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Assegni più bassi (e un mese in più al lavoro) per chi va in pensione nel 2027: che cosa cambia

Dal primo gennaio 2027 si andrà in pensione un mese più tardi rispetto a quest’anno e gli assegni a parità di età di uscita saranno più bassi. L’anno prossimo infatti entreranno in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo, aggiornati su base biennale per tenere conto tra il resto dell’evoluzione dell’aspettativa di vita. I coefficienti determinano l’importo della pensione annua in rapporto al montante contributivo accumulato e all’età del lavoratore al momento del pensionamento. In pratica con lo stesso montante contributivo e la stessa età di pensionamento la pensione che si riceverà sarà più magra. La nuova tabella dei coefficienti pubblicata dal ministero del Lavoro mostra che a 67 anni il coefficiente di trasformazione scenderà da 5,608 a 5,514 mentre per chi ha 68 anni passerà da 5,808 a 5,707. Più tardi si esce più il coefficiente sarà alto, ma comunque in calo rispetto a quest’anno.

La revisione dei coefficienti, spiega il decreto del ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Economia anticipato dal Corriere della Sera, avviene “sulla base delle rilevazioni demografiche e dell’andamento effettivo del tasso di variazione del Pil di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall’Istat”. Nel 2027 chi andrà in pensione a 64 anni grazie ad un’uscita anticipata avrà un coefficiente di trasformazione del proprio montante contributivo del 5,009 a fronte del 5,086 del biennio 2025-2026.

L’anno prossimo l’incremento di un mese dell’età pensionabile è previsto per tutte le uscite, sia per il pensionamento di vecchiaia (a 67 anni e un mese) sia per quello anticipato (con 42 anni e 1 mese di contributi per gli uomini, 41 anni e 11 mesi per le donne). Nel 2028 i requisiti crescono di ulteriori due mesi portando l’età per la vecchiaia a 67 anni e tre mesi e i contributi necessari alla pensione anticipata a 43 anni e un mese per gli uomini e a 42 anni e 1 mese per le donne. A questi per l’anticipata si aggiunge l’attesa per avere la pensione: la cosiddetta finestra mobile di tre mesi per il settore privato e cinque mesi per il pubblico.

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Pensioni 2027, con i nuovi coefficienti gli assegni sono più bassi del 2026

Chi deciderà di andare in pensione a partire dal 1° gennaio 2027 rischia di percepire un trattamento mensile più leggero rispetto a chi lascia l’attività entro la fine del 2026, a parità di età anagrafica e di anzianità contributiva.

A determinare la contrazione dei futuri cedolini è l’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione pubblicato dal Ministero del Lavoro, che ricalcola il rendimento del capitale accumulato sulla base del nuovo incremento dell’aspettativa di vita.

Cosa sono i coefficienti di trasformazione e perché cambiano

Nel sistema contributivo, ormai applicato alla quasi totalità dei lavoratori prossimi al riposo, l’importo della prestazione si ottiene moltiplicando le somme accantonate durante la carriera (il cosiddetto montante contributivo) per una percentuale denominata coefficiente di trasformazione.

Il valore di questo moltiplicatore cresce con l’avanzare dell’età di uscita, garantendo un rendimento annuo più elevato a chi lavora più a lungo. Tuttavia, i parametri vengono aggiornati a cadenza biennale per adeguarsi all’evoluzione demografica. Poiché la speranza di vita media continua a salire, le tabelle per il biennio 2027-2028 subiranno una revisione al ribasso: la medesima riserva finanziaria dovrà infatti garantire la copertura di un periodo di erogazione stimato più esteso.

Le simulazioni sugli assegni

Dalle stime elaborate, la riduzione lorda varia in proporzione diretta all’età del pensionato e all’entità del capitale maturato. Di seguito la comparazione omogenea dell’impatto atteso per diverse fasce di contribuenti nel 2027 rispetto al 2026:

Profilo di uscita Capitale accumulato Assegno mensile lordo stima (2027) Taglio mensile lordo Taglio annuale lordo (13 mensilità)
Pensione di vecchiaia (63 anni) 250.000 euro ~ 935 euro al mese -19 euro al mese -247 euro l’anno
Pensione di vecchiaia (67 anni) 250.000 euro ~ 1.060 euro al mese -18 euro al mese -234 euro l’anno
Pensione di vecchiaia (67 anni) 300.000 euro ~ 1.272 euro al mese -22 euro al mese -286 euro l’anno
Pensione di vecchiaia (67 anni) 500.000 euro ~ 2.120 euro al mese -36 euro al mese -468 euro l’anno

Perché un mese di lavoro in più non basta a evitare il taglio

L’aggiornamento dei parametri si inserisce in un contesto segnato dal riavvio degli automatismi di adeguamento dei requisiti alla speranza di vita. Dal 1° gennaio 2027, la soglia minima per accedere alla pensione di vecchiaia salirà di 30 giorni, attestandosi a 67 anni e 1 mese, mentre per la prestazione anticipata contributiva occorreranno 64 anni e 1 mese.

