❌

Normal view

Francia, l’economista Piketty lancia il referendum sulla “tassa per i super-ricchi”

15 October 2026 at 15:51

Tassare i super-ricchi per favorire la ridistribuzione delle ricchezze e recuperare risorse per finanziare gli investimenti pubblici. Il celebre economista Thomas Piketty propone un referendum per introdurre una “tassa di solidarietà nazionale” in due misure: la prima è un contributo straordinario del 50% sull’incremento di patrimonio accumulato nell’ultimo decennio; la seconda è un’imposta permanente del 10% l’anno sui patrimoni che superano i 100 milioni di euro. Questa la prima soglia. Piketty non esclude però ulteriori interventi: “A questo stadio bisogna cominciare dai patrimoni superiori a 100 milioni di euro. In seguito, si potrebbe discutere se partire da 10 milioni, applicando aliquote più basse”. Non si tratta quindi di “vietare” i miliardari, ma di farli contribuire in proporzione alla propria ricchezza: “Quando c’erano meno miliardari e la concentrazione della ricchezza era inferiore, abbiamo avuto più prosperità, crescita e produttività -, ha dichiarato l’economista intervenendo stamattina su BFM Tv -. La Francia non è mai stata così ricca in termini di ricchezza prodotta, ma il problema è la sua distribuzione”.

Secondo i dati citati da Piketty, tra il 2017 e il 2026 il patrimonio complessivo dei più ricchi sarebbe passato da 200 a 1.000 miliardi di euro, quintuplicando in dieci anni. Le entrate della nuova tassa potrebbero contribuire inoltre alla creazione di un “fondo sovrano” destinato a “finanziare gli investimenti e a rafforzare il controllo della Francia sulle proprie scelte economiche”. Per evitare che i grandi patrimoni si sottraggano al prelievo trasferendosi all’estero, Piketty propone inoltre di mantenere una tassazione anche dopo il trasferimento di residenza: “Quando ci si è arricchiti utilizzando le strutture della Francia – afferma -, si deve pagare la tassa, che si vada all’estero oppure no”.

La tassazione dei più ricchi è anche al centro del programma economico presentato ieri da Jean-Luc Mélenchon, che dice di voler “rimettere ordine nei conti pubblici”. Il candidato della France insoumise all’Eliseo – che negli ultimi sondaggi ottiene fino al 18% delle intenzioni di voto al primo turno del 18 aprile 2027, qualificandosi al ballottaggio contro Marine Le Pen (in testa col 34-35%) – punta a raccogliere oltre 106 miliardi di euro di entrate aggiuntive, destinandone 81,7 a nuove spese e circa 25 alla riduzione del deficit. “I governi da Sarkozy in poi – ha accusato Mélenchon – hanno organizzato l’impoverimento metodico e organizzato dello Stato”. Tra le sue principali misure figura la tassa Zucman, sostenuta anche da Piketty – che prevede un’imposta minima annua del 2% sui super ricchi con capitali superiori ai 100 milioni di euro. Secondo Mélenchon permetterebbe di fare entrare nelle casse dello Stato fino a 15 miliardi di euro. Altri 10 miliardi arriverebbero dall’introduzione di “tassa climatica” e 9 miliardi dalla soppressione della flat tax sui redditi da capitale. Mélenchon propone inoltre l’abrogazione della riforma delle pensioni, che costerebbe circa 9 miliardi di euro: l’età pensionabile scenderebbe in un primo tempo a 62 anni, poi a 60.

L'articolo Francia, l’economista Piketty lancia il referendum sulla “tassa per i super-ricchi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Acquisti all’estero durante un viaggio, cosa bisogna dichiarare alla dogana in Italia

15 October 2026 at 06:00

Ogni anno milioni di persone rientrano in Italia dopo un viaggio fuori dai confini comunitari portando nel proprio bagaglio souvenir, oggetti d’abbigliamento, dispositivi elettronici o prodotti locali. Quando si viaggia verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea, il momento del rientro comporta il passaggio attraverso i varchi di frontiera, dove si applicano norme precise in materia tributaria e valutaria. Per evitare sanzioni, dazi imprevisti o il sequestro delle merci, è fondamentale conoscere la normativa vigente e sapere con esattezza quali acquisti all’estero rientrano nelle soglie di esenzione e quali beni sia invece obbligatorio dichiarare alla dogana.

