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Abusi sessuali al Preseminario, la Cassazione vaticana annulla la condanna di don Martinelli e ordina l’appello bis

La storia infinita degli abusi sessuali nel Preseminario San Pio X in Vaticano è ancora lontana dall’approdo ad una sentenza definitiva. Soprattutto dopo che la Corte di Cassazione dello Stato pontificio ha deciso di annullare la sentenza emessa dalla Corte d’appello nel gennaio 2024 che aveva inflitto due anni e sei mesi di reclusione a don Gabriele Martinelli della diocesi di Como, ritenuto responsabile di corruzione di minore. Il collegio composto dai cardinali Kevin Farrell, Augusto Paolo Lojudice e Ángel Fernández Artime, nonché dai giudici Patrizia Piccialli e Chiara Minelli, ha rinviato il processo al secondo grado, di fronte a un collegio diverso rispetto a quello che si era pronunciato in precedenza. Si dovrà pronunciare solo sulla qualificazione giuridica del reato di corruzione di minore, contestato inizialmente come violenza sessuale. Secondo l’accusa, Martinelli – che all’epoca era uno degli allievi del preseminario – aveva abusato di un ragazzino che era entrato nella struttura dei chierichetti della Basilica di San Pietro al primo anno di scuola superiore. La scabrosa situazione si era prolungata negli anni e il ragazzino aveva cercato inutilmente di farsi ascoltare e aiutare di fronte alle vessazioni subite da un allievo più grande di lui. Aveva scritto lettere alle più alte gerarchie vaticane, ma il caso era diventato di pubblico dominio solo alcuni anni dopo, grazie a una trasmissione televisiva. A quel punto Papa Francesco aveva ordinato una rigorosa indagine, sfociate nel processo.

I giudici hanno respinto il ricorso di don Martinelli, che chiedeva di essere assolto, affermando che il suo compagno di collegio fosse consenziente ai rapporti sessuali. Allo stesso tempo hanno accolto l’impugnazione del promotore di giustizia e dall’avvocatessa Laura Sgrò, che ha sostenuto la parte civile del ragazzino, e stabilito un nuovo giudizio sull’esistenza o meno del reato di violenza sessuale. Per capire quale sarà il perimetro del nuovo giudizio bisogna però attendere le motivazioni della Cassazione che indirizzeranno il riesame.

I fatti contestati erano avvenuti nel Preseminario San Pio X, una struttura collocata nel palazzo San Carlo, all’interno delle mura vaticane, che ospitava una piccola comunità di adolescenti dedicati alle liturgie in Basilica. La gestione era della Diocesi di Como, grazie all’Opera don Folci, nata da un’intuizione del sacerdote comasco di preparare i chierichetti destinati alle funzioni religiose del Papa. Dopo lo scandalo il Papa ha ordinato il trasferimento del Preseminario all’esterno delle mura vaticane.

Il processo di primo grado si era concluso nell’ottobre 2021, dopo un processo pubblico, numerose udienze e l’interrogatorio di alcune decine di testimoni. La conclusione fu di assoluzione per Martinelli, con la formula dell’insufficienza di prove. Era stato assolto anche il rettore don Enrico Radice dall’ipotesi di favoreggiamento, per aver ignorato le segnalazioni riguardanti ciò che accadeva nella struttura di minorenni di cui aveva la responsabilità. Due anni e mezzo dopo, in appello, la conclusione fu diversa per il solo Martinelli, riconosciuto colpevole di corruzione di minore, ma soltanto dopo il 9 agosto 2008, anno in cui aveva compiuto 16 anni ed era quindi diventato imputabile.

