❌

Normal view

Pensione con contributi all’estero, quando si sommano a quelli italiani: il chiarimento Inps

22 October 2026 at 06:00

L’Inps, con la circolare 107 del 20 ottobre, riepiloga e aggiorna le regole per far valere i contributi versati all’estero nella pensione in regime di cumulo. Sono tre i chiarimenti che riguardano i periodi all’estero:

  • quando contano per il diritto alla pensione;
  • come si considerano per la verifica dell’importo soglia;
  • quando danno accesso all’integrazione al trattamento minimo.

Chi ha una carriera divisa tra più gestioni italiane e uno o più Paesi esteri può ottenere un trattamento che con i soli contributi italiani non sarebbe raggiungibile.

Cos’è la pensione in regime di cumulo

Il cumulo, previsto dalla Legge di Stabilità 2013 e poi modificato con la Legge di Bilancio 2017, permette di sommare i contributi non coincidenti versati in gestioni previdenziali diverse per ottenere un’unica pensione.

Quando contano i periodi lavorati all’estero

I periodi esteri valgono per il diritto alla pensione in cumulo come se fossero periodi italiani, in base all’articolo 6 del regolamento (CE) 883/2004 e contano anche se hanno già prodotto una pensione estera.

Quando lo stesso periodo è coperto sia da contributi italiani sia da contributi esteri, per esempio per due lavori svolti in contemporanea in due Paesi, quei mesi valgono una volta sola e non si sommano.

Quali Paesi rientrano nel cumulo

Rilevano i contributi maturati:

  • negli Stati Ue;
  • nello Spazio economico europeo;
  • in Svizzera;
  • nel Regno Unito;
  • nei Paesi legati all’Italia da accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale.

Le condizioni da rispettare

La totalizzazione con l’estero è possibile se:

  1. risulta raggiunto il periodo minimo di contribuzione italiana, cioè 52 settimane (un anno) per la normativa europea o quello fissato dalla singola convenzione;
  2. almeno una delle gestioni italiane coinvolte è compatibile con il riconoscimento dei periodi esteri;
  3. i periodi esteri servono per maturare il diritto oppure danno una pensione più favorevole rispetto al solo cumulo nazionale.

Per la maggior parte delle convenzioni bilaterali la totalizzazione non serve se il diritto si raggiunge già con i soli contributi italiani. Fanno eccezione Jersey e le altre Isole del Canale (che dipendono dal Regno Unito), gli Stati nati dalla ex Jugoslavia e l’Uruguay.

Contributi esteri anteriori al 1996

L’importo della pensione si calcola solo sui contributi italiani. I periodi esteri collocati prima del 1° gennaio 1996 servono però a stabilire l’anzianità al 31 dicembre 1995 e quindi il sistema in cui rientra la pensione, con i relativi requisiti di accesso e istituti.

Significa che chi ha lavorato all’estero prima del 1996 e in Italia ha versato solo dopo quella data viene inquadrato nel sistema misto, anche se la quota italiana resta calcolata, di fatto, con il sistema contributivo.

Importo soglia e contributi esteri

Per la pensione di vecchiaia in cumulo valgono anche i requisiti diversi da età e contributi previsti dall’ultima gestione di iscrizione.

L’importo soglia è l’importo minimo che la pensione deve raggiungere per essere pagata, ed è quello previsto dalle regole della Gestione separata. Nel cumulo l’Inps controlla l’importo soglia solo quando ricorrono insieme tutte queste condizioni:

  • la pensione è calcolata con il sistema misto (in parte con il retributivo e in parte con il contributivo);
  • l’ultima iscrizione del lavoratore è alla Gestione separata dell’Inps;
  • l’interessato non ha ancora compiuto 71 anni, limite che dal 1° gennaio 2027 sarà adeguato alla speranza di vita.

Nel caso internazionale, la pensione italiana si somma alla pensione o al pro-rata estero e il totale non deve risultare inferiore alla soglia. Il requisito può maturare anche dopo, quando arriva la liquidazione estera. In quel caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo.

La verifica non serve se, dopo l’ultimo contributo in Gestione separata, si hanno periodi esteri valorizzabili in una gestione dove la soglia non è prevista. Con i Fondi speciali conta la natura del lavoro svolto all’estero, che deve corrispondere alla stessa categoria.

Resta fermo che alla decorrenza il lavoro dipendente deve essere cessato, anche all’estero.

Integrazione al minimo

L’integrazione al trattamento minimo alza le pensioni più basse fino a 611,85 euro al mese – importo provvisorio per il 2026 fissato dalla circolare 153 del 19 dicembre 2025, che diventano 619,80 euro con l’incremento dell’1,3% riconosciuto alle pensioni pari o inferiori al minimo.

L’integrazione spetta a chi ha redditi entro i limiti di legge e solo alle pensioni nel sistema retributivo o misto. Nel cumulo spetta a condizione che almeno una delle quote sia a carico di una gestione che la prevede. Grazie ai periodi esteri anteriori al 1996, l’integrazione spetta anche a chi in Italia ha iniziato a versare dopo quella data.

Nell’esempio della circolare del 20 ottobre, un lavoratore con 15 anni di contributi all’estero prima del 1996 e poi iscritto in Italia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alla Gestione esclusiva dei dipendenti pubblici ottiene una pensione in cumulo nel sistema misto, integrabile al minimo, anche se le quote italiane sono calcolate con il contributivo. L’integrazione resta a carico delle gestioni italiane.

Per verificare i limiti di reddito, l’Inps conta anche le pensioni estere e gli eventuali redditi prodotti all’estero.

Come si presenta la domanda

L’ente istruttore si individua solo in base all’ultimo contributo italiano, anche se l’ultimo versamento è avvenuto all’estero.

C’è poi un distinguo in base a dove si ha la residenza:

  • chi risiede in Italia presenta la domanda per via telematica e sceglie il tipo di pensione;
  • chi risiede all’estero si rivolge all’istituzione previdenziale del Paese di residenza, che inoltra la pratica alla sede Polo dell’Inps.

Se la domanda arriva dall’estero con la generica dicitura vecchiaia o anticipata, l’Inps deve comunque esaminare l’intera posizione, cercare il trattamento più favorevole e informare l’interessato sulle alternative prima di liquidare. Anche per questo motivo è sempre meglio indicare esplicitamente il cumulo nell’istanza.

BTP Valore o Insieme, quanto si incassa tra cedole e tasse: le simulazioni da 1.000 euro in su

22 October 2026 at 04:00

Su 10.000 euro investiti, il nuovo BTP Valore distribuisce almeno 1.776,25 euro netti di interessi in cinque anni. Il BTP Valore Insieme ne riconosce 1.946,88 tutti alla scadenza. La differenza è di circa 171 euro, ma per confrontare le due offerte bisogna considerare anche quando il denaro entra sul conto e come viene utilizzato.

Cosa sapere

Il doppio collocamento di ottobre mette davanti ai risparmiatori due modalità di investimento. Il BTP Valore paga ogni tre mesi, con cedole crescenti; il Btp Valore Insieme concentra gli interessi in un unico pagamento finale ed entrambi durano cinque anni. I calcoli si basano sui tassi minimi garantiti annunciati dal Tesoro, che alla chiusura dell’offerta potranno essere confermati o aumentati. Il collocamento è previsto dal 19 al 23 ottobre, salvo chiusura anticipata: il conto complessivo per lo Stato dipenderà dagli importi sottoscritti nei due titoli.

Quanto arriva sul conto con le cedole trimestrali

Il BTP Valore offre un tasso annuo lordo del 3,70% nei primi due anni, del 4,10% nel terzo e quarto e del 4,70% nell’ultimo. Su un investimento di 10.000 euro, ogni cedola trimestrale vale quindi 92,50 euro lordi nel primo biennio, 102,50 nel secondo e 117,50 nell’ultimo anno.

Capitale Anni 1 e 2 Anni 3 e 4 Anno 5
1.000 € 8,09 € 8,97 € 10,28 €
5.000 € 40,47 € 44,84 € 51,41 €
10.000 € 80,94 € 89,69 € 102,81 €
20.000 € 161,88 € 179,38 € 205,63 €
30.000 € 242,81 € 269,06 € 308,44 €
50.000 € 404,69 € 448,44 € 514,06 €
100.000 € 809,38 € 896,88 € 1.028,13 €

Applicando l’imposta del 12,5%, gli accrediti scendono rispettivamente a circa 80,94, 89,69 e 102,81 euro ogni tre mesi. Nell’intero quinquennio gli interessi ammontano a 2.030 euro lordi, dei quali 253,75 vengono assorbiti dalla tassazione. Al sottoscrittore restano 1.776,25 euro, oltre alla restituzione dei 10.000 euro di capitale alla scadenza.

Capitale Interessi lordi totali Imposte sugli interessi Interessi netti totali
1.000 € 203,00 € 25,38 € 177,63 €
5.000 € 1.015,00 € 126,88 € 888,13 €
10.000 € 2.030,00 € 253,75 € 1.776,25 €
20.000 € 4.060,00 € 507,50 € 3.552,50 €
30.000 € 6.090,00 € 761,25 € 5.328,75 €
50.000 € 10.150,00 € 1.268,75 € 8.881,25 €
100.000 € 20.300,00 € 2.537,50 € 17.762,50 €

Tutti gli importi netti qui riportati considerano la sola imposta sui rendimenti, senza sottrarre bollo ed eventuali costi del deposito titoli. L’aliquota agevolata del 12,5% si applica a entrambi gli strumenti.

 

Tradotto in una media mensile, il flusso netto equivale a circa 26,98 euro nei primi due anni, 29,90 nei due successivi e 34,27 nell’ultimo. Attenzione. Gli accrediti effettivi restano trimestrali e la media proposta serve a misurare quanto l’investimento può integrare il bilancio familiare.

Quanto paga la maxicedola di BTP Valore Insieme

Per BTP Valore Insieme il tasso minimo della cedola finale è del 22,25% complessivo sui cinque anni. Su 10.000 euro significa 2.225 euro lordi di interessi. Sottratti 278,13 euro circa di imposte, la remunerazione netta è di 1.946,88 euro e il pagamento finale, capitale compreso, arriva a circa 11.946,88 euro.

Capitale Maxicedola lorda Imposte sulla maxicedola Maxicedola netta Incasso finale netto, capitale compreso
1.000 € 222,50 € 27,81 € 194,69 € 1.194,69 €
5.000 € 1.112,50 € 139,06 € 973,44 € 5.973,44 €
10.000 € 2.225,00 € 278,13 € 1.946,88 € 11.946,88 €
20.000 € 4.450,00 € 556,25 € 3.893,75 € 23.893,75 €
30.000 € 6.675,00 € 834,38 € 5.840,63 € 35.840,63 €
50.000 € 11.125,00 € 1.390,63 € 9.734,38 € 59.734,38 €
100.000 € 22.250,00 € 2.781,25 € 19.468,75 € 119.468,75 €

Il 22,25% non è un rendimento annuo. Il rendimento composto equivalente è di circa il 4,10% lordo all’anno; dopo la sola imposta sugli interessi, quello calcolato sul pagamento finale è di circa il 3,62% annuo.

I circa 171 euro netti in più rispetto alla somma delle cedole del BTP Valore remunerano anche l’attesa. Chi sceglie il titolo trimestrale dispone prima degli interessi e può spenderli oppure reinvestirli. Se li lascia sul conto senza remunerazione, alla fine avrà incassato meno rispetto a Insieme; se li reinveste, il risultato dipenderà dai rendimenti ottenuti. Il Tesoro ha costruito le due offerte per assicurare lo stesso rendimento finanziario lordo a scadenza, pur con pagamenti differenti.

Capitale BTP Valore BTP Valore Insieme Maggior incasso nominale con Insieme
1.000 € 177,63 € 194,69 € 17,06 €
5.000 € 888,13 € 973,44 € 85,31 €
10.000 € 1.776,25 € 1.946,88 € 170,63 €
20.000 € 3.552,50 € 3.893,75 € 341,25 €
30.000 € 5.328,75 € 5.840,63 € 511,88 €
50.000 € 8.881,25 € 9.734,38 € 853,13 €
100.000 € 17.762,50 € 19.468,75 € 1.706,25 €

Per questa emissione non è previsto un premio fedeltà aggiuntivo. La maxicedola di Insieme rappresenta l’intera remunerazione finale prevista dal titolo.

Quanto paga lo Stato e quanto recupera con il fisco

Per ogni miliardo di euro sottoscritto nel BTP Valore, ai tassi minimi attuali, il Tesoro deve corrispondere 203 milioni di interessi lordi in cinque anni. Ipotizzando che tutti i pagamenti siano soggetti all’imposta del 12,5%, il gettito teorico è di 25,375 milioni e agli investitori arrivano 177,625 milioni netti.

Nel primo biennio ogni stacco trimestrale comporta 9,25 milioni di interessi lordi per miliardo collocato; nel secondo sale a 10,25 milioni e nell’ultimo anno a 11,75 milioni.

Per ogni miliardo sottoscritto in BTP Valore Insieme, invece, gli interessi finali sono 222,5 milioni lordi. Nella stessa ipotesi fiscale, 27,8125 milioni tornano allo Stato attraverso l’imposta e 194,6875 milioni restano ai risparmiatori. A questi si aggiunge il miliardo di capitale da rimborsare.

Sono elaborazioni sui tassi minimi annunciati, non il consuntivo del collocamento. Anche il gettito è teorico, perché quello effettivo dipenderà dal trattamento fiscale dei possessori al momento dei pagamenti.

Per l’investitore, la scelta passa soprattutto dal bisogno di liquidità. Le cedole trimestrali rendono disponibile una parte del rendimento durante i cinque anni; Insieme rinvia tutto alla scadenza. Se occorre vendere prima, entrambi sono esposti alle oscillazioni del mercato e il prezzo può essere inferiore a quello di acquisto. La concentrazione dei pagamenti alla fine rende inoltre Insieme più sensibile alle variazioni dei rendimenti di mercato, a parità delle altre condizioni.

Saccheggio edonista

21 October 2026 at 13:42
Saccheggio edonista

di Martino Mora – 19/10/2026

Saccheggio edonista

Fonte: Martino Mora

Guardo sconcertato le immagini dei maranza che, quasi indisturbati, si dedicano al saccheggio e alla distruzione nel centro di Milano.

La mia città.

Un moto di disgusto mi assale.

C’è qualcosa dell’assalto al forno manzoniano.

Ma i maranza non vogliono il pane, ce l’hanno già.

Vogliono le brioches.

