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Proteste tir, Nordio: “Pericolo di infiltrazioni mafiose”. E sui minori di Milano: “Lavoriamo per ampliare le carceri”

Carlo Nordio: “Rischio infiltrazioni mafiose nelle proteste dei tir”. Allarme anche sui minori violenti

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha espresso preoccupazione per possibili infiltrazioni criminali nelle proteste degli autotrasportatori. Intervenuto a Start su Sky TG24, il Guardasigilli ha dichiarato che “c’è una forte probabilità di strumentalizzazione e di infiltrazioni criminali. Non ho mai pensato che, come sostiene qualcuno, certe regioni siano governate dalla criminalità organizzata, ma che le mafie ci siano e possano infiltrarsi in una situazione di questo tipo mi pare altamente probabile”.

“Il diritto al dissenso, il diritto allo sciopero, il diritto alla manifestazione anche vigorosa, non può mai compromettere il diritto al lavoro e il diritto agli altri, quindi in un certo modo bisogna pure intervenire per evitare che a chi vuole lavorare venga impedito di lavorare, e chi invece manifesta legittimamente per la situazione di disagio che tutti conosciamo abbia comunque il diritto di protestare”, ha aggiunto. Una combinazione non facile da trovare ma urgente da ricercare, “vista anche un’emergenza alimentare, di cui abbiamo conoscenza soprattutto nell’Italia meridionale”.

Il decreto sicurezza

Nel corso dell’intervista, il ministro si è soffermato anche sul nuovo decreto sicurezza, escludendo che le misure previste possano comprimere il diritto di protesta. “Non ci sono minimamente interventi che limitino la libertà di manifestare. Il provvedimento, che è molto complesso, tipicizza molte le condotte punibili, quindi in un certo senso garantisce di più quelli che invece manifestano in modo pacifico. La manifestazione pacifica, per quanto possa essere vivace, e deve esserlo in democrazia perché il dissenso è il sale della democrazia, certo non può trasferirsi in comportamenti come quelli di devastazione e saccheggio che abbiamo visto”.

Sul fronte delle novità introdotte dal decreto sicurezza, tra cui il reato di violenza organizzata durante le manifestazioni pubbliche, Carlo Nordio ha spiegato che l’inasprimento delle norme penali risponde all’emergere di fenomeni nuovi, per i quali la legislazione esistente non offrirebbe strumenti adeguati. “È vero che creiamo nuovi reati e inaspriamo le pene, ma siamo ‘costretti’ a farlo davanti a comportamenti nuovi, imprevisti e imprevedibili, che hanno un vuoto di tutela penale. Il diritto penale dovrebbe precedere, ma a volte deve seguire quella che è l’evoluzione dei comportamenti che possono mettere a rischio la tutela individuale e collettiva. Quello che non era previsto era una violenza organizzata nelle manifestazioni soprattutto attraverso una promozione, anche telematica, che un tempo non esisteva e che va studiata, che è del tutto inedita. Le manifestazioni, anche politicamente aggressive, degli anni scorsi, avevano dei connotati che sono diversissimi da questi di oggi dove il saccheggio è fine a sé stesso e dove vi è una partecipazione minorile, o addirittura di persone non imputabili, che una volta non esisteva. Quindi punire chi organizza queste manifestazioni, in questo modo, era un vuoto di tutela”, ha aggiunto il Guardasigilli.

L’imputabilità

Il ministro ha poi escluso modifiche all’età prevista per l’imputabilità. “Non è all’ordine del giorno abbassare ulteriormente l’età per l’imputabilità, non sarebbe blasfemo pensare di abbassarla ma ad oggi non abbiamo intenzione di farlo. Una norma che vieti i social ai minori di 14 anni in modo bipartisan? Speriamo che il Parlamento ragioni su questa senza dover diminuire l’età dell’imputabilità, questa sarebbe per esempio una delle ottime vie da seguire”. 

Quanto al fermo preventivo nei confronti dei minori, questo “non comporta la detenzione in carcere” – ha replicato Nordio – “ma è una delle poche forme di deterrenza utile in questi casi: vedere sui social se ci si dà appuntamento per devastazioni e saccheggi consente di prevenire che ciò accada, proprio bloccando prima i ragazzi”.

Nordio ha poi osservato che “una serie di arresti massicci nei confronti di minori non era mai avvenuta. Vi sono dei momenti in cui è necessario mandare dietro le sbarre i minori violenti, ma il sistema carcerario minorile in questo momento è effettivamente in sofferenza. Proprio ieri abbiamo fatto una riunione per cercare di risolvere il problema, sia stanziando quei pochi fondi che abbiamo per ampliare la capienza delle carceri minorili, sia eventualmente per trovare accordi perché sezioni di carceri per maggiorenni possano essere destinati ai minori. Tutti siamo dell’idea che bisogna intervenire sul disagio giovanile, siamo d’accordo che non bisogna lasciare spazio al razzismo, perché molti di questi ragazzi sono italianissimi e magari figli di buone famiglie, ma il problema c’è e forse è il più urgente da risolvere”.