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Decreto sicurezza dopo Milano, molte norme sono già in vigore: la stretta del governo introduce poche vere novità

Il copione si ripete: dopo gli scontri, il governo annuncia una nuova stretta sulla sicurezza, moltiplica le fattispecie penali e presenta il decreto come la risposta necessaria a quanto accaduto. Questa volta il fatto di cronaca è rappresentato dalle violenze durante gli scontri di Milano del 17 e 18 ottobre con saccheggi e devastazioni. Due giorni dopo, il 20 ottobre, il Consiglio dei ministri presieduto da Giorgia Meloni ha approvato un nuovo decreto-legge in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile. Ma, al di là dell’annuncio politico, quanto c’è davvero di nuovo? Otto articoli, nuove fattispecie penali, estensione delle misure preventive e cinquecento militari in più nel capoluogo lombardo. Di fatto si ampliano strumenti esistenti e interviene su misure che erano già all’esame del Parlamento. Vengono ripresi strumenti già introdotti dai precedenti decreti Caivano, Sicurezza e dalla stretta del febbraio 2026 e che – cronaca dimostra – non sono serviti a molto.

Violenza organizzata

Quella che appare l’unica novità sul fronte delle manifestazioni è il delitto di “violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche“. La norma riguarda chi, durante una protesta, partecipa a un gruppo di almeno cinque persone che agisce in modo organizzato, anche occasionalmente, e utilizza o lancia oggetti atti a offendere o artifici pericolosi, creando un concreto pericolo per l’incolumità delle persone. Ma esiste già comunque il reato di associazione a delinquere che può essere finalizzato alla commissione di un reato. Per questa “nuova” condotta sono previste pene da due a cinque anni e una multa fino a 20mila euro. Le sanzioni aumentano in presenza di determinate circostanze, tra cui il volto coperto o il danneggiamento di infrastrutture e servizi di pubblica utilità.

Per chi organizza o promuove gruppi destinati a dar vita a manifestazioni violente, anche attraverso strumenti informatici o telematici, la pena indicata arriva da quattro a dodici anni. È una nuova fattispecie penale, ma non nasce in un vuoto normativo e comunque la pena massima sembra sproporzionata. L’ordinamento già punisce, a seconda delle condotte, il porto di oggetti atti a offendere, l’impiego di esplosivi, il danneggiamento, la devastazione e il saccheggio, oltre all’istigazione a delinquere e al concorso nei reati commessi da più persone. La questione è dunque se la nuova norma colmi una lacuna effettiva o finisca per sovrapporsi, almeno in parte, a reati già esistenti. Il decreto introduce inoltre un’aggravante specifica per il danneggiamento commesso da un gruppo organizzato di almeno cinque persone e aumenta le pene per alcune ipotesi di devastazione, saccheggio e attentato a impianti di pubblica utilità durante le manifestazioni.

Flagranza differita e i minori

Anche l’arresto in flagranza differita – che consente alle forze dell’ordine di arrestare i responsabili di reati violenti commessi durante o a causa di manifestazioni sportive entro un limite di tempo – viene esteso. Il meccanismo consente, a determinate condizioni e sulla base di elementi documentali, di procedere all’arresto dopo il momento in cui il fatto è stato commesso. Era già previsto in ambiti specifici, appunto quello dello sport e in particolare del calcio, ed era stato ampliato dai precedenti interventi in materia di sicurezza proprio per casi di cronaca. Il nuovo decreto ne allarga ulteriormente l’applicazione ai delitti individuati dal provvedimento e ai minorenni. Per i danneggiamenti di gruppo c’è la possibilità di arresto in flagranza differita.

Il capitolo dei minori contiene una delle modifiche più incisive. Per chi ha compiuto 14 anni viene introdotta una presunzione di capacità di intendere e di volere, superabile con prova contraria. Il comunicato del Consiglio dei ministri non limita questa previsione alla fascia tra i quattordici e i sedici anni: parla dei minori che hanno compiuto quattordici anni. La norma cambia quindi il punto di partenza dell’accertamento dell’imputabilità. Oggi, per i ragazzi tra i quattordici e i diciotto anni, la capacità di intendere e di volere deve essere accertata dal giudice; con la nuova disciplina viene presunta, salvo prova contraria. Resta ferma, secondo Palazzo Chigi, la diminuzione di pena prevista per i minori imputabili.