Cioè vogliono vestiti e scarpe firmate.

E le vogliono gratis, saccheggiandole.

Sono viziati  materialisti fino al midollo.

Come gli italiani.

Però loro non pagano.

Sfasciano e rapinano, nella quasi totale impunità.

Lo Stato liberale, il nostro come quello inglese o francese,  è totalmente incapace di affrontare con la fermezza necessaria il fenomeno.

Lo Stato liberale sta fallendo, ha fallito, non meno del totalitarismi.

E per ragioni opposte, ma altrettanto serie.

E’ evidente che i maranza  sono accecati dal risentimento, dal rancore, dall’odio.

Contro Milano, contro l’Italia, contro l’Europa.

Eppure i loro genitori sono stati accolti in questo Paese, spesso senza nemmeno avere il diritto di entrarvi.

I nostri politici dicevano fin dai primi anni Novanta, ricordo bene, che erano “una ricchezza”.

Caspita, che ricchezza.

Lo vediamo bene.

I maranza vogliono il benessere, il vero grande idolo di un Occidente americanista che è governato dal denaro.

Ma lo vogliono gratis.

Escono dai loro ghetti per razziare i simboli di questo benessere.

I loro riferimenti non sono gli imam, come certi idioti sostengono, ma i rapper e i trapper del sistema orgiastico-mercantile  americanista.

Che  dagli iphone, non dai minareti, dissemina ogni giorno tutto il suo veleno.

Lo stesso sistema capitalista che del resto ha fatto entrare i loro padri, anche per avere  manodopera di riserva a basso costo a danno dei nostri operai.

Con il consenso esultante  dei sindacati e  di Confindustria.

I maranza non sono maomettani, se non sociologicamente, ma nichilisti e consumisti.

Come noi.

Ma godono dell’impunità vergognosa  che noi stessi gli abbiamo concesso, in nome della stessa ideologia astratta  dei diritti dell’uomo per la quale abbiamo  permesso ai loro padri di entrare in massa.

Con la benedizione  costante e ostinata del  clero modernista  cattolico, che occupa il vertice della Chiesa da sessant’anni.
Benessere materiale e diritti dell’uomo. Ovvero la “società aperta”, una dissocietà  senza più legami, senza più autorità, senza più ordine, ove nulla precede l’individuo  e l’unico potere supremo è quello impersonale del denaro, esaltata  da liberali come Popper e Dahrendorf, oggi da George Soros.

O dal socialdemocratico Habermas, quello del ridicolo  “patriottismo della Costituzione”.

I maranza  dovrebbero riconoscersi “patrioti” della  Costituzione, possibilmente quella che il giullare di corte Benigni  definisce la “più bella  del mondo”. Siamo alle comiche.

Sono gli  intellettuali come Habermas, come diceva Costanzo Preve, ad essere, per la prima volta nella storia, molto più stupidi dell’uomo poco scolarizzato.
Il centro di Milano, la capitale economica e morale di questo Paese,  è stato  consegnato, per tre pomeriggi  consecutivi, alle bande di maranza. Che hanno vandalizzato e  saccheggiato impunemente.

Se fossimo in una realtà non distopica,  il ministro dell’Interno Piantedosi dovrebbe dimettersi per manifesta incapacità.

Come Sala, l’orrido sindaco radical chic.

Purtroppo, invece, siamo in una plutodemocrazia liberale avanzata.

Cioè in una distopia.

Restano al loro posto.

La maggioranza  dei minori arrestati è già stata rilasciata, pochissimi anche tra i maggiorenni resteranno in carcere, ancora meno verranno condannati dalla nostra pessima magistratura.

Non siamo forse l’Europa dei diritti?

Liberté, egalité, fraternité, come insegnano i massoni e I Papi conciliari.

Abbiamo detronizzato Dio, per intronizzare al suo posto il benessere economico e i diritti degli individui astratti.
Di essi moriamo.

L'articolo Saccheggio edonista proviene da Blondet & Friends.

Rimborso dei contributi Inps, via alla domanda unica: chi può chiederlo e come

21 October 2026 at 08:47

L’Inps semplifica la richiesta per ottenere indietro i contributi versati in eccesso. Con il messaggio n. 3247 del 13 ottobre l’Istituto ha attivato il servizio Domanda Rimborso Unico, un punto di accesso unico per tutte le richieste di rimborso delle somme indebitamente versate, anche quando l’indebito emerge da un accertamento. Per ora il servizio è attivo solo per la Gestione separata, ma sarà esteso progressivamente a tutte le gestioni previdenziali dell’Istituto. Per committenti, professionisti e collaboratori il passaggio è obbligato, dato che i vecchi canali di trasmissione sono stati chiusi.

Chi può chiedere il rimborso Inps

Possono usare il servizio i titolari di posizione contributiva presso la Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 335/1995) che rientrano in uno di questi casi:

  • professionisti (lavoratori autonomi con redditi di lavoro autonomo);
  • committenti oltre il massimale (per la quota a loro carico, pari a 2/3 del contributo versato, quando il collaboratore ha superato il massimale annuo);
  • committenti per altri motivi (versamenti duplicati, somme versate in più per una variazione dell’aliquota denunciata, errori di versamento e casi analoghi);
  • lavoratori parasubordinati (per la quota a loro carico, pari a 1/3 del contributo versato, sempre in caso di superamento del massimale).

Le tipologie di rimborso

Sono 4 le tipologie di rimborso previste dall’Inps:

  • versamento errato, per le somme pagate per sbaglio o in eccesso;
  • credito da dichiarazione, cioè il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi e non usato in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • superamento del massimale, cioè i contributi versati oltre il tetto annuo;
  • altra Cassa, se la contribuzione era dovuta a un’altra Cassa professionale.

Come presentare la domanda

La domanda si presenta solo online. Può farlo il contribuente in prima persona oppure un intermediario di fiducia, come un consulente del lavoro o un professionista abilitato.

Dove si trova il servizio

Si entra nel Cassetto previdenziale del contribuente con Spid almeno di livello 2, Cie di livello 3, Cns o eIdas, poi si seleziona il percorso:

Altri Servizi > Domanda Rimborso Unico.

La pagina iniziale mostra le domande più recenti con il relativo stato, il collegamento per inserirne una nuova, gli aggiornamenti amministrativi su rimborsi ed eccedenze e i contatti per segnalare anomalie o malfunzionamenti. Il manuale utente resta sempre consultabile dalla scheda in alto a destra.

Dallo stesso servizio si possono consultare dunque anche le domande già trasmesse, riprendere la compilazione di quelle salvate in bozza e verificare lo stato di lavorazione e informazioni che i vecchi canali separati non sempre rendevano disponibili.

Quale causale scegliere

In questa prima fase le macro-causali sono 3:

  • Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale;
  • Gestione Separata – Parasubordinati;
  • Altro.

L’ultima copre le richieste che non dipendono dal massimale. Per esempio il committente che deve recuperare somme versate con un’aliquota non corretta o il professionista che chiede il rimborso delle eccedenze risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

La procedura riconosce il tipo di utente e imposta la domanda di conseguenza.

Se si accede come parasubordinato senza contributi in Gestione separata o come committente per superamento del massimale senza somme disponibili, il sistema segnala l’incongruenza.

Committente e collaboratore: chi ottiene il rimborso

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è il tetto oltre il quale i contributi non sono più dovuti. Per il 2026 è fissato a 122.295 euro, come spiegato dalla circolare Inps n. 6 del 30 gennaio. Lo supera soprattutto chi lavora per più committenti, perché ciascuno versa sui propri compensi senza conoscere quelli pagati dagli altri.

Da maggio 2025 l’Inps ha iniziato a inviare tramite MyInps una comunicazione ai collaboratori che hanno superato il tetto. L’anno seguente, concluse le verifiche (compresa quella sull’aliquota applicata), un avviso analogo arriva a ciascun committente per la quota di sua competenza. Ognuno deve procedere in autonomia:

  • il committente chiede, per ogni collaboratore interessato, la restituzione della propria quota eccedente;
  • il collaboratore chiede con un’unica domanda il rimborso complessivo della quota a suo carico, versata da tutti i committenti oltre il tetto.

Strage di pedoni, svolta al Campidoglio: il Comune recluta 60 detenuti per la sicurezza stradale

20 October 2026 at 06:30

Roma Capitale accelera sul fronte della prevenzione e della sicurezza stradale. Il Comune ha, infatti, siglato un’intesa strategica denominata Ruote ferme, pedoni salvi insieme all’Associazione familiari e vittime della strada. La sinergia istituzionale coinvolge direttamente la Prefettura, la Città metropolitana, la Questura, il Comando provinciale dei carabinieri, il Ministero della Giustizia, il Tribunale di Roma, il Tribunale di sorveglianza, l’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna e l’Ordine degli avvocati di Roma.

Reinserimento sociale e contrasto alle vittime della strada

L’operazione punta a coniugare l’esigenza di tutela dei cittadini con il reinserimento sociale attraverso la messa alla prova per lavori di pubblica utilità a titolo gratuito. Il piano esclude tassativamente le persone recidive o con elementi evidenti di pericolosità sociale. I candidati opereranno come assistenti pedonali affiancando i caschi bianchi nelle aree a scarsa illuminazione o ad alto scorrimento di traffico. L’urgenza dell’intervento è confermata dai dati Aci-Istat: nel corso del 2025 la provincia capitolina ha registrato il triste primato nazionale di 48 pedoni deceduti, nonostante un calo del 26,2 per cento rispetto al periodo precedente. L’iniziativa punta anche a un chiaro valore rieducativo e di promozione della legalità.

Formazione, tecnologia e mappe dei punti critici

L’organizzazione operativa stabilisce l’impiego complessivo di 60 detenuti, divisi in due moduli annuali da 30 partecipanti, formati dalla Polizia locale attraverso lezioni dedicate e un test finale da 15 domande con soglia di idoneità fissata a 10 risposte corrette. Il presidio si concentrerà davanti alle scuole, agli uffici giudiziari, alle palestre, ai locali notturni e nei principali punti di aggregazione. Gli operatori, equipaggiati con pettorina catarifrangente e luce led, non avranno poteri di viabilità né palette di segnalazione. La tracciabilità delle presenze avverrà tramite una piattaforma digitale collegata alla Polizia locale, in un progetto a costo zero per le casse pubbliche della durata di un anno rinnovabile.

L’impiego della popolazione carceraria per servizi alla comunità richiama precedenti esperienze già avviate in passato sul territorio romano. Nel 2017, sotto l’amministrazione guidata da Virginia Raggi, il Campidoglio siglò un’intesa con il Viminale e il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria orientata alla tutela dell’ambiente urbano, impiegando le risorse nella manutenzione del verde pubblico e nella pulizia dei parchi cittadini.

L'articolo Strage di pedoni, svolta al Campidoglio: il Comune recluta 60 detenuti per la sicurezza stradale proviene da Affaritaliani.it.

André Janones é internado na UTI com arritmia cardíaca após debate entre Lula e Flávio

19 October 2026 at 16:16

O deputado federal André Janones (Rede-MG) foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um quadro de arritmia cardíaca. A internação ocorreu depois do debate entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), realizado na noite de domingo (18), na TV Band.

A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Metrópoles e confirmada pela Folha de S.Paulo nesta segunda-feira (19). De acordo com as informações divulgadas, Janones está clinicamente estável e permanece sob monitoramento cardíaco contínuo, aos cuidados da equipe médica liderada pela cardiologista Ludhmila Hajjar.

O parlamentar acompanhou o debate presencialmente nos estúdios da emissora, ao lado de Lula. Até a manhã desta segunda-feira, não havia previsão de alta hospitalar divulgada.

Atuação na campanha de Lula

Janones ganhou projeção nacional pela atuação nas redes sociais durante as campanhas eleitorais. Ele é responsável pelo canal de WhatsApp conhecido como “Exército do Lula”, que reúne mais de 5 milhões de seguidores e é utilizado para mobilizar apoiadores do presidente.

Após o primeiro turno das eleições de 2026, o deputado intensificou a atuação digital em favor de Lula na disputa contra Flávio Bolsonaro. O canal passou a integrar formalmente a estrutura da campanha petista, conforme informações publicadas pela imprensa.

Debate teve acusações e confrontos

O encontro entre Lula e Flávio Bolsonaro foi o primeiro debate direto entre os dois candidatos no segundo turno. Transmitido pela Band no domingo (18), o programa foi marcado por acusações relacionadas a casos de corrupção, questionamentos sobre familiares e interrupções durante as falas.

Lula cobrou explicações de Flávio sobre os R$ 134 milhões que teriam sido solicitados ao banqueiro Daniel Vorcaro. O senador, por sua vez, fez críticas ao presidente e mencionou investigações envolvendo pessoas próximas à família de Lula.

Os dois candidatos também trocaram acusações de mentira durante o programa, em um confronto marcado por ataques pessoais e discussões sobre segurança pública, saúde e economia.

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro terminou com 47% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45%. Os dois disputam o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

The post André Janones é internado na UTI com arritmia cardíaca após debate entre Lula e Flávio appeared first on Diário da Manhã - O Jornal do leitor Inteligente.

Casta Diva Group  rafforza la Unit Entertainment e nomina Dimitri Cocciuti Head of Underscripted

19 October 2026 at 11:57

Casta Diva Group (CDG:IM) annuncia il riassetto organizzativo della unit Entertainment focalizzata sulle produzioni televisive e cinematografiche

Nell’ambito di questa riorganizzazione, Dimitri Cocciuti assume il ruolo di Head of Unscripted. L’operazione si inserisce in una strategia integrata che mette al centro dell’offerta editoriale entertainment, factual e branded content, con l’obiettivo di coniugare la forza dello sviluppo creativo con la massima solidità produttiva e industriale.

Dimitri Cocciuti, già parte della squadra creativa e di sviluppo di Casta Diva dal 2025, assume il nuovo ruolo con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’area unscripted nel posizionamento sul mercato italiano e internazionale e sviluppare una linea editoriale sempre più riconoscibile, costruendo progetti capaci di incontrare pubblici diversi e generare valore nel tempo.

Autore e creativo con quasi vent’anni di esperienza nel settore televisivo, Cocciuti ha collaborato nel corso della sua carriera con Rai, Discovery, Mediaset, Sky e Paramount+, lavorando tra scrittura, sviluppo di contenuti originali e adattamento di format internazionali. Tra i titoli più significativi del suo percorso figurano A raccontare comincia tu, ultima trasmissione condotta da Raffaella Carrà, e Drag Race Italia, di cui è stato showrunner e autore per le tre stagioni finora prodotte. Ha inoltre lavorato tra intrattenimento e cultura a produzioni come Sette Meraviglie per Sky Arte e Artists in Love per Sky Arts, distribuita a livello internazionale.

