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La Shari’a in Italia. Il problema non è la libertà religiosa, ma la sovranità

20 October 2026 at 14:03

La costituzione a Padova di una Camera arbitrale islamica italiana ripropone un interrogativo del diritto pubblico europeo: a quali condizioni regole elaborate entro tradizioni religiose possono produrre effetti nell’ordinamento statale? Il dibattito oscilla tra il timore di tribunali paralleli e il richiamo alla libertà religiosa. Entrambe le letture lasciano in ombra il problema dell’autorità.

L’organismo padovano, associazione non riconosciuta, non è un tribunale dello Stato. Il regolamento prevede un arbitrato rituale e, per controversie inferiori a 5.000 euro, decisioni secondo equità ispirate al diritto islamico. Per le decisioni secondo diritto richiama precetti comuni alle nazioni islamiche e, a determinate condizioni, l’interpretazione accolta nel Paese di cittadinanza comune delle parti. L’articolo 822 c.p.c. disciplina la scelta delle norme applicabili e la decisione secondo equità; restano fermi i limiti dell’arbitrabilità, le garanzie del consenso e il controllo sugli effetti del lodo. Ma chi individua quei precetti e con quale autorità?

La Shari’a non è un codice unitario: si articola in scuole e tradizioni interpretative connesse a differenti assetti istituzionali. Identificare una norma richiede una scelta ermeneutica e implica il riconoscimento di un’autorità. La libertà religiosa tutela la professione della fede, senza attribuire automaticamente efficacia civile alle decisioni fondate su precetti confessionali. La questione è politico-costituzionale: investe le condizioni alle quali una pretesa normativa acquista rilevanza giuridica.

La pluralità delle fonti e dei centri di produzione normativa è ormai un tratto strutturale dell’ordinamento italiano, nel quale si intrecciano diritto dell’Unione europea, autonomie territoriali e autonomia privata e collettiva. Il problema non è dunque l’esistenza di norme di diversa provenienza, ma la determinazione delle condizioni della loro rilevanza giuridica. La sovranità si ripropone non sul piano dell’esclusività della produzione normativa, ma su quello della qualificazione e del riconoscimento dei suoi effetti nell’ordinamento costituzionale.

Il diritto comparato aiuta a comprendere la posta in gioco. Nei Paesi musulmani si osserva spesso un processo di statalizzazione dell’Islam: lo Stato organizza e controlla istituzioni religiose. In Egitto il Ministero degli Awqaf interviene sull’amministrazione delle moschee e sulla predicazione; in Marocco il sovrano, Comandante dei credenti, occupa una posizione centrale nell’ordinamento religioso; in Turchia la Diyanet è un’istituzione pubblica competente in materia di culto. Non sono modelli da trasferire in Italia, ma mostrano le differenti configurazioni giuspubblicistiche dell’autorità religiosa.

L’esigenza di identificare gli interlocutori religiosi era già emersa nell’audizione del 14 novembre 2017 dinanzi alla I Commissione Affari costituzionali della Camera, dedicata alla disciplina delle moschee e degli imam. Allora si discuteva dell’organizzazione del culto; oggi dell’efficacia civile di decisioni arbitrali. Il presupposto rimane: l’autorevolezza riconosciuta entro una comunità religiosa non si traduce di per sé in autorità giuridica nell’ordinamento repubblicano. La mediazione statale emerge del resto in Egitto, dove le controversie familiari sono affidate a giudici statali, e in Marocco, dove la Mudawwana è legge dello Stato.

Le esperienze occidentali confermano l’esigenza di distinguere i piani. Nel Regno Unito una revisione indipendente del 2018 ha esaminato i problemi posti dalle Sharia councils, soprattutto in materia di consenso e tutela delle donne. In Ontario una riforma del 2006 ha limitato gli effetti dell’arbitrato familiare ai procedimenti conformi al diritto canadese. Nella sentenza Molla Sali c. Grecia del 2018, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha censurato una discriminazione successoria legata all’applicazione di regole islamiche. Fattispecie differenti, che impongono di distinguere appartenenza confessionale ed efficacia civile.

Sulla vicenda padovana il Governo ha ribadito al Senato, il 15 ottobre 2026, la piena vigenza dell’ordinamento repubblicano, fissando un principio essenziale. In questa prospettiva, sarebbe utile un approfondimento conoscitivo delle amministrazioni e degli apparati competenti sulla struttura degli organismi arbitrali che richiamano tradizioni religiose o consuetudinarie, sui loro eventuali collegamenti con autorità estere, sui criteri di individuazione delle norme e sulle garanzie offerte alle parti. Una ricognizione consentirebbe di distinguere l’esercizio legittimo dell’autonomia privata da eventuali criticità costituzionali. I criteri di osservazione e controllo dovrebbero essere generali, senza discriminazioni confessionali, pur riservando attenzione alle specificità istituzionali dell’Islam.

