Europe’s leaders can no longer trust a word that comes out of Washington. No more slaps on the wrist – we need concrete steps to punish Trump
Historical comparisons are always inexact. No one conflict precisely mirrors another. Yet Donald Trump’s shameless appeasement of Vladimir Putin carries more than a noxious whiff of Neville Chamberlain’s failed attempt in Munich in 1938 to head off war with Nazi Germany. To be fair to the former UK prime minister – and history largely hasn’t been – his peacemaking efforts had the enthusiastic backing of most people in Britain and France who, like him, were desperate to avoid a repeat of the horrors of the first world war. Trump enjoys no equivalent public support for his treachery. Nor does he face the prospect of a US war with Russia. His betrayal of Ukraine is cynically self-interested, globally dangerous and utterly contemptible.
US-Russian talks on agreeing the shoddy terms of a precedent-setting American sell-out of Ukraine are at an advanced stage, after meetings in St Petersburg this week. Trump has zigzagged over the war ever since returning to office. Now, panicked by record-low poll ratings, he seems determined to scapegoat Ukraine and force its de facto capitulation. Recent steps – his shocking decision to fund Putin’s war machine by buying Russian diesel, his waiving of tougher sanctions, his mysterious, lethal interruptions in US satellite and intelligence sharing with Kyiv, and his renewed attempt to oust Ukraine’s president, Volodymyr Zelenskyy – mark Trump out as the skulking Judas, the craven Brutus of the modern age. He makes Chamberlain look like a man of iron principle. All that’s lacking is an umbrella.
Simon Tisdall is a Guardian foreign affairs commentator
The arrangement might allow Ukraine to use NATO's existing procurement system and supplier network rather than negotiating each purchase independently.
“Se pensano di potermi tappare la bocca con questi metodi non sanno con chi hanno a che fare. Non mi sono lasciato intimidire da Riina e Berlusconi, non mi lascerò intimidire da questa sporca politica”. In conferenza stampa con Giuseppe Conte e i capigruppo Luca Pirondini e Riccardo Ricciardi, il senatore M5s Roberto Scarpinato risponde alle accuse della destra e del procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, che martedì in Commissione Antimafia ha indicato di nuovo l’ex procuratore generale di Palermo come “depistatore” delle indagini sulla strage di via D’Amelio. “Ci sono una decina di persone che, se domani potessero dire cos’è successo dietro le stragi del ’92-’93, questo Paese si fermerebbe, il governo cadrebbe”, afferma Scarpinato. “La campagna stragista del 92-93 ha portato al potere questa classe politica, i Berlusconi, i Dell’Utri. Questa commissione e la presidente” Chiara Colosimo, di Fratelli d’Italia, hanno impedito qualsiasi indagine conoscitiva sui mandanti e i concorrenti esterni” delle stragi: è stata chiusa una saracinesca sul passato, hanno militarizzato la commissione e vogliono strumentalizzare gli errori della procura di Caltanissetta”, ha attaccato.
In a direct confrontation with Russia, European NATO states would likely be even more vulnerable than Ukraine to swarms of Russia’s new jet-powered strike weapons, Fabian Hoffmann of the Norwegian Institute for Defence Studies (NIDS) argued in a 20 October op-ed for the Center for European Policy Analysis (CEPA). He calls them low-cost cruise missiles. Just three days earlier, Romania met what it believes were two of them over the Black Sea.
Romanian F-16 fighter jets shot down two jet-powered Geran-family drones over Romania’s territorial waters on 17 October, the Defense Ministry said. Interim Defense Minister Radu Miruță said they flew at about 450 km/h and were likely Geran-4s, the first of that type Romania had downed.
Faster drones for a faster war
Russia began using the Geran-4 in May in response to effective Ukrainian interceptor drones, Ukraine’s military intelligence (HUR) said, adding that it reaches up to 500 km/h. By June, those interceptors were downing about half of slower Shahed-type drones, defense adviser Serhii Beskrestnov estimated.
Hoffmann traces the shift to the Geran-3, a model Ukraine recovered intact in 2025. In his account, a Chinese JT80 turbojet roughly doubled its speed, from 185 to 350 km/h. However, he puts newer models, including the Geran-4, at 600 km/h or more, above HUR’s figure for that model.