Non significa che ogni 14enne diventi automaticamente colpevole o condannabile: imputabilità e responsabilità per il singolo fatto restano questioni distinte. La modifica, tuttavia, interviene su un principio centrale dell’articolo 98 del codice penale e solleva interrogativi sulle garanzie della giustizia minorile e sulla compatibilità della nuova impostazione con i principi costituzionali. La stretta riguarda anche il cosiddetto fermo preventivo. L’accompagnamento e il trattenimento negli uffici di polizia vengono estesi dalle manifestazioni alle specifiche operazioni svolte in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, quando vi siano elementi concreti per ritenere che un soggetto possa tenere condotte concretamente pericolose per la sicurezza. La misura potrà riguardare appunto anche i minorenni. Il comunicato ufficiale del Consiglio dei ministri parla di un massimo di dodici ore.

I giudici da applicare

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in conferenza stampa martedì ha spiegato che per quanto riguarda la “carenza di magistrati in circostanze occasionali … abbiamo previsto che al fine di consentire la procedura di convalida, vi sia la possibilità con effetto immediato e senza seguire le procedure ordinarie la possibilità di applicare dei giudici”. Per esempio ha spiegato il Guardasigiilli “se si hanno 30-40-50 arresti nell’arco limitato” “di una manifestazione in un pomeriggio, per avere la convalida dell’arresto occorre l’intervento del pubblico ministero e soprattutto del gip” e “può accadere che in certe città non ci sia sufficienza di giudici in grado di intervenire nei termini di legge per la convalida del fermo” e per questo . Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in conferenza stampa post Cdm. “Il presidente del tribunale può chiedere al presidente della Corte di appello l’applicazione di un giudice bypassando le procedure ordinarie e ottenendo una applicazione immediata”, ha spiegato ancora il ministro.

Divieto di raduno

Il questore potrà inoltre vietare, per un periodo non superiore a un anno, a determinate persone di radunarsi con soggetti specifici in luoghi individuati. La misura potrà riguardare anche ragazzi dai quattordici anni che abbiano tenuto comportamenti intimidatori o violenti in gruppo e siano già stati destinatari di provvedimenti di prevenzione o condannati per delitti contro la persona o il patrimonio nei cinque anni precedenti. Anche in questo caso il decreto amplia strumenti preventivi già presenti nell’ordinamento, compresi quelli sviluppati attraverso la legislazione sulla sicurezza urbana e il decreto Caivano del 2023.

Sul fronte della responsabilità dei genitori, il governo introduce sanzioni amministrative quando un minore, anche non imputabile, partecipa a determinati reati. I genitori possono evitare la sanzione dimostrando di non aver potuto impedire il fatto. Le multe saranno comprese tra 500 e 1.000 euro, con possibilità di raddoppio in caso di reiterazione. Il decreto prevede inoltre procedure più rapide per ottenere il risarcimento: per i danni ai beni pubblici potrà intervenire direttamente il prefetto, mentre i privati danneggiati potranno ottenere più rapidamente un decreto ingiuntivo. Anche qui non si parte da zero.

“Il prefetto – ha spiega il ministro del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – quando irroga la sanzione può disporre una sorta di anticipazione del risarcimento del danno al genitore il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei fatti compiuti, qualora questi siano danni cagionata a beni appartenenti allo Stato, alla Regione agli enti locali, quindi a enti pubblici, danni di carattere pubblico”. Quando invece sono commessi danni in danno di privati il soggetto interessato “il prefetto può ricorrere ad un procedimento semplificato, per ottenere un riconoscimento veloce dei danni che gli sono stati cagionati dai fatti commessi

Il decreto-legge 23 del 2026 aveva già introdotto sanzioni amministrative per i genitori in relazione a specifici reati commessi dai figli minorenni, in particolare nell’ambito del porto di armi o strumenti atti a offendere. Il nuovo provvedimento amplia il campo d’intervento. La novità sta quindi nell’estensione delle condotte per le quali può scattare la sanzione, non nell’invenzione della responsabilità amministrativa dei genitori. Il decreto rende inoltre procedibili d’ufficio le lesioni personali lievi cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle proprie funzioni.

