
La Camera dei deputati ha approvato definitivamente la nuova legge elettorale voluta dal governo Meloni. Il provvedimento, nato come Stabilicum e ribattezzato Melonellum dalle opposizioni, ha ottenuto 227 voti favorevoli e 164 contrari nello scrutinio segreto di ieri. La riforma sostituisce il Rosatellum e introduce un sistema proporzionale con un premio di maggioranza per le coalizioni che raggiungono almeno il 42 per cento dei voti. Cambiano anche le modalità di scelta dei parlamentari, con il ritorno parziale delle preferenze, mentre partiti e coalizioni dovranno indicare prima delle elezioni il nome della persona che intendono proporre come presidente del Consiglio.
La nuova legge sarà utilizzata alle prossime elezioni politiche, previste nel 2027, e modifica in modo significativo il sistema con cui vengono assegnati i seggi alla Camera e al Senato. Il Rosatellum, in vigore dal 2017, combinava una componente proporzionale con una maggioritaria, nella quale i candidati si confrontavano direttamente nei collegi uninominali. Lo Stabilicum elimina questi collegi, con alcune eccezioni territoriali, e affida la distribuzione dei seggi prevalentemente al risultato ottenuto dalle liste nei collegi plurinominali.
Il cambiamento più importante riguarda il cosiddetto premio di governabilità, pensato per favorire la formazione di maggioranze parlamentari stabili. La lista o coalizione che ottiene più voti, raggiungendo almeno il 42 per cento dei consensi validi sia alla Camera sia al Senato, riceve 105 seggi aggiuntivi: 70 deputati e 35 senatori. Il premio viene assegnato soltanto se la stessa forza politica risulta prima in entrambi i rami del Parlamento e raggiunge in ciascuno la percentuale richiesta.
Se nessuna lista o coalizione soddisfa entrambe le condizioni, il premio non viene attribuito e tutti i seggi sono distribuiti secondo il sistema proporzionale. Lo stesso accade se i risultati delle due Camere producono vincitori differenti. La versione iniziale della riforma prevedeva un ballottaggio nel caso in cui nessuno avesse raggiunto la soglia necessaria, ma questa possibilità è stata eliminata durante l’esame parlamentare.
Il premio può incidere considerevolmente sulla composizione delle Camere, che dopo la riduzione del numero dei parlamentari del 2020 contano 400 deputati e 200 senatori elettivi. Per limitarne gli effetti, la legge stabilisce che nessuna lista o coalizione possa ottenere complessivamente più di 220 deputati e 113 senatori attraverso il nuovo meccanismo. I limiti corrispondono rispettivamente al 55 e al 56,5 per cento dei seggi e sono stati introdotti per evitare che il premio attribuisca alla forza vincitrice una maggioranza sufficientemente ampia da raggiungere da sola alcune soglie qualificate previste dalla Costituzione.
Restano le soglie di sbarramento già previste dal Rosatellum. Per partecipare alla distribuzione dei seggi, una lista deve ottenere almeno il 3 per cento dei voti, mentre una coalizione deve raggiungere il 10 per cento. È però prevista un’eccezione per il partito più votato tra quelli di una coalizione rimasti sotto il 3 per cento.
Per esempio, in un’ipotetica coalizione di centrodestra composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, quest’ultimo potrebbe ottenere il 2,5 per cento dei voti e partecipare comunque all’assegnazione dei seggi, purché sia la lista più votata tra quelle della coalizione che non hanno raggiunto la soglia. Lo stesso meccanismo si applicherebbe a una coalizione di centrosinistra formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e +Europa: se +Europa ottenesse il 2 per cento e fosse l’unica lista sotto soglia, potrebbe essere ripescata. In entrambi i casi, la coalizione dovrebbe comunque superare il 10 per cento dei voti.
C’è poi un’altra distinzione importante: anche i voti delle liste che non raggiungono il 3 per cento e non vengono ripescate contribuiscono al risultato complessivo della coalizione ai fini del premio di governabilità. Una forza politica minore, quindi, potrebbe non eleggere direttamente alcun parlamentare, ma contribuire comunque al raggiungimento del 42 per cento necessario per ottenere i seggi aggiuntivi.
Un’altra novità riguarda le preferenze, uno degli aspetti più discussi durante l’approvazione della legge. Gli elettori potranno tornare a indicare i candidati che desiderano eleggere, ma non avranno la possibilità di scegliere tutti i nomi presenti nelle liste. Ogni collegio plurinominale avrà infatti sette candidati, con un capolista bloccato e altri sei sottoposti al voto di preferenza.
Sulla scheda saranno stampati i nomi dei sei candidati tra i quali l’elettore potrà esprimere fino a tre preferenze. Quando viene indicato più di un candidato, dovrà essere rispettata l’alternanza di genere. Le preferenze successive che non rispettano questa regola saranno annullate secondo il meccanismo previsto dalla legge. Il capolista, invece, continuerà a essere scelto direttamente dal partito: la sua elezione dipenderà dai seggi conquistati dalla lista, senza che debba ottenere preferenze personali. Rimane inoltre possibile candidare la stessa persona in un massimo di cinque collegi plurinominali.