Acquisti all’estero: il quadro normativo

Per comprendere come funziona l’imposizione fiscale al rientro nell’Unione Europea, occorre distinguere chiaramente la provenienza geografica dei beni.

Quando gli spostamenti avvengono tra Stati membri dell’Ue, si applica il principio della libera circolazione delle merci e le imposte vengono assolte al momento dell’acquisto nel Paese di origine. Quando invece si rientra da un Paese terzo (come Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera, Giappone o Emirati Arabi), l’ingresso delle merci è disciplinato da una specifica normativa comunitaria.

Il testo di riferimento a livello europeo è la Direttiva 2007/74/Ce, recepita nell’ordinamento italiano dal Decreto Ministeriale n. 32 del 6 marzo 2009. Questa disciplina stabilisce il regime delle franchigie applicabili alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da Paesi terzi.

Il concetto di importazione non commerciale

L’articolo 6 della Direttiva 2007/74/Ce rappresenta il perno su cui si fonda l’intera applicazione delle esenzioni doganali. La norma definisce le condizioni inderogabili affinché un’importazione possa essere considerata esente da dazi e Iva. Secondo l’articolo 6, le importazioni sono considerate prive di carattere commerciale solo se soddisfano tre requisiti fondamentali:

  • carattere occasionale. L’introduzione dei beni deve avvenire in modo saltuario e non sistematico;
  • destinazione esclusiva all’uso personale o familiare. Le merci devono essere destinate all’utilizzo privato del viaggiatore, dei suoi familiari oppure consistere in oggetti da regalare;
  • assenza di finalità commerciali. La natura e la quantità dei beni non devono in alcun modo far presumere un intento di successiva rivendita o di impiego in un’attività economica.

Se un viaggiatore trasporta una quantità elevata di beni identici o confezionati in modo da suggerire la distribuzione commerciale, viene meno il requisito previsto dall’articolo 6. In tali circostanze, l’esenzione cade a prescindere dal valore monetario complessivo della merce.

Le franchigie economiche sul valore complessivo dei beni

L’articolo 7 della Direttiva 2007/74/Ce e il D.M. 32/2009 fissano le soglie di valore entro le quali gli acquisti all’estero sono totalmente esenti dal pagamento dei diritti doganali (dazio e Iva all’importazione), sempre a patto che siano rispettati i criteri di occasionalità e uso personale stabiliti dall’articolo 6.

I limiti di valore entro cui opera la franchigia variano a seconda del mezzo utilizzato per fare ingresso nel territorio nazionale:

  • viaggiatori via aerea o marittima, la franchigia individuale è pari a 430 euro;
  • viaggiatori via terra o ferrovia, il limite individuale scende a 300 euro;
  • minori di 15 anni, la soglia è ridotta a 150 euro, indipendentemente dalla modalità di trasporto utilizzata.

Tali importi si riferiscono al valore totale dei beni trasportati nel bagaglio personale di ciascun singolo viaggiatore.

Il principio del singolo bene indivisibile

Un aspetto critico della disciplina riguarda l’applicazione della franchigia ai beni di valore unitario elevato, come orologi, gioielli, borse di alta moda o apparecchi elettronici.

Il divieto di frazionamento del valore

L’articolo 7, paragrafo 3, della Direttiva 2007/74/Ce stabilisce chiaramente che il valore di un singolo articolo non può essere frazionato ai fini dell’applicazione delle soglie di esenzione. La franchigia doganale non opera come una deduzione o una franchigia d’imposta da sottrarre dal prezzo di acquisto.

Di conseguenza, se un viaggiatore rientra in aereo portando un bene unico del valore di 1.000 euro:

  • non è consentito applicare la franchigia di 430 euro sui primi 430 euro e tassare solo i restanti 570 euro;
  • il bene costituisce un’unità indivisibile che supera la soglia consentita, pertanto i diritti doganali (dazio e Iva) si applicano sull’intero valore di 1.000 euro.

Il divieto di cumulo tra più viaggiatori

In base allo stesso principio, due o più persone che viaggiano insieme non possono sommare le rispettive franchigie individuali per coprire il valore di un singolo bene. La franchigia è strettamente personale, mentre la regola dell’indivisibilità si applica all’integrità del singolo articolo.