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Ponte sullo Stretto, acquisiti documenti da ministero e società nell’ambito dell’inchiesta per corruzione

Nell’ambito dell’inchiesta per corruzione sul Ponte sullo Stretto di Messina, la Procura di Roma “ha delegato i Carabinieri del Ros all’esecuzione di un ordine di esibizione nei confronti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Cipess”, il Comitato per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio, “della società Ponte sullo Stretto e del Consorzio Eurolink, finalizzato all’acquisizione della documentazione predisposta e inviata alla Corte dei conti nell’ambito dell’attività di controllo” sui provvedimenti relativi alla grande opera. È l’ultimo sviluppo, comunicato dalla stessa Procura, dell’indagine emersa lo scorso giugno, quando era stato emesso un decreto di perquisizione nei confronti dei tre indagati: Tommaso Miele, magistrato in pensione ed ex presidente aggiunto della Corte dei conti, Giacomo Francesco Saccomanno, avvocato ed ex consigliere di amministrazione della “Stretto di Messina Spa”, e Vincenzo Virgiglio, imprenditore di Reggio Calabria.

Secondo l’ipotesi accusatoria, Virgiglio e Saccomanno hanno avvicinato Miele – mentre era ancora in carica – per “condizionare l’esame di legittimità della Corte dei conti sull’approvazione del progetto definitivo” della grande opera, terminato con una bocciatura. In cambio, hanno promesso al magistrato “il loro appoggio per ricoprire cariche in enti di diritto pubblico dopo il suo pensionamento, subordinandolo alla sua fattiva azione per il concretizzarsi dell’esigenza citata”. Nelle intercettazioni emerse dagli atti, l’ex presidente aggiunto definiva “deficienti” i colleghi che avevano negato il visto di legittimità, spiegando a Virgiglio di non aver partecipato a una manifestazione per evitare le domande dei giornalisti sulla questione, e rivendicando la sua vicinanza al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: “I miei amici del governo, a cominciare da Salvini, si sarebbero aspettati una presa di distanza“.

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Lavorava in una stalla a 11 anni, botte e cinghiate se si lamentava: a processo i genitori di un bambino

Costretto a lavorare in una stalla a soli 11 anni, sia prima che dopo la scuola. Botte e cinghiate se osava lamentarsi. È successo in una famiglia del bellunese, dove i genitori di un bambino sono finiti sotto processo per maltrattamenti.
La procura di Treviso ha chiesto una condanna a sei anni di carcere per il padre e tre e mezzo per la madre, come riporta il giornale Il Gazzettino. Le indagini sono iniziate lo scorso marzo, quando la maestra di sostegno aveva segnalato alle autorità che il bambino era vittima di vessazioni: la donna aveva domandato al piccolo se avesse fatto gli auguri al padre in occasione della Festa del Papà, e lui aveva risposto che “papà è cattivo, mi picchia“.
In pochi mesi gli inquirenti hanno costruito un ampio quadro indiziario, grazie a intercettazioni audio e video ottenute installando microcamere nella casa di famiglia, che permesso l’incriminazione dei genitori. Nel corso dell’udienza sono stati ascoltati i vicini di casa della famiglia e una psicologa consulente della difesa. Per il prossimo 5 novembre è prevista la sentenza.
Oltre ai nove anni di carcere complessivi, la procura chiede 270mila euro di risarcimento in totale per danni fisici morali ed esistenziali causati al bambino, che è stato allontanato dalla famiglia e si trova oggi al sicuro in una struttura protetta; a detta delle insegnanti, sta meglio.