La riforma modifica anche alcune disposizioni sulla rappresentanza di genere. A differenza del Rosatellum, non è prevista una quota che obblighi i partiti a distribuire le posizioni di capolista rispettando un rapporto tra uomini e donne del 60 e 40 per cento. L’alternanza è invece richiesta per i sei candidati sottoposti alle preferenze. Un criterio di equilibrio tra i generi si applica anche agli elenchi circoscrizionali dai quali vengono individuati i parlamentari eletti attraverso il premio di maggioranza. Le opposizioni hanno contestato soprattutto la cancellazione delle quote per i capilista, sostenendo che potrebbe ridurre la rappresentanza femminile in Parlamento.
Tra le disposizioni più rilevanti sul piano istituzionale c’è l’obbligo per i partiti di indicare, insieme al programma elettorale, il nome della persona che intendono proporre al presidente della Repubblica per l’incarico di presidente del Consiglio. Le forze politiche che si presentano in coalizione dovranno concordare un unico nominativo, sottoscrivendo una dichiarazione comune.
L’indicazione non equivale però all’elezione diretta del capo del governo. Il nome del candidato non comparirà sulla scheda elettorale e la legge mantiene esplicitamente le prerogative attribuite dalla Costituzione al presidente della Repubblica, al quale spetta nominare il presidente del Consiglio. Rimane inoltre il principio dell’assenza di vincolo di mandato per i parlamentari, previsto dall’articolo 67 della Costituzione. La disposizione non impedisce quindi agli eletti di assumere successivamente posizioni politiche differenti da quelle sostenute durante la campagna elettorale.
Cambiano anche le condizioni richieste alle formazioni politiche per partecipare alle elezioni. I partiti privi di rappresentanza parlamentare dovranno raccogliere almeno 6mila firme per collegio, rispetto alle 1.500 previste come soglia minima dalla normativa precedente. Il numero può arrivare a 7mila sottoscrizioni per collegio e la legge aumenta anche la quota di circoscrizioni nelle quali è necessario presentare candidature.
Sono previste esenzioni per i partiti che dispongono di gruppi parlamentari, comprese le formazioni con almeno un gruppo costituito entro il 31 dicembre 2025. Per quelle che hanno una componente parlamentare ma non un gruppo autonomo rimangono invece requisiti ridotti, con un numero di firme compreso tra 1.500 e 2mila per collegio. L’innalzamento delle soglie per le nuove formazioni è stato criticato perché potrebbe rendere più difficile l’accesso alla competizione elettorale per i partiti non rappresentati nelle Camere.
La legge introduce inoltre una disciplina stabile per il voto dei cittadini temporaneamente domiciliati lontano dal luogo di residenza. Chi si trova per motivi di studio o lavoro in una regione diversa dalla propria potrà votare nel comune di domicilio, purché la permanenza prevista sia di almeno nove mesi. Per chi si allontana dal comune di residenza per sottoporsi a cure mediche, il periodo richiesto è ridotto a tre mesi. Sarà necessario iscriversi in un apposito albo, rispettando i termini stabiliti dalla nuova normativa. La possibilità è stata estesa anche ai caregiver familiari che si trovano in un’altra regione per assistere persone ricoverate o sottoposte a cure. Le disposizioni sul voto fuori sede riguardano le elezioni politiche, quelle europee e i referendum.
Ulteriori cambiamenti interessano gli italiani residenti all’estero. Per l’elezione della Camera, le ripartizioni geografiche della circoscrizione Estero passano da quattro a due, distinguendo l’Europa dal resto del mondo. Per il Senato viene invece introdotta un’unica ripartizione, al posto delle quattro precedenti. Il numero complessivo dei parlamentari eletti all’estero rimane di otto deputati e quattro senatori, ma cambia la distribuzione territoriale delle candidature e dei seggi.
Ci sono poi alcuni dubbi sulla compatibilità della legge con la Costituzione. Uno riguarda il premio di maggioranza al Senato, perché la Costituzione stabilisce che i senatori debbano essere eletti su base regionale. Le opposizioni contestano soprattutto il premio di maggioranza, perché potrebbe assegnare a una coalizione molti più seggi rispetto alla percentuale di voti ottenuta. Criticano anche la scelta di mantenere i capilista bloccati: gli elettori potranno esprimere preferenze per alcuni candidati, ma i primi nomi delle liste continueranno a essere decisi dai partiti. Altre critiche riguardano l’aumento delle firme necessarie per presentarsi alle elezioni, che potrebbe rendere più difficile la partecipazione dei nuovi partiti, e le nuoveregole sulla rappresentanza di genere, che secondo le opposizioni potrebbero ridurre il numero delle donne elette in Parlamento.
L'articolo Come funziona la nuova legge elettorale proviene da Linkiesta.it.