Vi è, infine, una dimensione nella quale diritto comparato e geopolitica si incontrano. Quando un organismo italiano richiama interpretazioni della Shari’a maturate in altri ordinamenti, introduce nei rapporti privati criteri normativi elaborati entro differenti strutture di autorità. Ciò non implica, di per sé, interferenze straniere, ma mostra che le norme non circolano indipendentemente dai contesti nei quali hanno acquistato significato e autorevolezza. L’analisi comparata deve spingersi oltre il contenuto delle disposizioni, ricostruendo i rapporti tra produzione normativa, interpretazione e potere.

La Repubblica non è chiamata a stabilire quale sia la corretta interpretazione della Shari’a. Le compete, invece, determinare a quali condizioni e con quali limiti le decisioni che a essa si richiamano possano produrre effetti giuridici nel proprio ordinamento.

Agenti autonomi e rischi globali, perché la prudenza non basta. Scrive l’amb. Brasioli

20 October 2026 at 11:44

Agenti autonomi che sembrano sfuggire al controllo, incidenti di cybersecurity e timori di conseguenze catastrofiche per l’umanità: negli ultimi mesi il dibattito sull’IA oscilla tra problemi concreti e scenari estremi. Occorre prendere sul serio entrambi, distinguendo i comportamenti già osservati — agenti IA che sembrano aggirare i vincoli imposti dai programmatori — dai rischi futuri, ancora incerti. Ma concentrarsi soltanto sulle macchine rischia di lasciare in ombra le decisioni umane che ne rendono più difficile il controllo.

La dinamica più pericolosa non è necessariamente un’IA “malvagia”, ma un sistema internazionale che spinge Stati e imprese a correre più velocemente dei propri controlli. Prima di chiederci se una macchina possa ribellarsi, dovremmo domandarci chi l’abbia autorizzata ad agire, con quali strumenti e sotto quali verifiche.

Per un’impresa, aspettare può significare perdere clienti e quote di mercato. Per un governo, imporre controlli più severi può apparire come un favore alle potenze rivali. La sicurezza diventa così un costo immediato, mentre i suoi benefici restano meno visibili: un incidente evitato non produce annunci, ricavi o primati nazionali. Anche attori consapevoli dei pericoli possono alimentare una corsa rischiosa, se ciascuno considera la propria accelerazione una risposta obbligata a quella degli altri.

La competizione è esplicita. Washington collega la leadership nell’IA alla forza economica, alla sicurezza nazionale e all’influenza internazionale degli Stati Uniti. Pechino inserisce l’IA nella costruzione della propria autonomia tecnologica e nella trasformazione industriale. L’Europa cerca di combinare regole e capacità produttiva, affiancando alla tutela dei diritti investimenti, infrastrutture di calcolo e competenze.

Le strategie divergono, ma rispondono a una preoccupazione comune: la dipendenza dalla tecnologia altrui. Chiedere genericamente prudenza non basta; occorre rendere la sicurezza una condizione della competizione, non una rinuncia affidata alla buona volontà dei singoli, né tantomeno alle aziende private.

Con gli agenti autonomi, l’esigenza diventa più urgente. Un sistema autorizzato a eseguire codice, utilizzare credenziali o intervenire su servizi esterni può trasformare un errore in una sequenza di azioni: una risposta inesatta può già provocare gravi danni. 

Non serve attribuire alle macchine intenzioni umane. Basta che trovino una soluzione efficace rispetto al risultato richiesto, ma incompatibile con i limiti che avrebbe dovuto rispettare. La domanda non è soltanto quanto sia affidabile il modello: è quanto danno possa produrre prima che qualcuno intervenga.

Da qui dovrebbero partire tre scelte politiche.

La prima è separare lo sviluppo dalla verifica. I test interni sono necessari, ma non possono esaurire il controllo sui sistemi con conseguenze rilevanti. Servono valutazioni indipendenti e accessi tecnici adeguati. La riservatezza industriale va tutelata, senza trasformarla in uno scudo contro ogni scrutinio.

La seconda è rendere esplicita la responsabilità di autorizzare le azioni. Chi concede a un agente l’accesso a una rete o la possibilità di modificare un sistema deve rispondere di quella scelta. Permessi circoscritti, registrazioni verificabili e possibilità di revoca devono precedere l’impiego, non seguire un incidente.

La terza è costruire una cooperazione minima tra rivali. Non occorre condividere segreti industriali per concordare procedure di segnalazione degli incidenti, criteri confrontabili di valutazione e contatti nelle emergenze.

In questo quadro può essere utile il lavoro del Panel scientifico indipendente delle Nazioni Unite sull’IA (un gruppo di 40 esperti indipendenti incaricato di valutare opportunità, rischi e impatti dell’intelligenza artificiale): non un’autorità sovranazionale di governo, ma un organismo chiamato a fornire una base scientifica condivisa per orientare le decisioni politiche e regolatorie. 

La scelta non è tra correre e fermarsi, ma tra governare l’innovazione e inseguirne le conseguenze: la leadership tecnologica si misura anche nella capacità di valutare i rischi e definire le responsabilità prima dell’impiego dei sistemi di IA, non soltanto dopo un incidente.

(Avvertenza dell’autore: le opinioni contenute in questo articolo sono espresse a titolo personale e non sono attribuibili al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano)

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