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“Poco personale e ambiente stressogeno per gli infermieri”: la condanna all’ospedale Niguarda afferma un principio

di Domenico Tambasco

Con la sentenza n. 4493 del 30 settembre 2026 il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha accolto il ricorso di un gruppo di infermieri della Cardiologia di uno dei maggiori ospedali pubblici italiani, dichiarando che hanno lavorato, dal 2021 a oggi, in un ambiente nocivo e stressogeno, e condannando l’azienda sanitaria sia al risarcimento del danno sia ad adottare le misure organizzative necessarie ad adeguare l’organico e a garantire i riposi. La motivazione si chiude con una formula icastica:

“Il costo delle carenze organizzative è stato così trasferito sui lavoratori”.

Ma andiamo ai fatti accertati in giudizio: un reparto di trentasei posti letto, dodici ad alta intensità assistenziale, presidiato da cinque infermieri al mattino e quattro nei turni pomeridiani e notturni. Una turnazione contrattuale “quasi mai” rispettata: riposi soppressi, lavoro fino a cinque notti consecutive, modifiche dei turni comunicate il giorno prima per telefono o WhatsApp, in assenza del preavviso minimo previsto dal CCNL. Carenze di organico riempite con infermieri di altri reparti privi di formazione specifica. Demansionamento sistematico degli infermieri, con l’adibizione all’igiene dei pazienti e al rifacimento dei letti. Il tutto documentato da timbrature, e-mail, chat, registrazioni e noto alla direzione, che non ha adottato alcuna misura ma, al contrario, è rimasta inerte sino ad oggi.

Tre sono i profili di interesse, che rendono la pronuncia del Tribunale milanese un punto di arrivo nell’evoluzione della giurisprudenza in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il primo è il titolo della responsabilità. Non vi è nessun mobber: la sentenza applica l’art. 2087 c.c. nella lettura sistemico-organizzativa consolidata da tempo nella giurisprudenza dalla Cassazione (tra le molte, Cass. n. 31367/2025; Cass. 3692/2023), per cui il datore risponde per colpa quando tollera, o omette di rimuovere, una condizione di lavoro lesiva della salute, a prescindere da qualsiasi intento persecutorio. Con una precisazione ulteriore: l’obbligo di sicurezza non si esaurisce nel “predisporre strumenti idonei”, ma impone di “verificarne l’effettiva attuazione”. L’obbligo del datore di lavoro, dunque, si estende non solo alla fase della prevenzione, ma anche a quella della sorveglianza.

Il secondo è il demansionamento parziale. Il Tribunale muove dai presupposti elaborati nell’ambito dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e di recente estesi al lavoro privato (Cass. n. 7711/2026): l’adibizione, anche solo parziale, a mansioni inferiori è lecita se non estranea alla professionalità, e se giustificata da un’esigenza obiettiva e occasionale. Ma aggiunge che la prevalenza delle mansioni proprie non basta: il ricorso “sistematico e non marginale” agli inferiori compiti degli OSS viola “in sé, sul piano qualitativo” il diritto alla professionalità, perché “la professionalità dell’infermiere non può diventare lo strumento ordinario per compensare la carenza di personale di supporto”. La carenza strutturale di organico, dunque, non può mai giustificare il demansionamento.

Il terzo, il più innovativo, è l’accertamento del danno. Il giudice qualifica il pregiudizio come danno da usura psico-fisica, autonomo rispetto al danno biologico e dunque risarcibile senza prova di una patologia clinicamente accertata, ammettendone la prova per presunzioni tratte dalla gravità e dalla reiterazione delle disfunzioni accertate. Quanto alla liquidazione equitativa, adotta un criterio nuovo: un importo mensile standard, identico per tutti i ricorrenti, di 500 euro netti per il primo anno e di 800 per i successivi, in ragione dell’“evoluzione peggiorativa” dello stress “con il passare del tempo”. È la prima volta, a quanto consta, che in sede di quantificazione del danno da stress cronico viene applicato un meccanismo risarcitorio progressivo.