La nuova fase di Casta Diva Entertainment trova già espressione nei progetti attualmente in sviluppo e produzione per i contenuti unscripted. La Porta Magica, condotta da Andrea Delogu su Rai 2, rappresenta una produzione di punta sulla quale Cocciuti è intervenuto dalla seconda stagione contribuendo all’evoluzione editoriale e al successo del format; D’Amore e d’Abruzzo su Food Network, tra i primi progetti sviluppati con il nuovo assetto creativo della struttura; e Linea Verde Racconti, su Rai 1, che ha appena concluso la sua prima stagione.

Cocciuti in questo nuovo corso è affiancato da una generazione di giovani professionisti, tra autori, registi, redattori e figure produttive. La valorizzazione delle competenze interne e la fiducia nei talenti emergenti diventano così parte integrante del modello produttivo, con l’obiettivo di creare non soltanto nuovi contenuti ma, anche, le professionalità che contribuiranno a definire i linguaggi futuri.

“Credo che ogni buon progetto nasca da un’idea in cui si crede davvero”, commenta Dimitri Cocciuti. “Il nostro compito è proprio quello di darle forma, trovare il modo giusto per raccontarla e farla arrivare al pubblico. Per me questo è fondamentale cosi come avere uno sguardo inclusivo, raccontare nuove storie e dare spazio a voci e sensibilità differenti, perché la televisione deve saper parlare a tutte e a tutti, senza lasciare indietro nessuno”.

“La creatività è uno degli asset industriali più importanti per Casta Diva Group”, dichiara Andrea De Micheli, Presidente eAmministratore Delegato di Casta Diva Group. “Con Cocciuti vogliamo rafforzare ulteriormente la nostra capacità di trasformare intuizioni creative in contenuti di valore, mettendo insieme talento e disciplina industriale. Casta Diva Entertainment rappresenta un’area strategica per il Gruppo e un terreno nel quale vogliamo continuare a investire, con l’ambizione di costruire prodotti originali e partnership sempre più solide con broadcaster, piattaforme e brand”.

Il nuovo assetto rafforza inoltre il dialogo con le altre società del Gruppo. L’integrazione con Casta Diva Pictures, con G2 Eventi e con le realtà di comunicazione del Gruppo consente a Casta Diva Entertainment di sviluppare progetti di branded content e formati crossmediali capaci di unire racconto televisivo, comunicazione di marca ed esperienze live.

CASTA DIVA GROUP (CDG:IM – ISIN IT0005003782) è una multinazionale quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore della comunicazione per la produzione di branded content, video virali, contenuti digitali, film e live music entertainment. È presente in 4 continenti con sedi in 14 città: Milano, Roma, Modena, Londra, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town, Dubai e Riad. I brand del Gruppo sono Casta Diva Pictures, Akita Film, E-Motion, G2 Eventi, Genius Progetti e Blue Note Milano. Rappresenta il più esteso network di produzione di film pubblicitari ed eventi a livello mondiale, costruito attraverso un’attiva e continua interazione tra le diverse sedi e l’esperienza dei suoi professionisti nella comunicazione digitale e nel live entertainment.

È titolare di Blue Note Milano (parte di un network internazionale), il più noto jazz club dell’Europa continentale, aperto nel 2003, che nella sede di via Borsieri (e non solo) produce oltre 300 spettacoli l’anno, fattura circa il 26% dell’incasso jazz in Italia (fonte: Siae) e costituisce una realtà di punta nel panorama del jazz a livello mondiale.

L'articolo Casta Diva Group  rafforza la Unit Entertainment e nomina Dimitri Cocciuti Head of Underscripted proviene da Affaritaliani.it.

Manovra 2027, oggi il vertice di maggioranza: si discute ancora su banche, tasse e pensioni

19 October 2026 at 08:10

Nella giornata di oggi, la maggioranza si riunisce in vertice per discutere alcuni punti di dubbio sulla Legge di Bilancio, in arrivo entro fine 2026.

A causa dei margini piuttosto stretti, c’è assoluta necessità che le divergenze tra il Mef e i leader di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi Moderati vengano risolte.

Quanto può spendere il Governo

Il margine di spesa del Governo Meloni non è molto ampio. Dei 23,5 miliardi di euro previsti, solo 10 derivano dal bilancio dello Stato, mentre i restanti sono legati a misure in deficit o all’approvazione della clausola di salvaguardia nazionale.

Ecco come saranno distribuite le risorse principali:

  • 5 miliardi alle politiche per le famiglie;
  • 4,6 miliardi per la Difesa;
  • 2,4 miliardi per la Sanità.

La discussione sugli extra-profitti delle banche

Il motivo di maggiore tensione in maggioranza è dato dalla possibilità di tassare, in via straordinaria, gli extra-profitti degli istituti di credito. Secondo Matteo Salvini, leader della Lega, dovrebbe essere il Governo a stabilire una cifra, di almeno 5 miliardi di euro, definendolo un “intervento di assoluto buonsenso”.

Secondo il vice premier Antonio Tajani, invece, sarebbe più saggio richiedere un contributo volontario, per evitare che un prelievo troppo alto abbia come effetto non voluto e collaterale un aumento delle spese per i correntisti.

Il caro energia e la trattativa con Bruxelles

A pesare sulla decisione di mettere in bilancio bonus energetici per far fronte al caro bollette è anche la voce di Bruxelles. L’Italia infatti ha richiesto alla Commissione e all’Unione maggiore flessibilità per quanto riguarda il prezzo del gas, visto l’arrivo dell’inverno, e ne è uscita con la possibilità reale di tagliare del 25% i costi per imprese e famiglie.

Tuttavia, l’impiego dei margini di flessibilità di bilancio principalmente per calmierare i prezzi dell’energia richiede una valutazione attenta degli impatti a lungo termine. Il percorso verso l’indipendenza energetica comporta infatti investimenti strutturali che, per come è strutturata la fiscalità italiana, incidono sui costi generali di sistema, aumentando i rischi di futuri rincari sulle bollette elettriche.

La linea del Mef

Per far fronte alle richieste dei partiti di maggioranza sarebbe necessaria una manovra più ampia. Detassare giovani e ceto medio, immaginare una flat tax fino a 100.000 euro e garantire l’uscita dal mondo del lavoro a 64 anni sono spese complesse da sostenere con gli attuali margini di bilancio, che il ministro Giorgetti commenta così:

Si può decidere di fare interventi per quanto riguarda le retribuzioni dei giovani, piuttosto che interventi focalizzati sugli anziani, piuttosto che interventi generalizzati sull’Irpef. Dato un ammontare disponibile di risorse, sono interventi anche alternativi.

Insomma, la linea del Ministro sembra sia programmaticamente rivolta a consolidare la “credibilità rinnovata della finanza pubblica, della sostenibilità e del debito” italiani.

Trasporto aereo, rincari dal 2027: di quanto rischiano di aumentare i prezzi dei voli

18 October 2026 at 06:00

Dopo gli aumenti dei costi energetici e del carburante, a preoccupare i vettori del comparto aereo sono ora le conseguenze che il rialzo del prezzo del jet fuel potrebbe avere sulle tariffe applicate ai voli dalle compagnie. Gli effetti, finora contenuti grazie ai contratti di fornitura stipulati a prezzi fissi, rischiano infatti di diventare più evidenti nei prossimi mesi, quando le scorte acquistate a condizioni più favorevoli inizieranno a esaurirsi.

Perché i voli potrebbero costare di più dal 2027

A lanciare l’allarme su un possibile rincaro dei voli è Assoutenti, dopo le preoccupazioni espresse da Assaeroporti e gli aumenti tariffari già annunciati da alcune compagnie per il prossimo anno, ha richiamato l’attenzione sulle possibili ripercussioni per i viaggiatori. Secondo l’associazione dei consumatori, il problema non riguarda soltanto il costo del carburante, ma anche il peso della tassazione e delle diverse componenti che concorrono a determinare il prezzo finale di un biglietto.

Il jet fuel è una delle principali voci di costo per le compagnie aeree e le variazioni del suo prezzo possono incidere in misura significativa sulla sostenibilità economica dei collegamenti. Fino ad ora, molte compagnie hanno potuto continuare a mantenere diverse tratte grazie agli accordi stipulati in precedenza, che hanno permesso loro di avere una fornitura a prezzo bloccato, senza trasferire immediatamente tutti gli aumenti sui passeggeri.

Come spiegato da Assoutenti, però, questa protezione non è permanente e quando i contratti scadranno o le condizioni precedenti verranno meno, le compagnie devono rifornirsi ai prezzi correnti di mercato. Se questi rimangono elevati, il costo necessario per operare i voli aumenta e diventa più difficile assorbire integralmente la differenza senza intervenire sui ricavi. Tanto che già le prime low cost stanno annunciando la sospensione delle attività in diversi aeroporti.

Per le tratte che invece vengono mantenute attive, il rischio è che nel corso dei prossimi mesi una parte maggiore dei rincari del carburante venga trasferita sui consumatori, rendendo più costosi i viaggi nel 2027.

Quanto pesano sul costo del biglietto tasse e balzelli

Accanto al costo del carburante, Assoutenti individua poi nella tassazione e negli oneri aeroportuali un altro elemento determinante per il prezzo finale dei voli. Nel comunicato del 7 ottobre, l’associazione sostiene infatti che tasse, imposte e altri balzelli possano arrivare a incidere fino al 70% sul costo complessivo di un biglietto. Pertanto, intervenire su queste voci potrebbe contribuire a contenere il prezzo finale dei voli proprio nel momento in cui le compagnie si preparano a sostenere spese più elevate per il carburante.

La richiesta è quindi quella di ridurre il carico fiscale e gli altri oneri che gravano sui biglietti, così da attenuare almeno in parte la pressione sui viaggiatori.

Una simile misura, tuttavia, richiederebbe decisioni da parte delle istituzioni competenti e una valutazione delle entrate pubbliche e dei costi dei servizi finanziati attraverso tali prelievi. Inoltre, c’è da dire che la riduzione di una tassa non garantisce automaticamente un ribasso equivalente del prezzo finale. L’effetto dipenderebbe anche dalle modalità di applicazione della misura e dalle politiche tariffarie delle stesse compagnie aeree.

Di quanto rischiano di aumentare i prezzi

Secondo il presidente di Assaeroporti, Carlo Borgomeo, l’incidenza del costo del jet fuel è già arrivata a pesare sulle compagnie aeree circa il 31% sui costi operativi totali, mettendo a rischio la sostenibilità delle rotte e spingendo verso inevitabili rincari tariffari. In base alle proiezioni elaborate dagli analisti dei trasporti del centro studi Tra – Transport research, la combinazione tra il rincaro del cherosene per aviazione e il costante impatto delle componenti fiscali potrebbe portare a un aumento medio delle tariffe compreso tra il 15% e il 20% nel corso del 2027.

Sulle tratte a minore frequenza o su quelle più esposte alle fluttuazioni di mercato, Codacons e Federconsumatori ipotizzano rincari ancora più marcati, che in casi estremi potrebbero persino far raddoppiare il costo dei biglietti base.

In attesa di capire se e in quale misura i possibili rincari si concretizzeranno, i viaggiatori possono adottare alcune strategie per limitare la spesa. La più importante consiste nel monitorare le tariffe con anticipo, soprattutto quando il viaggio è previsto in periodi di forte domanda, come Natale, Capodanno, Pasqua e i mesi estivi.

Ucraina, Crosetto contro Trump: “Errore grave” limitare intelligence e satelliti a Kiev

17 October 2026 at 09:24

Crosetto avverte gli Usa: “Privare Kiev delle risorse significa prolungare la guerra”

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha giudicato un “errore completo, un grave errore” la decisione degli Stati Uniti di restringere l’accesso dell’Ucraina ai sistemi satellitari e ai dati di intelligence impiegati per contrastare gli attacchi russi. Intervistato dalla Bbc, il ministro ha definito una simile scelta dell’amministrazione Trump una misura che “non ha assolutamente senso”, destinata a rischiare di prolungare l’invasione russa anziché favorire il raggiungimento della pace.

“La pace arriverà quando Putin si convincerà che la guerra è allo stallo”

“La pace arriverà quando Putin sarà convinto che ci sia una situazione di stallo, che non possa avanzare ulteriormente – ha dichiarato Crosetto, intervistato nella sede del ministero a Roma – Se vede delle debolezze da parte ucraina, e se gli Stati Uniti privano l’Ucraina delle risorse, questo crea debolezza, allora crederà di poter vincere. Quindi continuerà la guerra”, ha sottolineato il ministro, che ha ribadito: “Penso che sia completamente sbagliato.” Crosetto ha assicurato che l’Italia manterrà gli aiuti militari a Kiev “finché questo governo sarà in carica”, precisando tuttavia che ottenere il via libera parlamentare per nuovi invii sarà “più difficile” man mano che si avvicineranno le elezioni.

Infine, ha dichiarato: “Quando uno Stato oltrepassa il confine di un altro Stato con i carri armati, quando bombarda ospedali e scuole, uccide civili e bombarda centrali elettriche, e lo fa da quattro anni, non posso che definirlo malvagio”.

LEGGI LE NOTIZIE DEL CANALE ESTERI

L'articolo Ucraina, Crosetto contro Trump: “Errore grave” limitare intelligence e satelliti a Kiev proviene da Affaritaliani.it.

Manovra 2027, Tajani propone meno tasse a giovani e ceto medio. Nessun prelievo alle banche

16 October 2026 at 12:50

Con l’avvicinarsi della scrittura della Manovra di Bilancio per l’anno 2027, il clima all’interno della maggioranza sembra scaldarsi.

Il vicepremier Antonio Tajani, durante un’intervista di stamattina a Mattino 5, ha proposto un pacchetto di interventi fiscali e di welfare poco conciliabile con la prudenza richiesta dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Dalla tassa sugli extraprofitti al contributo volontario

Il punto di frattura più evidente riguarda l’eventuale scelta di tassazione straordinaria del settore bancario e finanziario. Di fronte all’ipotesi di attingere agli utili degli istituti di credito per coprire le misure della finanziaria, Tajani ha opposto nette obiezioni:

  • rifiuto netto di qualsiasi tassazione straordinaria o coatta sugli extraprofitti bancari
  • proposta di un contributo esclusivamente volontario e concordato con gli istituti di credito
  • tutela espressa delle banche popolari e di credito cooperativo legate al territorio

Secondo il Ministro degli Esteri, un’imposta straordinaria alle banche finirebbero per pagarla i correntisti e finirebbe per spaventare gli investitori esteri.

