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Aprire una società in Lituania, gli adempimenti fiscali dovuti dai residenti in Italia

Nel panorama dell’Unione Europea, i Paesi baltici si sono ritagliati da anni un ruolo di prim’ordine nell’attrazione di capitali esteri, grazie a burocrazie digitalizzate, ambienti favorevoli al business e regimi d’imposta competitivi. In questo contesto, l’ipotesi di fondare o gestire una società in Lituania rappresenta una scelta sempre più al centro delle valutazioni di startup, imprese innovative ed e-commerce. Tuttavia, per un founder o un professionista che sceglie di mantenere la propria residenza fiscale in Italia, i vantaggi normativi offerti dall’ordinamento lituano devono fare i conti con un quadro legislativo nazionale estremamente stringente.

Comprendere come funziona la tassazione d’impresa a Vilnius e quali siano i reali obblighi verso il Fisco italiano è il primo passo per evitare che un’operazione di pianificazione aziendale si trasformi in un contenzioso tributario di proporzioni onerose.

Aprire una società in Lituania: come funziona la tassazione

La forma societaria di gran lunga più utilizzata dagli operatori internazionali è la UAB (Uždaroji akcinė bendrovė), assimilabile alla nostra Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.). La costituzione appare snella ed economica: il capitale sociale minimo richiesto è fissato a 1.000 euro, di cui soltanto un quarto (250 euro) dev’essere versato al momento della registrazione iniziale, mentre il saldo può essere completato nell’arco dei dodici mesi successivi.

In termini di prelievo sui redditi d’impresa, il sistema lituano articola la tassazione su diversi scaglioni a seconda della dimensione aziendale e dell’anzianità di costituzione:

  • aliquota ordinaria. La tassazione standard sui profitti aziendali è impostata al 17%, un livello ampiamente inferiore rispetto alla media delle nazioni dell’Europa occidentale;
  • regime per le piccole imprese. Le realtà con un fatturato annuo non superiore alla soglia dei 300.000 euro beneficeranno di un’aliquota ridotta al 7%. Per accedere a questo canale agevolato, l’entità non deve però essere parte o filiale controllata di un gruppo societario più ampio;
  • esenzione per le startup. Le nuove micro-attività di piccola dimensione che rispettano i medesimi limiti dimensionali godono di un’aliquota azzerata allo 0% per i primi due esercizi d’imposta, prima di passare al regime agevolato ordinario;
  • Zone Economiche Franche (ZEF). Nei distretti industriali e logistici ad hoc (come Klaipėda o Kaunas), la legislazione prevede l’esenzione totale dalle imposte sui redditi per dieci anni, seguita da uno sconto del 50% per i successivi sei. Tali benefici richiedono però investimenti strutturati in conto capitale (pari ad almeno un milione di euro o 100.000 euro abbinati a requisiti occupazionali minimi di 20 dipendenti).

Sul fronte dell’Imposta sul Valore Aggiunto, l’aliquota ordinaria standard si attesta al 21%, con una soglia di registrazione Iva obbligatoria stabilita al superamento dei 45.000 euro di ricavi annui.

Il nodo dell’esterovestizione: dove risiede davvero il cervello aziendale?

L’errore più comune commesso da chi decide di costituire una società in Lituania consiste nel credere che la semplice iscrizione al registro delle imprese di Vilnius basti ad affrancare i profitti dal prelievo fiscale italiano.

Secondo l’articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), un’entità giuridica estera viene presunta fiscalmente residente in Italia qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni per la maggior parte del periodo d’imposta:

  • la sede legale si trova in Italia;
  • la sede dell’amministrazione effettiva si trova in Italia;
  • l’oggetto principale dell’attività viene esercitato nel territorio dello Stato.

Se un imprenditore italiano apre una UAB senza creare una vera struttura operativa in territorio lituano – ossia senza uffici reali, dipendenti in loco o un organo amministrativo autonomo che prenda decisioni strategiche sul posto – l’Agenzia delle Entrate qualificherà l’operazione come esterovestizione. In caso di contestazione, il Fisco riqualificherà la società come residente in Italia, ricalcolando tutte le imposte dovute (Ires e Irap) secondo le aliquote nazionali, oltre ad applicare sanzioni amministrative e potenziale rilevanza penale per omessa dichiarazione.

Per far sì che l’architettura societaria regga ad un eventuale controllo, è indispensabile dimostrare la cosiddetta sostanza economica (substance): la UAB deve possedere locali reali, contratti operativi stipulati in loco e una governance indipendente sul suolo lituano.