Resta, da ultimo, un’importante considerazione di sistema. In un reparto in cui “non è possibile abbassare il livello di attenzione”, perché dalla prestazione dipende la salute di un’altra persona, le carenze organizzative “incidono anche sulle modalità di erogazione e sulla qualità del servizio”. La salute di chi cura e la salute di chi è curato costituiscono, in questa prospettiva, due facce dello stesso bene giuridico costituzionale (art. 32, comma 1, Cost.).

Il messaggio del Tribunale di Milano è, dunque, di cristallina chiarezza: il diritto al riposo “non può essere trattato come una variabile liberamente sacrificabile” e il peso delle carenze organizzative non può essere scaricato, mese dopo mese, sulla salute dei lavoratori e delle lavoratrici. In definitiva, il metro per misurare l’efficienza di un’organizzazione, qualunque essa sia, non è né il profitto né la performance, ma il rispetto della persona umana.

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“Abbiamo sbagliato. L’abbiamo visto fare su TikTok”, i ragazzi della minicar piangono davanti ai pm minorili di Roma

“Chiediamo scusa per quello che abbiamo fatto”. Davanti al pm della Procura per i minorenni di Roma, le parole dei due ragazzi indagati per le aggressioni con una minicar arrivano tra le lacrime, dopo quasi quattro ore di interrogatorio. I due adolescenti, di 16 e 17 anni, hanno risposto alle domande e ripercorso gli episodi avvenuti tra il 4 e il 5 ottobre nel quartiere Monteverde, fornendo versioni che, secondo quanto riferito, confermano in parte quanto già raccontato agli investigatori.

I giovani sono accusati, a vario titolo, di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e percosse in concorso. La loro posizione è ora al vaglio della Procura, che dovrà valutare anche la relazione dei servizi sociali prima di decidere quale misura cautelare chiedere al giudice per le indagini preliminari. Le ipotesi comprendono gli arresti domiciliari, il collocamento in comunità e altre misure, come l’obbligo di firma o di dimora.

Il primo a essere ascoltato è stato il diciassettenne, che si trovava alla guida della minicar nera utilizzata durante le uscite. Accompagnato dal padre, un carabiniere, il ragazzo ha negato la propria responsabilità in due degli episodi contestati e ha raccontato di essere ormai sopraffatto dalla vicenda, tanto da non riuscire più a mantenere il segreto. Anche il sedicenne, arrivato in Procura con la madre, ha risposto alle domande del magistrato. I due sono stati interrogati separatamente e assistiti dagli avvocati Pasquale Connatelli e Lavinia Felisso.

È stato soprattutto il più giovane a ricostruire le serate trascorse per le strade della capitale, spiegando che le aggressioni sarebbero state ispirate da alcuni video pubblicati sui social. “L’abbiamo visto fare su TikTok. È pieno di video dove ci sono persone che danno spintoni a passanti scelti a caso. Nessuno si faceva niente. Credevamo che avrebbe funzionato così anche per noi”, avrebbe dichiarato al pm.

Una spiegazione che, secondo il racconto riportato, non sarebbe legata a un piano preciso né alla scelta preventiva delle vittime. “Abbiamo fatto e deciso tutto insieme. Lui guidava e io agivo. Le persone aggredite le abbiamo scelte a caso. Non c’era uno schema preciso”, ha riferito il sedicenne, aggiungendo che le uscite erano inizialmente pensate per stare insieme e parlare. Il ragazzo ha inoltre sostenuto che gli episodi di cui i due sarebbero responsabili sono quattro, una ricostruzione che dovrà essere confrontata con gli elementi raccolti dagli investigatori.