L’esercito

“Probabilmente è stata enfatizzata da ambo le parti della presenza dell’esercito, che c’è da sempre, perché avrete notato da anni le pattuglie composte da due militari in divisa e da un poliziotto che sta in mezzo. In questi casi il compito di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria è assicurato dall’agente in divisa che però è aiutato da due persone, generalmente addestrate anche alla difesa fisica nel caso in cui ci fossero delle reazioni violente. L’esercito può sostituire la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza e anche la polizia giudiziaria, in genere in quelle attività di presidio dove non è necessario essere ufficiali di polizia giudiziaria”, ha concluso.

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Decreto sicurezza dopo Milano, molte norme sono già in vigore: la stretta del governo introduce poche vere novità

Il copione si ripete: dopo gli scontri, il governo annuncia una nuova stretta sulla sicurezza, moltiplica le fattispecie penali e presenta il decreto come la risposta necessaria a quanto accaduto. Questa volta il fatto di cronaca è rappresentato dalle violenze durante gli scontri di Milano del 17 e 18 ottobre con saccheggi e devastazioni. Due giorni dopo, il 20 ottobre, il Consiglio dei ministri presieduto da Giorgia Meloni ha approvato un nuovo decreto-legge in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile. Ma, al di là dell’annuncio politico, quanto c’è davvero di nuovo? Otto articoli, nuove fattispecie penali, estensione delle misure preventive e cinquecento militari in più nel capoluogo lombardo. Di fatto si ampliano strumenti esistenti e interviene su misure che erano già all’esame del Parlamento. Vengono ripresi strumenti già introdotti dai precedenti decreti Caivano, Sicurezza e dalla stretta del febbraio 2026 e che – cronaca dimostra – non sono serviti a molto.

Violenza organizzata

Quella che appare l’unica novità sul fronte delle manifestazioni è il delitto di “violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche“. La norma riguarda chi, durante una protesta, partecipa a un gruppo di almeno cinque persone che agisce in modo organizzato, anche occasionalmente, e utilizza o lancia oggetti atti a offendere o artifici pericolosi, creando un concreto pericolo per l’incolumità delle persone. Ma esiste già comunque il reato di associazione a delinquere che può essere finalizzato alla commissione di un reato. Per questa “nuova” condotta sono previste pene da due a cinque anni e una multa fino a 20mila euro. Le sanzioni aumentano in presenza di determinate circostanze, tra cui il volto coperto o il danneggiamento di infrastrutture e servizi di pubblica utilità.

Per chi organizza o promuove gruppi destinati a dar vita a manifestazioni violente, anche attraverso strumenti informatici o telematici, la pena indicata arriva da quattro a dodici anni. È una nuova fattispecie penale, ma non nasce in un vuoto normativo e comunque la pena massima sembra sproporzionata. L’ordinamento già punisce, a seconda delle condotte, il porto di oggetti atti a offendere, l’impiego di esplosivi, il danneggiamento, la devastazione e il saccheggio, oltre all’istigazione a delinquere e al concorso nei reati commessi da più persone. La questione è dunque se la nuova norma colmi una lacuna effettiva o finisca per sovrapporsi, almeno in parte, a reati già esistenti. Il decreto introduce inoltre un’aggravante specifica per il danneggiamento commesso da un gruppo organizzato di almeno cinque persone e aumenta le pene per alcune ipotesi di devastazione, saccheggio e attentato a impianti di pubblica utilità durante le manifestazioni.

Flagranza differita e i minori

Anche l’arresto in flagranza differita – che consente alle forze dell’ordine di arrestare i responsabili di reati violenti commessi durante o a causa di manifestazioni sportive entro un limite di tempo – viene esteso. Il meccanismo consente, a determinate condizioni e sulla base di elementi documentali, di procedere all’arresto dopo il momento in cui il fatto è stato commesso. Era già previsto in ambiti specifici, appunto quello dello sport e in particolare del calcio, ed era stato ampliato dai precedenti interventi in materia di sicurezza proprio per casi di cronaca. Il nuovo decreto ne allarga ulteriormente l’applicazione ai delitti individuati dal provvedimento e ai minorenni. Per i danneggiamenti di gruppo c’è la possibilità di arresto in flagranza differita.

