❌

Normal view

Manovra 2027, Tajani propone meno tasse a giovani e ceto medio. Nessun prelievo alle banche

16 October 2026 at 12:50

Con l’avvicinarsi della scrittura della Manovra di Bilancio per l’anno 2027, il clima all’interno della maggioranza sembra scaldarsi.

Il vicepremier Antonio Tajani, durante un’intervista di stamattina a Mattino 5, ha proposto un pacchetto di interventi fiscali e di welfare poco conciliabile con la prudenza richiesta dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Dalla tassa sugli extraprofitti al contributo volontario

Il punto di frattura più evidente riguarda l’eventuale scelta di tassazione straordinaria del settore bancario e finanziario. Di fronte all’ipotesi di attingere agli utili degli istituti di credito per coprire le misure della finanziaria, Tajani ha opposto nette obiezioni:

  • rifiuto netto di qualsiasi tassazione straordinaria o coatta sugli extraprofitti bancari
  • proposta di un contributo esclusivamente volontario e concordato con gli istituti di credito
  • tutela espressa delle banche popolari e di credito cooperativo legate al territorio

Secondo il Ministro degli Esteri, un’imposta straordinaria alle banche finirebbero per pagarla i correntisti e finirebbe per spaventare gli investitori esteri.

Meno tasse per i giovani fino a 35 anni

Sul fronte del lavoro e del sostegno alle nuove generazioni, la ricetta di Forza Italia punta su una forte detassazione. Le misure avanzate comprendono:

  • esenzione fiscale totale per i lavoratori fino a 30-35 anni alle prime esperienze lavorative
  • libertà di utilizzo del Tfr fin dai primi anni di carriera per favorire l’autonomia finanziaria e la creazione di nuove famiglie
  • estensione dell’esenzione fiscale per la prima vettura acquistata

Abbassare l’Irpef al ceto medio

Altro capitolo centrale è la revisione delle aliquote Irpef. Forza Italia spinge per l’ampliamento del secondo scaglione, riducendo l’aliquota al 33% e allargando la platea fino ai redditi da 60.000 euro.

L’intervento è pensato per alleggerire la pressione fiscale sul ceto medio, ma si scontra direttamente con i conti del Mef: la misura ha infatti un costo stimato di circa 2,7 miliardi di euro, in una Manovra che deve stare necessariamente entro i limiti di circa 23,5 miliardi, dato che l’Italia non è riuscita a uscire dalla procedura d’infrazione.

Carta Sanità per i pensionati

Per sostenere la popolazione anziana e le fasce più vulnerabili, il leader di Forza Italia propone l’introduzione di una Carta Sanità per i pensionati. Si tratterebbe di un buono o un anticipo diretto per coprire spese mediche e odontoiatriche critiche, evitando così ai cittadini di dover attendere i tempi della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.

Risorse per la difesa e la sicurezza

Nessun passo indietro invece sulle risorse destinate alla difesa e al controllo del territorio. Tajani ha ribadito la necessità di finanziare le missioni internazionali (come la protezione delle rotte mercantili) e di garantire la copertura economica per il personale in divisa impegnato nella sicurezza delle stazioni e nel contrasto all’immigrazione clandestina.

Regime impatriati e contributi INPS, le modalità di calcolo dell’imponibile per gli autonomi

16 October 2026 at 06:00

L’attrazione delle elevate professionalità verso il territorio nazionale ha rappresentato, per anni, uno dei pilastri delle politiche fiscali italiane. Tuttavia, quando un professionista sceglie di trasferire la propria residenza anagrafica e fiscale in Italia svolgendo un’attività di lavoro autonomo, l’attenzione si focalizza quasi sempre sulla quota di reddito esente da Irpef, lasciando in secondo piano un interrogativo di fondamentale importanza: come impatta l’agevolazione sui contributi previdenziali?

La relazione tra il regime impatriati e i contributi Inps genera spesso dubbi interpretativi. La causa principale di questa confusione risiede nella tendenza a valutare il sistema fiscale e quello previdenziale come due comparti distinti. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, al contrario, esiste un legame giuridico diretto tra le due voci che incide favorevolmente sul calcolo delle somme dovute all’ente previdenziale.

Regime impatriati: la genesi dell’agevolazione fiscale

Per comprendere l’evoluzione del regime impatriati occorre analizzare la sequenza legislativa che ne disciplina l’ambito applicativo.