Meno tasse per i giovani fino a 35 anni

Sul fronte del lavoro e del sostegno alle nuove generazioni, la ricetta di Forza Italia punta su una forte detassazione. Le misure avanzate comprendono:

  • esenzione fiscale totale per i lavoratori fino a 30-35 anni alle prime esperienze lavorative
  • libertà di utilizzo del Tfr fin dai primi anni di carriera per favorire l’autonomia finanziaria e la creazione di nuove famiglie
  • estensione dell’esenzione fiscale per la prima vettura acquistata

Abbassare l’Irpef al ceto medio

Altro capitolo centrale è la revisione delle aliquote Irpef. Forza Italia spinge per l’ampliamento del secondo scaglione, riducendo l’aliquota al 33% e allargando la platea fino ai redditi da 60.000 euro.

L’intervento è pensato per alleggerire la pressione fiscale sul ceto medio, ma si scontra direttamente con i conti del Mef: la misura ha infatti un costo stimato di circa 2,7 miliardi di euro, in una Manovra che deve stare necessariamente entro i limiti di circa 23,5 miliardi, dato che l’Italia non è riuscita a uscire dalla procedura d’infrazione.

Carta Sanità per i pensionati

Per sostenere la popolazione anziana e le fasce più vulnerabili, il leader di Forza Italia propone l’introduzione di una Carta Sanità per i pensionati. Si tratterebbe di un buono o un anticipo diretto per coprire spese mediche e odontoiatriche critiche, evitando così ai cittadini di dover attendere i tempi della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.

Risorse per la difesa e la sicurezza

Nessun passo indietro invece sulle risorse destinate alla difesa e al controllo del territorio. Tajani ha ribadito la necessità di finanziare le missioni internazionali (come la protezione delle rotte mercantili) e di garantire la copertura economica per il personale in divisa impegnato nella sicurezza delle stazioni e nel contrasto all’immigrazione clandestina.

Regime impatriati e contributi INPS, le modalità di calcolo dell’imponibile per gli autonomi

16 October 2026 at 06:00

L’attrazione delle elevate professionalità verso il territorio nazionale ha rappresentato, per anni, uno dei pilastri delle politiche fiscali italiane. Tuttavia, quando un professionista sceglie di trasferire la propria residenza anagrafica e fiscale in Italia svolgendo un’attività di lavoro autonomo, l’attenzione si focalizza quasi sempre sulla quota di reddito esente da Irpef, lasciando in secondo piano un interrogativo di fondamentale importanza: come impatta l’agevolazione sui contributi previdenziali?

La relazione tra il regime impatriati e i contributi Inps genera spesso dubbi interpretativi. La causa principale di questa confusione risiede nella tendenza a valutare il sistema fiscale e quello previdenziale come due comparti distinti. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, al contrario, esiste un legame giuridico diretto tra le due voci che incide favorevolmente sul calcolo delle somme dovute all’ente previdenziale.

Regime impatriati: la genesi dell’agevolazione fiscale

Per comprendere l’evoluzione del regime impatriati occorre analizzare la sequenza legislativa che ne disciplina l’ambito applicativo.

Storicamente, la misura ha trovato il suo perimetro nella disciplina dettata dall’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015. Questa norma offriva una generale e consistente riduzione della base imponibile Irpef per i lavoratori che trasferivano la residenza nel territorio dello Stato. In quella prima versione, la portata del beneficio risultava particolarmente estesa, intercettando sia i redditi di lavoro dipendente sia quelli d’impresa e di lavoro autonomo.

A seguito delle riforme di razionalizzazione della fiscalità internazionale, per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale a decorrere dal periodo d’imposta 2024, il legislatore ha riscritto le regole d’accesso. Il nuovo riferimento normativo è rappresentato dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023 (attuativo della delega fiscale per la riforma della fiscalità internazionale).

La nuova disposizione prevede, in presenza dei requisiti di qualificazione e di permanenza, che i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da persone fisiche concorrano alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 50% (quota che può scendere al 40% in specifiche ipotesi legate alla presenza di figli minori o a particolari condizioni di acquisto dell’unità immobiliare residenziale). A differenza della normativa del 2015, il nuovo quadro delimitato dal D.Lgs. n. 209/2023 restringe la platea dei beneficiari, includendo espressamente l’esercizio di arti e professioni ma escludendo in modo sistematico i redditi d’impresa generati da attività commerciali o artigianali.

Il principio di derivazione

Compreso l’ambito fiscale dell’abbattimento del reddito, la domanda decisiva riguarda il meccanismo con cui il regime impatriati riduce la base per i contributi Inps. La risposta non risiede nelle norme tributarie, bensì nella legge di riforma del sistema pensionistico.

Il cardine su cui poggia l’intero sistema della Gestione Separata è l’articolo 2, comma 29, della Legge n. 335 dell’8 agosto 1995 (nota come Riforma Dini). Tale comma sancisce un principio fondamentale: la contribuzione dovuta dai soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo si applica sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri previsti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi.

Questo collegamento normativo prende il nome di principio di derivazione dell’imponibile contributivo da quello fiscale. L’Inps non determina in modo autonomo la base imponibile per i professionisti privi di una Cassa autonoma, ma recepisce direttamente la misura del reddito che concorre all’Irpef.

Pertanto, quando una disposizione speciale come l’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 (o il precedente art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015) stabilisce che soltanto una percentuale del reddito professionale costituisce materia imponibile ai fini Irpef, tale riduzione si riflette automaticamente sulla base contributiva. L’effetto di risparmio previdenziale non deriva da un’esenzione introdotta dall’Inps, ma è la conseguenza diretta della determinazione del reddito fiscale derivante dalla legge di riforma del 1995.

La determinazione del reddito: il ruolo del Quadro Re

Dal punto di vista operativo e dichiarativo, il punto di partenza per quantificare l’imponibile è rappresentato dalle norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

L’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (Tuir) definisce i redditi di lavoro autonomo come quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni, mentre l’articolo 54 del Tuir ne stabilisce le regole di determinazione, basate sulla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute ed effettivamente deducibili. Nel Modello Redditi Persone Fisiche, questa quantificazione avviene all’interno del Quadro Re.

Il collegamento formale tra la dichiarazione dei redditi e il calcolo dei versamenti previdenziali è stato specificato sul piano applicativo dalla circolare Inps n. 62 del 27 maggio 2026. Questo documento di prassi fornisce le istruzioni operative per la compilazione della Sezione II del Quadro Rr del modello dichiarativo, ossia il prospetto destinato alla determinazione dei contributi dovuti alla Gestione Separata dai liberi professionisti.

La circolare precisa che il reddito di riferimento è quello emergente dal Quadro Re (in particolare dal bilancio tra compensi e spese deducibili di cui al rigo RE6 e RE20, al netto delle perdite pregresse di cui ai righi RE23 o RE25). È su tale reddito netto professionale che si inserisce l’abbattimento percentuale dell’agevolazione. Di conseguenza, l’importo che viene trasferito nel Quadro Rr per il calcolo della contribuzione rispecchia già la misura ridotta prevista dal regime agevolato.

Le distinzioni fondamentali: Gestione Separata, Casse d’ordine e Impresa

Un errore frequente consiste nel generalizzare l’effetto previdenziale a qualsiasi forma di lavoro autonomo. È indispensabile tracciare tre distinzioni sostanziali.

Professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps

È la categoria che beneficia appieno e direttamente dell’automatismo. Non avendo una cassa di previdenza di categoria con regolamenti autonomi, per questi soggetti opera integralmente il richiamo all’articolo 2, comma 29, della Legge n. 335/1995.

Professionisti appartenenti a Casse di Previdenza Autonome

Ingegneri, architetti, avvocati, medici, commercialisti e altri professionisti iscritti agli Ordini non rispondono alla Gestione Separata. Ciascuna Cassa di previdenza privata opera in forza di un proprio statuto e di regolamenti specifici approvati dai ministeri vigilanti.

Molte di queste Casse definiscono il reddito imponibile su cui calcolare i contributi soggettivi e integrativi facendo riferimento ai compensi o ai redditi netti professionali prima di qualsiasi abbattimento fiscale speciale. Pertanto, l’esistenza di un beneficio ai fini Irpef non implica automaticamente una riduzione del carico previdenziale, il quale va verificato presso la singola Cassa.

Imprenditori individuali, artigiani e commercianti

Con il quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 209/2023, la figura dell’imprenditore individuale è totalmente esclusa dall’ambito del regime impatriati. Qualora un soggetto stia ancora beneficiando del previgente regime di cui al D.Lgs. n. 147/2015, la Gestione Artigiani e Commercianti dell’Inps applica regole di calcolo della base imponibile che non seguono il criterio di derivazione del quadro Re, prevedendo minimali e massimali specifici.

Fasi operative per la determinazione della quota contributiva

Per eseguire correttamente la sequenza di calcolo dell’importo dovuto alla Gestione Separata, il professionista deve seguire un ordine logico e sequenziale.

Determinazione del reddito effettivo

Si calcola la differenza tra compensi percepiti e costi deducibili inerenti all’attività professionale secondo le regole dell’articolo 54 del Tuir. Il risultato costituisce il reddito del Quadro Re.

Applicazione dell’agevolazione

Si applica la percentuale di abbattimento prevista dal regime di rimpatrio spettante (ad esempio la quota imponibile del 50% prevista dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023).

Definizione della base previdenziale

La cifra risultante dall’abbattimento viene assunta come base di calcolo per il Quadro Rr della dichiarazione dei redditi.

Applicazione dell’aliquota di computo

Sulla base imponibile ridotta si applica l’aliquota Inps di riferimento. Come ricordato dalla prassi dell’Ente, l’aliquota varia in funzione della situazione individuale del professionista:

  • aliquota piena, si applica ai soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione (per il periodo d’imposta 2025/2026 pari al 26,07%);
  • aliquota ridotta, che corrisponde al 24% e si applica ai soggetti che risultano contemporaneamente coperti da un’altra gestione previdenziale obbligatoria (es. lavoratori dipendenti che svolgono anche attività professionale) o che sono titolari di pensione diretta o ai superstiti.

Deduzione dal reddito fiscale

I contributi previdenziali quantificati ed effettivamente versati nell’anno solare vengono scomputati come onere deducibile dall’imponibile IRPEF, riducendo ulteriormente il carico fiscale finale.

Il proprietario risponde dei rifiuti abbandonati da altri sul suo terreno? Arriva il chiarimento

16 October 2026 at 05:32

Nel diritto ambientale ci sono questioni che si ripropongono continuamente e che ancora non risultano chiarite definitivamente dalla giurisprudenza. Una di queste riguarda il proprietario di un terreno adibito abusivamente da altri a discarica di rifiuti. In questi casi, fermo restando che chi vi deposita rifiuti è soggetto alle sanzioni di legge e che ne risponde anche il proprietario del terreno se, in qualche modo, lo consente, il problema è se ne risponde, in qualche modo, anche il proprietario incolpevole del terreno e se, in particolare, può essere obbligato dal sindaco a bonificare e a recintare questa sua proprietà.

L’ultima sentenza in proposito proviene dal Consiglio di Stato (sez. 4, 1 settembre 2026, n. 6736) e riguarda, appunto, il caso di un terreno nel Comune pugliese di Vernole cui il sindaco aveva ingiunto la rimozione e lo smaltimento “dei rifiuti abbandonati all’interno delle aree suindicate, consistenti in rifiuti di vetro, gomma e metallo derivanti da lastre di vetrocamera in frantumi, occupanti una superficie irregolare di circa mt. 10×2, altezza mt 0,5 circa…”.

L’ordinanza veniva, tuttavia, impugnata dall’interessato ma il suo appello veniva respinto dal Tar di Lecce che riteneva avesse colpa in quanto, “pur non sussistendo l’obbligo da parte del proprietario del terreno, oggetto di abbandono di rifiuti, di attivare un servizio di vigilanza a protezione del fondo per impedire l’accesso di ignoti sullo stesso, il proprietario medesimo deve impedire, o comunque, rendere difficoltoso l’accesso sull’area, attraverso recinzioni, cancelli e cartelli che prevengano e vietino l’accesso stesso, nonché deve mantenere efficienti, nel tempo, le misure di protezione e prevenzione”.

Ricorreva, allora, al Consiglio di Stato che, con la sentenza in esame, gli dava, invece, ragione, richiamando il suo orientamento prevalente in proposito, secondo cui “il proprietario di un fondo non è responsabile dell’abbandono incontrollato di rifiuti o del loro deposito sulla propria area, salvo che non sia ravvisabile un comportamento doloso o colposo dello stesso”, aggiungendo che, nel caso in esame, non era stata dimostrata a sufficienza la sua colpa tanto più che, secondo gli accertamenti, i rifiuti “erano stati oggetto di un unico abbandono avvenuto di recente da ignoti”, ribadendo che “il proprietario non ha l’obbligo di recintare il suo terreno, cosicché la mancata recinzione non può essere valorizzata quale indizio della negligenza”. E, per completezza, si deve segnalare che, in precedenza lo stesso Consiglio di Stato aveva precisato che sussiste, tuttavia, la colpa, quando si tratta di un fatto prevedibile e prevenibile, aggiungendo, tuttavia, che occorre sempre restare “nei limiti di una ragionevole esigibilità, escludendo quindi, ad esempio, un obbligo di vigilanza 24 ore su 24 per prevenire condotte illecite di terzi”.

Del resto, questo è anche l’orientamento della Cassazione secondo cui “in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, il proprietario del sito ove i rifiuti son stati illecitamente depositati, o a fine di abbandono o a fine di smaltimento, non risponde, per la sola ragione della sua qualifica dominicale rispetto al terreno o comunque al sito in questione, dei reati dì realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti stessi, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo, il che potrebbe verificarsi solo nell’ipotesi in cui il proprietario abbia compiuto autonomi atti di gestione o di movimentazione dei rifiuti”.

Infine, si deve osservare che la sentenza in esame è sostanzialmente conforme al parere, anche se non recentissimo, della Corte di giustizia europea, la quale ha chiarito anche essa che il principio “chi inquina paga” non giustifica l’imposizione automatica di obblighi di bonifica a carico del proprietario solo in ragione della sua titolarità sul bene, se questi non è responsabile dell’inquinamento; aggiungendo, peraltro, che il diritto dell’Unione non osta a disposizioni nazionali, come quelle italiane, le quali non addossino l’obbligo di bonifica in via principale al proprietario incolpevole e che, quando l’inquinatore non è individuabile, l’autorità pubblica non può trasferire l’obbligo di bonifica in capo al proprietario del terreno che non abbia colpa o dolo nella contaminazione.