Il capitolo dei minori contiene una delle modifiche più incisive. Per chi ha compiuto 14 anni viene introdotta una presunzione di capacità di intendere e di volere, superabile con prova contraria. Il comunicato del Consiglio dei ministri non limita questa previsione alla fascia tra i quattordici e i sedici anni: parla dei minori che hanno compiuto quattordici anni. La norma cambia quindi il punto di partenza dell’accertamento dell’imputabilità. Oggi, per i ragazzi tra i quattordici e i diciotto anni, la capacità di intendere e di volere deve essere accertata dal giudice; con la nuova disciplina viene presunta, salvo prova contraria. Resta ferma, secondo Palazzo Chigi, la diminuzione di pena prevista per i minori imputabili.

Non significa che ogni 14enne diventi automaticamente colpevole o condannabile: imputabilità e responsabilità per il singolo fatto restano questioni distinte. La modifica, tuttavia, interviene su un principio centrale dell’articolo 98 del codice penale e solleva interrogativi sulle garanzie della giustizia minorile e sulla compatibilità della nuova impostazione con i principi costituzionali. La stretta riguarda anche il cosiddetto fermo preventivo. L’accompagnamento e il trattenimento negli uffici di polizia vengono estesi dalle manifestazioni alle specifiche operazioni svolte in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, quando vi siano elementi concreti per ritenere che un soggetto possa tenere condotte concretamente pericolose per la sicurezza. La misura potrà riguardare appunto anche i minorenni. Il comunicato ufficiale del Consiglio dei ministri parla di un massimo di dodici ore.

I giudici da applicare

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in conferenza stampa martedì ha spiegato che per quanto riguarda la “carenza di magistrati in circostanze occasionali … abbiamo previsto che al fine di consentire la procedura di convalida, vi sia la possibilità con effetto immediato e senza seguire le procedure ordinarie la possibilità di applicare dei giudici”. Per esempio ha spiegato il Guardasigiilli “se si hanno 30-40-50 arresti nell’arco limitato” “di una manifestazione in un pomeriggio, per avere la convalida dell’arresto occorre l’intervento del pubblico ministero e soprattutto del gip” e “può accadere che in certe città non ci sia sufficienza di giudici in grado di intervenire nei termini di legge per la convalida del fermo” e per questo . Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in conferenza stampa post Cdm. “Il presidente del tribunale può chiedere al presidente della Corte di appello l’applicazione di un giudice bypassando le procedure ordinarie e ottenendo una applicazione immediata”, ha spiegato ancora il ministro.

Divieto di raduno

Il questore potrà inoltre vietare, per un periodo non superiore a un anno, a determinate persone di radunarsi con soggetti specifici in luoghi individuati. La misura potrà riguardare anche ragazzi dai quattordici anni che abbiano tenuto comportamenti intimidatori o violenti in gruppo e siano già stati destinatari di provvedimenti di prevenzione o condannati per delitti contro la persona o il patrimonio nei cinque anni precedenti. Anche in questo caso il decreto amplia strumenti preventivi già presenti nell’ordinamento, compresi quelli sviluppati attraverso la legislazione sulla sicurezza urbana e il decreto Caivano del 2023.

Sul fronte della responsabilità dei genitori, il governo introduce sanzioni amministrative quando un minore, anche non imputabile, partecipa a determinati reati. I genitori possono evitare la sanzione dimostrando di non aver potuto impedire il fatto. Le multe saranno comprese tra 500 e 1.000 euro, con possibilità di raddoppio in caso di reiterazione. Il decreto prevede inoltre procedure più rapide per ottenere il risarcimento: per i danni ai beni pubblici potrà intervenire direttamente il prefetto, mentre i privati danneggiati potranno ottenere più rapidamente un decreto ingiuntivo. Anche qui non si parte da zero.

“Il prefetto – ha spiega il ministro del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – quando irroga la sanzione può disporre una sorta di anticipazione del risarcimento del danno al genitore il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei fatti compiuti, qualora questi siano danni cagionata a beni appartenenti allo Stato, alla Regione agli enti locali, quindi a enti pubblici, danni di carattere pubblico”. Quando invece sono commessi danni in danno di privati il soggetto interessato “il prefetto può ricorrere ad un procedimento semplificato, per ottenere un riconoscimento veloce dei danni che gli sono stati cagionati dai fatti commessi

Il decreto-legge 23 del 2026 aveva già introdotto sanzioni amministrative per i genitori in relazione a specifici reati commessi dai figli minorenni, in particolare nell’ambito del porto di armi o strumenti atti a offendere. Il nuovo provvedimento amplia il campo d’intervento. La novità sta quindi nell’estensione delle condotte per le quali può scattare la sanzione, non nell’invenzione della responsabilità amministrativa dei genitori. Il decreto rende inoltre procedibili d’ufficio le lesioni personali lievi cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle proprie funzioni.

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