By his estimate, each costs $150,000–$250,000, against about $50,000 for a long-range drone. Still, from Russia’s perspective, he wrote, that buys a significantly higher chance of getting through.
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Ukraine is testing four new drone interceptors as Russia floods its skies with faster Gerans
Engines are the bottleneck
Hoffmann argues defenses must match the threat’s speed, for example with jet-powered interceptor drones. Ukraine already fields some. On 4 October, President Zelenskyy said its Bars interceptors had shown the highest percentage among Ukrainian interceptors, about 30% of targets, according to Militarnyi. One unit destroyed five aerial targets with five Bars interceptors, Defense Minister Yevhenii Khmara later told journalists. He also called aviation one of the most effective tools against jet drones.
Hoffmann’s concern is scale. Jet engines are in short supply, he wrote, because too few European and US suppliers can meet demand. Ukraine’s Defense Industry Council flagged a shortage of such engines for its drones in April. In his view, gun systems and higher-end missile defenses are too scarce or too costly to fill the gap.
Avere la partita Iva, essere iscritti all’albo e fatturare compensi non basta a dimostrare che un rapporto lavorativo sia autonomo. Anzi se il professionista è inserito stabilmente nell’organizzazione aziendale, si assume responsabilità e risponde ai vertici societari, la collaborazione può essere qualificata come lavoro dipendente, anche con inquadramento dirigenziale.
In questo modo la Cassazione con la sentenza 24668/2026 tutela tutti quei professionisti “esterni” che, in concreto, svolgono attività secondo i canoni della subordinazione. Questi stessi professionisti hanno bisogno delle tutele tipiche di chi è alle dipendenze.
Il caso, più di nove anni di consulenza con funzioni direttive
La controversia nasce dal ricorso presentato da un commercialista che aveva collaborato con una società, dopo aver firmato un contratto di consulenza.
Il professionista avrebbe però collaborato per quasi dieci anni con modalità ben diverse da quelle di una consulenza esterna. Egli infatti sosteneva di avere diretto l’area amministrativa e finanziaria, coordinato gli uffici e il personale, assunto responsabilità gestionali e mantenuto un rapporto costante con l’amministratore unico della società.
Di conseguenza chiedeva al giudice di accertare il vincolo di subordinazione nel rapporto, con riconoscimento della qualifica dirigenziale, delle differenze retributive, del Tfr, dell’indennità sostitutiva del preavviso e di ulteriori somme, compreso il risarcimento connesso all’illegittimità del recesso.
La società si opponeva indicando alcune “spie” di un rapporto autonomo: tipologia di contratto, iscrizione del professionista all’albo, partita Iva, fatturazione dei compensi e assenza di vincoli gerarchici. Contestava inoltre che le mansioni svolte giustificassero un inquadramento dirigenziale.
Nel percorso giudiziario la Cassazione chiede di verificare la natura effettiva del rapporto
Il Tribunale di Roma riconosceva la natura subordinata e dirigenziale del rapporto, condannando la società al pagamento del Tfr e dell’indennità sostitutiva del preavviso, ma respingendo le altre domande. Stesso esito presso la Corte d’Appello capitolina.
Insoddisfatta dell’esito del giudizio, la società ricorreva in Cassazione e, con sentenza 35687/2021, quest’ultima annullava la pronuncia d’appello per motivazione insufficiente sulla rilevanza e il ruolo del contratto di consulenza, predisposto dallo stesso professionista. Senza escludere la subordinazione, la Corte chiedeva cioè di verificare con maggior attenzione la corrispondenza tra accordo scritto e modalità concrete del rapporto.
Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello capitolina ribadiva la natura dipendente e dirigenziale della collaborazione. La società proponeva quindi un nuovo ricorso in Cassazione.
Partita Iva e contratto non bastano: i cinque indici della subordinazione
Il principio centrale evidenziato dalla Cassazione è che la qualificazione formale del rapporto non è decisiva quando le modalità effettive di lavoro indicano una situazione diversa.
La distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non dipende soltanto dal “nome” attribuito al contratto, ma dal modo in cui la prestazione viene concretamente organizzata e svolta.
