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Eurallumina, 4 operai protestano a 60 metri d’altezza. Sul forno di calcinazione per chiedere risposte

22 October 2026 at 11:23

“Basta rinvii, ora ognuno si assuma le proprie responsabilità“. Quattro operai dell’Eurallumina di Portovesme, nel Sulcis, in Sardegna, sono saliti in cima al forno di calcinazione statico numero 1, a oltre 60 metri d’altezza. La decisione è arrivata durante durante il sit-in e l’assemblea organizzati stamani davanti allo stabilimento, indetti dalle segreterie territoriali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil. La protesta arriva alla vigilia del vertice convocato per domani al ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).

I lavoratori di Eurallumina tornano sul forno di calcinazione, a oltre 60 metri d’altezza, per chiedere risposte sul futuro dello stabilimento di Portoscuso. Una delegazione ha occupato la sommità del forno statico numero 1 mentre ai cancelli si svolgevano il sit-in e l’assemblea dei dipendenti. La mobilitazione arriva alla vigilia dell’incontro convocato per domani, 23 ottobre, al ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).

Gli operai chiedono al tavolo ministeriale almeno lo stanziamento immediato delle risorse necessarie a mantenere operativo l’impianto fino alla fine dell’anno e, se necessario, per tutto il tempo utile a individuare una soluzione strutturale. “Ritrovarci quassù quasi un anno dopo è la prova più evidente di quanto poco sia cambiato”, si legge nel comunicato della protesta. I colleghi rimasti in presidio ai cancelli sostengono l’iniziativa, diretta al Governo, ai ministeri, alla Regione e agli enti locali.

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Sanzionata per 75 minuti di straordinario: la dipendente vince e ottiene la revoca

22 October 2026 at 09:35

Quattro giornate di straordinario, per un totale di circa 75 minuti di lavoro in più, le erano costate un’ammonizione disciplinare. Ora, però, la vicenda si è conclusa con la revoca della sanzione e il pagamento delle spese legali da parte di Poste Italiane come riporta Il Corriere del Veneto.

Protagonista è una dipendente dell’ufficio postale di Bribano, frazione di Sedico, in Valbelluna, che si era trattenuta oltre l’orario previsto per completare le pratiche rimaste in sospeso, in un ufficio con un solo operatore e un significativo afflusso di utenti. I fatti risalgono all’estate del 2025. In tre giornate la lavoratrice aveva effettuato circa 15 minuti di straordinario, mentre nella quarta si era trattenuta per mezz’ora. Un impegno aggiuntivo limitato nel tempo, ma sufficiente a far scattare una contestazione disciplinare da parte dell’azienda.

La contestazione sui tempi di comunicazione

Al centro della vicenda c’era il regolamento aziendale, che prevedeva l’obbligo di comunicare entro un determinato momento della giornata la necessità di effettuare straordinari. La dipendente aveva invece segnalato l’esigenza verso la fine del servizio, dopo una mattinata particolarmente intensa. Poste Italiane le aveva contestato la comunicazione tardiva, comminandole un’ammonizione, nonostante le difficoltà organizzative già segnalate. La lavoratrice, inoltre, rientrava tra il personale fragile per motivi di salute.

Dopo aver presentato una memoria difensiva di sei pagine e chiesto di essere ascoltata con l’assistenza di un legale o di un rappresentante sindacale, senza ottenere l’audizione, la dipendente si era rivolta all’Ispettorato del lavoro. Il tentativo di conciliazione non aveva avuto esito positivo e la vertenza era arrivata davanti al giudice del lavoro, che ha dato ragione alla lavoratrice. A quel punto, Poste Italiane ha accettato di revocare la sanzione e sostenere le spese legali.

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Partita Iva, puoi essere riconosciuto (e pagato) come dipendente: la sentenza

22 October 2026 at 06:00

Avere la partita Iva, essere iscritti all’albo e fatturare compensi non basta a dimostrare che un rapporto lavorativo sia autonomo. Anzi se il professionista è inserito stabilmente nell’organizzazione aziendale, si assume responsabilità e risponde ai vertici societari, la collaborazione può essere qualificata come lavoro dipendente, anche con inquadramento dirigenziale.

In questo modo la Cassazione con la sentenza 24668/2026 tutela tutti quei professionisti “esterni” che, in concreto, svolgono attività secondo i canoni della subordinazione. Questi stessi professionisti hanno bisogno delle tutele tipiche di chi è alle dipendenze.

Il caso, più di nove anni di consulenza con funzioni direttive

La controversia nasce dal ricorso presentato da un commercialista che aveva collaborato con una società, dopo aver firmato un contratto di consulenza.

Il professionista avrebbe però collaborato per quasi dieci anni con modalità ben diverse da quelle di una consulenza esterna. Egli infatti sosteneva di avere diretto l’area amministrativa e finanziaria, coordinato gli uffici e il personale, assunto responsabilità gestionali e mantenuto un rapporto costante con l’amministratore unico della società.

Di conseguenza chiedeva al giudice di accertare il vincolo di subordinazione nel rapporto, con riconoscimento della qualifica dirigenziale, delle differenze retributive, del Tfr, dell’indennità sostitutiva del preavviso e di ulteriori somme, compreso il risarcimento connesso all’illegittimità del recesso.

La società si opponeva indicando alcune “spie” di un rapporto autonomo: tipologia di contratto, iscrizione del professionista all’albo, partita Iva, fatturazione dei compensi e assenza di vincoli gerarchici. Contestava inoltre che le mansioni svolte giustificassero un inquadramento dirigenziale.

Nel percorso giudiziario la Cassazione chiede di verificare la natura effettiva del rapporto

Il Tribunale di Roma riconosceva la natura subordinata e dirigenziale del rapporto, condannando la società al pagamento del Tfr e dell’indennità sostitutiva del preavviso, ma respingendo le altre domande. Stesso esito presso la Corte d’Appello capitolina.