Storicamente, la misura ha trovato il suo perimetro nella disciplina dettata dall’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015. Questa norma offriva una generale e consistente riduzione della base imponibile Irpef per i lavoratori che trasferivano la residenza nel territorio dello Stato. In quella prima versione, la portata del beneficio risultava particolarmente estesa, intercettando sia i redditi di lavoro dipendente sia quelli d’impresa e di lavoro autonomo.

A seguito delle riforme di razionalizzazione della fiscalità internazionale, per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale a decorrere dal periodo d’imposta 2024, il legislatore ha riscritto le regole d’accesso. Il nuovo riferimento normativo è rappresentato dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023 (attuativo della delega fiscale per la riforma della fiscalità internazionale).

La nuova disposizione prevede, in presenza dei requisiti di qualificazione e di permanenza, che i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da persone fisiche concorrano alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 50% (quota che può scendere al 40% in specifiche ipotesi legate alla presenza di figli minori o a particolari condizioni di acquisto dell’unità immobiliare residenziale). A differenza della normativa del 2015, il nuovo quadro delimitato dal D.Lgs. n. 209/2023 restringe la platea dei beneficiari, includendo espressamente l’esercizio di arti e professioni ma escludendo in modo sistematico i redditi d’impresa generati da attività commerciali o artigianali.

Il principio di derivazione

Compreso l’ambito fiscale dell’abbattimento del reddito, la domanda decisiva riguarda il meccanismo con cui il regime impatriati riduce la base per i contributi Inps. La risposta non risiede nelle norme tributarie, bensì nella legge di riforma del sistema pensionistico.

Il cardine su cui poggia l’intero sistema della Gestione Separata è l’articolo 2, comma 29, della Legge n. 335 dell’8 agosto 1995 (nota come Riforma Dini). Tale comma sancisce un principio fondamentale: la contribuzione dovuta dai soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo si applica sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri previsti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi.

Questo collegamento normativo prende il nome di principio di derivazione dell’imponibile contributivo da quello fiscale. L’Inps non determina in modo autonomo la base imponibile per i professionisti privi di una Cassa autonoma, ma recepisce direttamente la misura del reddito che concorre all’Irpef.

Pertanto, quando una disposizione speciale come l’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 (o il precedente art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015) stabilisce che soltanto una percentuale del reddito professionale costituisce materia imponibile ai fini Irpef, tale riduzione si riflette automaticamente sulla base contributiva. L’effetto di risparmio previdenziale non deriva da un’esenzione introdotta dall’Inps, ma è la conseguenza diretta della determinazione del reddito fiscale derivante dalla legge di riforma del 1995.

La determinazione del reddito: il ruolo del Quadro Re

Dal punto di vista operativo e dichiarativo, il punto di partenza per quantificare l’imponibile è rappresentato dalle norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

L’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (Tuir) definisce i redditi di lavoro autonomo come quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni, mentre l’articolo 54 del Tuir ne stabilisce le regole di determinazione, basate sulla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute ed effettivamente deducibili. Nel Modello Redditi Persone Fisiche, questa quantificazione avviene all’interno del Quadro Re.

Il collegamento formale tra la dichiarazione dei redditi e il calcolo dei versamenti previdenziali è stato specificato sul piano applicativo dalla circolare Inps n. 62 del 27 maggio 2026. Questo documento di prassi fornisce le istruzioni operative per la compilazione della Sezione II del Quadro Rr del modello dichiarativo, ossia il prospetto destinato alla determinazione dei contributi dovuti alla Gestione Separata dai liberi professionisti.

La circolare precisa che il reddito di riferimento è quello emergente dal Quadro Re (in particolare dal bilancio tra compensi e spese deducibili di cui al rigo RE6 e RE20, al netto delle perdite pregresse di cui ai righi RE23 o RE25). È su tale reddito netto professionale che si inserisce l’abbattimento percentuale dell’agevolazione. Di conseguenza, l’importo che viene trasferito nel Quadro Rr per il calcolo della contribuzione rispecchia già la misura ridotta prevista dal regime agevolato.

Le distinzioni fondamentali: Gestione Separata, Casse d’ordine e Impresa

Un errore frequente consiste nel generalizzare l’effetto previdenziale a qualsiasi forma di lavoro autonomo. È indispensabile tracciare tre distinzioni sostanziali.

Professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps

È la categoria che beneficia appieno e direttamente dell’automatismo. Non avendo una cassa di previdenza di categoria con regolamenti autonomi, per questi soggetti opera integralmente il richiamo all’articolo 2, comma 29, della Legge n. 335/1995.

Professionisti appartenenti a Casse di Previdenza Autonome

Ingegneri, architetti, avvocati, medici, commercialisti e altri professionisti iscritti agli Ordini non rispondono alla Gestione Separata. Ciascuna Cassa di previdenza privata opera in forza di un proprio statuto e di regolamenti specifici approvati dai ministeri vigilanti.

Molte di queste Casse definiscono il reddito imponibile su cui calcolare i contributi soggettivi e integrativi facendo riferimento ai compensi o ai redditi netti professionali prima di qualsiasi abbattimento fiscale speciale. Pertanto, l’esistenza di un beneficio ai fini Irpef non implica automaticamente una riduzione del carico previdenziale, il quale va verificato presso la singola Cassa.

Imprenditori individuali, artigiani e commercianti

Con il quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 209/2023, la figura dell’imprenditore individuale è totalmente esclusa dall’ambito del regime impatriati. Qualora un soggetto stia ancora beneficiando del previgente regime di cui al D.Lgs. n. 147/2015, la Gestione Artigiani e Commercianti dell’Inps applica regole di calcolo della base imponibile che non seguono il criterio di derivazione del quadro Re, prevedendo minimali e massimali specifici.

Fasi operative per la determinazione della quota contributiva

Per eseguire correttamente la sequenza di calcolo dell’importo dovuto alla Gestione Separata, il professionista deve seguire un ordine logico e sequenziale.

Determinazione del reddito effettivo

Si calcola la differenza tra compensi percepiti e costi deducibili inerenti all’attività professionale secondo le regole dell’articolo 54 del Tuir. Il risultato costituisce il reddito del Quadro Re.

Applicazione dell’agevolazione

Si applica la percentuale di abbattimento prevista dal regime di rimpatrio spettante (ad esempio la quota imponibile del 50% prevista dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023).

Definizione della base previdenziale

La cifra risultante dall’abbattimento viene assunta come base di calcolo per il Quadro Rr della dichiarazione dei redditi.

Applicazione dell’aliquota di computo

Sulla base imponibile ridotta si applica l’aliquota Inps di riferimento. Come ricordato dalla prassi dell’Ente, l’aliquota varia in funzione della situazione individuale del professionista:

  • aliquota piena, si applica ai soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione (per il periodo d’imposta 2025/2026 pari al 26,07%);
  • aliquota ridotta, che corrisponde al 24% e si applica ai soggetti che risultano contemporaneamente coperti da un’altra gestione previdenziale obbligatoria (es. lavoratori dipendenti che svolgono anche attività professionale) o che sono titolari di pensione diretta o ai superstiti.

Deduzione dal reddito fiscale

I contributi previdenziali quantificati ed effettivamente versati nell’anno solare vengono scomputati come onere deducibile dall’imponibile IRPEF, riducendo ulteriormente il carico fiscale finale.

Il proprietario risponde dei rifiuti abbandonati da altri sul suo terreno? Arriva il chiarimento

16 October 2026 at 05:32

Nel diritto ambientale ci sono questioni che si ripropongono continuamente e che ancora non risultano chiarite definitivamente dalla giurisprudenza. Una di queste riguarda il proprietario di un terreno adibito abusivamente da altri a discarica di rifiuti. In questi casi, fermo restando che chi vi deposita rifiuti è soggetto alle sanzioni di legge e che ne risponde anche il proprietario del terreno se, in qualche modo, lo consente, il problema è se ne risponde, in qualche modo, anche il proprietario incolpevole del terreno e se, in particolare, può essere obbligato dal sindaco a bonificare e a recintare questa sua proprietà.

L’ultima sentenza in proposito proviene dal Consiglio di Stato (sez. 4, 1 settembre 2026, n. 6736) e riguarda, appunto, il caso di un terreno nel Comune pugliese di Vernole cui il sindaco aveva ingiunto la rimozione e lo smaltimento “dei rifiuti abbandonati all’interno delle aree suindicate, consistenti in rifiuti di vetro, gomma e metallo derivanti da lastre di vetrocamera in frantumi, occupanti una superficie irregolare di circa mt. 10×2, altezza mt 0,5 circa…”.