In conclusione, quindi, si può affermare che oggi, in sostanza, vi è un generale accordo, in giurisprudenza, secondo cui il proprietario del terreno non può, solo per la sua qualifica, essere oggetto di condanne o di obblighi per illeciti commessi sul suo terreno se non vi sia nel caso concreto la prova (risultante da specifici accertamenti) di un suo contributo causale, doloso o colposo, rispetto al verificarsi dell’evento.

Resta solo da aggiungere che tanti contenziosi di questo tipo non esisterebbero se le autorità non considerassero, molto spesso, l’abbandono di rifiuti, un fatto ineluttabile e, comunque, non molto grave; ed esercitassero con scrupolo i loro doveri di sorveglianza nelle zone di loro pertinenza, svolgendo, in caso di violazione, accurate indagini per identificare i responsabili dell’abbandono, evitando così il rischio di addossare al proprietario gli oneri di ripulitura del suo terreno.

L'articolo Il proprietario risponde dei rifiuti abbandonati da altri sul suo terreno? Arriva il chiarimento proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ryanair lascia 13 aeroporti, quali le destinazioni coinvolte (e cosa cambia per l’Italia)

15 October 2026 at 11:05

Ryanair lascia 13 aeroporti europei tra il 2026 e il 2027, interrompendo progressivamente i collegamenti con diverse delle sue destinazioni più popolari. Alla base di questa decisione ci sono soprattutto i costi aeroportuali, le tasse e le condizioni economiche considerate poco vantaggiose dalla compagnia low cost irlandese.

Perché Ryanair cancella i voli

La principale ragione economica alla base delle cancellazioni è la necessità di contenere i costi. Il modello delle compagnie low cost si fonda sulla capacità di mantenere tariffe competitive attraverso un’elevata produttività degli aeromobili, una gestione efficiente delle operazioni e accordi economici favorevoli con gli aeroporti.

Le tasse sui passeggeri, i diritti aeroportuali e gli altri oneri legati all’utilizzo degli scali possono però incidere sulla convenienza di una rotta. E se a questi costi si aggiungono quelli relativi alla sicurezza, ai servizi aeroportuali e al controllo del traffico aereo in determinati scali o tratte, la conseguenze sono due, ovvero:

  • la riduzione dei voli;
  • il posizionamento degli aeromobili su basi più convenienti, fino alla completa cancellazione dei collegamenti.

La scelta, quindi, non dipende soltanto dalla domanda turistica o dal numero di persone interessate a una destinazione, ma dalle condizioni contrattuali con gli aeroporti e il margine economico ottenibile da ciascun volo.

L’elenco delle destinazioni coinvolte

Alcune delle uscite dalla rete Ryanair sono già avvenute, mentre altre sono programmate per i prossimi mesi o per la fine della stagione invernale 2026 2027.

Ecco l‘elenco degli aeroporti dai quali la compagnia ha interrotto o prevede di interrompere tutti i collegamenti. Dopo Vigo, in Spagna, a gennaio 2026, hanno chiuso a marzo 2026:

  • Amman, in Giordania;
  • Asturie, in Spagna;
  • Clermont Ferrand, in Francia;
  • Ponta Delgada e Terceira, nelle Azzorre, in Portogallo.

Ad agosto 2026 ha chiuso invece a Rodez, in Francia, mentre questo ottobre è prevista la chiusura a:

  • Bodrum, in Turchia;
  • Dalaman, in Turchia;
  • Kalamata, in Grecia;
  • Niš, in Serbia;
  • Volos, in Grecia.

L’ultimo stop sarà invece a marzo 2027, a Brema, in Germania.

Le date si riferiscono al periodo di interruzione dei collegamenti o alla cessazione prevista delle operazioni. Chi intende partire da o per gli aeroporti interessati dagli stop di ottobre e marzo dovrebbe quindi prima verificare la disponibilità effettiva dei voli.

Che cosa cambia per l’Italia

Tra i collegamenti interessati dalla chiusura dell’aeroporto tedesco figura anche quello con Lamezia Terme, in Calabria. Se l’interruzione prevista per il 27 marzo 2027 sarà confermata nei termini annunciati, chi utilizza questo collegamento per raggiungere Brema dovrà organizzarsi diversamente.

Tuttavia, la compagnia ha specificato che ad essere cancellati saranno i collegamenti diretti. Quindi, rimarranno comunque accessibili le tratte con scalo intermedio, permettendo ai passeggeri di raggiungere la destinazione attraverso coincidenze operative presso altri hub della rete Ryanair.

Tuttavia, nonostante l’uscita dai 13 aeroporti, Ryanair ha programmato per il 2026 una media di 3.272 movimenti giornalieri, il 4% in più rispetto al 2025. L’idea è quella di ridurre la presenza in alcuni scali ma non ridimensionare l’intera attività. Il vettore trasferirà infatti la capacità liberata verso aeroporti che offrono tariffe inferiori, incentivi più vantaggiosi o prospettive di crescita della domanda.

Il meccanismo è quello di un’allocazione selettiva delle risorse. Gli aeromobili vengono destinati ai collegamenti che, secondo le valutazioni della compagnia, possono garantire i risultati migliori.

Prêmio Jabuti anuncia finalistas da edição 2026; confira a íntegra

Logo Agência Brasil

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou, nesta quarta-feira (14), os finalistas de cada categoria da 68ª edição do Prêmio Jabuti.

A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada em 27 de outubro, na Sala São Paulo, em evento para convidados na capital paulista, com transmissão ao vivo pelo canal da CBL no YouTube.

Notícias relacionadas:

Além do Livro do Ano, serão premiadas obras em 23 categorias, distribuídas em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação.

A edição deste ano conta com 4.675 obras e projetos inscritos. Clique aqui e confira a lista completa dos finalistas, no site oficial da premiação.

No eixo Literatura, estão Conto, Crônica, Escritor Estreante – Poesia, Escritor Estreante – Romance, Histórias em Quadrinhos, Infantil, Juvenil, Poesia, Romance de Entretenimento e Romance Literário.

No eixo Não Ficção, as categorias são Artes, Biografia e Reportagem, Economia Criativa, Educação, Negócios e Saúde e Bem-estar.

O eixo Produção Editorial reúne Capa, Ilustração, Projeto Gráfico e Tradução.

Já o eixo Inovação contempla Incentivo à Leitura – Cultura Digital, Incentivo à Leitura – Projeto e Livro Brasileiro Publicado no Exterior.

Novidades

A organização também revelou os cinco selecionados da nova categoria Incentivo à Leitura – Cultura Digital, voltada a criadores de conteúdo em plataformas digitais que contribuem para valorizar o livro e estimular a leitura. Os nomes foram definidos após votação popular encerrada em 9 de outubro.

Esta 68ª edição traz também uma mudança relevante na disputa pelo Livro do Ano, principal distinção da premiação. A partir deste ano, obras inscritas nas categorias Escritor Estreante – Poesia e Escritor Estreante – Romance passam a concorrer ao título.

A presidente da CBL, Sevani Matos, afirmou que os finalistas desta edição representam a diversidade e a qualidade da produção literária e editorial brasileira:

“O Prêmio Jabuti tem um papel importante nesse reconhecimento e em dar visibilidade aos profissionais que fazem parte de toda a cadeia do livro.”

O curador do prêmio, Hubert Alquéres, destacou o trabalho dos jurados e o grande volume de obras que concorreram neste ano. Segundo ele, isso evidencia a importância e o prestígio do Jabuti.

“O volume também reflete a grande qualidade da produção literária e editorial brasileira. Agradecemos profundamente aos jurados pela dedicação e pelo excelente trabalho para selecionar, entre tantas obras, os finalistas desta edição”, acrescentou.

Premiação

Além da estatueta e do prêmio de R$ 70 mil, o vencedor do Livro do Ano poderá participar de uma das principais feiras internacionais do livro: Londres, Bolonha, Frankfurt ou Guadalajara, com despesas custeadas pela CBL e uma programação de palestras e encontros profissionais durante o evento.

Já os vencedores de cada uma das 23 categorias receberão a estatueta do Jabuti e um prêmio de R$ 5 mil.

Confira a lista de finalistas abaixo.

Literatura

1.1 Conto

  • Corpo estranho: ferida fechada com a lâmina dentro | Autor(a): Marcos Vinicius de Paula | Editora(s): Viseu
  • Massaranduba | Autor(a): Abáz | Editora(s): Senac Rio
  • Minha estranha loucura | Autor(a): Evandro Luiz da Conceição | Editora(s): Todavia
  • Nego tudo: ficções súbitas | Autor(a): Andréa del Fuego | Editora(s): Companhia das Letras
  • Tranças de meninas: contos | Autor(a): João Anzanello Carrascoza | Editora(s): Alfaguara

1.2 Crônica

  • A sangue quente: crônicas cariocas | Autor(a): Hermés Galvão | Editora(s): Labrador
  • Aproveitar a vida e suas dores | Autor(a): Contardo Calligaris "em memória" | Editora(s): Planeta do Brasil
  • Histórias miseráveis | Autor(a): José Castello | Editora(s): Maralto
  • Lugares para chorar no Recife e outros | Autor(a): DJ Dolores | Editora(s): Seja Breve Edições
  • Viagem no país da crônica | Autor(a): Humberto Werneck | Editora(s): Tinta-da-China Brasil

1.3 Escritor Estreante - Poesia

  • História a que ninguém deu nome | Autor(a): Juliana Cajives | Editora(s): Mormaço Editorial
  • Lavra mareia | Autor(a): Camila Paoletti | Editora(s): Patuá
  • O silêncio é a música mais antiga do mundo | Autor(a): Kalu Coelho | Editora(s): Patuá
  • Radiografia das árvores | Autor(a): Ivana Fontes | Editora(s): Cachalote
  • Resto | Autor(a): George França | Editora(s): Urutau

1.4 Escritor Estreante - Romance

  • Cantagalo | Autor(a): Fernanda Teixeira Ribeiro | Editora(s): Todavia
  • Horas azuis | Autor(a): Bruna Dantas Lobato | Editora(s): Companhia das Letras
  • Índigo | Autor(a): Juca Magalhães | Editora(s): Impressões de Minas
  • Pitangas verdes | Autor(a): Mariana Lobato Botter | Editora(s): Labrador
  • Sutura | Autor(a): Roberta Barbosa | Editora(s): Patuá

1.5 Histórias em Quadrinhos

  • Daruma: identidade | Autor(a): Monge Han | Editora(s): Pitaya
  • Ouroboros | Autor(a): Luckas Iohanathan | Editora(s): Comix Zone
  • Reparações | Autor(a): Marcelo Lelis | Editora(s): Figura
  • Segue o baile | Autor(a): Magô Pool | Editora(s): Veneta
  • Você precisa saber de mim | Autor(a): Helena Cunha | Editora(s): nVersos

1.6 Infantil

  • A baleia bailarina | Autor(a): Roberta Moysés | Editora(s): Mannú
  • A letra | Autor(a): Leo Cunha, Raquel Matsushita | Editora(s): Maralto
  • Alfabeto atrapalhado | Autor(a): Juliane Bortolucci | Editora(s): Asinha
  • Eletricista | Autor(a): Augusto Massi, Daniel Kondo | Editora(s): Elo
  • Meu | Autor(a): Alexandre Rampazo | Editora(s): Planeta do Brasil

1.7 Juvenil

  • A descoberta que mudou minha vida | Autor(a): Ingrid Haas | Editora(s): InVerso
  • A escola do fim do mundo | Autor(a): Júlio Emílio Braz | Editora(s): Arte Literária
  • A única da sala | Autor(a): Tathyana Viana | Editora(s): FTD
  • Ana & Artur desvendam a China | Autor(a): Silvana Salerno | Editora(s): Editora do Brasil
  • Uma Maria | Autor(a): Shirley Souza | Editora(s): Xica Editorial

1.8 Poesia

  • A dança áspera das raízes | Autor(a): Bárbara Mançanares | Editora(s): Praga
  • Antes de dar nomes ao mundo | Autor(a): Adriana Lisboa | Editora(s): Relicário
  • Boris e Marina | Autor(a): Alberto Martins | Editora(s): Companhia das Letras
  • Diáspora não é lar | Autor(a): Nina Rizzi | Editora(s): Pallas
  • O jardim das oliveiras | Autor(a): Adélia Prado | Editora(s): Record

1.9 Romance de Entretenimento

  • Aranha movediça | Autor(a): Moacir Fio | Editora(s): Moinhos
  • Cartografia para caminhos incertos | Autor(a): Ian Fraser | Editora(s): Intrínseca
  • Instruções para desaparecer devagar | Autor(a): Flávia Iriarte | Editora(s): Faria e Silva
  • Moeda de troca | Autor(a): Lucas Mota | Editora(s): Rocco
  • O tesouro de Joaquim Nabuco | Autor(a): Fernando Lomardo | Editora(s): Obra Independente

1.10 Romance Literário

  • Coração sem medo | Autor(a): Itamar Vieira Junior | Editora(s): Todavia
  • Dança de enganos | Autor(a): Milton Hatoum | Editora(s): Companhia das Letras
  • Meridiana | Autor(a): Eliana Alves Cruz | Editora(s): Companhia das Letras
  • Uma delicada coleção de ausências | Autor(a): Aline Bei | Editora(s): Companhia das Letras
  • Vez em quando, Billie Holiday | Autor(a): Evandro Affonso Ferreira | Editora(s): Record

Não Ficção

2.1 Artes

  • Abdias, intérprete do Brasil: textos sobre raça e cultura brasileira de 1940 a 1990 | Autor(a): Tulio Custódio (Organizador) | Editora(s): Todavia
  • Expediente | Autor(a): André Sanches | Editora(s): Voar
  • Histórias da ecologia | Autor(a): Adriano Pedrosa, André Mesquita, Isabella Rjeille (Organizadores) | Editora(s): MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)
  • O devorador: Zé Celso, vida e arte | Autor(a): Claudio Leal (Organizador) | Editora(s): Edições Sesc São Paulo
  • Vaqueiro de gibão | Autor(a): Pablo Pinheiro | Editora(s): Deu na Telha

