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Il proprietario risponde dei rifiuti abbandonati da altri sul suo terreno? Arriva il chiarimento

16 October 2026 at 05:32

Nel diritto ambientale ci sono questioni che si ripropongono continuamente e che ancora non risultano chiarite definitivamente dalla giurisprudenza. Una di queste riguarda il proprietario di un terreno adibito abusivamente da altri a discarica di rifiuti. In questi casi, fermo restando che chi vi deposita rifiuti è soggetto alle sanzioni di legge e che ne risponde anche il proprietario del terreno se, in qualche modo, lo consente, il problema è se ne risponde, in qualche modo, anche il proprietario incolpevole del terreno e se, in particolare, può essere obbligato dal sindaco a bonificare e a recintare questa sua proprietà.

L’ultima sentenza in proposito proviene dal Consiglio di Stato (sez. 4, 1 settembre 2026, n. 6736) e riguarda, appunto, il caso di un terreno nel Comune pugliese di Vernole cui il sindaco aveva ingiunto la rimozione e lo smaltimento “dei rifiuti abbandonati all’interno delle aree suindicate, consistenti in rifiuti di vetro, gomma e metallo derivanti da lastre di vetrocamera in frantumi, occupanti una superficie irregolare di circa mt. 10×2, altezza mt 0,5 circa…”.

L’ordinanza veniva, tuttavia, impugnata dall’interessato ma il suo appello veniva respinto dal Tar di Lecce che riteneva avesse colpa in quanto, “pur non sussistendo l’obbligo da parte del proprietario del terreno, oggetto di abbandono di rifiuti, di attivare un servizio di vigilanza a protezione del fondo per impedire l’accesso di ignoti sullo stesso, il proprietario medesimo deve impedire, o comunque, rendere difficoltoso l’accesso sull’area, attraverso recinzioni, cancelli e cartelli che prevengano e vietino l’accesso stesso, nonché deve mantenere efficienti, nel tempo, le misure di protezione e prevenzione”.

Ricorreva, allora, al Consiglio di Stato che, con la sentenza in esame, gli dava, invece, ragione, richiamando il suo orientamento prevalente in proposito, secondo cui “il proprietario di un fondo non è responsabile dell’abbandono incontrollato di rifiuti o del loro deposito sulla propria area, salvo che non sia ravvisabile un comportamento doloso o colposo dello stesso”, aggiungendo che, nel caso in esame, non era stata dimostrata a sufficienza la sua colpa tanto più che, secondo gli accertamenti, i rifiuti “erano stati oggetto di un unico abbandono avvenuto di recente da ignoti”, ribadendo che “il proprietario non ha l’obbligo di recintare il suo terreno, cosicché la mancata recinzione non può essere valorizzata quale indizio della negligenza”. E, per completezza, si deve segnalare che, in precedenza lo stesso Consiglio di Stato aveva precisato che sussiste, tuttavia, la colpa, quando si tratta di un fatto prevedibile e prevenibile, aggiungendo, tuttavia, che occorre sempre restare “nei limiti di una ragionevole esigibilità, escludendo quindi, ad esempio, un obbligo di vigilanza 24 ore su 24 per prevenire condotte illecite di terzi”.

Del resto, questo è anche l’orientamento della Cassazione secondo cui “in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, il proprietario del sito ove i rifiuti son stati illecitamente depositati, o a fine di abbandono o a fine di smaltimento, non risponde, per la sola ragione della sua qualifica dominicale rispetto al terreno o comunque al sito in questione, dei reati dì realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti stessi, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo, il che potrebbe verificarsi solo nell’ipotesi in cui il proprietario abbia compiuto autonomi atti di gestione o di movimentazione dei rifiuti”.

Infine, si deve osservare che la sentenza in esame è sostanzialmente conforme al parere, anche se non recentissimo, della Corte di giustizia europea, la quale ha chiarito anche essa che il principio “chi inquina paga” non giustifica l’imposizione automatica di obblighi di bonifica a carico del proprietario solo in ragione della sua titolarità sul bene, se questi non è responsabile dell’inquinamento; aggiungendo, peraltro, che il diritto dell’Unione non osta a disposizioni nazionali, come quelle italiane, le quali non addossino l’obbligo di bonifica in via principale al proprietario incolpevole e che, quando l’inquinatore non è individuabile, l’autorità pubblica non può trasferire l’obbligo di bonifica in capo al proprietario del terreno che non abbia colpa o dolo nella contaminazione.