Tuttavia, un’ulteriore contribuzione versata in un solo mese apporterebbe un beneficio marginale al capitale complessivo: per neutralizzare l’effetto delle nuove tabelle occorrerebbero tra i 5 e i 7 mesi di attività in più. Di conseguenza, chi maturerà i requisiti nel 2027 percepirà dall’Inps un importo strutturalmente inferiore rispetto a chi ha lasciato la professione l’anno precedente a parità di percorso.

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Rimborso dei contributi Inps, via alla domanda unica: chi può chiederlo e come

L’Inps semplifica la richiesta per ottenere indietro i contributi versati in eccesso. Con il messaggio n. 3247 del 13 ottobre l’Istituto ha attivato il servizio Domanda Rimborso Unico, un punto di accesso unico per tutte le richieste di rimborso delle somme indebitamente versate, anche quando l’indebito emerge da un accertamento. Per ora il servizio è attivo solo per la Gestione separata, ma sarà esteso progressivamente a tutte le gestioni previdenziali dell’Istituto. Per committenti, professionisti e collaboratori il passaggio è obbligato, dato che i vecchi canali di trasmissione sono stati chiusi.

Chi può chiedere il rimborso Inps

Possono usare il servizio i titolari di posizione contributiva presso la Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 335/1995) che rientrano in uno di questi casi:

  • professionisti (lavoratori autonomi con redditi di lavoro autonomo);
  • committenti oltre il massimale (per la quota a loro carico, pari a 2/3 del contributo versato, quando il collaboratore ha superato il massimale annuo);
  • committenti per altri motivi (versamenti duplicati, somme versate in più per una variazione dell’aliquota denunciata, errori di versamento e casi analoghi);
  • lavoratori parasubordinati (per la quota a loro carico, pari a 1/3 del contributo versato, sempre in caso di superamento del massimale).

Le tipologie di rimborso

Sono 4 le tipologie di rimborso previste dall’Inps:

  • versamento errato, per le somme pagate per sbaglio o in eccesso;
  • credito da dichiarazione, cioè il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi e non usato in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • superamento del massimale, cioè i contributi versati oltre il tetto annuo;
  • altra Cassa, se la contribuzione era dovuta a un’altra Cassa professionale.

Come presentare la domanda

La domanda si presenta solo online. Può farlo il contribuente in prima persona oppure un intermediario di fiducia, come un consulente del lavoro o un professionista abilitato.

Dove si trova il servizio

Si entra nel Cassetto previdenziale del contribuente con Spid almeno di livello 2, Cie di livello 3, Cns o eIdas, poi si seleziona il percorso:

Altri Servizi > Domanda Rimborso Unico.

La pagina iniziale mostra le domande più recenti con il relativo stato, il collegamento per inserirne una nuova, gli aggiornamenti amministrativi su rimborsi ed eccedenze e i contatti per segnalare anomalie o malfunzionamenti. Il manuale utente resta sempre consultabile dalla scheda in alto a destra.

Dallo stesso servizio si possono consultare dunque anche le domande già trasmesse, riprendere la compilazione di quelle salvate in bozza e verificare lo stato di lavorazione e informazioni che i vecchi canali separati non sempre rendevano disponibili.

Quale causale scegliere

In questa prima fase le macro-causali sono 3:

  • Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale;
  • Gestione Separata – Parasubordinati;
  • Altro.

L’ultima copre le richieste che non dipendono dal massimale. Per esempio il committente che deve recuperare somme versate con un’aliquota non corretta o il professionista che chiede il rimborso delle eccedenze risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

La procedura riconosce il tipo di utente e imposta la domanda di conseguenza.

Se si accede come parasubordinato senza contributi in Gestione separata o come committente per superamento del massimale senza somme disponibili, il sistema segnala l’incongruenza.

Committente e collaboratore: chi ottiene il rimborso

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è il tetto oltre il quale i contributi non sono più dovuti. Per il 2026 è fissato a 122.295 euro, come spiegato dalla circolare Inps n. 6 del 30 gennaio. Lo supera soprattutto chi lavora per più committenti, perché ciascuno versa sui propri compensi senza conoscere quelli pagati dagli altri.

Da maggio 2025 l’Inps ha iniziato a inviare tramite MyInps una comunicazione ai collaboratori che hanno superato il tetto. L’anno seguente, concluse le verifiche (compresa quella sull’aliquota applicata), un avviso analogo arriva a ciascun committente per la quota di sua competenza. Ognuno deve procedere in autonomia:

  • il committente chiede, per ogni collaboratore interessato, la restituzione della propria quota eccedente;
  • il collaboratore chiede con un’unica domanda il rimborso complessivo della quota a suo carico, versata da tutti i committenti oltre il tetto.

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