Attenzione alla trappola della normativa CFC (Controlled Foreign Companies)

Anche laddove la società sia dotata di reale operatività locale, esiste un secondo ostacolo normativo spesso sottovalutato: la disciplina sulle società estere controllate (CFC), regolata dall’articolo 167 del Tuir.

La normativa antiriciclaggio ed elusione fiscale italiana prevede che, se un residente in Italia detiene il controllo di un’impresa estera e questa rispetta contemporaneamente due requisiti, scatti la tassazione per trasparenza:

  • livello di tassazione effettiva. L’imposta assolta all’estero risulta inferiore alla soglia del 15%;
  • prevalenza di redditi passivi. Oltre un terzo dei proventi complessivi deriva da categorie quali dividendi, royalties, plusvalenze finanziarie o prestazioni di servizi infragruppo a basso valore aggiunto.

Questo genera un paradosso fondamentale: le aliquote più basse offerte dal Fisco lituano (lo 0% per le startup nei primi due anni o il 7% per le piccole imprese), che rappresentano l’elemento di maggior attrazione commerciale, collocano la società al di sotto della soglia del 15% di tassazione effettiva. Di conseguenza, se la UAB produce proventi rientranti tra i redditi passivi, i profitti maturati a Vilnius verranno imputati direttamente al socio residente in Italia e tassati secondo le aliquote Irpef personali, a prescindere dal fatto che tali utili vengano poi effettivamente distribuiti o reinvestiti all’estero.

Tassazione dei dividendi e adempimenti per il socio in Italia

Quando la società in Lituania produce utili e decide di distribuirli al proprio socio persona fisica residente in Italia, la gestione del flusso finanziario segue quanto stabilito dalla Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni siglata tra i due Paesi (Legge n. 31/1999).

Il meccanismo di prelievo si articola su due livelli distinti.

Trattenuta alla fonte in Lituania

L’articolo 10 della Convenzione prevede che lo Stato d’origine possa applicare una ritenuta sui dividendi in uscita. Per i soci persone fisiche, la trattenuta massima consentita è pari al 15% dell’importo lordo. Qualora il socio fosse invece una società di capitali italiana detentrice di almeno il 10% delle quote, la ritenuta convenzionale si ridurrebbe al 5%.

Imposizione sostitutiva in Italia

In Italia, la persona fisica percipiente è soggetta al principio della tassazione su scala mondiale (worldwide taxation). I dividendi esteri sono assoggettati a un’imposta sostitutiva del 26%.

La modalità di calcolo varia in funzione dell’incasso:

  • se il dividendo viene incassato tramite una banca o un istituto di pagamento residente, il prelievo del 26% si applica sul cosiddetto netto frontiera (ossia la somma al netto del 15% già trattenuto dal Fisco lituano);
  • se i fondi vengono accreditati direttamente su un conto estero, il contribuente dovrà liquidare il 26% in sede di dichiarazione dei redditi calcolandolo sull’ammontare lordo originale, senza poter recuperare la ritenuta estera qualora non si applichino specifici crediti d’imposta.

Obbligo di monitoraggio fiscale (Quadro RW)

Il possesso di quote di partecipazione in una società estera impone al residente italiano la compilazione del Quadro RW nella propria dichiarazione dei redditi annuale. L’omessa o incompleta indicazione delle partecipazioni detenute all’estero comporta sanzioni pecuniarie proporzionali al valore della quota non dichiarata.

Compensi amministratore e costi del lavoro

Un ulteriore aspetto riguarda la retribuzione di chi ricopre la carica di amministratore all’interno della UAB.

Voce di costo/prelievo Gestione in Lituania Impatto per il residente italiano
Contributi datoriali (Sodra) 1,77% sulla retribuzione lorda (contratti a tempo indeterminato) Ridotto costo del lavoro per l’azienda lituana
Contributi dipendente/amministratore 19,5% trattenuto alla fonte (previdenza e sanità) Trattenuta diretta sulla busta paga lituana
Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche Aliquota progressiva locale tra il 20% e il 32% Tassazione Irpef in Italia con credito d’imposta ex art. 165 TUIR

Se l’amministratore residente in Italia percepisce un compenso dalla UAB, tali somme devono essere incluse nella dichiarazione dei redditi italiana sotto la voce dei redditi assimilati a lavoro dipendente. Per evitare la doppia imposizione integrale, il contribuente potrà scomputare dall’Irpef italiana le imposte già pagate a titolo definitivo in Lituania tramite il meccanismo del credito d’imposta.

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