In conclusione, quindi, si può affermare che oggi, in sostanza, vi è un generale accordo, in giurisprudenza, secondo cui il proprietario del terreno non può, solo per la sua qualifica, essere oggetto di condanne o di obblighi per illeciti commessi sul suo terreno se non vi sia nel caso concreto la prova (risultante da specifici accertamenti) di un suo contributo causale, doloso o colposo, rispetto al verificarsi dell’evento.

Resta solo da aggiungere che tanti contenziosi di questo tipo non esisterebbero se le autorità non considerassero, molto spesso, l’abbandono di rifiuti, un fatto ineluttabile e, comunque, non molto grave; ed esercitassero con scrupolo i loro doveri di sorveglianza nelle zone di loro pertinenza, svolgendo, in caso di violazione, accurate indagini per identificare i responsabili dell’abbandono, evitando così il rischio di addossare al proprietario gli oneri di ripulitura del suo terreno.

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Detersivi vietati in condominio per una inquilina malata di vasculite autoimmune associata a sensibilità chimica multipla. Ma il Consiglio di Stato dà ragione ai vicini che hanno fatto ricorso

15 October 2026 at 14:32

Dopo oltre dieci anni di scontri, la vicenda del palazzo barese in cui erano banditi detersivi, vernici e ammorbidenti profumati cambia direzione. Con un parere della sua prima sezione, il Consiglio di Stato ha dato ragione al condominio. Il ricorso contro l’ordinanza sindacale “va accolto, perché mancano i presupposti di necessità e urgenza su cui quel provvedimento si reggeva”. Lo riporta La Repubblica.

La storia nasce dal caso di un’inquilina del centro di Bari, che soffre di una vasculite autoimmune associata a sensibilità chimica multipla. Per proteggerla, un’ordinanza del 2012, firmata quando a Palazzo di Città sedeva Michele Emiliano, aveva imposto limiti all’uso di alcune sostanze nelle parti comuni dell’edificio.

Negli anni il rapporto con i vicini si era fatto sempre più teso, fino ad approdare in sede penale. La donna aveva segnalato che sul pianerottolo venivano lasciati rifiuti, cartoni, buste e stracci imbevuti di disinfettante e riteneva violata l’ordinanza. Il procedimento a carico di due condomini e dell’amministratore è stato però archiviato. La donna ha allora cambiato strada. A luglio ha ottenuto dal Tribunale civile un decreto d’urgenza che vietava l’uso delle sostanze indicate e chiedeva al palazzo di adottare un protocollo di pulizia compatibile con quei divieti.

Ora arriva la pronuncia dei giudici amministrativi, che non mette in dubbio la malattia. Palazzo Spada riconosce che la patologia c’è ed è seria, ma sposta il discorso sullo strumento scelto. Un’ordinanza del sindaco non può trasformarsi in un mezzo per sciogliere i contenziosi tra privati. Perché sia legittima, la situazione da proteggere deve andare oltre i confini della lite tra vicini. Deve inoltre essere così grave e urgente da non poter essere affrontata con i normali rimedi giudiziari. Altrimenti, osserva il collegio, il provvedimento finirebbe per funzionare come un arbitrato imposto dall’alto.

“Il punto, – sottolineano i giudici, – non riguarda il valore del diritto alla salute né la fondatezza della richiesta. Riguarda l’adeguatezza del mezzo e il rispetto del principio di legalità“.

Il parere indica anche le strade che la donna aveva a disposizione. Poteva rivolgersi al giudice civile, anche con procedura d’urgenza, e alla Asl, per ottenere misure cautelari a tutela della propria salute. A pesare sul giudizio c’è poi un dettaglio temporale: l’ordinanza, emanata anni fa, sarebbe rimasta di fatto ferma fino all’arrivo di nuovi condomini e all’avvio di lavori di manutenzione. Questo, per il Consiglio di Stato, dimostra che “l’urgenza non c’era”.

La decisione non chiude la partita sul piano civile. Il decreto del Tribunale segue un percorso autonomo e resta da vedere quali effetti avrà, alla luce delle motivazioni appena depositate.

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