Tra le aggressioni contestate c’è quella ai danni dell’attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Camillo. Secondo quanto raccontato dal sedicenne, mentre l’attore procedeva in monopattino, lui avrebbe allungato un braccio dal finestrino della minicar, facendogli perdere l’equilibrio. Iacopini è caduto contro un’automobile in sosta, riportando un grave trauma cranico.

“Non ho capito di aver fatto male all’attore. Quando sono risalito sull’auto ero tranquillo, ero certo che stesse bene”, avrebbe spiegato il ragazzo. Una convinzione che, stando alla sua versione, sarebbe rimasta tale anche dopo la caduta. “Se io o il mio amico ci fossimo accorti che stava male dopo la caduta non avremmo proseguito a girare per Monteverde”, ha aggiunto, raccontando di aver appreso solo successivamente la gravità delle condizioni dell’uomo. Dopo l’aggressione a Iacopini, resa pubblica il 6 ottobre, sono avvenuti altri due episodi: uno ai danni di una studentessa francese e un altro contro un giovane in monopattino su ponte Testaccio. Il sedicenne ha ammesso di aver cercato di nascondere quanto accaduto, raccontando di aver vissuto giorni di forte agitazione. “Ho provato a nascondere tutto. Ma piangevo in continuazione e stavo per esplodere”, avrebbe detto durante l’interrogatorio.

Al termine delle audizioni, entrambi i ragazzi avrebbero espresso rimorso per quanto accaduto. “Non finiremo mai di scontare questa pena. Abbiamo sbagliato”, avrebbero dichiarato, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Intanto, gli investigatori sono arrivati alla loro identificazione incrociando le testimonianze delle vittime e dei presenti con le immagini delle telecamere di sorveglianza. Un ruolo decisivo sarebbe stato svolto dalla ricerca della minicar nera, descritta da alcuni testimoni e seguita attraverso i filmati per ricostruirne gli spostamenti. Anche la segnalazione di un residente del quartiere Testaccio avrebbe contribuito a restringere il campo fino ai due adolescenti. La decisione sulle eventuali misure cautelari spetta ora al giudice, sulla base delle richieste della Procura e degli elementi raccolti.

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Equalize, due anni fa la scoperta della centrale dei dossier illegali. La Procura: “Calamucci ha collaborato lealmente”

La sera del 23 ottobre 2024 il civico 6 di via Pattari a due passi dal Duomo di Milano è diventato un indirizzo noto in tutta Italia. Qui per anni ha avuto sede la società Equalize. Qui la Procura di Milano ha messo le sue microspie fotografando la più importante centrale di dossieraggi illegali degli ultimi anni. Sulle prime pagine, il giorno dopo, finiranno il nome di Enrico Pazzali, figura pubblica nonché allora presidente della Fondazione Fiera, quello dell’ex poliziotto Carmine Gallo, conosciuto per le sue indagini antimafia e il meno noto Samuele Calamucci detto Sam. Tutti accusati di associazione a delinquere finalizzata all’accesso abusivo a sistemi informatici. Un reato che, grazie a questa inchiesta, ora risulta meno criptico. Da quel giorno migliaia di atti e centinai di intercettazioni hanno composto una delle più grandi inchieste della Procura di Milano. Da allora sono passati esattamente due anni. E, come si dice, molti nodi sono arrivati al pettine.

Il pm Francesco De Tommasi e il collega della Direzione nazionale antimafia Antonio Ardituro, di recente affiancati dal pm Eugenio Fusco, mese dopo mese stanno chiudendo il cerchio sui vari fascicoli. Da un lato il fascicolo madre, oggi in fase di udienza preliminare con oltre 70 imputati, tra cui lo stesso Pazzali e il capo degli affari legali di Eni Stefano Speroni, e decine di parti civili, dall’altro lo stralcio su una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, che coinvolge il noto imprenditore romano Lorenzo Sbraccia assieme a quello che la Procura definisce gotha della ‘ndrangheta di Platì, e che si trova ancora in fase dibattimentale. Nel mezzo, diversi patteggiamenti per il filone principale stanno via via confermando la tesi dell’accusa. Fino alle ultime motivazioni di oltre duecento pagine con cui il gup di Milano ha motivato il patteggiamento a 3 anni e 4 mesi per Giulio Cornelli, considerato uno dei ragazzi della squadra dell’hcaker Samuele Sam Calamucci. Cornelli ha poi altri capi d’imputazione nel fascicolo in udienza preliminare e chiedere di patteggiare anche qua.