2.2 Biografia e Reportagem

  • A audácia dos invertidos: as estratégias de sobrevivência e visibilidade LGBTI+ no Rio de Janeiro e sua importância no Brasil (1950-1990) | Autor(a): Rodrigo Faour | Editora(s): Record
  • Crentes: pequeno manual sobre um grande fenômeno | Autor(a): Guilherme Damasceno, Juliano Spyer, Raphael Khalil | Editora(s): Record
  • João Gilberto e a insurreição Bossa Nova: outros lados da história | Autor(a): Tárik de Souza | Editora(s): L&PM
  • Quem é essa mulher? : uma biografia de Zuzu Angel | Autor(a): Virginia Siqueira Starling | Editora(s): Todavia
  • Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras

2.3 Economia Criativa

  • A (r)evolução das habilidades para o futuro do trabalho na era da inteligência artificial | Autor(a): Martha Gabriel | Editora(s): Senac São Paulo
  • Economia Azul e cidades: uma introdução | Autor(a): Rinaldo Gama, Tomas Alvim (Organizadores) | Editora(s): BEĨ
  • Fazer cinema no Brasil: mercado, políticas públicas e ecossistema empreendedor cultural | Autor(a): Fernando Antonio Prado Gimenez | Editora(s): Caravana Grupo Editorial
  • Inovação com propósito: negócios com impacto social | Autor(a): Caio Flavio Stettiner, Clayton Alves Cunha, Clayton Pedro Capellari (Organizadores) | Editora(s): Belas Artes
  • Renda Básica Viável: Para o Governo e o Congresso reduzirem a alta desigualdade de renda no Brasil | Autor(a): Walter Barretto Jr. | Editora(s): Obra Independente

2.4 Educação

  • A esperança a gente planta | Autor(a): Alexandre Coimbra | Editora(s): Planeta do Brasil
  • Agora o meu chão são as nuvens: as famílias contemporâneas e os desafios na educação de crianças e adolescentes | Autor(a): Hugo Monteiro Ferreira | Editora(s): Autêntica
  • Atlas da Amazônia brasileira: um retrato abrangente e atual da Amazônia brasileira com mais de 300 mapas e ilustrações | Autor(a): Clovis Luciano Teixeira | Editora(s): Obra Independente
  • Como conversar com crianças sobre racismo e diversidade | Autor(a): Manuel Alves de Sousa Junior | Editora(s): Schreiben
  • Inspiração Griot: por uma educação antirracista | Autor(a): Sinara Rúbia | Editora(s): Malê Edições

2.5 Negócios

  • De volta ao jogo: A história de sucesso, dramas e viradas do BTG Pactual | Autor(a): Ariane Abdallah | Editora(s): Portfolio-Penguin
  • Estado, economia, desafios fiscais e reformas estruturais no Brasil: textos em homenagem a Eduardo Guardia | Autor(a): Ana Carla Abrão, Ana Paula Vescovi, Pedro S. Malan (Organizadores) | Editora(s): História Real
  • Governança regenerativa: uma evolução do sistema de governança para enfrentar os desafios do mundo em transição | Autor(a): Gabriela Blanchet | Editora(s): Bambual
  • Não se esqueça!: 50 memorandos sobre gestão e liderança com propósito, comprometimento e proatividade | Autor(a): Mario Sergio Cortella | Editora(s): Record
  • O manual da empresa antirracista: como transformar a sua empresa em uma potência que luta por todos | Autor(a): Adriana Alves | Editora(s): Planeta do Brasil

2.6 Saúde e Bem-Estar

  • A paixão pela mentira: a família e as tiranias | Autor(a): Paulo Schiller | Editora(s): Todavia
  • A revolução da longevidade: vivemos mais do que nunca. Mas estamos preparados para isso? | Autor(a): Alexandre Kalache | Editora(s): Vestígio
  • As dores da adolescência: como atender, acolher e cuidar | Autor(a): Carolina Delboni | Editora(s): Summus Editorial
  • O dilema das galinhas felizes: diálogos sobre a ciência da felicidade | Autor(a): Gustavo Arns, Leandro Karnal | Editora(s): Record
  • Por que a esquerda morreu?: e o que devemos fazer para ressuscitá-la | Autor(a): Jessé Souza | Editora(s): Civilização Brasileira

Produção Editorial

3.1 Capa

  • Anônimos: móvel moderno brasileiro além dos ícones | Capista: Daniel Brito | Editora(s): Olhares
  • Frans Krajcberg | Capista: Alles Blau | Editora(s): MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)
  • Mano a Mano | Capista: Alceu Chiesorin Nunes | Editora(s): Companhia das Letras
  • O devorador: Zé Celso, vida e arte | Capista: Mateus Valadares | Editora(s): Edições Sesc São Paulo
  • Vaqueiro de gibão | Capista: Beatriz Matuck | Editora(s): Deu na Telha

3.2 Ilustração

  • Eletricista | Ilustrador(a): Daniel Kondo | Editora(s): Elo
  • Gran Circo | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): ÔZé
  • Guernica: a arte em busca da paz | Ilustrador(a): Vinicius Sabbato | Editora(s): Via Lúdica
  • Pantaleão e Serapião | Ilustrador(a): Alexandre Camanho | Editora(s): Passarinho
  • Pinóquio | Ilustrador(a): Gonzalo Ivar Cárcamo Luna | Editora(s): Figura

3.3 Projeto Gráfico

  • Dobra | Responsáveis: Raul Loureiro | Editora(s): Cosac
  • Moscou feliz | Responsáveis: Elaine Ramos | Editora(s): Ubu
  • O capital | Responsáveis: Elaine Ramos | Editora(s): Ubu
  • O Inventor de livros: Aldo Manuzio, Veneza e seu tempo | Responsáveis: Casa Rex | Editora(s): Ateliê Editorial, Mnema
  • Wendy Andrade: eu consigo te ver feliz | Responsáveis: Carlos Bocai, Julia B. Aguiar, Lucas D'Ascenção | Editora(s): Act.

3.4 Tradução

  • O Cantar de Roldão: chanson de Roland | Tradutor(a): Ronald Costa | Editora(s): Ateliê Editorial, EDUFU (Editora da Universidade Federal de Uberlândia)
  • O cavaleiro de bronze e outros contos e versos | Tradutor(a): Rubens Figueiredo | Editora(s): Penguin-Companhia das Letras
  • O retorno do Barão de Wenckheim | Tradutor(a): Zsuzsanna Spiry | Editora(s): Companhia das Letras
  • Os irmãos Karamázov | Tradutor(a): Cecília Rosas, Lucas Simone | Editora(s): Penguin-Companhia das Letras
  • Plotino Enéadas | Tradutor(a): Juvino Alves Maia Junior | Editora(s): Nova Acrópole

Eixo: Inovação

4.1 Incentivo à Leitura - Projeto

  • A cidade da gente | Responsável(eis): Otavio
  • A Feira do Livro 2025 | Responsável(eis): Associação Quatro Cinco Um
  • Cartovivências nas periferias da cidade | Responsável(eis): Ricardo Barbosa da Silva
  • Programa de rádio Universo Literário | Responsável(eis): Fábia Pereira Lima
  • Semana Literária Sesc e Feira do Livro | Responsável(eis): Mayara Elisa de Lima Cirico

4.2 Livro Brasileiro Publicado no Exterior

  • A terra dá, a terra quer | Editora(s): Ubu, Editions Wildproject
  • Água turva | Editora(s): Companhia das Letras, Suhrkamp Verlag
  • O som do rugido da onça | Editora(s): Companhia das Letras, Liveright/ Norton
  • Os substitutos | Editora(s): Companhia das Letras, Métailié
  • Via Ápia | Editora(s): Companhia das Letras, Farrar, Straus & Giroux

 

Collaboratori trasformati in dipendenti, l’Inps chiede tutti i contributi: la sentenza

14 October 2026 at 08:53

Quando un rapporto di collaborazione viene riqualificato come lavoro dipendente, i contributi già versati alla Gestione separata Inps non possono essere sottratti da quelli dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L’impresa deve, quindi, versare integralmente la contribuzione prevista per il lavoro subordinato, senza compensare il debito con quanto già pagato per la collaborazione. Per recuperare le somme versate alla gestione previdenziale sbagliata, deve invece avviare un’apposita procedura di restituzione.

Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 24752/2026, che ha accolto il ricorso dell’ente previdenziale contro una sentenza della Corte d’Appello di Genova.

Il caso dei contratti a progetto nei call center

La disputa giudiziaria riguarda una Srl in liquidazione che aveva stipulato contratti di lavoro a progetto con collaboratrici impiegate nel settore dei call center outbound, ossia nelle attività di vendita telefonica e di contatto dei potenziali clienti.

L’Inps aveva contestato l’inquadramento previdenziale di una parte dei rapporti e richiesto il pagamento dei contributi dovuti per il lavoro subordinato. La questione era delicata perché occorreva distinguere i contratti conclusi prima e dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal DL 83/2012, convertito dalla legge 134/2012.

Questo in sintesi lo scenario:

  • per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore delle modifiche del 2012, il Tribunale aveva accertato, attraverso l’esame delle prove, l’effettiva autonomia delle lavoratrici. In questi casi, l’eventuale carenza di specificità del progetto non determinava, da sola, la conversione del rapporto in lavoro subordinato. Occorreva infatti verificare in concreto la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione;
  • per i contratti anteriori alle modifiche, invece, la mancanza di un progetto specifico comportava la conversione del rapporto a tempo indeterminato sin dall’origine, senza necessità di questo accertamento.

La Corte d’appello di Genova aveva quindi accolto solo parzialmente le richieste dell’ente previdenziale, condannando la società a versare quasi 300mila euro a titolo di contributi, oltre alle sanzioni. Nel calcolare l’importo, tuttavia, aveva consentito all’impresa di detrarre quanto già versato alla Gestione separata per le stesse lavoratrici.

L’impugnazione della sentenza d’appello da parte di Inps

Proprio questa detrazione costituisce il fulcro della controversia arrivata in Cassazione. L’Inps ha contestato la pronuncia sostenendo che i contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti non potessero essere compensati con quelli già versati alla Gestione separata.

L’impresa sarebbe stata tenuta a un ulteriore esborso perché – secondo l’Istituto – le due gestioni previdenziali sono caratterizzate da regole, modalità e tempi di adempimento distinti, e questo impedirebbe di trattare le rispettive obbligazioni contributive come poste liberamente compensabili.

Perché i contributi già versati non possono essere compensati

Nella vicenda (a differenza ad esempio del riscatto laurea senza scadenze) la Cassazione ha avvalorato la tesi e il ragionamento dell’istituto di previdenza, richiamando peraltro la disciplina civilistica sulla compensazione delle obbligazioni.

In particolare, la Corte ha chiarito che eventuali eccedenze derivanti da versamenti contributivi — effettuati dal datore a diverso titolo e presso gestioni differenti — possono eventualmente generare un credito da recuperare, ma non consentono di creare una posta contabile da utilizzare “autonomamente” per ridurre il debito contributivo dovuto all’altra gestione.

Il problema non riguarda soltanto il fatto che i contributi siano stati versati per le stesse lavoratrici o per gli stessi periodi. Ciò che conta è la diversità delle obbligazioni previdenziali coinvolte.

La contribuzione destinata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e quella versata alla Gestione separata rispondono infatti a normative e logiche differenti. Non è, quindi, possibile considerare automaticamente intercambiabili gli importi confluiti nelle due gestioni, neppure quando il rapporto originariamente qualificato come collaborazione viene successivamente riconosciuto come lavoro subordinato.

Rapporto trilaterale, disomogeneità contributiva e divieto di estinzione reciproca dei debiti

La Corte richiama, in questo senso, la natura trilaterale del rapporto previdenziale, che coinvolge Inps, datore di lavoro e lavoratore. I contributi non rappresentano semplicemente una somma dovuta dall’impresa all’Istituto, ma concorrono al finanziamento della tutela previdenziale secondo le specifiche regole della gestione competente.

A impedire la compensazione in caso di riqualificazione del contratto è quella che la Corte definisce “disomogeneità contributiva”: le somme versate alle diverse gestioni non possono essere considerate equivalenti ai fini dell’estinzione reciproca dei debiti.

In casi come questo non sono quindi applicabili le regole sulla compensazione impropria o atecnica, di cui agli articoli 1241 e seguenti del Codice Civile. A riguardo c’è una costante giurisprudenza e la Cassazione ne ribadisce la linea.

In che modo l’azienda può recuperare i contributi pagati alla Gestione separata

Tuttavia l’impossibilità di compensare le somme non significa che l’impresa perda necessariamente i contributi già versati per le collaborazioni. La Corte chiarisce che gli eventuali importi indebitamente corrisposti alla Gestione separata possono essere oggetto di un’autonoma azione di ripetizione – ossia di una richiesta di restituzione rivolta all’Inps – purché ne sussistano i presupposti.

Il recupero dell’indebito, però, dovrà seguire un percorso autonomo rispetto al pagamento della contribuzione per la pensione, dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E anch’esso non è automatico.

È chiaro che la distinzione può avere conseguenze economiche considerevoli: l’azienda potrebbe essere chiamata a sostenere inizialmente un maggior esborso, in attesa dell’eventuale rimborso dei contributi indebiti.

La decisione finale della Suprema Corte

Con la sentenza 24752/2026 la Cassazione ha sostanzialmente accolto il ricorso dell’Inps e annullato la sentenza impugnata rispetto alla compensazione contributiva.

La causa è stata così rinviata alla Corte d’appello di Genova che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la controversia nel merito attenendosi ai principi di diritto indicati nella pronuncia.

Al giudice del rinvio spetterà anche decidere sulle spese del giudizio di legittimità, oltre che sulla questione dell’esclusione delle sanzioni civili previste dalla legge, precedentemente disposta dalla Corte d’appello in conseguenza della compensazione. La Cassazione non le ha infatti escluse né confermate direttamente, perché il motivo di ricorso presupponeva la legittimità della compensazione stessa.

Che cosa cambia

La materia della previdenza è assai delicata, come confermato recentemente da alcuni chiarimenti Inps sui contributi mancanti. Sul piano giurisprudenziale, la sentenza 24752/2026 della Cassazione tutela la posizione assicurativa dei lavoratori e il loro futuro trattamento pensionistico. È una pronuncia di rilievo specialmente per settori in cui non sempre i contratti “brillano” per trasparenza, come il telemarketing, le pulizie o la logistica.

Al contempo offre un’indicazione pratica importante per le imprese che affrontano la riqualificazione previdenziale di collaborazioni autonome: come visto il versamento dei contributi a una gestione diversa da quella corretta non permette di ridurre direttamente il debito contributivo accertato.