Limiti quantitativi per alcolici e tabacchi

I prodotti soggetti ad accisa, come gli alcolici e i tabacchi lavorati, non rientrano nel calcolo delle franchigie monetarie in euro, ma sono regolati da limiti quantitativi specifici. Tali esenzioni sono riservate ai soli viaggiatori di età pari o superiore a 17 anni.

Bevande alcoliche

In esenzione da imposte è consentito trasportare:

  • 1 litro di alcol o bevande alcoliche con gradazione superiore a 22% vol., oppure alcol etilico non denaturato pari o superiore a 80% vol.;
  • 2 litri di alcol e bevande alcoliche con gradazione non superiore a 22% vol. (in alternativa a quanto previsto al punto precedente);
  • in aggiunta, è possibile trasportare fino a 4 litri di vino tranquillo e 16 litri di birra.

Tabacchi lavorati (ingresso per via aerea)

Per i viaggiatori che arrivano via aerea, i limiti individuali esenti sono:

  • 200 sigarette (pari a 1 stecca); oppure
  • 100 sigaretti; oppure
  • 50 sigari; oppure
  • 250 grammi di tabacco da trinciare.

Per i viaggi transfrontalieri terrestri, le soglie sui tabacchi sono ridotte in modo significativo per prevenire il contrabbando di confine.

La dichiarazione del denaro contante

Oltre alle merci commerciali o d’uso personale, la normativa sulla circolazione transfrontaliera impone un monitoraggio rigoroso sui movimenti di valuta e strumenti finanziari.

Chiunque entri o esca dall’Italia trasportando denaro contante, titoli di credito o strumenti negoziabili al portatore per un valore pari o superiore a 10.000 euro ha l’obbligo di dichiarare alla dogana l’intero importo.

La dichiarazione deve essere inoltrata telematicamente o consegnata in forma scritta agli uffici doganali al momento del passaggio di frontiera. L’omissione di tale adempimento comporta il sequestro cautelare di una quota del denaro eccedente la soglia e l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Merci sottoposte a restrizioni, divieti e autorizzazioni

Non tutti i beni acquistati fuori dall’Ue possono essere introdotti liberamente nei bagagli, anche se di valore inferiore alle franchigie economiche. Alcune categorie sono soggette a rigidi controlli sanitari o di tutela ambientale.

Prodotti alimentari di origine animale

Per motivi di sicurezza igienico-sanitaria e per prevenire l’introduzione di patogeni nei territori dell’Unione, è vietato portare nel bagaglio personale carne, insaccati, latte e prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi extra-UE, salvo piccolissime eccezioni regolamentate.

Specie protette dalla Convenzione CITES

L’introduzione di beni realizzati con parti di animali o piante protette (come pelli di rettile, avorio, corallo o particolari legni pregiati) richiede la presentazione dei certificati CITES rilasciati dalle autorità competenti. La mancanza di documentazione comporta il sequestro immediato e sanzioni di natura penale.

Prodotti contraffatti

L’acquisto e il trasporto di articoli recanti marchi contraffatti costituisce un reato ed è severamente punito. La merce viene confiscata e al viaggiatore sono irrogate sanzioni amministrative o penali a seconda della gravità del fatto.

Reimportazione di beni personali posseduti prima della partenza

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della Direttiva 2007/74/CE, il valore del bagaglio personale temporaneamente esportato e reimportato dal viaggiatore non concorre al calcolo delle franchigie per gli acquisti all’estero.

Tuttavia, quando si viaggia con oggetti di valore acquistati in precedenza nell’Unione Europea (come macchine fotografiche, computer, orologi o gioielli), al rientro potrebbe essere necessario dimostrare che i beni non sono stati acquistati durante il soggiorno all’estero. Per evitare contestazioni è consigliabile:

  • portare con sé la ricevuta fiscale, la fattura d’acquisto o il certificato di garanzia dell’oggetto;
  • compilare, prima di uscire dal territorio doganale italiano, una dichiarazione di possesso presso gli uffici della Dogana di partenza, da esibire ai controlli al momento del rientro.

❌