Insoddisfatta dell’esito del giudizio, la società ricorreva in Cassazione e, con sentenza 35687/2021, quest’ultima annullava la pronuncia d’appello per motivazione insufficiente sulla rilevanza e il ruolo del contratto di consulenza, predisposto dallo stesso professionista. Senza escludere la subordinazione, la Corte chiedeva cioè di verificare con maggior attenzione la corrispondenza tra accordo scritto e modalità concrete del rapporto.

Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello capitolina ribadiva la natura dipendente e dirigenziale della collaborazione. La società proponeva quindi un nuovo ricorso in Cassazione.

Partita Iva e contratto non bastano: i cinque indici della subordinazione

Il principio centrale evidenziato dalla Cassazione è che la qualificazione formale del rapporto non è decisiva quando le modalità effettive di lavoro indicano una situazione diversa.

La distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non dipende soltanto dal “nome” attribuito al contratto, ma dal modo in cui la prestazione viene concretamente organizzata e svolta.

Ecco perché la Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione degli elementi raccolti nel corso del processo, tra cui:

  • continuità e presenza in azienda — il professionista frequentava quotidianamente la società da circa nove anni, utilizzandone locali, strutture e strumenti;
  • inserimento nell’organizzazione – dirigeva il settore amministrativo, contabile e finanziario, coordinando il personale e impartendo istruzioni ai dipendenti;
  • rapporto con i vertici — faceva riferimento direttamente all’amministratore unico, dal quale riceveva indicazioni e al quale riferiva regolarmente l’attività svolta. Partecipava inoltre alle riunioni;
  • responsabilità gestionali e rappresentative — gestiva rapporti con banche e finanziarie, disponeva di procure e deleghe e poteva impegnare la società nei confronti di soggetti esterni;
  • assenza di rischio d’impresa — non emergeva una reale assunzione del rischio economico tipica di un’attività professionale autonoma.

Non solo. Le testimonianze, le e-mail e gli atti societari raccolti confermavano il ruolo del professionista come direttore amministrativo e finanziario.

Parallelamente, la presenza di una partita Iva, l’iscrizione all’Albo, la titolarità di uno studio professionale e l’entità elevata dei compensi non sono stati considerati elementi sufficienti a escludere la subordinazione. Queste circostanze erano qui “secondarie” e, anzi, potevano ben coesistere con il lavoro dipendente. Era stata esclusa anche la collaborazione a progetto.

Subordinazione attenuata e differenze tra dirigente e quadro

Nel lavoro dirigenziale, la subordinazione può manifestarsi in forma attenuata perché il dirigente gode di ampia autonomia e non necessita di ordini continui o controlli puntuali. Come chiarito dalla sentenza 3640/2020 della Cassazione, occorre piuttosto verificare se la prestazione sia funzionalmente coordinata con gli obiettivi aziendali e soggetta alle direttive generali del datore di lavoro.

Nello specifico caso in oggetto, la subordinazione era emersa dagli indici già descritti mentre la qualifica dirigenziale è stata giustificata dalle responsabilità quotidianamente esercitate.

Le citate procure e le deleghe gli consentivano inoltre di rappresentare e impegnare la società nei confronti di terzi, distinguendo la sua posizione da quella del quadro. La Cassazione ha così confermato la correttezza della valutazione tecnico-giuridica fatta dalla Corte d’Appello.

Tfr e preavviso non sono compensabili con i compensi professionali

La società contestava anche il riconoscimento del Tfr (tema delicato come conferma un recente contributo giurisprudenziale) e dell’indennità sostitutiva del preavviso sostenendo che i compensi già elargiti al professionista, eventualmente superiori a quelli previsti dal contratto collettivo, dovessero essere considerati ai fini dell’assorbimento delle somme dovute.

La Cassazione ha però bocciato questo ragionamento ribadendo che — quando viene accertato un rapporto subordinato formalmente qualificato come autonomo — il principio dell’assorbimento non si applica né alle spettanze del Tfr né all’indennità sostitutiva del preavviso. La società è stata altresì condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione.

Che cosa cambia

Il principio giurisprudenziale che emerge dalla sentenza 24668/2026 dei giudici di piazza Cavour interessa i professionisti: partita Iva e contratto di consulenza non garantiscono, da soli, l’autonomia. Lo stesso principio potrebbe riguardare, per esempio, un avvocato che coordina stabilmente l’ufficio legale di un’azienda o un ingegnere che dirige un reparto tecnico, rispondendo direttamente ai vertici.

Inoltre le conseguenze della riqualificazione di un rapporto non riguardano soltanto le tutele del lavoratore, ma anche gli obblighi contributivi dell’impresa, come chiarito dalla Cassazione in un’altra vicenda relativa a collaborazioni trasformate in rapporti subordinati.

Per le imprese, la qualificazione contrattuale deve sempre trovare riscontro nell’organizzazione concreta del lavoro. Per i professionisti, invece, fatture, iscrizione all’albo, la presenza di fatture e uno studio proprio non impediscono di chiedere il riconoscimento della subordinazione – e delle relative tutele (contributi, ferie, permessi ecc.) – se ne ricorrono i presupposti concreti. Saperlo in anticipo potrà evitare lunghi e onerosi strascichi giudiziari.

In definitiva, la valutazione del rapporto resta legata alle circostanze del singolo caso: nessun singolo indizio è necessariamente decisivo. È l’insieme degli elementi — letto alla luce delle norme e dei principi giurisprudenziali — a consentire di distinguere una vera consulenza autonoma da un rapporto di lavoro subordinato, anche dirigenziale.

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