Non c’è alcun automatismo e l’eventuale restituzione delle somme pagate in precedenza dovrà essere perseguita separatamente, senza confondere operazioni e obbligazioni previdenziali distinte. Il datore dovrà comunque corrispondere integralmente quanto dovuto alla gestione corretta, esponendosi evidentemente a un esborso previdenziale anche molto gravoso. In conclusione, è una pronuncia che suggerisce una gestione previdenziale pulita e accorta in azienda, per evitare rischi di riqualificazioni dolorose sul fronte delle spese.

Società estera LLC o Ltd aperta online, i rischi fiscali da valutare per gli italiani

13 October 2026 at 06:00

La promessa di avviare un’attività d’impresa abbattendo costi, burocrazia e pressione fiscale ha reso estremamente popolare la creazione di una società estera direttamente dal proprio computer. Sul web si sono moltiplicati portali e intermediari che offrono pacchetti chiavi in mano per registrare una LLC negli Stati Uniti o una Ltd in giurisdizioni come Regno Unito, Cipro o Emirati Arabi. Questa modalità di apertura online, completabile spesso in quarantotto ore con la compilazione di un modulo digitale e l’invio di un documento d’identità, viene raccontata come una soluzione semplice e accessibile per chiunque venda servizi, prodotti digitali o consulenze su scala globale.

Tuttavia, l’estrema accessibilità delle procedure telematiche crea un pericoloso falso senso di sicurezza. Chi promuove questi servizi focalizza quasi sempre l’attenzione sulla velocità della registrazione e sulla bassa tassazione del Paese d’arrivo, ma tende a ignorare i rigidi paletti posti dall’ordinamento tributario italiano. Se la vita personale, il domicilio e le decisioni di chi fonda l’azienda rimangono ancorati all’Italia, il divario tra la forma legale scelta all’estero e la realtà operativa quotidiana genera una fortissima vulnerabilità fiscale.

Analizzando la logica dei controlli condotti dall’Amministrazione finanziaria e le norme che regolano il diritto tributario internazionale, emerge chiaramente come non si possa parlare di un generico problema di tasse. I rischi per il contribuente residente in Italia sono ben distinti tra loro, rispondono a precise disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) e spaziano dalla residenza societaria agli adempimenti personali, fino alla tenuta pratica e bancaria dei conti d’incasso.

Società estera e il luogo della direzione strategica

Il primo e più diffuso profilo critico riguarda l’esterovestizione societaria, disciplina rigorosamente sancita dall’articolo 73 del Tuir. Per la legge italiana, un’entità giuridica viene considerata residente a tutti gli effetti nel territorio nazionale – e di conseguenza soggetta alle imposte italiane Ires e Irap – se, per la maggior parte del periodo d’imposta, mantiene in Italia la sede legale, la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale della propria attività.

Quando si completa la costituzione tramite un provider telematico, la sede legale della LLC o della Ltd viene registrata all’indirizzo formalmente fornito dal servizio, che di norma coincide con una casella postale o un ufficio virtuale in condivisione. Tuttavia, le verifiche fiscali non si fermano al dato formale, ma si concentrano su un parametro ben più sostanziale: la sede di direzione effettiva (place of effective management).

Se l’imprenditore risiede in Italia e gestisce la società da casa o da un ufficio locale – approvando preventivi, inviando e-mail ai clienti, definendo la strategia ed erogando le prestazioni dal proprio computer personale -, il centro decisionale e direttivo si trova sul suolo italiano. In presenza di un socio unico residente, la normativa fa presumere che l’entità sia stata collocata fittiziamente all’estero per ragioni di comodo. In caso di accertamento, la società rischia il recupero a tassazione in Italia di tutto il fatturato globale prodotto, a cui si aggiungono sanzioni per omessa dichiarazione che possono superare il doppio delle imposte non versate.

La trappola della governance di facciata e la disciplina CFC

Un secondo errore molto frequente consiste nel credere che sia sufficiente nominare un amministratore formale o un direttore residente nel Paese estero per mettere al sicuro l’intera architettura societaria. Sebbene l’assegnazione della gestione formale a un soggetto terzo possa attenuare il sospetto di esterovestizione, tale mossa risulta del tutto inefficace per contrastare la normativa sulle Controlled Foreign Companies (CFC), regolata dall’articolo 167 del Tuir.

È fondamentale comprendere la netta distinzione tra questi due istituti: mentre l’esterovestizione si focalizza su dove si decide, la disciplina CFC valuta chi detiene il controllo della società e quanto viene effettivamente tassata. Riformata in conformità con la direttiva europea anti-elusione ATAD, la CFC si attiva automaticamente quando concorrono due condizioni:

  • la tassazione effettiva applicata alla società controllata all’estero è inferiore alla metà di quella che si applicherebbe se l’entità fosse residente in Italia;
  • oltre un terzo dei ricavi dell’azienda è generato da redditi passivi (passive income), quali diritti d’autore, royalties, dividendi o prestazioni di servizi infragruppo.

Nel caso di una LLC o di una Ltd creata tramite attivazione via web da un unico titolare residente sul suolo italiano, la quota di possesso e il controllo societario rimangono saldamente in capo al socio italiano. Di conseguenza, gli utili generati dall’entità straniera vengono attribuiti per trasparenza direttamente al patrimonio personale del socio in Italia, indipendentemente dalla presenza di amministratori o direttori stranieri. L’unico modo per superare questo automatismo è dimostrare che la società possiede una vera sostanza economica – caratterizzata da uffici dedicati, beni strumentali e dipendenti locali -, oppure optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 15% sull’utile netto contabile.

Operare dall’Italia per il brand estero: la stabile organizzazione occulta

Un altro elemento centrale da valutare riguarda la stabile organizzazione occulta, definita dall’articolo 162 del Tuir e dai principi guida fissati in sede OCSE. La legge individua due tipologie di presenza fissa: quella materiale (un ufficio, una sede fisica o un laboratorio) e quella personale (un soggetto che agisce e conclude affari per conto dell’impresa).

Quando un professionista o un imprenditore utilizza i servizi online per avviare un veicolo societario all’estero, ma continua a lavorare fisicamente dal territorio italiano fornendo consulenze, gestendo le vendite o erogando prestazioni ai clienti, scatta il rischio concreto di stabile organizzazione personale. L’Amministrazione finanziaria può sostenere che l’imprenditore stia agendo come un agente dipendente della propria società estera direttamente dall’Italia. Se questa contestazione viene confermata, i profitti attribuiti alle attività svolte dal territorio nazionale vengono assoggettati a tassazione diretta nel nostro Paese, imponendo l’apertura immediata di una posizione Iva italiana e l’adeguamento retroattivo dei registri contabili.

Trasparenza personale e adempimenti del Quadro RW

Oltre ai rischi che gravano direttamente sull’entità societaria, l’avvio di un’impresa all’estero comporta precisi obblighi fiscali a livello personale per il contribuente che mantiene la residenza in Italia.

Un falso mito particolarmente diffuso sostiene che, finché le somme incassate rimangono depositate sul conto estero della società e non vengono bonificate in Italia, non sia necessario dichiarare nulla al Fisco. La normativa italiana sul monitoraggio fiscale (Decreto Legge n. 167/1990) stabilisce l’esatto contrario: i residenti fiscali in Italia sono tenuti a indicare nel Quadro RW del proprio modello dichiarativo sia il possesso delle quote o partecipazioni nella LLC o nella Ltd, sia la disponibilità o i poteri di firma sui conti bancari societari radicati all’estero. Chi omette questa comunicazione si espone a pesanti sanzioni amministrative che vanno dal 3% al 15% dei valori non dichiarati, percentuali che raddoppiano (dal 6% al 30%) se la società ha sede in Paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi.

A questo si aggiunge la delicata questione della natura fiscale delle LLC americane. Negli Stati Uniti queste strutture sono spesso considerate entità trasparenti (pass-through), mentre la loro classificazione da parte dell’Erario italiano può creare disallineamenti contabili, esponendo l’imprenditore al rischio di doppia imposizione o a contestazioni sulla corretta qualificazione dei dividendi estratti.

La tenuta dell’operatività: il congelamento dei conti e il de-risking

Accanto agli aspetti prettamente tributari, esiste un ostacolo pratico di primaria importanza che colpisce chi sceglie la via della registrazione remota: la gestione concreta dei flussi finanziari e dell’incasso. Molti pacchetti commerciali promettono l’apertura istantanea di un conto bancario su piattaforme fintech o l’integrazione immediata con i principali gateway di pagamento internazionali per raccogliere le transazioni dei clienti.

Tuttavia, le normative internazionali in materia di Antiriciclaggio (AML) e di verifica dell’identità della clientela (Know Your Customer) sono diventate estremamente severe. Gli algoritmi di controllo degli istituti di credito e dei processori di incasso effettuano verifiche incrociate periodiche. Quando il sistema rileva che una LLC o una Ltd è del tutto sprovvista di locali fisici e di personale nel Paese di costituzione ed è gestita operativamente da indirizzi IP o carte d’identità italiane, la struttura viene classificata come società guscio (shell company). Questo scenario porta quasi sempre al blocco cautelare o al congelamento a tempo indeterminato dei fondi d’incasso, bloccando l’operatività dell’intero business per diversi mesi.

In conclusione

I servizi che semplificano la costituzione a distanza di una società estera hanno indubbiamente abbattuto le barriere burocratiche d’ingresso, ma non hanno modificato le regole di fondo della fiscalità internazionale italiana.

La validità e la sicurezza di una LLC o di una Ltd non si misurano mai dalla facilità o dalla velocità con cui la si registra online, bensì dall’esistenza di una reale sostanza economica nel Paese in cui è stata creata. Senza una struttura operativa tangibile all’estero o un effettivo trasferimento della residenza fiscale del fondatore, la società rischia di rivelarsi un veicolo del tutto trasparente per il Fisco italiano, trasformando l’illusione del risparmio iniziale in un contenzioso fiscale complesso e molto oneroso.

Nuova tassa sugli acquisti online extra-Ue: da novembre fino a 5 euro in più a pacco

11 October 2026 at 15:07

Nuova stretta sugli acquisti online extra-Ue. Con la pubblicazione del nuovo vademecum operativo da parte della Commissione Europea, Bruxelles ha tracciato le linee guida per l’applicazione di due nuove tasse doganali sulle spedizioni a distanza importate da Paesi terzi.

Il provvedimento, pensato per tutelare i mercati comunitari e contrastare la concorrenza sleale dei colossi del commercio online, come Shein, Temu o AliExpress, combina una misura temporanea sui piccoli pacchi con una nuova tassa fissa di gestione destinata a diventare permanente.

Dazio temporaneo sui piccoli pacchi: 3 euro a pezzo

La prima novità riguarda il dazio doganale introdotto dal regolamento Ue 2026/382. La misura prevede l’applicazione di una tassa fissa da 3 euro su ogni singolo vestito o oggetto comprato online da siti fuori dall’Unione Europea, se il valore del pacco non supera i 150 euro.

Fino a poco tempo fa i pacchi piccoli non pagavano la dogana. Adesso questa franchigia è stata cancellata. In concreto significa che:

  • chi acquista pagherà 3 euro di tassa su ogni articolo presente nel pacco, una misura che resterà in vigore per due anni (fino al 1° luglio 2028);
  • i 3 euro si pagano su qualsiasi oggetto, compresi alcolici, profumi e tabacco;
  • la tassa viene imposta su tutte le merci inviate da Paesi extra-Ue, a prescindere da chi si occupa della spedizione finale in Italia;
  • entro il 1° dicembre 2027 l’Ue deciderà se prorogare questa tassa oltre il 2028.

Dal 1° novembre la tassa di gestione: altri 2 euro a pezzo

A questa prima tassa se ne aggiunge un’altra: la Union handling fee, ovvero la tassa europea di gestione introdotta dal regolamento Ue 2026/2108 ai sensi del nuovo Codice doganale comunitario.

A partire dal 1° novembre 2026, si pagherà un ulteriore tributo di 2 euro su ogni singolo prodotto comprato online da Paesi extra-Ue. A differenza dei 3 euro sui piccoli pacchi, questa tassa di 2 euro si applica su tutti gli oggetti a prescindere dal prezzo, anche per acquisti sopra i 150 euro, ed è permanente, cioè non scadrà mai.

Chi paga davvero e come funzionano i controlli

Sulla carta la responsabilità di versare le tasse alla dogana spetta a chi dichiara la merce, ossia i grandi colossi dell’online come Shein, o i corrieri. Nella pratica è molto probabile che le piattaforme di e-commerce addebiteranno questi costi direttamente all’acquirente nel carrello prima del pagamento, oppure la somma verrà riscossa dal corriere al momento della consegna a casa.

Inoltre, dal 1° novembre 2026 scatta l’obbligo del codice identificativo di prodotto (Pid) per tutte le merci extra-Ue sotto i 150 euro: una sorta di carta d’identità del pacco che servirà alle dogane per tracciare chi ha prodotto l’oggetto e bloccare subito i vestiti o i prodotti che non rispettano le norme di sicurezza europee.

Il risultato per le tasche dei consumatori è un rincaro combinato. Per fare un esempio pratico: chi acquista una maglietta da 5 euro da un sito cinese, da novembre rischia di pagare 3 euro di dazio temporaneo più 2 euro di tassa di gestione.

Al Governo servono 10 miliardi per la Manovra: taglio alle pensioni, nuove tasse o extraprofitti

By: matrun
11 October 2026 at 11:55

Secondo il Documento programmatico di finanza pubblica la Manovra finanziaria per il 2027 ha al momento a disposizione circa 15 miliardi di euro per le misure che il Governo vuole implementare. Pochi, sufficienti a malapena per la riforma dell’Irpef che sembra essere il punto fermo di questa legge di bilancio.

Il quotidiano La Repubblica ha quindi esplorato le possibili strade che il Governo avrebbe ipotizzato di intraprendere in caso volesse rendere questa Manovra più simile alle precedenti in dimensioni. Si va dalla tassazione degli extraprofitti al taglio dell’adeguamento delle pensioni, fino a nuove imposte su tabacco e gioco.

Il Governo vuole 10 miliardi in più per la Manovra

La Manovra prevista dal Dpb è minima, circa 15 miliardi di euro, tra le più ridotte del recente passato. Anche aggiungendo la flessibilità concessa dall’Ue per fare deficit in più, i fondi a disposizione sono pochissimi, in un momento in cui tutti i partiti della maggioranza vorrebbero assecondare il proprio elettorato con misure precise in vista delle elezioni del 2027.