Ecco perché la Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione degli elementi raccolti nel corso del processo, tra cui:
continuità e presenza in azienda — il professionista frequentava quotidianamente la società da circa nove anni, utilizzandone locali, strutture e strumenti;
inserimento nell’organizzazione – dirigeva il settore amministrativo, contabile e finanziario, coordinando il personale e impartendo istruzioni ai dipendenti;
rapporto con i vertici — faceva riferimento direttamente all’amministratore unico, dal quale riceveva indicazioni e al quale riferiva regolarmente l’attività svolta. Partecipava inoltre alle riunioni;
responsabilità gestionali e rappresentative — gestiva rapporti con banche e finanziarie, disponeva di procure e deleghe e poteva impegnare la società nei confronti di soggetti esterni;
assenza di rischio d’impresa — non emergeva una reale assunzione del rischio economico tipica di un’attività professionale autonoma.
Non solo. Le testimonianze, le e-mail e gli atti societari raccolti confermavano il ruolo del professionista come direttore amministrativo e finanziario.
Parallelamente, la presenza di una partita Iva, l’iscrizione all’Albo, la titolarità di uno studio professionale e l’entità elevata dei compensi non sono stati considerati elementi sufficienti a escludere la subordinazione. Queste circostanze erano qui “secondarie” e, anzi, potevano ben coesistere con il lavoro dipendente. Era stata esclusa anche la collaborazione a progetto.
Subordinazione attenuata e differenze tra dirigente e quadro
Nel lavoro dirigenziale, la subordinazione può manifestarsi in forma attenuata perché il dirigente gode di ampia autonomia e non necessita di ordini continui o controlli puntuali. Come chiarito dalla sentenza 3640/2020 della Cassazione, occorre piuttosto verificare se la prestazione sia funzionalmente coordinata con gli obiettivi aziendali e soggetta alle direttive generali del datore di lavoro.
Nello specifico caso in oggetto, la subordinazione era emersa dagli indici già descritti mentre la qualifica dirigenziale è stata giustificata dalle responsabilità quotidianamente esercitate.
Le citate procure e le deleghe gli consentivano inoltre di rappresentare e impegnare la società nei confronti di terzi, distinguendo la sua posizione da quella del quadro. La Cassazione ha così confermato la correttezza della valutazione tecnico-giuridica fatta dalla Corte d’Appello.
Tfr e preavviso non sono compensabili con i compensi professionali
La società contestava anche il riconoscimento del Tfr (tema delicato come conferma un recente contributo giurisprudenziale) e dell’indennità sostitutiva del preavviso sostenendo che i compensi già elargiti al professionista, eventualmente superiori a quelli previsti dal contratto collettivo, dovessero essere considerati ai fini dell’assorbimento delle somme dovute.
La Cassazione ha però bocciato questo ragionamento ribadendo che — quando viene accertato un rapporto subordinato formalmente qualificato come autonomo — il principio dell’assorbimento non si applica né alle spettanze del Tfr né all’indennità sostitutiva del preavviso. La società è stata altresì condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione.
Che cosa cambia
Il principio giurisprudenziale che emerge dalla sentenza 24668/2026 dei giudici di piazza Cavour interessa i professionisti: partita Iva e contratto di consulenza non garantiscono, da soli, l’autonomia. Lo stesso principio potrebbe riguardare, per esempio, un avvocato che coordina stabilmente l’ufficio legale di un’azienda o un ingegnere che dirige un reparto tecnico, rispondendo direttamente ai vertici.
Inoltre le conseguenze della riqualificazione di un rapporto non riguardano soltanto le tutele del lavoratore, ma anche gli obblighi contributivi dell’impresa, come chiarito dalla Cassazione in un’altra vicenda relativa a collaborazioni trasformate in rapporti subordinati.
Per le imprese, la qualificazione contrattuale deve sempre trovare riscontro nell’organizzazione concreta del lavoro. Per i professionisti, invece, fatture, iscrizione all’albo, la presenza di fatture e uno studio proprio non impediscono di chiedere il riconoscimento della subordinazione – e delle relative tutele (contributi, ferie, permessi ecc.) – se ne ricorrono i presupposti concreti. Saperlo in anticipo potrà evitare lunghi e onerosi strascichi giudiziari.
In definitiva, la valutazione del rapporto resta legata alle circostanze del singolo caso: nessun singolo indizio è necessariamente decisivo. È l’insieme degli elementi — letto alla luce delle norme e dei principi giurisprudenziali — a consentire di distinguere una vera consulenza autonoma da un rapporto di lavoro subordinato, anche dirigenziale.