a tutti gli effetti fiscali nell’area riservata del cliente su Fatture e Corrispettivi.
  • l’emittente ha l’obbligo di informare tempestivamente il cliente che il documento originale è reperibile e scaricabile dal portale dell’Agenzia delle Entrate.

Notifica di scarto

La notifica di scarto si verifica quando il file XML contiene errori strutturali o dati non validi (ad esempio una Partita Iva inesistente o incoerenze di calcolo dell’Iva):

  • lo SdI invia lo scarto entro 5 giorni dall’invio;
  • una fattura scartata si considera come mai emessa. L’emittente dispone di 5 giorni di tempo dalla data della notifica per correggere l’errore e reinviare il documento con il medesimo numero e la medesima data.

Come registrare il codice destinatario su Fatture e Corrispettivi

Per garantire la massima sicurezza nella ricezione dei documenti contabili, la procedura di registrazione dell’indirizzo telematico predefinito richiede pochi passaggi:

  • accedere al sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate e fare ingresso al portale Fatture e Corrispettivi mediante credenziali SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
    selezionare l’utenza di lavoro (se si opera per conto di una società o come ditta individuale);
  • raggiungere la sezione Fatturazione Elettronica e accedere alla voce Registrazione dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture;
  • selezionare l’opzione desiderata: inserire il Codice Destinatario a 7 caratteri fornito dal proprio software contabile oppure specificare un indirizzo PEC;
  • confermare e salvare i dati.

Attraverso questa configurazione, la gestione della fattura elettronica e del codice destinatario risulterà automatizzata e al riparo da smarrimenti o ritardi di consegna, ottimizzando l’intero flusso di lavoro contabile dell’attività aziendale o professionale.

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