L’ordinanza veniva, tuttavia, impugnata dall’interessato ma il suo appello veniva respinto dal Tar di Lecce che riteneva avesse colpa in quanto, “pur non sussistendo l’obbligo da parte del proprietario del terreno, oggetto di abbandono di rifiuti, di attivare un servizio di vigilanza a protezione del fondo per impedire l’accesso di ignoti sullo stesso, il proprietario medesimo deve impedire, o comunque, rendere difficoltoso l’accesso sull’area, attraverso recinzioni, cancelli e cartelli che prevengano e vietino l’accesso stesso, nonché deve mantenere efficienti, nel tempo, le misure di protezione e prevenzione”.

Ricorreva, allora, al Consiglio di Stato che, con la sentenza in esame, gli dava, invece, ragione, richiamando il suo orientamento prevalente in proposito, secondo cui “il proprietario di un fondo non è responsabile dell’abbandono incontrollato di rifiuti o del loro deposito sulla propria area, salvo che non sia ravvisabile un comportamento doloso o colposo dello stesso”, aggiungendo che, nel caso in esame, non era stata dimostrata a sufficienza la sua colpa tanto più che, secondo gli accertamenti, i rifiuti “erano stati oggetto di un unico abbandono avvenuto di recente da ignoti”, ribadendo che “il proprietario non ha l’obbligo di recintare il suo terreno, cosicché la mancata recinzione non può essere valorizzata quale indizio della negligenza”. E, per completezza, si deve segnalare che, in precedenza lo stesso Consiglio di Stato aveva precisato che sussiste, tuttavia, la colpa, quando si tratta di un fatto prevedibile e prevenibile, aggiungendo, tuttavia, che occorre sempre restare “nei limiti di una ragionevole esigibilità, escludendo quindi, ad esempio, un obbligo di vigilanza 24 ore su 24 per prevenire condotte illecite di terzi”.

Del resto, questo è anche l’orientamento della Cassazione secondo cui “in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, il proprietario del sito ove i rifiuti son stati illecitamente depositati, o a fine di abbandono o a fine di smaltimento, non risponde, per la sola ragione della sua qualifica dominicale rispetto al terreno o comunque al sito in questione, dei reati dì realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti stessi, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo, il che potrebbe verificarsi solo nell’ipotesi in cui il proprietario abbia compiuto autonomi atti di gestione o di movimentazione dei rifiuti”.

Infine, si deve osservare che la sentenza in esame è sostanzialmente conforme al parere, anche se non recentissimo, della Corte di giustizia europea, la quale ha chiarito anche essa che il principio “chi inquina paga” non giustifica l’imposizione automatica di obblighi di bonifica a carico del proprietario solo in ragione della sua titolarità sul bene, se questi non è responsabile dell’inquinamento; aggiungendo, peraltro, che il diritto dell’Unione non osta a disposizioni nazionali, come quelle italiane, le quali non addossino l’obbligo di bonifica in via principale al proprietario incolpevole e che, quando l’inquinatore non è individuabile, l’autorità pubblica non può trasferire l’obbligo di bonifica in capo al proprietario del terreno che non abbia colpa o dolo nella contaminazione.

In conclusione, quindi, si può affermare che oggi, in sostanza, vi è un generale accordo, in giurisprudenza, secondo cui il proprietario del terreno non può, solo per la sua qualifica, essere oggetto di condanne o di obblighi per illeciti commessi sul suo terreno se non vi sia nel caso concreto la prova (risultante da specifici accertamenti) di un suo contributo causale, doloso o colposo, rispetto al verificarsi dell’evento.

Resta solo da aggiungere che tanti contenziosi di questo tipo non esisterebbero se le autorità non considerassero, molto spesso, l’abbandono di rifiuti, un fatto ineluttabile e, comunque, non molto grave; ed esercitassero con scrupolo i loro doveri di sorveglianza nelle zone di loro pertinenza, svolgendo, in caso di violazione, accurate indagini per identificare i responsabili dell’abbandono, evitando così il rischio di addossare al proprietario gli oneri di ripulitura del suo terreno.

L'articolo Il proprietario risponde dei rifiuti abbandonati da altri sul suo terreno? Arriva il chiarimento proviene da Il Fatto Quotidiano.

❌