Sarebbe quindi necessaria un’ulteriore iniezione di denaro, ma visto che il deficit non può più essere toccato, i fondi vanno trovati altrove. Se il bilancio deve rimanere lo stesso, le opzioni sono due:

  • tagliare le spese, riducendo quindi le uscite;
  • aumentare le tasse, facendo crescere le entrate.

La tassazione degli extraprofitti

Rientrano nella seconda categoria le tasse sui cosiddetti extraprofitti. Da una parte, il Governo vorrebbe un altro contributo da banche e assicurazioni. Questa volta, però, i tassi di interesse non sono stati alti per molti mesi, quindi rispetto agli anni scorsi l’Esecutivo non può chiedere molto: al massimo 3 miliardi di euro.

Ci sarebbero le aziende energetiche. I prezzi del petrolio hanno permesso di generare più entrate del previsto alle grandi imprese del settore. Il problema, come fu per le banche, è identificare cosa significhi “extraprofitto”. C’è poi sempre il rischio che queste aziende, per recuperare quanto perduto in tasse, alzino i prezzi facendo ricadere il peso della nuova imposta sui consumatori.

Il taglio dell’adeguamento delle pensioni all’inflazione

L’altra idea per raccogliere molti fondi in una sola volta è toccare le pensioni. Non una scelta popolare, ma negli anni passati, altri governi, come quello Draghi, hanno attuato un taglio che non è stato percepito come particolarmente duro sulla popolazione e che anche la Corte costituzionale, che deve difendere il “diritto acquisito” della pensione, ha accettato.

Si tratta della riduzione dell’adeguamento all’inflazione per le pensioni più alte. Ogni anno, l’Inps aumenta le pensioni di una percentuale sufficiente a contrastare l’inflazione dell’anno precedente. Con l’aumento dei prezzi al 4,2% a settembre, nel 2027 questa spesa potrebbe essere importante.

L’idea è quella di tagliare questo aumento all’aumentare della pensione, partendo, si ipotizza, da quelle superiori a tre volte la minima e aumentando la riduzione più l’assegno diventa alto. L’importo non calerebbe rispetto al 2026, aumenterebbe solo di meno. I primi a essere colpiti sarebbero i pensionati con 24.272,20 euro di pensione lorda annua.

Nuove tasse o tasse più alte?

Ci sono poi una serie di piccole tasse e imposte che potrebbero essere aumentate per racimolare alcuni milioni da aggiungere alla Manovra:

  • le tasse sul tabacco;
  • le tasse sul gioco d’azzardo;
  • la tassa sui pacchi extra Ue.

Ci sarebbe anche l’ipotesi di smettere di rimandare la plastic tax e la sugar tax, che porterebbero gettiti significativi. Qui, però, la probabilità che le aziende scarichino il peso della nuova imposta sui consumatori è altissima. Sarebbe quindi una misura molto impopolare, difficilmente approvabile prima delle elezioni.

Perché la Manovra 2027 è così “piccola”?

Come ha fatto il Governo a ritrovarsi con una Manovra di soli 15 miliardi di euro? Tutto parte dalle politiche di bilancio dell’Esecutivo che, fin dal primo momento, sono state molto conservative. L’obiettivo è sempre stato quello di far rientrare l’Italia sotto il 3% di rapporto tra deficit e Pil, con vari benefici:

  • riduzione del costo del debito accumulato;
  • uscita dalle procedure per deficit eccessivo dell’Ue;
  • riduzione del costo del nuovo debito, attraverso il calo dei rendimenti dei titoli di Stato.

Un piano per avviare la spesa pubblica verso un circolo virtuoso e far uscire l’Italia dallo stato di indebitamento eccessivo che la affligge dagli anni ’90. Piano che però si è scontrato nel 2026 con un imprevisto: la guerra in Iran.

La crescita ha rallentato e questo ha ridotto gli introiti fiscali. L’inflazione è aumentata e con essa i tassi di interesse, spinti anche da una crisi mondiale del debito di Stati e società private. Il risultato è stato la mancata uscita anticipata dalla procedura per deficit eccessivo nel 2026, su cui il Governo puntava e che avrebbe sbloccato molti fondi per la Manovra 2027.

Chi rischia di pagare il conto

Tra le strade allo studio, quella sulle pensioni è la più delicata. Il meccanismo ipotizzato non toccherebbe direttamente gli assegni, ma la loro rivalutazione all’inflazione, quindi l’adeguamento annuale al costo della vita.

Mirino rivolto su quelli che sono i trattamenti più alti, ovvero soprattutto una soglia indicata intorno ai 24.272,20 euro lordi l’anno.

Superato questo livello, la rivalutazione verrebbe riconosciuta solo in parte, con una riduzione che cresce all’aumentare dell’importo. Una misura che poco vantaggio garantisce sul fronte politico, ma che avrebbe una netta utilità e già in passato ha superato il vaglio della Corte costituzionale. Per i pensionati sotto quella soglia, invece, l’adeguamento resterebbe pieno.

Tassazione montepremi nel tennis internazionale, come si calcolano imposte e ritenute

11 October 2026 at 06:00

Il circuito professionistico del tennis rappresenta uno degli ecosistemi sportivi più dinamici e globalizzati del panorama mondiale. Giocatori e giocatrici appartenenti ai circuiti ATP e WTA trascorrono gran parte dell’anno spostandosi da un Paese all’altro per partecipare a tornei di diversa categoria, dai Challenger ai Master 1000, fino ai quattro eventi del Grande Slam. Questa continua mobilità transfrontaliera genera una serie di complessità dal punto di vista giuridico e tributario.

Ogni vittoria di un match o il semplice superamento di un turno all’interno di un tabellone principale comporta il diritto a percepire un compenso economico sotto forma di premio di gara. Tuttavia, il passaggio dall’importo lordo del premio al netto effettivamente incassato dall’atleta è regolato da norme stringenti. La tassazione dei montepremi nel tennis internazionale si fonda su un delicato equilibrio tra le sovranità fiscali dei singoli Paesi, i trattati contro la doppia imposizione e i principi di territorialità sanciti dagli organismi internazionali.

Tennis internazionale e principio della territorialità

La pietra angolare su cui si regge la fiscalità dello sport professionistico internazionale è rappresentata dall’articolo 17 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio. Questa disposizione stabilisce una deroga fondamentale rispetto ai criteri generali previsti per i redditi da lavoro autonomo, dalle professioni libere o dalle attività d’impresa.

In base alla regola generale stabilita dalle convenzioni internazionali, le prestazioni di lavoro autonomo o professionale sono solitamente tassabili esclusivamente nello Stato di residenza del contribuente, a meno che questi non disponga di una stabile organizzazione o di una base fissa nell’altro Stato. L’articolo 17 del Modello OCSE ribalta totalmente questa impostazione per le categorie degli artisti e degli sportivi.

La norma attribuisce prioritariamente allo Stato della fonte – ovvero il Paese sul cui territorio si svolge la manifestazione sportiva – la potestà impositiva sui redditi derivanti dalle prestazioni personali dell’atleta. Di conseguenza, nel momento in cui l’organizzatore di un torneo eroga il premio spettante al tennista, assume la qualifica di sostituto d’imposta ed è tenuto ad applicare una ritenuta alla fonte. Tale ritenuta viene trattenuta direttamente alla fonte e versata all’amministrazione finanziaria locale, consentendo allo Stato ospitante di incassare le imposte sull’attività svolta all’interno dei propri confini territoriali.

L’applicazione dell’articolo 17 prescinde completamente dalla durata della permanenza dello sportivo nel Paese ospitante, dalla sua nazionalità o dalla presenza di contratti a lungo termine. Il solo fatto di scendere in campo e disputare un incontro ufficiale attribuisce allo Stato ospitante la facoltà di tassare il compenso associato a quella specifica prestazione.

Il principio del worldwide taxation e l’articolo 3 del Tuir

Se da un lato lo Stato ospitante applica la ritenuta alla fonte sui premi erogati, dall’altro l’atleta deve fare i conti con la legislazione fiscale del proprio Paese di residenza. Per i tennisti che mantengono la propria residenza fiscale in Italia, la normativa di riferimento sul piano nazionale si rinviene nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir).

L’articolo 3 del Tuir sancisce il principio del worldwide taxation system (tassazione del reddito mondiale). In forza di questo principio, i soggetti residenti fiscalmente nel territorio dello Stato italiano sono tassati su tutti i redditi posseduti, indipendentemente dal luogo in cui tali redditi sono stati prodotti o percepiti.

Un tennista residente in Italia che vince un torneo negli Stati Uniti, in Francia o in Australia deve necessariamente includere l’intero importo lordo del montepremi all’interno della propria dichiarazione dei redditi annuale (Modello Redditi Pf). Il reddito di fonte estera deve essere sommato agli eventuali altri redditi percepiti in Italia, concorrendo alla formazione dell’imponibile complessivo soggetto alle aliquote progressive dell’Irpef e alle relative addizionali regionali e comunali.

L’adozione contemporanea del criterio della territorialità da parte dello Stato del torneo e del criterio del reddito mondiale da parte dello Stato di residenza genera una sovrapposizione d’imposta sullo stesso provento. Senza un idoneo meccanismo di compensazione, l’atleta subirebbe un gravoso fenomeno di doppia imposizione fiscale.

Il recupero delle imposte estere

Per evitare che la tassazione dei montepremi nel tennis internazionale penalizzi ingiustamente i contribuenti attraverso la duplicazione dei prelievi fiscali, l’ordinamento italiano mette a disposizione lo strumento del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, disciplinato dall’articolo 165 del Tuir.

Il legislatore, infatti, ha attribuito al residente italiano la facoltà di detrarre dalle imposte dovute in Italia le ritenute e i tributi già versati a titolo definitivo allo Stato estero in cui è stato vinto il montepremi. Il funzionamento pratico di questo meccanismo richiede una sequenza precisa di passaggi:

  • determinazione del reddito lordo. Il tennista dichiara in Italia l’ammontare lordo del montepremi convertito in euro al tasso di cambio ufficiale del giorno di incasso;
  • calcolo dell’imposta lorda italiana. Si calcola l’Irpef teoricamente dovuta sul reddito complessivo comprendente anche il montepremi estero;
  • imputazione del credito d’imposta. Dall’imposta italiana così calcolata si scomputa l’importo della ritenuta già trattenuta dall’organizzatore del torneo all’estero.

L’applicazione del credito d’imposta presenta tuttavia limiti normativi ben definiti. In primo luogo, la detrazione è ammessa fino a concorrenza della quota d’imposta italiana attribuibile al reddito estero: ciò significa che se l’aliquota applicata all’estero è superiore a quella italiana, l’eccedenza non può essere chiesta a rimborso. In secondo luogo, la detrazione spetta a condizione che le imposte pagate nello Stato estero abbiano il carattere della definitività. Le ritenute applicate a titolo d’acconto o provvisorie richiedono prima la presentazione di una dichiarazione dei redditi locale nello Stato del torneo per determinare l’imposta finale effettivamente dovuta.

Distinzione tra montepremi e sponsorizzazioni

Nel bilancio di un tennista professionista di alto livello, i premi di gara costituiscono spesso solo una porzione del fatturato complessivo, affiancata dai proventi derivanti dai contratti di sponsorizzazione, cessione dei diritti d’immagine e forniture tecniche. La gestione fiscale di tali componenti richiede una rigida distinzione in termini di qualificazione giuridica.

I contratti di sponsorizzazione cosiddetti puri o di natura promozionale globale non sono direttamente collegati alla prestazione sportiva resa in un singolo torneo. In questi casi, la convenzione internazionale non applica l’articolo 17, bensì l’articolo 7 del Modello OCSE, che disciplina la tassazione degli utili d’impresa e dei redditi derivanti dalle attività professionali ordinarie.

L’articolo 7 stabilisce la tassazione esclusiva dei redditi nello Stato di residenza fiscale del contribuente. Pertanto, le somme corrisposte da uno sponsor internazionale a un tennista per l’utilizzo del suo nome o del suo volto nelle campagne pubblicitarie mondiali non possono essere assoggettate a ritenuta alla fonte da parte degli Stati in cui si giocano i singoli tornei, salvo i casi in cui l’accordo contrattuale preveda espressamente la presenza obbligatoria dell’atleta in uno specifico evento locale.

Tipologia di reddito Riferimento normativo Criterio di tassazione
Montepremi e premi di gara Articolo 17 del Modello OCSE Tassazione prioritaria nello Stato della fonte (luogo del torneo) con ritenuta alla fonte
Sponsorizzazioni generali e royalties Articolo 7 del Modello OCSE Tassazione esclusiva nello Stato di residenza fiscale dell’atleta
Redditi esteri dichiarati in Italia Articolo 3 del TUIR Principio del reddito mondiale (worldwide taxation) con obbligo di dichiarazione Irpef
Eliminazione doppia imposizione Articolo 165 del TUIR Concessione del credito d’imposta per le ritenute pagate all’estero a titolo definitivo

Adempimenti pratici e conservazione delle certificazioni fiscali

Per beneficiare del credito d’imposta in Italia ed evitare contestazioni durante gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, la gestione documentale del tennista deve seguire standard di accuratezza rigorosi. Il riconoscimento della detrazione ex art. 165 Tuir non è infatti automatico, ma subordinato alla prova documentale dell’effettivo prelievo subito all’estero.

Al termine di ogni torneo, il comitato organizzatore o la federazione ospitante è tenuta a rilasciare al giocatore una certificazione fiscale ufficiale (Tax Certificate o Withholding Statement). Questo documento deve indicare con precisione:

  • l’importo lordo del montepremi spettante all’atleta;
  • l’ammontare esatto della ritenuta trattenuta e versata all’erario locale;
  • il riferimento normativo in base al quale la trattenuta è stata effettuata.

Qualora la ritenuta applicata all’estero sia solo a titolo d’acconto – come avviene ad esempio negli Stati Uniti o nel Regno Unito per determinati scaglioni di reddito -, il tennista è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi nello Stato estero entro i termini stabiliti dalla legislazione locale. Solo una volta ottenuto il prospetto di liquidazione definitiva (Tax Return o Notice of Assessment) sarà possibile determinare l’esatta quota di imposta definitiva scomputabile dall’Irpef in Italia. La corretta tracciabilità dei flussi finanziari e la conservazione tempestiva di tutta la documentazione contabile rappresentano elementi indispensabili per la tutela del patrimonio dell’atleta professionista.

❌