Quella di Calamucci, poi, difeso dall’avvocato Antonella Augimeri, soprattutto dopo la morte di Carmine Gallo (difeso sempre da Augimeri fin dal 2008), è diventata una figura chiave dell’inchiesta. Lo era prima naturalmente mentre in Equalize si sfornavano dossier illegali con altrettanti accessi illegali ai database del Viminale, lo è diventata poi due anni fa, quando, dopo l’arresto, ha scelto la strada della collaborazione con i magistrati. Un lungo percorso, non facile nella ricostruzione e che tuttavia si è mostrato verbale dopo verbale sempre più granitico e credibile. Fino ad arrivare, per il filone dossieraggio, a un accordo di patteggiamento con la Procura a 3 anni e 4 mesi. Accordo non definitivo. Ma che comunque dimostra il suo percorso collaborativo. Tanto che lo stesso pubblico ministero Francesco De Tommasi lo ha sostenuto davanti alla presidente dell’Ottava sezione penale Maria Luisa Balzarotti, dando l’ok alla scarcerazione anche per la tentata estorsione dove l’hacker è imputato con l’aggravante mafiosa.

Il giudice ha dato parere negativo. Ma torna utile, comunque, leggere la posizione della Procura che contrasta con alcune ricostruzioni pubbliche di un Calamucci poco credibile. Scrive il pm: “A oggi il lungo periodo di custodia domestica ha certamente prodotto un effetto deterrente, reso ancora più manifesto dal comportamento processuale e dall’atteggiamento collaborativo che, coerentemente, convintamente e credibilmente, Calamucci ha sempre mantenuto in merito ai fatti reato del filone dossieraggio”. E ancora: “Calamucci, a differenza degli altri imputati, ha, sin dall’inizio della propria complessa vicenda giudiziaria, deciso di collaborare lealmente con l’Autorità giudiziaria, rendendo plurime dichiarazioni auto ed etero accusatorie in merito ai fatti del filone Equalize”. Conclude il pm: “Dichiarazioni (quelle di Calamucci, ndr) assistite da validi riscontri individualizzanti”.

Calamucci non è stato il solo a scegliere questa strada. Assieme lui aveva iniziato a parlare con i magistrati, anche l’ex poliziotto Carmine Gallo, deceduto il 9 marzo 2025, mentre si trovava ai domiciliari. Infarto fulminante ha certificato un’inchiesta lampo, che in realtà non ha mai ben chiarito le reali cause della sua morte. A fondamento della collaborazione di Calamucci, che non sarebbe esistita senza il lavoro del Nucleo investigativo dei carabinieri di Varese, vi sono le prime motivazioni di condanna nel patteggiamento Cornelli. “Risulta provata – scrive il gup Fiammetta Modica – l’esistenza di un’associazione a delinquere, in cui Gallo e Calamucci rivestivano i ruoli di promotori e organizzatori, allo scopo di commettere in forma imprenditoriale una serie indeterminata di delitti di accesso abusivo a sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza. Il programma criminoso vedeva coinvolti Enrico Pazzali e Carmine Gallo, soci della società e, tra gli altri, l’odierno imputato (Cornelli, ndr) con la predisposizione di una struttura deputata ad acquisire illecitamente dati, notizie e informazioni, anche pregiudizievoli sul conto di centinaia di persone; un’attività di profilazione illegale attuata in modo spregiudicato e disinvolto messa a disposizione di una larga cerchia di committenti”.

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